Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice - ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 cod. civ., nei riguardi dell'imprenditore - deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato, in riforma della decisione del G.u.p., il reato di bancarotta per distrazione nel mancato rinvenimento, da parte degli organi fallimentari, della provvista relativa alla voce attiva della "cassa", senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano).
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21041 Anno 2013 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: MICHELI PAOLO SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Schembri Vincenzo, nato ad Agrigento il 16/08/1941 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 02/02/2012 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il 02/02/2012, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di condanna pronunciata il 04/11/2009 dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2006, n. 40726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40726 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 06/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1859
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 45455/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA VA, nato il [...];
avverso la Sentenza del 25.6.2004 resa dalla Corte d'Appello di Napoli;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Gianfranco Viglietta, che conclude per l'annullamento del ricorso.
Sentito l'Avv. ARICÒ difensore di fiducia dell'BA. IN FATTO
VA BA era tratto a giudizio avanti il Tribunale di Santa Maria C. V. (avendo il PM. impugnato la sentenza di proscioglimento resa dal GUP del Tribunale, verso la quale esperiva impugnazione il PM.) per rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta propria, focalizzata sulla distrazione di un autocarro e di denaro ed attività, nonché per la violazione della L. Fall. art. 220. Il GUP. presso quel Tribunale, con sentenza del 6.11.2002 resa a seguito dell'udienza preliminare, assolveva, perché il fatto non sussiste dal reato di bancarotta e lo proscioglieva per prescrizione dal successivo addebito "minore".
Proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli ed il giudice di appello, con sentenza del 22.4.2005, riformava la prima decisione, condannando l'BA al titolo di bancarotta.
Interpone ricorso il difensore dell'BA, avv. Diana, depositato il 6.6.2005 ed a cui facevano seguito motivi aggiunti dell'avv. ARICÒ ed eccepiva:
- violazione dell'art. 521 c.p.p. in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e non essendo mai stata contestata all'imputato la distrazione della somma di L. 300.000.000;
- carenza ed illogicità della motivazione sulla prova della effettiva condotta di distrazione, avendo il curatore medesimo ipotizzato che la mancanza di quanto risultava a bilancio, poteva essere anche frutto di errore di annotazione contabile, senza che la Corte ritenesse necessario verificare siffatto assunto e senza, inoltre, spiegare come l'BA che aveva soddisfatto tutti i creditori commerciali, potesse avere cagionato danno ad ulteriori pretese;
lo stesso vizio viene ravvisato nell'assunto che l'BA abbia fatto uso dell'autocarro, senza che vi sia prova che proprio costui lo avesse guidato e non altre persone residenti in quello stabile;
- violazione della legge penale, avendo la Corte presunto il reato dal mancato rinvenimento della somma all'atto dell'inventario, non già dall'effettiva disponibilità della medesima in capo all'imprenditore, con ciò ritenendo possibile ascrivere la responsabilità L. Fall. ex art. 216 anche per la mera colposa condotta annotativi;
inoltre, nell'aver ritenuto consumata la sottrazione dell'autocarro nel suo utilizzo, foriero di inesistente pregiudizio ai creditori.
IN DIRITTO
Non fondato è il primo mezzo di impugnazione: il capo d'accusa contempla l'ipotesi di distrazione di beni, denaro e, più ampiamente, attività di impresa (espressione che non si profila come eccessivamente generica, avendo come referente il patrimonio aziendale): non si ravvisa vizio di interesse processuale ne' nella contestazione ne' nella correlata decisione.
Diverso il discorso per gli altri mezzi di impugnazione, ove il, Collegio evidenzia una insanabile carenza di motivazione. La somma di L. 300.000.000 è stata ascritta all'BA come ricchezza distratta dall'asse attivo, risultando essa annotata in seno al bilancio di esercizio e non essendo stata rinvenuta dalla curatela in sede di inventario.
Presupposto indefettibile per ascrivere all'imprenditore fallito la responsabilità per distrazione di beni dell'impresa è la dimostrazione della previa disponibilità degli stessi. Siffatto accertamento non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito, come potrebbe sostenersi per quanto attiene all'impiego della ricchezza non rinvenuta o del cui mancato rinvenimento non è data giustificazione ne' da presunzione di sorta. Pertanto, se è vero che le scritture di impresa sono prova nei riguardi dell'imprenditore (art. 2710 c.c.), occorre purtuttavia che il giudice tenga in considerazione - anche nel silenzio del fallito - la attendibilità dell'annotazione contabile e dia congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo. Nel caso in esame, la voce attiva della "cassa" (dunque, liquidità immediatamente disponibile) fu posta a fondamento da parte dei giudici di appello del giudizio di penale responsabilità per il mancato rinvenimento della sua provvista da parte degli organi fallimentari, ma la decisione impugnata non ha reso adeguata motivazione sulla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano. In primo luogo, infatti, la relativa iscrizione fu ritenuta dal curatore probabile frutto di errore annotativi;
inoltre, la sua disponibilità in capo all'organismo contrastava con la situazione dissestata dell'impresa (con l'incombere del successivo fallimento, per un gravame passivo assai poco elevato, come segnalato dai giudici del tribunale), infine, le scritture di supporto non evidenziavano la progressiva formazione della posta come iscritta a bilancio. Sintomi tutti convergenti per la svalutazione dell'attendibilità della posta e, dunque, dell'esistenza del cespite liquido nella disponibilità dell'organismo fallito. Nè il fatto riprende interesse penale, quale elemento costitutivo della bancarotta documentale (fraudolenta o semplice), o della bancarotta societaria per il fatto descritto dagli artt. 2621 e 2622 c.c., per carenza della contestazione nel capo di imputazione. Analoga insufficienza è dato riscontrare anche all'altra imputazione: la mera circolazione del veicolo acquisito alla procedura difficilmente rappresenta una effettiva e concreta violazione delle ragioni creditorie (per tacere del fatto che dalla sola circolazione del veicolo non è indefettibilmente desumibile la sottrazione definitiva dall'asse concorsuale potendosi anche ipotizzare che l'automezzo circolasse per provvedere ad una riparazione).
Osservazioni che il Collegio svolge anche a fronte di una prima decisione che portò a conclusioni opposte a quella dei giudici di appello valorizzando l'assenza di un pregiudizio ai creditori, circostanza che imponeva peculiare attenzione giustificativa alla decisione. Di qui l'annullamento della decisione impugnata. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appellò di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006