Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
L'applicazione delle misure di prevenzione presuppone l'accertamento dell'attualità della pericolosità del proposto, non essendo sufficiente, a tal fine - anche alla luce dell'art. 6 D.Lgs. n. 159 del 2011 - la presunzione di pericolosità desumibile dalla dimostrata appartenenza ad una associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., unitamente all'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, che, pur essendo decorsi sei anni tra i fatti originanti il processo penale - allo stato concluso con una sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - e il decreto di applicazione della misura di prevenzione personale, l'attualità della pericolosità deve presumersi in ragione della appartenenza ad associazione criminale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1483
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 2481/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR IR N. IL 02/03/1967;
avverso il decreto n. 84/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 02/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto: inammissibilità. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione TR RO, avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 2 marzo 2012, con il quale è stato confermato il provvedimento di primo grado, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di quattro anni, unitamente all'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Deduce:
la apparenza della motivazione con riguardo al presupposto soggettivo capace di giustificare l'applicazione delle misure di prevenzione. Sostiene, cioè, il difensore che l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui il proposto sarebbe rimasto coinvolto in una serie di vicende giudiziarie, sarebbe del tutto apodittica, perché fondata, in maniera del tutto acritica, su uno stralcio della sentenza di condanna di primo grado, emessa nei suoi confronti e gravata da appello.
Risulta, infatti, che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Ciò nonostante, proprio per il principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, gravava sul giudice del primo provvedimento l'obbligo di motivare le ragioni per le quali gli elementi emersi nel giudizio ordinario - sempre esposto ad un annullamento - erano idonei a spiegare efficacia anche ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione.
In secondo luogo la difesa sostiene che manca del tutto la motivazione riguardante la attualità della pericolosità del proposto, tenuto conto che i fatti oggetto del procedimento penale menzionato, risalgono al 2004-2005.
In terzo luogo la difesa denuncia la mancanza totale di motivazione con riferimento alle ragioni per le quali si è fatto luogo all'applicazione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Il primo profilo della doglianza articolata è invero inammissibile. Come esattamente rilevato anche dal difensore impugnante, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso, in base alla disciplina di settore come unanimemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto per violazione di legge:
situazione che si presenta sia nel caso di mancanza grafica della motivazione, sia nel caso in cui sia resa una motivazione soltanto apparente.
Questa seconda ipotesi è quella invocata dall'impugnante il quale, tuttavia, semplicemente trascura che una motivazione del tutto congrua è stata, invece, fornita dal giudice del merito. Questi ha, infatti, argomentato la sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicabilità della misura di prevenzione personale, disposta con decreto del Tribunale di Reggio Calabria in data 28 febbraio 2011, alla luce degli elementi ricavati dal parallelo procedimento penale celebrato a carico del ricorrente e, allo stato, concluso con sentenza, di primo grado, di condanna in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La Corte territoriale, in altri termini, ha ampiamente motivato - e in maniera del tutto autonoma - a proposito degli elementi indiziari emersi a sostegno della tesi che TR è soggetto non solo colpito da indizi concreti di coinvolgimento nel reato associativo sopra menzionato ma, in più, persona da ritenere dedita a traffici delittuosi.
Orbene, tale linea argomentativa è del tutto rispettosa del costante orientamento giurisprudenziale, peraltro evocato anche nel ricorso, secondo cui nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 6, Sentenza n. 4668 del 08/01/2013 Cc. (dep. 30/01/2013) Rv. 254417). Nel caso di specie, tale autonoma valutazione è stata compiuta non solo ribadendo le plausibili valutazioni del giudice del procedimento penale sugli elementi raccolti (conversazioni intercettate, rapporti con RA e D'AN, linguaggio criptico utilizzato, sequestro di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente) ma, oltretutto, dandosi carico, i giudici, della opposta ricostruzione della difesa, sulla quale però è stato espresso un giudizio di manifesta infondatezza:
i giudici hanno infatti, del tutto plausibilmente, posto in evidenza che la tesi liberatoria per il proponente scaturirebbe esclusivamente dalle sue dichiarazioni difensive concernenti una diversa "lettura" dei rapporti - a suo dire, soltanto leciti - con il coimputato D'AN.
Dichiarazioni che però, secondo gli stessi giudici del provvedimento impugnato, non hanno trovato riscontro e tantomeno concrete allegazioni ad opera dello stesso dichiarante.
In conclusione, i giudici della prevenzione hanno svolto esattamente il compito loro demandato, essendo tenuti a valutare ed avendo effettivamente valutato gli elementi scaturiti nel procedimento penale parallelo, a prescindere dal fatto che quel procedimento non sia stato ancora concluso con sentenza definitiva (vedi analogamente Sez. 1, Sentenza n. 47764 del 06/11/2008 Cc. (dep. 23/12/2008) Rv. 242507; Conformi: N. 1323 del 1994 Rv. 197843, N. 5522 del 1995 Rv. 203027, N. 718 del 1999 Rv. 213919, N. 39953 del 2005 Rv. 236596, N. 27665 del 2007 Rv. 236902, N. 1161 del 2008 Rv. 238837, N. 25919 del 2008 Rv. 240629).
Quanto al motivo di doglianza concernente la assenza di un effettivo giudizio sulla attualità della pericolosità, deve, invece, affermarsi che lo stesso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1, Sentenza n. 5838 del 17/01/2011 Cc. (dep. 16/02/2011) Rv. 249392) non manca di sottolineare che, presupposto dell'applicazione delle misure di prevenzione, è l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale della persona, da non confondere con la proclività a commettere azioni delittuose: pericolosità, invero, già ritenuta non provata, dalla stesa giurisprudenza, se il decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale sia fondato essenzialmente su una sentenza di condanna risalente a qualche anno prima.
Ancora, questa Corte di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 34150 del 22/09/2006 Cc. (dep. 12/10/2006) Rv. 235203), sia pure esprimendo un orientamento non univoco (v., in senso contrario, ma limitatamente alla pericolosità da valutare in relazione ad appartenente ad associazione mafiosa, Sez. 2, Sentenza n. 3809 del 15/01/2013 Cc. (dep. 24/01/2013 ) Rv. 254512. Conformi: N. 5760 del 1998 Rv. 212443, N. 114 del 2005 Rv. 231448, N. 44326 del 2005 Rv. 232779, N. 499 del 2008 Rv. 242379; N. 3098 del 1995 Rv. 201756, N. 6366 del 1997 Rv. 206754, N. 461 del 1998 Rv. 210006, N. 950 del 1999 Rv. 214505) ha sostenuto, nella stessa prospettiva, che anche la presunzione di perdurante pericolosità ammissibile per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. Ne consegue che, in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata sulla persistenza della pericolosità al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, pericolosità che assume valore di vero e proprio presupposto dell'applicabilità di tali misure.
Ciò posto, deve affermarsi, coerentemente con i principi di diritto appena enunciati, che non appare calzante, nel caso di specie, l'orientamento evocato nel provvedimento impugnato (Sez. 1, Sentenza n. 461 del 27/01/1998 Cc. (dep. 04/03/1998 ) Rv. 210006; conf. N. 16596 del 2001 rv 218608; n. 28821 del 2002, rv 221859 ) secondo cui la applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza a un'associazione criminale, connotata ontologicamente da metodo e struttura analoghi a quelli propri dell'associazione di tipo mafioso, non richiede alcuna specifica motivazione, ulteriore rispetto a quella della dimostrata appartenenza, che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.
Ed invero, non solo la presunzione ammessa dalla giurisprudenza appena citata concerne il solo caso del proposto la cui pericolosità derivi dalla appartenenza ad associazione con connotati mafiosi- diversa, dunque, per natura, da quella finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti - ma, per di più, essa appare non in linea anche con la formulazione del vigente D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.
6. Tale precetto, sovrapponendosi alla disciplina anteriore che prevedeva il requisito della pericolosità soltanto nella formulazione della L. n. 1423 del 1956 e non - quantomeno non espressamente - nella formulazione della L. n. 575 del 1965, in tema di appartenenti ad associazioni mafiose (assetto normativo che ha, perciò, consentito il formarsi della giurisprudenza sopra citata), chiarisce oggi che il requisito della pericolosità è previsto per l'applicazione della misura di prevenzione personale a tutti i generi di soggetti ivi menzionati, non escluso - ed anzi incluso esplicitamente - l'indiziato di appartenere ad associazioni criminali sia mafiose che del tipo di quella che riguarda l'odierno ricorrente. Ne consegue che, nel caso di specie, si è in presenza di una motivazione, sulla attualità della pericolosità del proposto, non aderente ai principi di diritto qui condivisi e rievocati, atteso che il giudice dell'appello ha affermato che , pur essendo trascorsi almeno sei anni tra i fatti per i quali è nato il processo penale e il decreto applicativo della misura di prevenzione personale, l'attualità della pericolosità dovrebbe presumersi in ragione della appartenenza ad associazione criminale.
Si impone l'annullamento del provvedimento impugnato affinché il giudice del rinvio rinnovi la valutazione sulla pericolosità "attuale" del proposto, alla luce dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame in punto "attualità" della pericolosità sociale.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014