Sentenza 18 maggio 2011
Massime • 1
Costituisce atto irripetibile, e può quindi essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie.
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- 1. Art. 511 - Letture consentitehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Dichiarazioni dell'indagato nel verbale amministrativo (Cass. 12004/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2011, n. 36399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36399 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2011 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/05/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N.1138 GIULIANA FERRUA Dott.
Dott. ALDO FIALE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 9906/2011 Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) PO CO N. IL 06/08/1942
avverso la sentenza n. 785/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Juseppina FODARONI che ha concluso per la dederatoria di inanmizibilité del vers_
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 6.10.2010, in parziale riforma della sentenza 23.10.2008 del Tribunale di Brindisi, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di PO SC in ordine ai reati di cui:
1all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, [per avere quale amministratore legale della s.r.l.
"PO" dall'11.7.2000 al 3.9.2001 e dal 28.5.2002 al 27.1.2003, nonché quale amministratore di fatto della s.r.l. "SIMM" dal 24.1.2001 al 29.4.2002 – indicato, nelle dichiarazioni di imposta relative a dette società per gli anni corrispondenti, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti];
---all'art. 2622 cod. civ. [false comunicazioni sociali] con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ed essendo stati unificati i reati e- medesimi nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. cod. pen. determinava la pena complessiva (condizionalmente sospesa) in anni uno, mesi cinque di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'PO, il quale - sotto i profili della violazione e del vizio di motivazione – ha eccepito:
-- la violazione dell'art. 195 c.p.p., per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e l'utilizzazione ai fini della decisione della comunicazione della notizia di reato redatta dalla
Guardia di Finanza, pur contenendo tale documento, per sintesi, “il compendio di natura informativa assunto da potenziali testimoni d'accusa". Ciò comporterebbe “violazione patologica delle regole di assunzione delle prove";
--la immotivata attribuzione all'imputato della qualità di “amministratore di fatto” della s.r.l. "SIMM"; la incongrua determinazione della inesistenza delle operazioni alle quali si riferivano le fatture utilizzate per evidenziare elementi passivi fittizi;
- la incongrua determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: in parte perché genericamente formulato ed in parte per la manifesta infondatezza delle doglianze.
1. Manifestamente infondata è l'addotta violazione dell'art. 195 c.p.p.
Va evidenziato, al riguardo che: la pronunzia di responsabilità penale dell'imputato si fonda non soltanto sulle risultanze 43
delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ma anche su quelle della consulenza tecnica espletata e sulle dichiarazioni rese dai testi direttamente escussi;
la testimonianza indiretta è utilizzabile qualora (come nel caso in esame) nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre (vedi Cass., sez. fer.,
6.10.2008, n. 38076).
Tanto premesso, deve poi rilevarsi che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è stato inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431,
1° comma - lett. b), c.p.p. e di esso legittimamente si è dato lettura – tra l'altro senza che la difesa abbia svolto alcuna eccezione circa la utilizzabilità di quel documento nella sua interezza - ai sensi dell'art. 511, 1° comma, dello stesso codice di rito, nella parte riguardante gli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria. Rientrano, infatti, nel novero degli “atti irripetibili" quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione: ciò si riferisce, nella fattispecie in esame, all'acquisizione delle fatture;
ai riscontri sulle merci;
alle attività attraverso le quali è stata
A-frale 1 constatata la consistenza aziendale dei soggetti formalmente in rapporti con le società amministrate dall'imputato (elementi già sufficienti ad affermare l'inesistenza delle pretese operazioni commerciali).
2. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all'attribuzione all'imputato della qualità di “amministratore di fatto” della s.r.l. "SIMM"". Nei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti falsi, soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore, poiché la fattispecie legale non introduce alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto.
Amministratore di fatto è colui che gestisce realmente il patrimonio sociale, compiendo attività propria degli amministratori. La posizione dell'amministratore di fatto va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che regolano l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive in qualsiasi
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momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi, rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la nozione di amministratore di fatto, posta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione ("significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale).
L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (vedi Cass., Sez. V, 21.5.2003, n. 22413). Nel caso di specie i giudici del merito hanno correttamente argomentato il proprio convincimento con riferimento ad un accertato concreto esercizio di un ruolo gestorio, confermato dalle risultanze dibattimentali (ruolo gestorio che non è confutato con elementi specifici nei motivi di ricorso).
3. Le censure riferite alla pretesa incongrua determinazione della inesistenza delle operazioni alle quali si riferivano le fatture utilizzate per evidenziare elementi passivi fittizi sono assolutamente generiche, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581, lett. c), c.p.p.
4. La pena risulta determinata, infine, con corretto ed adeguato riferimento ai criteri direttivi indicati dall'art. 133 cod. pen. (gravità delle condotte accertate, valutata a fronte dello stato di incensuratezza).
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Aifrele 2 la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
ROMA, 18.5.2011
Il Consigliere rel. II Presidente
Un Aerofrale
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CORTESUPRE
-- 7 OTT. 2011 il
IL CANCELLIERE
M
A
Mariant. Luand 0
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