Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 2
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato (nella specie per prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo grado), implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria.
È legittima l'acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose.
Commentari • 3
- 1. Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussioneAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
Leggi di più… - 2. Maltrattamenti in famiglia: producibili in giudizio relazioni degli assistenti socialiAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2013
- 3. Figli, percosse, insulti, maltrattamenti in famiglia, prove documentali, consulenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/11/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2473
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 12546/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.S. , N. IL (omesso) ;
2) C.S. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3064/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 28/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Bergelloni Francesca;
udito il difensore avv. Di Giovanni Alessandro.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 7 maggio 2010, il GIP del Tribunale di Bassano del Grappa, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato, con l'applicazione della continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale. In particolare, si era proceduto a carico dell'imputato: A) per il reato di cui all'art. 572 c.p., perché maltrattava la convivente, anche in presenza della figlia minore, abitualmente percuotendola con calci e pugni e giungendo a cagionarle lesioni lievi;
le lanciava addosso soggetti;
la minacciava anche di morte, Esultandola;
la costringeva a subire continui rapporti sessuali;
B) per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1), perché, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, cagionava alla convivente lesioni personali lievi, quali traumi contusivi agli arti e al tronco, ematomi, morsi, ecchimosì; C) per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art.609 bis c.p., comma 1 e 2, n. 1), art. 609 septies c.p., comma 4, n.
4), perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A), con più azioni esecutive di un stesso disegno criminoso, con violenza fisica e minaccia, anche abusando dell'inferiorità fisica della donna dovuta all'assunzione da parte della stessa di farmaci ansiolitici, numerose volte la costringeva a subire rapporti sessuali completi, frequentemente anche anali ed orali, la palpeggiava, la morsicava, le eiaculava in faccia.
2. - A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza del 28 ottobre 2010, qui impugnata, ha assolto l'imputato stesso dal reato di cui al capo A), con la formula "perché il fatto non sussiste" ed, escluse le aggravanti relative alla connessione contestate in relazione ai capi B) e C), ha dichiarato non doversi procedere per tali capi per difetto di querela, con conseguente revoca delle statuizioni civili. 3. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, la parte civile, deducendo, in primo luogo, l'inosservanza e falsa applicazione degli artt. 438, 598 e 599 c.p.p., perché, in maniera del tutto irrituale, in sede di motivi aggiunti all'appello, l'imputato aveva introdotto negli atti del giudizio una relazione di consulenza tecnica d'ufficio resa in un giudizio civile all'epoca pendente tra le stesse parti. La consulenza era stata posta dalla Corte d'appello a fondamento del proprio convincimento assolutorio, senza alcuna adeguata motivazione sulla assoluta necessità di acquisire tale nuova allegazione, ne' sui motivi di rigetto della richiesta del Procuratore Generale di audizione del consulente tecnico e delle richieste di prova contraria della parte civile.
La parte ricorrente deduce, in secondo luogo, la violazione degli artt. 238, 511, 511 bis e 603 c.p.p., art. 495 c.p.p., comma 2, e l'inutilizzabilità delle allegazioni acquisite in grado d'appello. La Corte avrebbe, a detta della difesa, acquisito il verbale di prova assunta in un giudizio civile definito con sentenza non ancora passata in giudicato, in violazione dell'art. 238 c.p.p., erroneamente sostenendo che le limitazioni all'acquisizione di prove assunte in altri procedimenti varrebbero solo a favore dell'imputato. La relazione di consulenza tecnica resa nel giudizio civile sarebbe, di conseguenza, inutilizzabile.
4. - In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con i quali evidenzia che la Corte d'appello, sezione specializzata per i minorenni, a seguito di reclamo, ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio posta dalla Corte d'appello penale a fondamento della decisione.
5. - Sempre in prossimità dell'udienza, l'imputato ha depositato memoria, con cui chiede il rigetto del ricorso della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. - Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo. 6.1. - Il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha acquisito il verbale di prova assunta in un giudizio civile definito con sentenza non ancora passata in giudicato, violando, così, l'art. 238 c.p.p., il quale porrebbe limitazioni all'acquisizione di prove assunte in altri procedimenti non solo a favore dell'imputato, ma a favore di tutte la parti - deve essere esaminato per primo, essendo diretto ad escludere in radice, nel caso in esame, la possibilità dell'acquisizione probatoria della relazione redatta dal CTU.
Non può essere condiviso, sul punto, l'orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte, sez. 3, 23 aprile 2008, n. 22265 - e richiamato nel ricorso - secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, non può essere acquisita nel processo penale in ragione di quanto disposto dall'art. 238 c.p.p., comma 2. Deve, infatti, rilevarsi che la consulenza tecnica d'ufficio, qualora disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., che regola l'assunzione della prova documentale. La predetta consulenza, infatti, secondo la normativa processualcivilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei mezzi di prova, avendo essa la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
la sua acquisizione nel giudizio penale, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell'art. 238 c.p.p., - che si riferisce ai verbali delle prove assunte nel giudizio civile - bensì secondo le regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo essere considerata quale documento, per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (ex plurimis, Sez. 2, 5 febbraio 2008, n. 7916; Sez. 3, 25 febbraio 2003, n. 22821). Più in generale, deve osservarsi che il codice di rito non pone un generale divieto di acquisizione di documenti formatisi in altri procedimenti giudiziari, limitandosi a prevedere, con l'art. 238, limitazioni a favore dell'imputato aventi ad oggetto atti specifici, come si desume dal tenore letterale del comma 4 dello stesso articolo, che prevede che i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta, a meno che non si tratti di verbali di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento penale, o di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato, o della documentazione di atti non ripetibili.
Ne conseguono l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione, logicamente prioritario, e la necessità di procedere all'esame del primo motivo di ricorso, riferito alla circostanza che la consulenza tecnica in questione era stata posta dalla Corte d'appello a fondamento del proprio convincimento assolutorio, senza alcuna adeguata motivazione sull'assoluta necessità di acquisire tale nuova allegazione, ne' sui motivi di rigetto della richiesta del Procuratore Generale di audizione del consulente tecnico e delle richieste di prova contraria della parte civile.
6.2. - Il motivo è fondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata (pagine 3 e 4) emergono, sul punto, due dati essenziali: a) la relazione del c.t.u. - relativa all'idoneità di ciascuno dei genitori all'affidamento dei figli - appare da sola utile e sufficiente, previa sua acquisizione in relazione ai fatti storici in essa narrati, ad esprimere una decisione finale in ordine all'imputazione; b) tale relazione contiene una lunga serie di informazioni di carattere oggettivo espunte anche da documenti di cui è circostanziata la provenienza e di cui nessuna delle parti ha contestato l'effettiva esistenza;
documenti che assumono rilievo ai fini della comprensione dei fatti e delle situazioni interpersonali oggetto di accertamento. Se ne desume che - secondo la ricostruzione della Corte d'appello - detto documento assume un rilievo decisivo nella fattispecie in esame.
Per contro, la stessa Corte d'appello non fornisce alcuna motivazione circa le ragioni per cui ha ritenuto di non procedere all'esame del consulente d'ufficio, richiesto sia dal Procuratore generale sia dal difensore della parte civile, e di non procedere all'audizione dei consulenti di parte civile a prova contraria. E ciò, in evidente violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nel caso di "prova sopravvenuta o scoperta" successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, la rinnovazione del dibattimento comprende anche l'ammissione di prova contraria secondo quanto previsto dall'art. 495 c.p.p., comma 2, (Sez. 4, 23 febbraio 2000, n. 3614); principio da ritenersi valido anche con riferimento al giudizio abbreviato, in cui la parte ha diritto all'ammissione della controprova all'esito dell'assunzione delle prove ammesse d'ufficio dal giudice (Sez. 5, 9 maggio 2006, n. 19388). A ciò deve aggiungersi il decisivo rilievo che, con ordinanza del 27 maggio 2011 la Corte d'appello, sezione specializzata per i minorenni, a seguito di reclamo, ha disposto la rinnovazione della richiamata consulenza tecnica, facendo così venire meno un elemento ritenuto essenziale ai fini del decidere nella sentenza impugnata. Nè a tali considerazioni può obiettarsi che la Corte d'appello penale ha utilizzato, ai fini del decidere, i soli elementi oggettivi e non le valutazioni risultanti della consulenza. La disposta rinnovazione pone, infatti, in dubbio, allo stato, il rilievo probatorio degli accertamenti, anche di fatto, posti a base della consulenza stessa.
7. - Ne discende l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in sede civile, perché valuti nuovamente, ai soli effetti civili, la sussistenza della responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli. In sede di rinvio, si terrà conto degli esiti della rinnovazione della consulenza tecnica posta a base della decisione e, in caso di nuova acquisizione documentale, si darà applicazione al principio di diritto espresso al punto 6.2. La Corte d'appello procederà, all'esito, all'eventuale liquidazione delle spese a favore della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in sede civile, alla quale rimette la liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012