Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2009, n. 62
CASS
Sentenza 16 dicembre 2009

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Massime1

La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato la diversità della "causa petendi" in quanto nel giudizio penale la pretesa risorcitoria traeva origine dalla falsa dichiarazione dell'imputato mentre nel giudizio civile la richiesta era fondata sulla inoperatività della polizza assicurativa stipulata dalla parte lesa).

Commentario1

  • 1Legittima la richiesta di danno biologico e il danno morale in giudizi civili e penali separati? (Cass. 24376/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2009, n. 62
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 62
Data del deposito : 16 dicembre 2009

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