Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2008, n. 14619
CASS
Sentenza 25 marzo 2008

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Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM rifiuti la richiesta della difesa - inoltrata ex art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di ottenere copia dei supporti magnetofonici depositati poiché non proposta, ex art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., nell'ambito del subprocedimento conseguente all'esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416, comma primo, cod. proc. pen. è prevista solo nel caso che essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.

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  • 1Mancato rilascio delle intercettazioni, diritto di difesa violato (Cass. 38409/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021

  • 2Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitato
    Leonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2008, n. 14619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14619
Data del deposito : 25 marzo 2008

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