Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, la fraudolenza, intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto illegittima la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità di meri consiglieri di amministrazione - uno dei quali rimasto in carica meno di tre mesi - espressamente definiti "prestanome", per fatti distrattivi addebitati senza verificare che fossero effettivamente e materialmente a loro riferibili e da loro conosciuti).
Commentari • 6
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 16 maggio 2023, confermava quella del Tribunale anconetano, che aveva accertato la responsabilità penale di Pi.Pa. in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, con danno di rilevante gravità. In particolare Pi.Pa. venivano ritenuto responsabile perché, quale amministratore della società Geiwatt Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona in data 25.6.2015, distraeva o comunque distruggeva o dissipava il patrimonio della società, mediante le seguenti operazioni: a) procedeva in data 1.12.2008 all'acquisto dell'azienda di proprietà della Gei Srl, sempre riconducibile a se stesso e dunque in …
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2006, n. 9807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9807 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/02/2006
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 284
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 14486/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
MI SE, nato il [...] a [...];
Di CO OR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 25.10.2004 dalla Corte d'appello di Palermo;
nei confronti di:
Parte Civile Fallimento Silea.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p., il rigetto per il resto del ricorso.
Udito per l'imputato l'avv. Russo Riccardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 13.2.2001 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva dichiarato SE MI e De CO OR responsabili di associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento della s.p.a. Silea Siciliana Leasing, condannando MI alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, De CO alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile fallimento Silea. I fatti contestati agli imputati, in qualità di consiglieri di amministrazione dal 24.1.1994 e in concorso con OL, amministratore nel medesimo periodo, con i precedenti amministratori di dritto SE ER, CC e Bonura, e con l'amministratore di fatto Amodeo ER, consistevano:
(Capo A, art. 416 c.p.) nell'avere partecipato all'associazione per delinquere costituita (dai coimputati DA, IZ, LV e AI) allo scopo acquisire il controllo della Silea Siciliana Leasing s.p.a., distrarre il patrimonio della predetta società e commettere più reati fallimentari e societari;
reato commesso in Palermo dal giugno 1993 in poi;
(capo B, art. 110 c.p., L. Fall. art. 223, comma 2, n. 2) nell'avere, in qualità di consiglieri di amministrazione dal 24.1.1994, cagionato con dolo il fallimento della Silea Siciliana Leasing s.p.a., dichiarato il 10.5.1994;
(capo C, art. 110 c.p., L. Fall. art. 223, comma 1, L. Fall. 216, comma 1, nn. 1 e 2, L. Fall. art. 219, comma 1 e 2) nell'avere distratto, occultato e dissimulato il patrimonio sociale, in particolare "dirottando i rientri provenienti dai clienti verso altre società con modalità tali...da non rendere possibile il recupero" e nell'avere falsificato le scritture contabili e i libri sociale "iscrivendo - tra l'altro - falsi versamenti in contanti e successivi falsi contratti di finanziamento, allo scopo di procurarsi un profitto e di recare pregiudizio ai creditori"; commettendo più fatti di bancarotta e cagionando un danno quantificabile in oltre L. tre miliardi;
(capo D, art. 110 c.p., L. Fall. art. 223, comma 1, L. Fall. art. 216, comma 2, L. Fall. art. 219, comma 2) per avere distratto la somma di lire 44.100.000, prelevandola in più riprese dal conto corrente intestato alla Silea presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta postfallimentare, dal 12.5.1994 al 23.5.1994.
In udienza preliminare la posizione di MI e De CO, che avevano chiesto il giudizio abbreviato, era stata separata da quella dei coimputati e all'esito del rito speciale MI era stato assolto dal reato al capo D), perché risultava dimessosi dalla carica poco prima delle dichiarazione di fallimento, era stata esclusa la recidiva contestata al MI e ad entrambi erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. La pena era stata determinata ponendo a base del calcolo (pena base anni tre, aumentata di un anno ex art. 81 c.p., e di un anno per il solo De CO per la recidiva, ridotta di un terzo per il rito) il reato al capo B), ritenuto per entrambi il più grave.
Riassunti le vicende societarie e gli elementi acquisiti, il Tribunale aveva affermato che MI e Di CO avevano agito quali prestanome dei ER;
che durante il periodo in cui erano stati consiglieri del C.d.a. erano stati "coinvolti in fatti di distrazione e di falsificazione delle scritture contabili, la più rilevante delle quali" era il falso contratto di finanziamento alla IN in data 16.3.1994 che aveva costituito "la definitiva operazione di svuotamento del patrimonio Silea". De CO era stato contemporaneamente anche legale rappresentante della Mex NA, che aveva ricevuto fino all'aprile 1994 finanziamenti dalla Silea, dopo avere acquistato, il 14.1.1994, il pacchetto di maggioranza della fallita dall'Etruria. MI, d'altra parte, aveva reso ampia e dettagliata ammissione della sua partecipazione nelle attività falsificazione nel corso delle spontanee dichiarazioni riportate in sentenza. La consumazione dei reati ai capi B), C) e D) era sintomatica dell'accordo criminoso di cui al capo A).
2. Investita dell'impugnazione degli imputati, con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la declaratoria di responsabilità di entrambi e la condanna di MI;
escludeva per De CO la recidiva e riduceva la pena a questo inflitta a due anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
3. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati per mezzo di un unico difensore lamentando il vizio di motivazione in relazione al mancato esame e alla imprecisa ricostruzione degli elementi probatori evidenziati nell'atto d'appello e la violazione delle norme di diritto sostanziale regolanti le fattispecie contestate. 3.1. (1^ motivo) In particolare, con riferimento ai fatti di bancarotta la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare e valutare:
- la documentazione in atti attestante che già il 2.2.1994 i sindaci ed alcuni azionisti Silea avevano denunciato gravi irregolarità nei confronti dei precedenti amministratori;
- le indagini espletate dalla Guardia di Finanza a seguito di tale denuncia nelle quali s'escludeva la responsabilità degli imputati;
- le dichiarazione rese dalle persone sentite in relazione agli episodi distrattivi costituiti dalla "rinegoziazione" dei titoli;
- le dichiarazioni di ES amministratore della Sicilbrooker s.r.l. e quelle di D'Arpa, entrambe relative all'attività di distrazione di attività della società fallita mediante l'acquisizione di pagamenti e di finanziamenti poi stornati, compiuta dai ER, nonché gli accertamenti della Guardia di finanza che avevano confermato tali dichiarazioni;
- le dichiarazioni di OL, D'EL, OR, che avevano riferito d'essere stati contattati per il rilascio di effetti cambiari o assegni;
- il fatto che nel giugno - settembre 1993 la maggioranza del pacchetto azionario della fallita risultava trasferito alla Etruria s.p.a. dei ER;
- il fatto che il trasferimento della sede sociale, l'aumento del capitale sociale, il licenziamento dei dipendenti con compiti direttivi, erano tutti avvenuti anch'essi nel 1993;
- il fatto che le falsificazioni del bilancio e le altre condotte illecite compiute dai ER erano pure tutte antecedenti al 24 gennaio 1994;
- i risultati delle indagini della Guardia di Finanza dalle quali emergeva che erano stati i ER a distrarre sistematicamente denaro dalle cassa Silea, facendone ricadere la responsabilità sui ricorrenti, in relazione ai quali i verbalizzanti non avevano evidenziato profili di colpa;
- il fatto che nel tempo assai limitato di carica i ricorrenti non avevano compiuto alcuna delle attività contestate;
- il fatto che dalle indagini della Guardia di Finanza emergeva in particolare l'estraneità totale dei predetti all'operazione di fittizio finanziamento della IN, avvenuta il 16.3.1994;
- la totale mancanza, in relazione a tale vicenda, agli atti della società di documentazione relativa all'operazione o alla sua istruttoria e la circostanza che neppure la fattura 16.3.1994 era stata annotata in contabilità, mentre la fittizietà del finanziamento risultava dimostrata dalle dichiarazioni di AL e dall'accertata falsificazione del verbale 17.2.1994 dell'assemblea dei soci IN.
Lamentano inoltre i ricorrenti che nessuna risposta sarebbe stata data alla prospettata efficacia dirimente delle dichiarazioni della teste Mercatalli sul controllo gestionale assoluto ed esclusivo dei ER, sull'assenza di registrazione contabile delle operazioni da costoro compiute e sull'impossibilità per chiunque di averne conoscenza.
Del tutto pretermessa sarebbe stata, del pari, la valutazione circa il fatto che nessun comportamento distrattivo o atto di gestione era risultato riferibile ai ricorrenti, mentre al contrario risultava dai verbali del C.d.A che entrambi più volte avevano invocato l'intervento dell'autorità al fine di fare chiarezza su "quanto verificatosi" e ne' il perito - al quale era stato demandato a tal proposito specifico quesito - ne' il curatore fallimentare avevano evidenziato condotte del MI e del De CO penalmente rilevanti. Quanto alle condotte addebitate al De CO come bancarotta postfallimentare, la Corte d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto i rilievi difensivi circa la palese sua mancanza di dolo, le allegazioni sul fatto che l'imputato non era a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento e che era stato tratto in inganno dal ER (che con il pretesto di esigenze di liquidità "per il pagamento di stipendi ed altro" gli aveva chiesto d'effettuare i prelievi, accompagnandolo in banca).
La Corte d'appello avrebbe affermato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato a carico dei ricorrenti, meri amministratori di diritto inconsapevoli dell'attività compiuta in concreto dall'amministratore di fatto, solo in via presuntiva, in contrasto con i principi affermati da cass., sez. 5^, n. 10465 del 1999, n. 3328 del 1998, n. 28007 del 2004. 3.2. (2^ motivo) Con riferimento all'imputazione per il reato di cui all'art. 416 c.p., i ricorrenti deducono che già con l'atto d'appello s'erano doluti che il Giudice di primo grado non aveva colto la differenza tra concorso di persone nel reato continuato e reato associativo, insussistente nella situazione in esame, per l'assenza di un pactum sceleris e di un indefinito programma criminoso (natura tendenzialmente stabile del vincolo e indeterminatezza del programma). E avrebbe completamente omesso di rispondere alle censure diffusamente articolate sul punto nei motivi d'appello.
4. I ricorrenti hanno poi depositato, ritualmente, motivi aggiunti.
4.1. Nel primo ricostruiscono meticolosamente i fatti accertati con riferimento alle contestazioni di bancarotta al fine di evidenziare la totale estraneità dei ricorrenti da ciascuno di essi, insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata su tali capi della condanna.
4.2. Nel secondo illustrano le ragioni per le quali l'ipotesi di associazione per delinquere loro addebitata è insussistente, insistendo nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata in relazione a tale fatto.
4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti chiedono quindi che, alla luce della L. 5 dicembre 2005, n. 251, i fatti loro ascritti siano dichiarati prescritti.
4.3.1. Rilevano i ricorrenti che, applicando i nuovi termini prescrizionali, introdotti dalla legge richiamata mediante le modifiche recate dall'art. 6 di detta Legge all'art. 157 c.p., i fatti sarebbero tutti già prescritti. Non osterebbero all'immediata applicazione della nuova disciplina, di carattere sostanziale, le disposizioni transitorie dell'art. 10. Il comma 2 di tale norma richiamando infatti l'art. 2 c.p., confermerebbe ai sensi del comma 3 di detto articolo, la retroattività delle legge penale più favorevole. L'eccezione dettata dal comma 3 del medesimo art. 10 con riferimento ai "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento...", non potrebbe invece trovare applicazione dal momento che il giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato e l'eccezione sarebbe di stretta interpretazione.
4.3.2. In subordine i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2 e 3, nella parte in cui fa dipendere l'applicazione della legge penale più favorevole, non eccezionale ne' temporanea, dal verificarsi di "accadimento del tutto occasionali, accidentali e, non preventivamente determinati in relazione al fatto che il processo ... abbia o meno superato la soglia della dichiarazione di apertura del dibattimento".
Sarebbe difatti irragionevole la diversità di trattamento istituita tra soggetti imputati di fatti identici, commessi in pari data, a seconda dello stadio processuale determinato da "alterne fortune della vita", tanto più evidente ove si consideri che essa potrebbe condurre all'applicazione di diverse discipline nei confronti dei concorrenti nel medesimo fatto a seconda che per uno di loro sia stata, o meno, disposta la regressione del processo per una nullità incidente sul rinvio a giudizio.
DIRITTO
1. Il ricorso e i primi due motivi aggiunti attengono esclusivamente alla responsabilità dei ricorrenti per i fatti loro contestati. Solo con l'ultimo dei motivi nuovi è stato introdotto il tema della prescrizione. Esso deve tuttavia ritenersi legittimamente devoluto essendo stato reso possibile soltanto dalla legge sopravvenuta, non essendo il ricorso originario affatto inammissibile (anzi apparendo, per quel che si dirà, fondato) e dovendo darsi del combinato disposto dagli artt. 585 e 609 c.p.p., una lettura che faccia salvo il principio d'inesigibilità. Il motivo appare peraltro irrilevante per il capo A), in base a quanto si dirà sub 2.; per i capi B), C) e D), unificabili in un unico delitto a norma della L. Fall. art. 219, comma 2, n. 1, perché, risultando contestata l'aggravante ad effetto speciale di cui alla L. Fall. art. 219, comma 1, il tempo necessario a prescrivere risulta per effetto del secondo comma del novellato art. 157 pari a quindici anni, aumentato per effetto degli atti interrottivi a 18 anni e 9 mesi ai sensi della L. Fall. artt. 160 e 161 come novellati (a prescindere dall'effetto della già contestata recidiva, esclusa dai giudici di merito). Mentre l'art. 157, nuovo comma 3, preclude che agli effetti del calcolo del tempo necessario a prescrivere possa farsi riferimento alla risultante per effetto del giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, e cioè, nel caso in esame, alla ritenuta equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Sicché, allo stato e a prescindere da ogni considerazione sulla infondatezza dei rilievi avanzati dai ricorrenti, i fatti non sarebbero comunque prescritti.
2. Capo A).
Pienamente condivisibili sono le considerazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti in relazione alla contestazione di associazione per delinquere.
Secondo la Corte d'appello era da ritenere indubbio che vi fosse stato "un accordo, ...preordinato alla rovina economica della Silea, e di cui il MI e il De CO erano stati consapevoli partecipi". L'"apparato amministrativo della società, la rinnovata composizione del C.d.A., con l'artato inserimento dei predetti" costituivano l'organizzazione indispensabile alla associazione. Tanto bastava al Giudice di seconde cure per confermare la condanna del Tribunale che nella sostanza aveva ritenuto la consumazione dei reati ai capi B), C) e D) sintomatica e quindi sufficiente per affermare la sussistenza dell'accordo criminoso di cui al capo A).
Sicché non resta che convenire con la difesa che entrambi i Giudici di merito hanno confuso il reato d'associazione per delinquere con gli istituti del concorso di persone e del reato continuato, che non basta coesistano per dar luogo alla fattispecie associativa. Perché sussista il reato collettivo occorre un accordo, che è cosa diversa dal concorso di più persone nella determinazione di uno o più eventi, ma, cosa che più conta, occorre che l'accordo sia indirizzato alla realizzazione di una serie indefinita di reati, ad un programma criminoso "aperto" - perciò stesso meritevole di punizione a prescindere dalla realizzazione di reati fine, altrimenti ricadendosi nell'ipotesi dell'art. 115 c.p. - . Tale programma non può certamente consistere nel solo - seppure fosse provato - deliberato proposito di concorrere, come contestato, nella acquisizione del controllo di una bene individuata società di capitali e nella distrazione del suo patrimonio mediante la commissione di "più reati fallimentari, societari e contro la fede pubblica". Mentre organizzazione stabile e realizzazione di reati cosiddetti "fine" sono considerati in genere indicatori dell'accordo, non possono certo sostituirsi ad esso nella struttura della fattispecie.
Osserva dunque il Collegio come è dallo stesso tenore dell'imputazione e dagli argomenti addotti a giustificazione della condanna dai giudici di merito che discende che il reato associativo non sussiste. A prescindere dalla prova dei vari fatti di bancarotta addebitati ai ricorrenti, che comunque non costituiscono "più" reati, ma un unico reato aggravato, e della loro riferibilità agli imputati.
3. Capi B), C) e D).
Alla prospettazione difensiva, che MI e De CO erano estranei ai fatti loro ascritti perché erano entrati nella società solo il 22.1.1994, raggirati dai reali titolari e gestori, fratelli ER e non avevano mai svolto alcun attività ne' s'erano avveduti delle intenzioni dei ER, la Corte d'Appello ha replicato affermando che nessuno dei due imputati era uno sprovveduto o un credulone, avendo entrambi al contrario, come testimoniavano per il MI anche i precedenti penali, "sicura esperienza finanziaria. Gli stessi dovevano dunque ritenersi avere consapevolmente accettato il ruolo di prestanome in un momento particolarmente difficile per la società allo scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento". Durante il lasso di tempo in cui erano rimasti nella società sarebbero peraltro stati coinvolti in ripetuti fatti di distrazione e falsificazione di scritture contabili, dal momento che proprio in tale periodo era avvenuta (16.3.1994) l'operazione di finanziamento alla IN, che aveva dato "il colpo di grazia alla già vacillante condizione della Silea". Era vero che il MI aveva avanzato richiesta di dimissioni il 28.3.1994, ma essa avrebbe confermato soltanto che l'imputato si era "reso conto di avere dato il consenso ad un disegno assai più rovinoso dell'immaginato" ed aveva cercato "una scorciatoia" per trarsene fuori, assieme al De CO. Lo stesso MI aveva peraltro ammesso di avere partecipato ad attività falsificatorie e De CO aveva partecipato ad operazioni finanziarie ricoprendo incarichi incompatibili.
3.1. Orbene, quanto al fatto di cui al capo B (causazione dolosa del fallimento), che è stato ritenuto il reato "più grave" e posto a base della continuazione, la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente insufficiente. Non risulta, infatti, quali sarebbero le condotte dolose che hanno cagionato il fallimento della società imputate ai ricorrenti. Non risulta, in particolare, se tali siano considerate gli stessi fatti di distrazione e falsificazione già contestati sub C) sotto altro titolo, cosa che comporterebbe un'inaccettabile duplicazione dell'addebito; o se sono state considerate condotte diverse, in relazione alle quali, tuttavia, l'unica motivazione autonoma sarebbe che "appare del tutto credibile che i ricorrenti siano stati contattati e convinti...a svolgere il ruolo di prestanome...all'evidente scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento in un momento particolarmente difficile per la condizione finanziaria della società". Motivazione che non è pertinente rispetto a fatti di bancarotta fraudolenta contestati L. Fall. ex art. 223, comma 2, n. 2, potendo semmai essere riferita ad un'ipotesi di bancarotta semplice.
D'altronde, con riferimento alla ipotesi in contestazione sicuramente rilevanti (sotto il profilo della rilevanza causale delle condotte dei ricorrenti) apparivano le deduzioni difensive sul fatto che dopo pochi giorni dalla nomina dei ricorrenti era iniziata, a carico della società, una verifica fiscale della G.d.F.; che le denuncie dei soci di minoranza e dei sindaci erano pervenute al pubblico ministero già il 2.2.1994; che la prima informativa della G.d.F., cui seguì l'istanza di fallimento avanzata dal Pubblico ministero, era datata 15.4.1994. Deduzioni alle quali la Corte d'appello ha omesso di rispondere.
3.2. Quanto ai restanti fatti, va premesso che nelle sentenze di merito si da per pacifico che i ricorrenti sono entrati nella società il 24.1.1994 (p. 22 sent. Tribunale, p. 4 sent. Corte d'appello); MI ha avanzato richiesta di dimissioni con lettera 22.3.1994, rappresentata al C.d.A. nella seduta del 28.3.1994, divenute effettive dal 14.4.1994 (p. 26 - 28 sent. Tribunale, p. 5 sent. Corte d'appello); la società è stata dichiarata fallita, su iniziativa del Pubblico Ministero, con sentenza del 10.5.1994. È vero che, sul presupposto che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40 c.p., comma 2), si ritiene di regola integrato il concorso dell'amministratore di diritto ed anche del mero prestanome tutte le volte in cui tale soggetto, restando inerte e violando con ciò l'obbligo di vigilare e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli (art. 2392 c.c.), abbia soltanto consentito ad altri il compimento di fatto di atti di depauperamento del patrimonio sociale o comunque di gestione. Siffatto orientamento non può tuttavia essere sospinto oltre i limiti assegnati dai principi di colpevolezza e personalità che governano la responsabilità penale e per i quali non può affermarsi la responsabilità di alcuno, neppure del prestanome, se il fatto non risulti, in concreto, realmente a lui rimproverabile, e cioè prevedibile e prevenibile. D'altro canto la "fraudolenza", intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di tutti coloro che si predica concorrono nella attività distrattiva risulti perlomeno assistita dalla consapevolezza che si stanno compiendo operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori.
Vizio fondamentale della sentenza impugnata è perciò quello d'avere ritenuto la responsabilità dei ricorrenti, meri consiglieri di amministrazione ed espressamente definiti dei "prestanome", per i fatti distrattivi loro addebitati, senza minimamente soffermarsi sulle prospettazione difensive senza in particolare verificare se le attività contestate risultavano in qualche modo effettivamente e materialmente loro riferibili o, in caso contrario, se i ricorrenti, come s'è detto meri "prestanome", ne avevano avuto o potevano averne, perlomeno, conoscenza.
Nel dettaglio, la responsabilità dei ricorrenti è stata individuata dalla Corte d'appello, tenuto conto del periodo di loro permanenza nella società, con riferimento a quattro aspetti salienti. a) Il finanziamento erogato dalla fallita alla IN il 16.3.1994 per circa L.
2.900 milioni (475 in contanti, 2.42 5 circa mediante cessioni di credito) e alla correlativa falsificazione dei dati contabili.
In relazione a tale operazione la Corte d'appello non ha tuttavia in alcun modo risposto agli specifici e articolati motivi d'appello e alle censure con esse prospettate, in particolare sul fatto che:
- la fattura 16.3.1994 non era stata annotata nella contabilità;
- nessuna istruttoria risultava compiuta per tale operazione;
- la IN non aveva ricevuto in realtà neppure alcun finanziamento (si citavano le dichiarazioni del teste AL e la relazione G.d.F sulla falsificazione del verbale 17.2.1994 IN).
Argomenti tutti idonei, se provati, a dimostrare che il "finanziamento" contestato costituiva un'operazione fittizia sicuramente distrattiva ma non per questo conoscibile dai ricorrenti per la sola veste formale ricoperta.
b) Le falsificazioni asseritamente ammesse dal MI nelle dichiarazioni spontanee riportate nella sentenza di primo grado. L'esistenza di tali "ammissioni", o meglio il contenuto "confessorio" delle dichiarazioni del MI, era però contestata nei motivi d'appello; ciò nonostante la sentenza di secondo grado non ha risposto alla censura e s'è limitata a ripetere quanto affermava il Tribunale. Mentre dai passi dalle dichiarazioni del MI riportate nella sentenza di questo (pagine 25 e 26) non risultano, obiettivamente, ammissioni del genere riferito.
c) La "incompatibilità" del ruolo rivestito da De CO. Dalla sentenza impugnata nulla emerge di più specifico. Tant'è che occorrerebbe rifarsi alla sentenza di primo grado, neppure specificamente richiamata sul punto, per cercare di comprendere a quale incompatibilità si riferisca la Corte d'appello, restando però comunque non esplicitato sotto quale profilo essa ritenga tale "incompatibilità" rilevante (nella sentenza del Tribunale si dava atto della carica del De CO di responsabile della società Mex alla quale fino all'aprile 1994 erano stati erogati finanziamenti dalla Silea - p. 18 -; ma l'attività distrattiva attribuita ad entrambi è stata espressamente individuata solamente nel finanziamento IN).
d) La distrazione postfallimentare compiuta personalmente da De CO.
Nei motivi d'appello si sosteneva che De CO non sapeva della dichiarazione di fallimento, ed era stato tratto in inganno da ER. La deduzione difensiva, investendo direttamente l'elemento soggettivo del reato, fondata o no che fosse, meritava un risposta, che la Corte non ha dato.
3.4. Nessuno argomento è peraltro speso nella sentenza impugnata con riferimento alle ulteriori condotte complessivamente contestate. Sicché mentre per le attività detrattive può ritenersi, a contrario, avendo entrambi i Giudici di Merito motivato esclusivamente sull'operazione finanziamento IN, che per gli altri episodi evidenziati nella sentenza di primo grado non siano stati ravvisati elementi di responsabilità dei ricorrenti, è impossibile verificare, in assenza di più precise indicazioni desumibili dal testo delle decisioni, quali attività di alterazione dei libri sociali e delle scritture contabili siano state ritenute specificatamente riferibili ai ricorrenti in relazione al periodo in cui hanno assunto (dal 24.1.1994) e mantenuto la carica, alla luce di quanto risulta a pagina 23 della sentenza del Tribunale sul fatto la "verifica fiscale a carattere generale" della Guardia di Finanza ebbe inizio il giorno 11/02/1994.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di associazione per delinquere (capo A) senza rinvio e con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta di cui ai capi B), C) e D) con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006