Sentenza 23 febbraio 2010
Massime • 1
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, avvenuto all'interno di un agriturismo per precipitazione di un cliente da un dirupo, nella quale al momento dell'espletamento dell'esame autoptico l'informativa di P.G. indicava il ricorrente solo nella sua qualità di proprietario della struttura alberghiera, ma non quale persona indagata).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2010, n. 20591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20591 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 23/02/2010
Dott. IACOPINO Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 382
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 29714/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES LU, N. IL 21/07/1942;
2) ES DI, N. IL 07/10/1976;
avverso la sentenza n. 1874/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per le parti civili, l'avv. Battista D., e l'avv. Frattarelli P., che hanno chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ovvero il rigetto;
udito l'avv. Massatani R., difensore di LE IG e LE CL, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Udito l'avv. Giannone M., difensore di LE CL che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19/10/2005 il Tribunale in composizione monocratica di Viterbo ha dichiarato LE IG colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. in pregiudizio di JA UN e, ravvisato il concorso di colpa di quest'ultimo in ragione del 20%, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle due parti civili costituite PO MI IS e JA JE AU ER RE, al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute. Il Tribunale ha pure assolto per non avere commesso il fatto LE CL dal medesimo reato. Di tale decisione si sono doluti, per mezzo dei rispettivi difensori, il LE L. e le costituite parti civili. La LE C. ha proposto appello incidentale chiedendo il rigetto dei gravami delle parti civili. La Corte di Appello di Roma in data 15/4/2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la LE C. responsabile ai soli effetti civili del reato di cui all'art. 589 c.p. e la ha condannata, in solido con LE IG, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede in favore delle due parti civili costituite PO MI IS e JA JE AU ER RE ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute. La Corte ha confermato nel resto la decisione impugnata.
La vicenda in cui i LE erano rimasti coinvolti è stata così ricostruita dai giudici del merito. La vittima, dopo essere giunta con i suoi compagni alle ore 16 del 3/8/2002 nella struttura ricettiva denominata Castello delle Rochette per trascorrere un periodo di vacanze, era caduta da un costone di roccia dell'altezza di 6/7 metri che delimitava la proprietà dell'agriturismo e che si trovava nell'immediate adiacenze di un prefabbricato di piccole dimensioni adibito a servizio igienico. Il JA era stato trovato cadavere verso le ore 12,30 del 4 agosto dai suoi amici. Costoro, notata la sua assenza, lo avevano cercato durante la notte e, poiché non lo avevano trovato, erano andati a dormire riprendendo le loro ricerche al risveglio. Egli era stato rinvenuto adagiato sul fianco destro con i pantaloni abbassati sino all'altezza delle gambe e con i boxer di traverso vicino alla testa del cadavere vi era una macchia di sangue. Dietro il box adibito a servizio igienico vi era una zona a prato pianeggiante estesa per m. 1,19, subito dopo iniziava la vegetazione spontanea con un primo tratto in leggera pendenza di m.1,40 + 0,73, poi vi era un gradone di 57 cm che portava ad un abbassamento di livello, seguiva un ulteriore tratto in pendenza di m. 2,20 fino al ciglio del dirupo. In sostanza, dopo la zona a prato, il terreno degradava con una pendenza sostenuta e, attraverso due gradoni fino al ciglio del precipizio alla base del quale era stato rinvenuto il corpo del giovane. Era emerso che il box distava circa 18 metri dall'ultimo lampione della piscina e che, quindi, era sufficientemente illuminato sul davanti ove vi era la porta e sul lato sinistro mentre la luce non passava ne' dentro la siepe perché vi era l'effetto barriera della vegetazione ne' sul retro, lasciando un tratto di circa due metri al buio. In particolare, l'illuminazione arrivava fino alla recinzione che era stata collocata dopo l'incidente; oltre, invece, la zona compresa tra l'inizio della vegetazione spontanea della siepe ed il bordo del precipizio era completamente al buio.
Hanno proposto ricorso per Cassazione l'Avv. Massatani Roberto, difensore dei due LE, e l'Avv. Gannone Maurizio, difensore della LE C..
Entrambi i difensori hanno reiterato l'eccezione di nullità della consulenza autoptica disposta dal PM deducendo inosservanza della legge processuale penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto L'Avv. Massatani ha poi contestato il riconoscimento di responsabilità rilevando che i giudici non avevano indicato la fonte normativa della posizione di garanzia che i LE avrebbero rivestito ed avevano applicato regole di comportamento che riguardavano l'imprenditore e non il proprietario.
Era errato cercare la posizione di garanzia al di fuori di quanto previsto nel contratto intercorso tra la Le Rocchette sas e le società UE e Cic spa, PO SR e Casa CL SR avente ad oggetto la locazione transitoria ad uso abitazione per vacanze del Castello delle Rocchette ovvero esclusivamente l'alloggio all'interno dello stesso.
L'evento lesivo non si era verificato all'interno del castello ne' attraverso le strutture ad esso pertinenziali ma all'esterno ed era riconducibile ad una condotta autonoma del defunto. Il difensore ricorrente ha pure evidenziato vizio di motivazione sulla sussistenza del nesso di causalità e ha ricordato che il Tribunale Civile di Viterbo non aveva accolto la domanda dei fratelli della vittima diretta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art 2043 c.c. per la morte del congiunto. Ha, altresì., evidenziato che era escludere che la LE C. avesse esercitato alcuna funzione di gestione nell'ambito dell'attività di locazione dell'immobile in quanto era il padre ad occuparsi di tutto. Non vi era alcun motivo logico perché la vittima si occultasse in una zona buia, impervia e boschiva Una tale condotta, quindi, era così imprudente che non poteva essere valutata ritenendo un minimo concorso di colpa della stessa.
L'Avv. Giannone ha dedotto nell'interesse della NT l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile. Ha rilevato che la procura speciale in calce alla costituzione della parte civile PO MI IS attribuiva al difensore solo la facoltà di costituirsi parte civile svolgendo qualsiasi atto inerente il mandato conferito ed assumendo la rappresentanza processuale della persona offesa.
Quanto poi all'appello dell'altra parte civile, il ricorrente ha posto in evidenza che l'impugnazione non conteneva alcun riferimento specifico e diretto agli effetti di carattere civile che si intendevano conseguire. Il ricorrente ha pure sottolineato che la NT C. non aveva ne' avrebbe potuto avere coscienza dell'asserita negligenza da parte del padre consistita nell'omettere avvisi di pericolo e/o nell'installare barriere atte ad impedire l'accesso allo strapiombo La NT C. non aveva motivo di nutrire alcuna riserva in ordine all'adeguatezza dell'immobile ricevuto in comodato dal padre alla funzione cui era stato già per lungo tempo destinato Ha anch'egli sostenuto che i giudici non avevano indicato la fonte normativa dell'obbligo di diligenza violato dai LE e che avevano applicato regole di comportamento imposte all'imprenditore e non al proprietario dell'immobile oggetto di contratto di locazione.
La causazione dell'evento era stata determinata non già dalla violazione di una inesistente posizione di garanzia del proprietario dell'immobile ma piuttosto dalla condotta imprudente della vittima Inoltre, l'efficacia causale dell'omissione di segnaletica che avvertisse del pericolo gli utenti e della mancata predisposizione di adeguate protezioni in corrispondenza del dirupo avrebbe dovuto presupporre la ricostruzione in termini di assoluta certezza dell'itinerario che il giovane aveva seguito per raggiungere il punto da cui era caduto.
La Corte aveva illogicamente ricostruito i movimenti della vittima senza tenere conto delle risultanze probatorie e svalutando gli elementi dissonanti rispetto alla tesi preferita, come la mancanza di ferite sul palmo dei piedi In presenza di mere ipotesi circa i movimenti e gli spostamenti del giovane prima della caduta, non era possibile affermare che l'esistenza di barriere o di avvisi in un tragitto che non era dato sapere essere stato quello seguito avrebbe potuto evitare la caduta.
Il ricorrente si è infine doluto della entità del concorso di colpa della vittima.
I difensori delle parti civili hanno depositato nell'interesse delle stesse memoria ex art. 121 c.p.p.. Entrambi i gravami vanno respinti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Priva di fondamento è, in primo luogo, la ribadita eccezione di nullità della consulenza autoptica disposta dal PM, sul rilievo che già dall'informativa dei Carabinieri inviata alla Procura di Viterbo il 5/8/2002 risultava la qualità di indagato del LE L. sicché, essendo stato l'incarico conferito il 6 agosto, il difensore avrebbe dovuto essere avvisato, in modo da partecipare all'esame autoptico anche con richiesta di incidente probatorio. Immune da censure, infatti, è la decisione dei giudici di ritenere che correttamente il PM avesse disposto l'iscrizione dell'informativa dei Carabinieri nel registro degli ignoti in quanto il fatto che il NT L. fosse stato segnalato come proprietario della struttura ove era stato rinvenuto il cadavere di JA UN non era sufficiente a fargli rivestire già in quel momento la posizione di indagatogli collegio ha fatto applicazione del principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, qualora il PM debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art.360 c.p.p., ricorre l'obbligo di dare avviso al difensore solo nel caso che, al momento del conferimento dell'incarico al consulente, sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede (Sez. 1, Sent. n. 6293 del 15/5/1996 Ud, Capoccia, Rv 205181) Nella specie tale individuazione non era, invece, possibile sulla base delle notizie fornite con l'informativa ex art. 347 c.p.p.. Prive di pregio sono pure le doglianze relative alla conferma del riconoscimento di responsabilit௠La Corte di appello ha ricostruito la dinamica dell'incidente, in cui ha perso la vita il giovane straniero ritenendo che il predetto, dovendo fare un bisogno, tanto da essere stato trovato con i pantaloni abbassati, si fosse addentrato nel boschetto esistente dietro il box ove era il servizio igienico e che, nell'accovacciarsi, gli fosse mancato il terreno sotto i piedi per la pendenza esistente e per la presenza dei gradoni, scivolando lungo il dirupo fino al ciglio del precipizio da dove era poi caduto nel vuoto. Di fatto, per i giudici, non era possibile percepire visivamente di notte al buio il precipizio subito dietro il box, in quanto occultato dalla vegetazione. Inoltre, l'esistenza del servizio igienico non era segnalatane si capiva che il box era adibito a ciò. Questa era la ragione per la quale la vittima si era inoltrata nel boschetto sito sul retro, in una zona buia e con vegetazione, e non era entrata nel box. Peraltro, era emerso, come sopra ricordato, che il box distava circa 18 metri dall'ultimo lampione della piscina e che, quindi, era sufficientemente illuminato sul davanti ove vi era la porta e sul lato sinistro, mentre la luce non passava ne' dentro la siepe,perché vi era l'effetto barriera della vegetazione, ne' sul retro, lasciando un tratto di circa due metri al buio. In particolare, l'illuminazione arrivava fino alla recinzione,che era stata collocata dopo l'incidente; oltre, invece, la zona compresa tra l'inizio della vegetazione spontanea della siepe ed il bordo del precipizio, era completamente al buio. La Corte di appello, poi, nella ricostruzione dei movimenti della vittima, ha escluso sia, sulla base della consulenza tecnica, che la stessa si trovasse in stato di alterazione da assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti, sia che il giovane avesse percorso stando in piedi il tratto di quasi sei metri dal box fino al ciglio del precipizio perché, in tal caso, avrebbe riportato sulla pianta dei piedi ferite, essendo scalzo. Su tutto il corpo, invece, vi erano segni di disepitelizzazione che dimostravano come fosse rotolato lungo il dirupo;
le ferite sul dorso del piede e le aree nerastre rilevate sullo scroto e sul pene erano, poi, compatibili con uno scivolamento del corpo lungo i rami e le fronde fino al precipizio. La vittima era stata colta di sorpresa e non aveva reagito;
peraltro, proprio perché si era piegata sulle ginocchia, era passata rotolando tra una quercia e l'altra. Il collegio ha pure escluso che il giovane fosse caduto dalla rupe per cause diverse da quella sopra illustrata , come il suicidio ovvero una spinta nel vuoto ricevuta da qualcuno Secondo i giudici, infatti, l'evento era imputabile unicamente al fatto che la zona in corrispondenza del box era stata lasciata al buio nella parte retrostante e senza alcuna protezione inoltre, poiché non era segnalata la destinazione del box a servizio igienico, era prevedibile che i clienti dell'agriturismo non si accorgessero della stessa e, dovendo soddisfare un bisogno fisiologico, entrassero nel boschetto. Si trattava di profili di colpa riconducibili alla condotta del LE L., in quanto egli era il proprietario della struttura, aveva concesso la stessa in comodato alla Le Rocchette sas di CL LE e C., ed era l'amministratore di fatto di tale società, che gestiva la struttura medesima. Nè i ricorrenti possono contestare la ricostruzione del tragitto, dei movimenti e degli spostamenti del giovane compiuta dalla Corte territoriale, perché essa rappresenta il risultato di una valutazione delle emergenze acquisiste, che ha portato all'individuazione della dinamica dell'incidente nei termini descritti nella sentenza, all'esito di un accertamento del fatto e delle cause che lo hanno determinato, di cui è stata fornita adeguata e coerente giustificazione. Responsabile del verificarsi dell'evento, sia pure ai soli effetti civili, era anche la LE C. in quanto socia accomandataria ed amministratrice della Le Rocchette sas che gestiva l'agriturismo. Per i giudici, la donna si occupava della gestione della struttura tanto che, a volte, consegnava le chiavi agli ospiti ed aiutava il LE L. quando giungevano costoro. Anche la LE C., quindi, doveva, nella sua qualità di responsabile legale, apprestare quanto necessario ad evitare pericoli per l'incolumità dei clienti. Nè può sostenersi che, poiché la vittima e gli altri ospiti usufruivano della struttura denominata Castello Delle Rocchette attraverso un contratto intercorso tra la Società Le Rocchette e le società UE & Cic spa, PO SR e Casa CL SR riguardante la locazione transitoria ad uso abitazione per vacanze dell'immobile Castello delle Rocchette, ovvero esclusivamente l'alloggio all'interno dello stesso, non poteva ricercarsi la posizione di garanzia al di fuori di quanto previsto nel contratto. La natura giuridica del contratto non rileva, posto che la vittima, dopo avere stazionato nella zona per fare il bagno in piscina e per giocare a pallavolo, si era portata dietro il box in quanto non si era resa conto che in esso vi era un bagno.
Ciò era avvenuto per mancanza di ogni segnalazione.
Questa non era stata apposta benché lo stesso LE L. avesse affermato che, a causa della notevole distanza che separava la piscina dalla camere con i servizi igienici, per evitare che i clienti si recassero a fare i loro bisogni nei boschi circostanti e per ovviare ai pericoli a cui potevano andare incontro, era stato da poco tempo posizionato il gabbiotto in legno con dentro un WC (cfr. pag 10 sent. impugnata).
La vittima, pertanto, si è mossa nell'ambito di pertinenze della struttura di proprietà dell'imputato, in ordine alle quali costui aveva il dovere di adottare le misure necessarie al fine di salvaguardare l'incolumità di tutti coloro che avrebbero potuto relazionarsi con le stesse.
Neanche è fondato il motivo illustrato per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile PO MI IS. È da escludere che la procura speciale in calce all'atto di costituzione di parte civile della predetta attribuisse al difensore solo la facoltà di costituirsi parte civile. Ed invero, nella detta procura speciale si legge che le predetta ha nominato l'Avv. Piero Frattarelli quale difensore di parte civile e procuratore speciale perché si costituisse parte civile, "svolgendo qualsiasi atto inerente il mandato conferito ed assumendo la rappresentanza processuale della persona offesa". La precisazione che la nomina veniva effettuata affinché fosse svolto "qualsiasi atto inerente il mandato conferito" dimostra, nonostante il mancato espresso riferimento al potere di interporre appello, la volontà della PO di conferire all'Avv. Frattarelli anche il potere di svolgere quel determinato atto processuale che è l'atto di appello, deponendo in tale senso la espressione "qualsiasi atto", nessuno escluso. Peraltro, è stato affermato che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale, anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo stabilita dall'art. 100 c.p.p., comma 3 può essere vinta dalla manifestazione della volontà della parte,
desumibile dall'interpretazione del mandato, di attribuire anche siffatto potere (Sez. U., Sent. n. 44712 del 27/10/2004 Ud, P.C. in proc. Mazzarella, Rv 229179). Ugualmente, non può sostenersi che l'impugnazione dell'altra parte civile non conteneva alcun riferimento specifico e diretto agli effetti di carattere civile che si intendevano conseguire Ed invero, la parte civile JA JE AU ER RE con l'appello proposto ha censurato la decisione del Tribunale rilevando che la sentenza era errata perché l'intera responsabilità dell'accaduto doveva essere attribuita ai coimputati, con esclusione di qualsiasi concorso di colpa della vittima. Si è poi doluta dell'assoluzione della LE C..
L'impugnazione, quindi, è stata presentata, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., contro i capi della sentenza di condanna del LE L.
che concernevano l'azione civile ed, ai soli effetti della responsabilità civile, contro il proscioglimento pronunciato nei confronti della LE C..
La Corte di appello, infine, ha giustificato in maniera adeguata e coerente, che non lascia spazio al sindacato di legittimità, la decisione sull'entità del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento. Questo andava confermato nella misura del 20% perché il giovane aveva superato la zona a prato di metri 1,19 che si trovava dietro il box e si era addentrato al buio nella siepe. Egli, quindi, era stato imprudente,in quanto si sarebbe dovuto fermare, senza andare oltre la zona illuminata, perché non vedeva dove metteva i piedi.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 3500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010