Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2009, n. 5447
CASS
Sentenza 4 novembre 2009

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La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro della Giustizia, in quanto portatori di distinte pretese risarcitorie, sono autonomamente legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale a carico del curatore fallimentare accusato dei reati di peculato e truffa commessi nel corso della procedura concorsuale.

Integra il delitto di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del curatore fallimentare il quale, falsificando dei mandati di pagamento mediante l'apposizione della firma apocrifa del giudice delegato, si appropria di somme relative all'attivo fallimentare depositate sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale.

La costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2009, n. 5447
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5447
Data del deposito : 4 novembre 2009

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