Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
In tema di reati tributari, la curatela fallimentare è legittimata attivamente a costituirsi parte civile nei processi per violazioni tributarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2008, n. 14729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14729 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 06/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 612
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 32278/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LU IM, nato a [...] il [...];
2) TT LV, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza resa il 9.4.2007 dalla corte d'appello di Milano. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. MINNITI Rosario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore degli imputati, avv. GESSINI Agostino, in sostituzione dell'avv. Stefania Bramati, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Davanti al tribunale monocratico di Milano IM LU e LV VE erano stati rinviati a giudizio per rispondere dei seguenti reati:
- il VE, quale amministratore di diritto, e il LU, quale amministratore di fatto, della Co.Ge.Berg. s.r.l. (poi divenuta Co.Ge.Sa. s.r.l.):
a) del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, perché, in concorso tra loro, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avevano emesso fatture nell'anno 1998 (per un importo complessivo di L. 2.578.320.000) e nell'anno 1999 (per un importo complessivo di L. 1.729.200.000) nei confronti della LU ON s.r.l., per operazioni soggettivamente inesistenti (in quanto l'emittente Co.Ge.Berg. si era interposta fittiziamente nelle forniture e nei servizi eseguiti effettivamente da soggetti terzi nei confronti della LU ON); e inoltre avevano emesso nell'anno 1999 quattordici fatture nei confronti della Covar s.r.l., per operazioni oggettivamente inesistenti (ammontanti alla somma complessiva di L. 730.496.000);
b) del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avevano indicato nelle dichiarazioni annuali relative alle stesse imposte per l'esercizio 1998 e 1999 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti emesse dalla ditta individuale RA VA, dalla s.r.l. ZI La Vittoria, dalla Costruire Piccola Società Cooperativa a r.l.. (sempre per importi complessivi che superavano di gran lunga la soglia di L. 300.000.000 per ogni periodo d'imposta); - il LU, nella sua qualità di amministratore della LU ON s.r.l.;
c) del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti emesse dalla Covar s.r.l. nel 1997 (una fattura ammontante a L. 11.009.000) e dalla Co.Ge.Berg. s.r.l. nel 1998 (fatture ammontanti a L. 2.578.320.000) e nel 1999 (fatture ammontanti a L. 1.729.2000). Il tribunale monocratico, con sentenza del 5.7.2005, aveva dichiarato responsabili gli imputati per tutti i reati contestati, assolvendo il LU solo per la utilizzazione della fattura emessa dalla s.r.l. Covar nel 1997 di cui al capo c) della rubrica. Per l'effetto, aveva condannato il LU alla pena complessiva di due anni e dieci mesi di reclusione, e il VE alla pena complessiva di due anni e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge;
aveva altresì condannato gli imputati in solido al risarcimento dei danni a favore del Fallimento Co.Ge.Sa. s.r.l. (che era subentrata a Co.Ge.Berg. s.r.l.) costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede, stabilendo una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 100.000.
2 - Su impugnazione degli imputati, la corte d'appello di Milano, con sentenza del 9.5.2007, riformando parzialmente quella di primo grado, ha ridotto alla reclusione di due anni e due mesi la pena inflitta a IM LU, e alla reclusione di un anno e dieci mesi la pena inflitta a LV VE, confermando nel resto la sentenza appellata.
3 - Il difensore di LU e VE, con atto unico, ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi di censura. In particolare, denuncia:
2.1 - nullità dell'ordinanza 6.4.2004 con cui il tribunale milanese aveva respinto l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile del Fallimento Co.Ge.Sa. s.r.l., osservando che la L. Fall., art. 240 limita la facoltà della curatela di costituirsi parte civile contro il fallito ai soli reati fallimentari;
2.2 - l'omessa acquisizione dei documenti difensivi prodotti alla udienza conclusiva del giudizio di appello in data 9.5.2007;
2.3 - mancanza e illogicità della motivazione;
2.3.1 - in ordine alla interpretazione dei rapporti intercorsi tra la Co.Ge.Berg. s.r.l. e la LU ON s.r.l., sottolineando al riguardo che l'emissione delle fatture, anche se per operazioni soggettivamente inesistenti, non era stata effettuata per consentire alla LU l'evasione fiscale, posto che sia la LU che la Co.Ge.Berg. avevano pagato le rispettive imposte;
2.3.2 - in ordine alle fatture emesse dalla ditta RA VA e dalla ZI La Vittoria;
2.3.3 - per quanto riguarda la posizione del VE, che, secondo le pacifiche risultanze processuali, aveva svolto il molo eminentemente tecnico di capocantiere, senza ingerirsi mai nella gestione sociale della Co.Ge.Berg.;
2.4 - prescrizione di parecchie ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, considerato in primo luogo che, secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000,, la durata massima della prescrizione, comprensiva degli atti interruttivi, è diminuita da nove anni a sette anni e mezzo;
e in secondo luogo che, dopo la modifica dell'art. 158 c.p. introdotta dalla L. n. 251 del 2005, il termine iniziale della prescrizione decorre dai singoli fatti reato (nella specie dalle singole emissioni delle fatture) e non dalla cessazione della continuazione;
2.5 - mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'u.c. degli artt. 2 e 8 del D.Lgs., giacché non era stata superata la soglia dei L. 300.000.000, posto che la stragrande maggioranza delle fatture contestate si riferivano ad operazioni reali. In subordine si insiste per l'applicazione della previgente disciplina di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, che - a detta del difensore - sembra doversi ritenere norma più favorevole;
2.6 - eccessività della pena;
comunque mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per il VE;
erroneo calcolo della pena per il LU, avendo il giudice d'appello aumentato la pena a titolo di continuazione anche per la fattura emessa dalla Covar s.r.l., per la quale il tribunale aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto;
2.7 - eccessività della provvisionale riconosciuta a favore della parte civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Affrontando il merito del ricorso, va anzitutto disattesa la doglianza n.
2.2. con cui il difensore lamenta la mancata acquisizione al dibattimento dei documenti prodotti nella udienza conclusiva del giudizio di appello.
Si trattava di una istanza per la rinnovazione della istruzione dibattimentale che era tardiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, e che inoltre la corte territoriale ha motivatamente e legittimamente respinto in quanto non indispensabile per il giudizio, nella considerazione della completezza delle risultanze probatorie già acquisite.
Egualmente infondata è la censura sulla mancanza e illogicità di motivazione relativamente ai rapporti realmente intercorsi tra la LU ON s.r.l., da una parte, e la Co.Ge.Berg. s.r.l., nonché le ditte ara VA e ZI La Vittoria, dall'altra (nn.
2.3.1 e 2.3.2).
Su questi punti sia la sentenza impugnata, sia la pronuncia di primo grado (integrandosi tra di loro) si diffondono con dovizia di argomenti in fatto e in diritto. Si tratta di una motivazione molto puntuale, esente da vizi logici o giuridici, in base alla quale è stato accertato che la LU ON aveva costituito la società Co.Ge.Berg. per farne un soggetto di interposizione fittizia nei rapporti tra la stessa LU (destinataria di importanti appalti di lavori edilizi) e altre ditte subappaltatrici o fornitrici di materiali. La Co.Ge.Berg. non aveva dipendenti ne' attrezzature e aveva la sede presso la LU, a dimostrazione della sostanziale confusione gestionale tra le due società.
Orbene, le ditte che fornivano servizi o materiali alla LU ON, pur non avendo rapporti reali con la Co.Ge.Ber., fatturavano a carico di quest'ultima, per lo più con l'IVA agevolata al 4%, mentre la Co.Ge.Berg. fatturava le stesse operazioni a carico della LU con IVA al 20%. Si trattava quindi di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, con lo scopo di consentire una massiccia evasione fiscale, attraverso un marchingegno ben architettato: la LU ON portava a credito l'IVA versata al 20%, mentre la Co.Ge.Berg. maturava un debito IVA nei confronti dell'Erario, pari alla differenza tra l'imposta incamerata con le fatture attive (al 20%) e quella versata con le fatture passive (al 4%). Se si considera in linea di diritto che la disciplina tributaria non consente la detrazione di fatture emesse da chi non è reale controparte nel rapporto commerciale (Cass. Civ. Sez. 5, n. 5719 del 12.3.2007, Primari s.r.l.
contro
Min. Finanze, rv. 596605), e in linea di fatto che l'imputato IM LU non solo era amministratore della LU ON s.r.l., ma anche era il domimus effettivo della Co.Ge.Berg. s.r.l., risulta indiscutibile il dolo specifico, cioè il fine di evasione tributaria, così come definito nella D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. d). Invero, la LU ON poteva conseguire un indebito rimborso di IVA (corrispondente al 20% dell'imponibile fatturato), che peraltro il "gruppo societario" LU aveva versato solo in minima parte (corrispondente al 4% dell'imponibile fatturato). Questa strategia fraudolenta era perfezionata attraverso la istituzione di un anomalo mastrino intitolato "soci/conto finanziamento infruttifero" in cui gli amministratori della Co.Ge.Berg. facevano confluire, sotto la apparenza formale di finanziamento soci, i debiti cartolarmente risultanti nei confronti delle ditte fornitrici o subappaltatrici, e i crediti cartolarmente risultanti nei confronti della s.r.l. LU ON.
Ancor più evidente è il fine di evasione fiscale per le fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, che la s.r.l. Co.Ge.Berg. ha utilizzato indicando nelle proprie dichiarazioni fiscali gli elementi passivi ad esse relative. In questo quadro si inseriscono, tra le altre, le fatture emesse nei confronti della medesima Co.Ge.Berg. dalla ditta individuale di RA VA (che ha addirittura ammesso di non conoscere affatto la predetta società) per prestazioni lavorative di soggetti che non erano propri dipendenti, nonché la fattura emessa dalla s.r.l. ZI La Vittoria, il cui importo venne falsamente maggiorato di L. cento milioni (aggiungendo la cifra "1" davanti alla somma di L. 27.351.000). (V. soprattutto pagg. 13 e 14 sentenza del tribunale). Quanto alla posizione del VE, entrambi i giudici di merito hanno correttamente sottolineato che egli, in quanto amministratore di diritto della Co.Ge.Berg. e vecchio collaboratore del LU, che non si era mai dissociato dagli illeciti metodi gestionali del LU stesso, non poteva considerarsi esente da responsabilità. Va quindi disatteso anche il relativo motivo di ricorso (n. 2.3.3). Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso n. 2.5, laddove sostiene che doveva applicarsi la speciale attenuante prevista dalle norme incriminatrici, giacché non era stata superata la soglia di L. 300.000.000 per periodo d'imposta, sul rilievo che molte delle fatture contestate si riferivano ad operazioni reali. La censura da una parte è generica, perché non specifica le fatture asseritamente regolari, e dall'altra è destituita di fondamento giuridico, perché sembra non considerare che anche le fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti devono essere computate ai fini del calcolo della soglia di cui trattasi. Neppure è censurabile (come opina il ricorrente nello stesso motivo 2.5) la valutazione del giudice di merito, secondo la quale, nella comparazione in concreto tra il reato previsto dall'abrogato art. 4, lett. d) e l'omologo reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, doveva ritenersi più favorevole la disciplina vigente, giacché unifica in unico reato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti relative allo stesso periodo di imposta, mentre la disciplina abrogata imponeva l'aumento a titolo di continuazione, che poteva arrivare sino al triplo, e contemplava altresì la pena della multa oltre a quella della reclusione.
4 - Destituita di fondamento è anche la doglianza relativa alla prescrizione dei reati (n. 2.4). Al riguardo va anzitutto osservato che non può applicarsi il regime introdotto dalla L. n. 251 del 2005, considerato che per la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, così come risultante dopo l'intervento demolitorio della Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23.11.2006, esso non si applica per i processi che alla data dell'entrata in vigore della legge stessa (8.12.2005) pendevano in appello o in cassazione. Nel caso di specie il processo, definito in primo grado con sentenza del 5.7.2005, era già pendente in appello. Il termine prescrizionale, quindi, decorre dal momento in cui è cessata la continuazione. Sotto altro profilo, deve osservarsi che, considerata una sospensione del processo di sei mesi e quattordici giorni (dal 24.10.2006 al 9.5.2007) per richiesta difensiva non istruttoria, la prescrizione non è ancora maturata: e ciò sia che si calcoli il periodo prescrizionale massimo di quindici anni (non di sette anni e sei mesi, come erroneamente affermato nel ricorso) applicabile ai contestati reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000,, ai sensi dei "vecchi" art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e art. 160 c.p.; sia che si calcoli il periodo prescrizionale massimo di nove anni, previsto dalla L. n. 516 del 1982, art. 9, in relazione al predetto art. 160 c.p.. 5 - Indubbiamente legittima è la costituzione di parte civile del curatore fallimentare della Co.Ge.Sa. s.r.l., che risulta essere la nuova ragione sociale della Co.Ge.Berg. s.r.l. dopo che il MI l'aveva venduta a tale Di Ponio. È quindi infondata la relativa censura, articolata col primo motivo di ricorso (n. 2.1). Come ha ben spiegato il primo giudice, se la persona offesa dei contestati reati tributari è il Ministro pro tempore dell'Economia e delle Finanze, ciò non esclude che vi possano essere anche altri soggetti danneggiati dai medesimi reati, come tali legittimati a costituirsi parti civili nel relativo processo penale. Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato (senza essere confutato sul punto dal difensore degli imputati) che la illecita gestione della So.Ge.Berg, perpetrata dal LU e dal VE, aveva provocato un ingente debito tributario, e quindi un decremento del patrimonio sociale, che era ricaduto in danno del nuovo acquirente e della subentrante So.Ge.Sa. s.r.l., poi dichiarata fallita. Di qui la legittimazione del curatore fallimentare a costituirsi parte civile contro gli imputati, nello interesse dello stesso fallito e della massa dei creditori, previa autorizzazione del giudice delegato.
Nè vale invocare in contrario la norma della L. Fall., art. 240. Questa prevede che il curatore fallimentare può costituirsi parte civile anche contro il fallito nel procedimento penale per i reati previsti nella stessa legge. Si tratta di una norma che estende la legittimazione del curatore all'azione civile contro lo stesso fallito per i reati di bancarotta e per gli altri reati fallimentari;
ma non limita o esclude la legittimazione dello stesso curatore fallimentare, come prevista dalle norme generali, per ottenere il risarcimento nell'interesse dello stesso fallito e della massa dei creditori, contro tutti gli altri soggetti che abbiano cagionato un danno al patrimonio della impresa fallita. A seguire la tesi contraria sostenuta dal difensore ricorrente, si arriverebbe al paradosso - come annota ancora il tribunale - che non vi sarebbe alcun soggetto legittimato a tutelare le ragioni risarcitorie di un soggetto fallito: non il fallito stesso, il quale è per definizione spossessato dei suoi beni e dei relativi diritti patrimoniali, non il curatore fallimentare, in virtù della scorretta e restrittiva interpretazione della L. Fall., art. 240. 6 - Da ultimo vanno respinte anche le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio sia penale che civile (nn.
2.6 e 2.7). Anzitutto, la corte territoriale ha legittimamente escluso l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per il VE, correttamente osservando che il suo concorso nei reati non poteva qualificarsi di "minima importanza", atteso che era lui stesso, quale formale amministratore della società, il primo destinatario delle norme di corretta gestione sociale e fiscale.
In secondo luogo non è ravvisabile alcun errore nel calcolo della pena per il LU, giacché la corte di merito, una volta ridotta la pena base per il reato più grave, ha applicato due aumenti per la continuazione per il reato sub c), in relazione, rispettivamente, alle fatture per l'anno 1998 e per l'anno 1999, ma non ha applicato alcun aumento in relazione alla fattura emessa dalla Covar s.r.l. nell'anno 1997, per la quale il primo giudice aveva assolto l'imputato.
Quanto alla dosimetria della pena, la corte di merito ha legittimamente esercitato il suo potere discrezionale al riguardo, con motivazione incensurabile in questa sede.
Infine, è inammissibile la doglianza sulla eccessiva quantificazione della provvisionale liquidata a favore della parte civile, giacché è fondata su circostanze di fatto estranee alle risultanze processuali, che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità.
7 - In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
I ricorrenti vanno anche condannati alla rifusione delle spese a favore della parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessive Euro 2.500,00, oltre C.P.A. e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008