Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
È ipotizzabile la continuazione tra reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che non aveva riconosciuto, in sede esecutiva, la continuazione in relazione a due sentenze di condanna, una per usura e l'altra per associazione per delinquere, riciclaggio ed usura aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 sul presupposto sia della diversità strutturale della fattispecie di usura, sia del dato temporale).
Commentari • 8
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Leggi di più… - 3. Continuazione tra partecipazione ad associazione di stampo mafioso e reati fineTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 12 dicembre 2024
Cass. pen., Sez. I, 12 dicembre 2024, sentenza n. 45783 LA MASSIMA “La circostanza che un reato sia ritenuto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen. non lo rende, per ciò solo, legato da un unico disegno criminoso alla partecipazione all'associazione, perché il medesimo disegno criminoso deve sussistere nel momento di ingresso nell'associazione, o comunque di commissione del primo reato in ordine temporale, laddove la finalità di agevolazione mafiosa può insorgere anche nel momento di commissione del reato-fine”. IL CASO La vicenda de qua prende le mosse da un'ordinanza della Corte d'Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto la sussistenza del …
Leggi di più… - 4. Continuazione tra partecipazione ad associazione per delinquere e reati-fineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 maggio 2024
Quando può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio? Per approfondimenti sulla materia, consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale. 1. La questione: continuazione tra partecipazione e reati-fine1 La Corte di Appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava un'istanza volta al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell'istante ricorreva per Cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e …
Leggi di più… - 5. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2013, n. 40318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40318 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/07/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2514
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 2423/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LE N. IL 08/12/1958;
avverso l'ordinanza n. 223/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 19/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, il quale ha chiesto il rigetto.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale, in data 19 ottobre 2011, veniva rigettata la sua domanda volta all'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione a due sentenze di condanna pronunciate dalla Corte distrettuale leccese, la prima per condotte delittuose riconducibili al reato di usura commesso il Lecce dal 1997 al 2001 in concorso con tale ZZ NO, la seconda per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, condotte consumate in Lecce fino al 1 aprile 2003, propone ricorso per cassazione GL ER, assistito dal difensore di fiducia, denunciando violazione degli artt. 671 ed 81 c.p. e illogicità della motivazione impugnata.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente: il giudice del merito ha valorizzato la contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in relazione ad uno degli episodi di usura al fine di escludere il vincolo invocato;
tanto si appalesa del tutto illogico ed irrituale;
nella fattispecie ricorrono gli indici rivelatori della identità del disegno criminoso e cioè la identità delle condotte di usura e la sovrapponibilità temporale delle medesime;
nella seconda sentenza il reato associativo è stato giudicato in continuazione con quelli di usura contestati nel medesimo procedimento;
il dato temporale è stato illogicamente escluso dal G.E.; nel caso in esame vi è identità esecutiva delle condotte di usura quanto a modalità, tempi e luoghi di consumazione;
significativo in tali sensi è il concorso del ricorrente con ZZ NO sia nella contestazione del primo processo sia in quelle relative al secondo processo;
vi è piena compatibilità della continuazione con il reato associativo in relazione ai reati fine;
palese è la contraddizione tra il riconoscimento di sei episodi di usura giudicati con la seconda sentenza e la esclusione di quello giudicato con la prima sentenza;
il G.E. ha illegittimamente escluso il rilievo del giudicato del giudice della cognizione che ha riconosciuto il vincolo tra episodi analoghi.
2. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo il rigetto della doglianza.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1^, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass. Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo;
Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. Quanto poi, in particolare, all'evocata relazione ai fini del presente giudizio tra reato associativo e reati mezzo, la continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti, ma il giudice deve valutare volta per volta l'esistenza o meno di tutti o alcuni degli indici rivelatori della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, in materia di reato associativo la continuazione coi reati fine deve essere valutata dal giudice di merito tramite una verifica puntuale del fatto che i sodali abbiano preventivamente individuato tali reati nelle loro linee essenziali prima della attuazione della condotta (Cass. Sez. 1^, 17/11/2005, n. 46576). È pertanto ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione (Cass. (Ord.), Sez. 1^, 28/03/2006, n. 12639; 8.04.2009, ric. Vaccaro).
3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che il giudice di merito abbia fatto di essi puntuale applicazione. Ed invero da parte del giudice territoriale è stato principalmente sottolineata la diversità strutturale del reato di usura contestato con la prima sentenza e quella viceversa giudicata con la seconda pronuncia, inserita nell'attività di un sodalizio criminale dedito alla commissione di numerosi e gravi delitti tra cui quello di usura. Non solo, ancorché implicitamente ha poi il giudice territoriale valorizzato il dato temporale della vicenda, posto che il primo reato di usura risulta consumato nei suoi momenti iniziali nel 1997, di guisa che è a tale momento che occorre riferire, se sussistente, la progettualità a grandi linee coinvolgenti sia le ulteriori condotte usuraie, sia le numerose altre condotte-fine comprese nel reato associativo e detto stesso reato associativo.
Di qui la motivata esclusione dell'invocato vincolo da parte della Corte distrettuale salentina, con argomentata valutazione in fatto delle emergenze procedimentali, alla quale la difesa ricorrente oppone una diversa ed alternativa lettura, come è noto, improponibile in questa fase di legittimità.
4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013