Sentenza 25 marzo 2008
Massime • 1
Non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM rifiuti la richiesta della difesa - inoltrata ex art. 415 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di ottenere copia dei supporti magnetofonici depositati poiché non proposta, ex art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., nell'ambito del subprocedimento conseguente all'esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416, comma primo, cod. proc. pen. è prevista solo nel caso che essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio.
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- 2. Senza “udienza stralcio” il difensore ha sempre diritto alla copia delle intercettazioniAccesso limitatoLeonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2008, n. 14619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14619 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/03/2008
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1392
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 002287/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS RI, N. IL 4/06/1978;
avverso SENTENZA del 12/06/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza, ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO Pietro;
sentito il sost.proc.gen. Dr. Galati Giovanni, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio, e sentito, per il ricorrente l'avv. Loiacono, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio o, in subordine con rinvio. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 15 marzo 2005, venne ritenuto responsabile, tra gli altri imputati, OS LV del reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso denominata "famiglia SO" (capo 1) nonché dei reati di detenzione e porto illegali di esplosivi e di una pistola, in concorso con D'LO US (capo 24) e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 28 e 30);
- che, a sostegno di tale decisione, la Corte di merito fece essenzialmente riferimento ai risultati dell'intercettazione di una conversazione ambientale svoltasi tra l'Agosto ed il D'LO il 30 novembre 2001 nel mentre i due si trovavo a bordo dell'autovettura di tale Scardamaglia, in attesa del ritorno di costui e di SO DO da una visita da essi effettuata a SO Diego, all'epoca detenuto presso il carcere di Pesaro;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'Agosto denunciando:
1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado, a cagione dell'illegittimo rifiuto, da parte del pubblico ministero, in violazione dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2, di accogliere la richiesta a suo tempo avanzata dalla difesa di avere copia di taluni supporti magnetofonici da utilizzare per indagini difensive, dovendosi disattendere la tesi posta a base del detto rifiuto, secondo cui la richiesta sarebbe stata da avanzare esclusivamente nell'ambito del subprocedimento disciplinato dall'art. 268 c.p.p.;
2) inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali effettuate con apparecchiature diverse da quelle in dotazione alla procura della Repubblica, atteso l'originario difetto di motivazione del provvedimento emanato dal pubblico ministero ai sensi dell'art.268 c.p.p., comma 3, e l'impossibilità giuridica di ritenere che a detto difetto fosse stato posto valido rimedio con la successiva emanazione, da patire dello stesso pubblico ministero, di un provvedimento integrativo;
3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2, 3 e 4, e art. 195 c.p.p., comma 7, unitamente a vizio di motivazione, per essere stata affermata la colpevolezza del ricorrente in ordine al reato associativo unicamente sulla base del contenuto, non riscontrato da altri elementi, delle conversazioni intercettate, a pochissime delle quali egli aveva partecipato e da cui, comunque, non sarebbe stata oggettivamente desumibile una sua partecipazione al sodalizio criminoso;
4) violazione dell'art. 521 c.p.p. in ordine all'addebito di cui al capo 24, da considerarsi diverso rispetto a quello descritto nella contestazione con riguardo al luogo del commesso delitto (Santa Domenica di Ricadi invece di Vibo Valentia), all'epoca di commissione (25 aprile 2001 anziché maggio - giugno 2001) ed alle modalità della condotta (supporto agli autori di un attentato al negozio "zero lire" anziché trasporto di esplosivi;
e ciò a prescindere - si aggiunge - dalla circostanza che la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base del contenuto di un'unica conversazione, in contrasto con elementi di natura obiettiva che avrebbero dovuto escluderla;
5) insussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7, per ragioni la cui illustrazione viene rimandata a futuri motivi aggiunti;
6) non giustificata severità del trattamento sanzionatorio, a fronte di quello più mite riservato ad altri computati che avevano avuto - si afferma - "un ruolo di maggiore spessore".
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, appare in effetti censurabile la tesi avallata nell'impugnata sentenza secondo cui il pubblico ministero potrebbe legittimamente respingere la richiesta della difesa, avanzata ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2, di ottenere copia di alcuni supporti megnetofonici facenti parte degli atti depositati sol perché analoga richiesta avrebbe potuto essere in precedenza avanzata ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 8, nell'ambito del c.d. "subprocedimento incidentale"conseguente all'avvenuta effettuazione delle intercettazioni;
tesi, questa, che non trova, ad avviso della Corte, alcun valido fondamento normativo atteso che, per un verso, l'art. 268 c.p.p., comma 8, non prevede ne' lascia in alcun modo intendere che qualora i difensori non si avvalgano della facoltà di chiedere ed ottenere copia degli atti ivi indicati ciò precluda loro la possibilità di farlo in prosieguo, sulla base delle previsioni di altre norme;
per altro verso, l'art.415 bis c.p.p., comma 2, non prevede, a sua volta, ne' lascia in alcun modo intendere che la generale facoltà attribuita al difensore di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositi incontri dei limiti relativamente ad atti che già fossero stati in precedenza ostensibili, ai sensi di altre disposizioni;
b) ciò non comporta, tuttavia, l'accoglibilità del suddetto motivo di ricorso, giacché l'illegittimità del rifiuto che venga opposto dal pubblico ministero ad una richiesta avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2 non può dar luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi del successivo art. 416 c.p.p., comma 1, essendo questa prevista unicamente con riguardo al caso che detta richiesta non sia stata preceduta dall'avviso di cui al citato art. 415 bis c.p.p., e, qualora la persona sottoposta a indagini ne abbia fatto domanda, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio; e, d'altra parte, per poter affermare che il suddetto rifiuto abbia comportato lesione del diritto di difesa, con conseguente configurabilità della nullità di ordine generale (ma comunque non assoluto) di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), sarebbe stato necessario che nel ricorso fosse stato specificato, in ossequio al c.d. "principio di autosufficienza" (ved., in proposito, Cass. fer., 13 settembre - 11 ottobre 2007 n. 37368, Torino, RV 237302), quali fossero esattamente i supporti magnetofonici cui si riferiva la non accolta richiesta e quale concreto pregiudizio la difesa avesse subito a cagione della loro mancata acquisizione in copia, prima dell'udienza preliminare;
c) non è riconoscibile l'inutilizzabilità, denunciata con il secondo motivo di ricorso, dei risultati delle disposte intercettazioni, tra cui quella posta a fondamento della ritenuta responsabilità del ricorrente, in quanto basata su argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle già proposte in sede cautelare, con riguardo alle stesse intercettazioni, dalla difesa del coimputato SO SM LE e sulle quali questa Corte si era già pronunciata negativamente con la sentenza di questa stessa sezione 20 aprile - 3 giugno 2004 n. 25078 (del tutto ignorata nel ricorso), in cui, tra l'altro, si metteva in rilievo come la denunciata mancanza di motivazione, nei decreti del pubblico ministero emessi ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in ordine all'asserita inidoneità degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica fosse in realtà da ritenere insussistente, atteso che - come si afferma, in particolare, a pag. 4 della citata sentenza - detta inidoneità "non è soltanto attestata, ma risulta argomentata dalla necessità di collocare le apparecchiature d'intercettazione in modo idoneo, ricorrendo a particolari cautele, tanto da dover ricorrere ad apposite apparecchiature in dotazione a ditte esterne"; con il che (in assenza di rappresentazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già allora esaminati) appare anche soddisfatta l'esigenza, affermata dalla sopravvenuta sentenza delle S.U. 12 - 26 luglio 2007 n. 30347, Aguneche, RV 236754, che la motivazione del decreto del pubblico ministero non si limiti al "semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità degli impianti" in dotazione alla procura della Repubblica ma dia "contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie";
d) il terzo motivo di ricorso risulta sostanzialmente generico, in quanto si limita a sostenere la non desumibilità dal contenuto delle conversazioni intercettate di un compendio indiziario sufficiente a giustificare, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, l'affermazione di colpevolezza, senza tuttavia sottoporre a specifica analisi critica la pur esistente ed ampia motivazione sulla base della quale la Corte di merito ha invece ritenuto di poter affermare che quel medesimo compendio, da essa dettagliatamente riportato in sentenza ed adeguatamente valutato, consentisse di giungere a diversa conclusione;
ne', d'altra parte, può condividersi l'assunto, prospettato nel motivo in discorso, secondo cui, posto che unica sarebbe stata la conversazione (quella del 30 novembre 2001 tra il ricorrente e D'LO US) da cui sarebbe stato possibile trarre elementi a carico dello stesso ricorrente, sarebbe mancato il requisito della pluralità degli indizi, quale previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 2, per poter ritenere sussistente la c.d. "prova indiziaria"; assunto, questo, a fronte del quale va osservato che: - in primo luogo non può, a rigore, parlarsi di "indizi" quando, come si verifica nella specie, gli elementi dai quali il giudice ha tratto la prova della ritenuta responsabilità dell'imputato siano costituiti non da "fatti", intesi come fatti materiali accertati e suscettibili di dar luogo, per deduzione logica, al riconoscimento della fondatezza dell'ipotesi accusatoria (secondo lo schema illustrato, ad esempio, da Cass. S.U. 4 febbraio - 4 giugno 1992 n. 6682, Musumeci ed altri, RV 191230), ma da dichiarazioni direttamente dimostrative, una volta che ne risulti dimostrata l'attendibilità e la significanza, della colpevolezza del soggetto cui esse si riferiscono, nulla rilevando, sotto il profilo che qui interessa, che tali dichiarazioni siano rese e verbalizzate nell'ambito del procedimento o che siano contenute in conversazioni legittimamente intercettate e registrate e pertanto valutabili come prove;
- in secondo luogo, e per quanto valga, se è vero, in linea di principio, quanto affermato da Cass. 1, 8 marzo - 14 giugno 2000 n. 7027, Di Telia, RV 216181 (richiamata nel ricorso) secondo cui "la prova indiziaria dev'essere costituita da più indizi e non da uno solo di essi", è altrettanto vero che, secondo altra pronuncia di questa Corte, il detto principio può essere superato quando anche un solo indizio sia "talmente preciso" da far sì che da esso debba "necessariamente" desumersi "l'esistenza del fatto ignoto", dovendosi l'art. 192 c.p.p., comma 2, interpretare nel senso che esso "non esige che gli indizi siano più di uno, ma si limita a richiedere che gli stessi siano gravi, precisi e concordanti solo quando nessuno degli indizi esistenti, considerato disgiuntamente dagli altri, consenta di risalire al fatto ignoto" (in tal senso, Cass. 4, 26 aprile - 24 settembre 1996 n. 8662, PG in proc. Piscopo, RV 206960);
e) insussistente è da ritenere la violazione dell'art. 521 c.p.p., denunciata con il quarto motivo di ricorso in relazione all'addebito di cui al capo 24, non risultando in alcun modo dimostrata l'esistenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa (quale, per consolidata giurisprudenza, è necessaria perché possa riconoscersi l'inosservanza del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, con la conseguente nullità di cui all'art.522 c.p.p.), posto che, nella specie, il ricorrente, chiamato a rispondere di porto e detenzione illegali di esplosivi e di un'arma comune da sparo, di tali reati è stato in effetti ritenuto colpevole e a nulla rileva che la loro localizzazione e collocazione cronologica siano risultate diverse (peraltro in modo marginale) da quelle originariamente ipotizzate e che la condotta sia stata qualificata come finalizzata a dare sostegno agli autori materiali di altro fatto criminoso, compiuto mediante impiego di quegli stessi esplosivi del cui trasporto il ricorrente, sempre secondo l'originaria contestazione, si era reso responsabile, atteso che, nel ricorso, nulla si dice circa la linea di difesa in concreto adottata dal prevenuto e non può quindi effettuarsi, da parte del giudice di legittimità, quel raffronto tra la detta linea e le circostanze fattuali postulate come divergenti rispetto alla formulazione dell'imputazione che sarebbe stato necessario onde verificare se ed in quale misura la divergenza avesse inciso o potuto incidere negativamente sulle possibilità di difesa;
f) del tutto assertivi e generici e, pertanto, inammissibili sono da ritenere il quinto ed il sesto motivo, con riguardo al primo dei quali (quello concernente la ritenuta aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7) va rilevato che non risulta in atti l'esistenza dei motivi aggiunti che la difesa si era riservata di produrre.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008