Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1999, n. 6379
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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Massime1

In tema di giudizio di appello, poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1999, n. 6379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6379
Data del deposito : 17 marzo 1999

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