Articolo 108 del Codice di procedura penale
Articolo 117Articolo 104
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
6 aprile 2001
Art. 108. (( (Termine per la difesa) )) (( 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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