Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1999, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 17/3/1999
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 570
3. " EL Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " AN NE " N. 5667/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) IA CO n. a Ferentino il 05.06.1954.
2) ME NE n. Napoli il 12.11.1931.
3) ER SA IE De US n. Columbia 18.01.1963. avverso la sentenza corte d'appello di Napoli in data 17.10.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per rigetto del ricorso per ME;
inammissibilità per ER SA, annullamento con rinvio per IA.
Udito il difensore avv. M. Cerabona
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava, in punto di colpevolezza quella del tribunale di Napoli che in data 10.10.1996 aveva condannato BI CO per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73 DPR n.309/90 alla pena di anni 9 di reclusione e L. 60.000.000 di multa;
EL NE per i reati p. e p. dagli artt. 74 c.1, 2, 3 DPR n.309/90 e dagli artt. 73, 80 DPR 309/90 alla pena di anni 7 di reclusione;
RE IA IE de US per il reato p. e p. dagli artt. 73, 80 c.2 DPR n. 309/90 alla pena di anni 3 mesi e 6 di reclusione e L. 40.000.000 di multa.
Il ricorrente BI allegava i seguenti motivi:
1) Mancanza/manifesta illogicità di motivazione sulla responsabilità, in punto di attendibilità intrinseca del collaborante MA le cui dichiarazioni -non individuabili nella sentenza- mancherebbero di riscontro.
2) Mancanza di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante ex art. 73 c.5 DPR n. 309/90. 3) Mancanza di motivazione sul diniego di generiche. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con note difensive invocava anche l'applicazione della disposizione transitoria ex art. 513 c.p.p. a seguito dell'intervenuta modifica legislativa.
Il ricorrente EL NE allegava i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p. 2) Omessa considerazione di aspetti rilevanti dell'acquisizione probatoria, quali il dato cronologico e mancanza di motivazione in relazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Il RE IA si doleva di incomprensibilità della redazione grafica della sentenza, di violazione art. 8 L. 203/91 e mancata applicazione dell'art. 73 L. 309/90 nonché di eccessiva discrezionalità nell'applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. Chiedeva di "riesaminare" l'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover accogliere il primo motivo del ricorso di BI CO.
L'impugnata sentenza ha ritenuto la sua colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del collaborante MA, che sarebbero confortate da riscontri (incontri con i ME, principali interessati al traffico, e contenuto di intercettazione telefonica attinente alla visione di "borse e cappelli" al ristorante "Mario"). Lo stesso MA avrebbe confermato il contenuto "criptico" dei termini "borse e cappelli".
L'esile struttura argomentativa, che per altro non contiene alcun preciso riferimento all'attendibilità del collaborante, non precisa tuttavia quale sia il senso nascosto, che il collaborante avrebbe confermato.
In definitiva l'affermazione di responsabilità non risulta fondata su elementi organizzati logicamente in una coerente trama che dia contezza dei nessi tra le "borse e cappelli" e l'accusa di spaccio in sostanze stupefacenti.
Nè la sentenza di primo grado può essere di ausilio nella ricostruzione di una motivazione logicamente impostata. Invero, proprio sul punto preso in esame (il significato criptico di "borse e cappelli") le due pronunce non si integrano anzi si pongono in evidente contrasto, nella misura in cui il tribunale di Napoli aveva ritenuto che quegli oggetti costituissero reale merce di scambio (pag. 135 sentenza di 1^ grado).
Il vizio di manifesta illogicità è evidente.
Anzitutto va motivata la credibilità del collaborante e solo in un secondo momento vanno ricercati i riscontri ex art. 192 c. 3 c.p.p. La motivazione, poi, deve spiegare il significato accusatorio dei singoli elementi ed organizzarli in una coerente visione globale che dia contezza dei nessi reciproci per condurre a dimostrare l'esistenza del fatto che se ne vuole dedurre.
Si tratta in sostanza di applicare la norma fondamentale in tema di valutazione della prova cioè l'art. 192 co. 1, 2 e 3 c.p.p. Gli altri motivi -compreso quello attinente all'applicazione dell'art. 513 c.p.p.- rimangono assorbiti. Passando all'esame del ricorso di ME NE, ritiene questa corte di dover pervenire ad una diversa soluzione. L'impugnata sentenza motiva correttamente il convincimento di responsabilità a carico del ME, utilizzando non solo il contenuto di conversazioni telefoniche ma anche operazioni di polizia per spiegare il ruolo assunto in occasione dell'arrivo del corriere (ER SA) dalla Columbia.
Inquadra, poi, l'episodio specifico di partecipazione allo spaccio nel più ampio contesto associativo, ponendo in risalto la cointeressenza con i prossimi congiunti nel finanziamento dell'importazione.
Dinanzi ad una struttura argomentativa che utilizza con coerenza logica gli elementi d'accusa, il secondo motivo di ricorso rivela il contenuto di censura fattuale, per altro del tutto generica, inammissibile in questa sede di legittimità.
Il primo motivo è, invece, infondato.
La rinnovazione -anche parziale- del dibattimento può essere disposta solo qualora il giudice d'appello ritenga si non poter decidere allo stato degli atti.
Si tratta di un istituto del tutto eccezionale, poiché il nuovo codice di rito pone una presunzione di completezza dell'indagine istruttoria svolta in primo grado.
In rapporto ad una tale impostazione, mentre la decisione di procedere alla rinnovazione deve risultare motivata specificatamente -siccome occorre dare contezza dell'uso del potere discrezionale basato sull'impossibilità di una sentenza allo stato degli atti- nel caso di rigetto può ammettersi una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa a sostegno della pronuncia di merito, con cui in sostanza venga posta in luce la presenza di sufficienti elementi per una valutazione, in senso positivo o negativo, sulla responsabilità e dunque la "non necessità" della rinnovazione del dibattimento.
Il ricorso del ME va pertanto rigettato globalmente. L'impugnazione del RE- IA va dichiarata inammissibile. In primo motivo è manifestamente infondato, poiché la pretesa illegibilità della sentenza scritta a mano non può comportare la nullità ma legittima solo una richiesta di copia autentica dattiloscritta del documento.
Gli altri motivi sono del tutto generici, nella misura in cui l'indicazione della norma sostanziale violata non è accompagnata dal necessario supporto delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (art. 581 lett. c, c.p.p.). Per concludere, il ME ed il ER SA vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese di procedimento ed il secondo anche al versamento della sanzione civile -ritenuta congrua nella misura di L. 1.000.000- a favore della cassa delle ammende.
P. T. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA CO, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Napoli.
Rigetta il ricorso di ME NE e dichiara inammissibile quello di ER SA IE de US.
Condanna il ME ed il ER al pagamento, in solido, delle spese del procedimento nonché il solo ER al pagamento della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999