Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato la diversità della "causa petendi" in quanto nel giudizio penale la pretesa risorcitoria traeva origine dalla falsa dichiarazione dell'imputato mentre nel giudizio civile la richiesta era fondata sulla inoperatività della polizza assicurativa stipulata dalla parte lesa).
Commentario • 1
- 1. Legittima la richiesta di danno biologico e il danno morale in giudizi civili e penali separati? (Cass. 24376/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2009, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 16/12/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 5628
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 34757/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SP NT N. IL 04/04/1941;
avverso la sentenza n. 2873/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 28/5/2008, confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 25/6/2007, appellata da La SP AN, (dichiarato colpevole di truffa per aver falsamente attestato, nel modello di constatazione amichevole di incidente inviato alla Reale Mutua Assicurazioni, in relazione a un sinistro verificatosi in data 16/3/2000, che l'autovettura condotta dal prevenuto circolava con targa "Prova CT 958", intestata alla Medicamp, con un ingiusto profitto, sotto forma di esborso economico della compagnia di Euro 27.200) e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione e Euro 100,00, di multa, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali a favore della parte civile liquidati in Euro 14.047,63, oltre accessori. il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
a) inammissibilità della costituzione di parte civile, mancanza di motivazione, erronea applicazione della legge penale, rilevando come, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., avendo già promosso azione risarcitoria in sede civile, la Reale Mutua Assicurazioni non avrebbe potuto promuovere una seconda azione civile attraverso la costituzione di parte civile nel procedimento penale;
b) erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), avente ad oggetto il rigetto della richiesta di audizione dei testi NE e EL;
c) mancanza, contraddittorietà della motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)), con riferimento alla deposizione dei testi AT e NE, in contrasto con le risultanze processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1) Va, al riguardo, rilevato che/ove la parte civile costituita agisca anche in sede civile tramite un suo procuratore o mandatario, non può ritenersi, ai fini dei rapporti tra azione civile e azione penale (art. 75 c.p.p.), che trattasi di soggetti diversi, sotto il profilo della imputazione degli effetti dell'azione civile alla mandante, parte sostanziale, anche se non formale, del giudizio verificandosi, altrimenti, una facile elusione generalizzata del principio di cui all'art. 75 c.p.p.. Deve, invece, ritenersi, come ritenuto correttamente dalla Corte territoriale, che siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della domanda risarcitoria o restitutoria, non realizzandosi una inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l'ipotesi della revoca della costituzione di parte civile di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2. Tale revoca, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Sez. 4^, Sentenza n. 21588 del 23/03/2007 Ud. (dep. 01/06/2007) Rv. 236722).
Sussiste, invece, nella fattispecie, una effettiva diversità di causa petendi in quanto nel giudizio penale la pretesa risarcitoria trae origine dalla falsa dichiarazione del prevenuto, mentre nel procedimento civile la richiesta risarcitoria e fondata sulla inoperatività della polizza assicurativa, sul presupposto che la targa non fosse stata effettivamente utilizzata dal prevenuto, circostanza che potrebbe anche prescindere dalla sussistenza del reato ascritto al La SP, fondandosi su un rilievo meramente civilistico, dovendosi, quindi, escludere la coincidenza fra le due domande.
2) Anche gli altri motivi sono infondati.
Appare congrua e logica anche in relazione agli elementi probatori acquisiti - la motivazione che ha portato la Corte territoriale a ritenere non carente il materiale probatorio raccolto e sufficiente per poter decidere. Si deve, d'altronde, rilevare che la difesa del ricorrente non ha fornito a questa Corte di Cassazione alcuna indicazione dei motivi per i quali l'escussione dei testi eventualmente presenti all'atto del controllo, a suo giudizio, avrebbe potuto ribaltare o comunque modificare la decisione impugnata;
e ciò, naturalmente, soprattutto in relazione a quanto rilevato dalla Corte territoriale e non tenuto in considerazione dal ricorrente.
Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o da altri atti specificamente indicati (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Si vedano: Sez. 1^, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. - dep. 16/07/1999 - Rv. 213923; Sez. 5^, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. - dep. 04/04/2005 - Rv. 231682). La Corte di merito ha adeguatamente motivato, con riferimento alla dichiarazione del teste AT, sulla circostanza che l'autovettura dell'imputato non recasse la targa di prova che va posta posteriormente e non lateralmente, ritenendo, logicamente, ultronea e defaticatoria la richiesta di escussione testi per provare una circostanza ritenuta inverosimile e, comunque, non riscontrata dal teste AT.
Conforto logico a tale valutazione è desunto dei giudici di appello dalla non equivoca circostanza che porta la Corte territoriale ad escludere che l'imputato potesse avere la disponibilità della targa di prova della società Medicamp, non sussistendo alcun rapporto di lavoro dipendente, ne' di precaria collaborazione tra l'imputato e la predetta società, come affermato dei testi ZA e TO. Quanto sopra è sufficiente per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, sul punto, trattandosi, con evidenza, di giudizio di merito sottratto all'esame di questa Corte di legittimità se ben sorretto - come è nel nostro caso - da un'adeguata motivazione.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010