Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 5863
CASS
Sentenza 23 novembre 2011

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La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato (nella specie per prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo grado), implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria.

È legittima l'acquisizione, nel processo penale, della consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, dovendo la stessa considerarsi prova documentale in quanto formata fuori del procedimento penale e rappresentativa di situazioni e cose.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2011, n. 5863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5863
Data del deposito : 23 novembre 2011

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