Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
La sentenza di condanna per un reato associativo interrompe giuridicamente la protrazione del delitto di partecipazione a quella stessa associazione criminosa, sicchè il successivo tratto di condotta partecipativa è autonomamente apprezzabile e può essere valutato in continuazione con quella oggetto della sentenza di condanna già intervenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2009, n. 15133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15133 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 231
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 042957/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) D'MA MANDO SE N. IL 21/11/1954;
2) LA TA UN N. IL 10/01/1965;
avverso SENTENZA del 17/06/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Udito il difensore Avv. GAGLIANO A. che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi degli imputati al rigetto di quello del P.G.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 17.06.2008 la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Gela il 25.07.2007, per quel che qui ancora interessa, pronunciando nei confronti di D'MA MAndo EP e La AT UN, assolveva il primo dal reato di estorsione pluriaggravata ai danni di ET Di CE (di cui al capo D della rubrica), per l'effetto eliminando le statuizioni in favore della costituita parte civile, confermandone la condanna per i reati di cui ai capi A (partecipazione ad associazione mafiosa pluriaggravata) e B (detenzione di armi aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7), e confermava la sentenza di primo grado quanto al secondo, condannato per gli stessi capi A) e B).
Pertanto, per il La AT la pena era confermata, in concorso di generiche equivalenti, in anni 6 di reclusione, con la libertà vigilata per anni 2, per il D'MA era determinata in anni 10 di reclusione, ivi compresa la ritenuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza irrevocabile 25.07.2006 della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, oltre alla libertà vigilata per anni 3, con irrogazione per entrambi delle pene accessorie di legge. Il capo A) della rubrica addebita ai due predetti imputati di aver fatto parte del "clan NU, articolazione gelese di "Cosa Nostra", reato contestato come commesso dal febbraio 2002 al Settembre 2003.
Il capo B) ascrive agli stessi di avere abusivamente detenuto complessivamente cinque pistole.
Il capo D), addebitato al solo D'MA - per il quale lo stesso è stato assolto, ma su cui pende ora il ricorso dell'Accusa -, si riferisce ad ipotesi di estorsione pluriaggravata ai danni dell'imprenditore Di CE, in Gela, anni 2000-2001. La Corte territoriale, nella sentenza qui in esame, rievocava dapprima il sostanziale esito delle indagini, innescate dall'attività investigativa tesa alla ricerca del latitante MA NI SA, capo dell'anzidetta articolazione mafiosa, legata al clan Madonia. In tal senso si era evidenziata la perdurante partecipazione associativa dei predetti D'MA e La AT, che di fatto gestivano due società attive a Pordenone ed Udine, formalmente intestate a loro familiari.
Premesso che la partecipazione del D'MA (detto "Pino il O") alla consorteria mafiosa fino al 31.12.1999 era già accertata dal precedente giudicato di condanna a suo carico, rilevava detta Corte - così respingendo sul punto tutti i motivi del gravame difensivo - come gli ulteriori esiti di indagine avessero confermato l'accusa di permanente partecipazione di esso D'MA alla stessa articolazione mafiosa anche negli anni successivi. Ciò emergeva in modo indiscutibile - secondo i giudici del merito - dall'esito di numerose conversazioni captate, nonché dalle molteplici dichiarazioni, convergenti sul tema, di vari collaboratori di giustizia, particolarmente affidabili, perché già intranei alla stessa cosca, ovvero già partecipi alla contrapposta consorteria, sempre gravante sul medesimo territorio, della "Stidda". Era così attendibilmente emerso che il D'MA era stato "reggente" della "famiglia MA" dall'Agosto 1999 al 2002, cioè dopo l'arresto di EL AN, e fino a quando non si era trasferito nel Nordest per svolgere attività di riciclaggio. Tale materiale accusatorio (le captate conversazioni, e le dichiarazioni dei collaboratori EL, NO, IA, BI, CA e TA, in particolare) complessivamente ed univocamente dimostrava la sua attività, per conto del clan di appartenenza, nel settore delle estorsioni, nel curare le imprese controllate operanti nel Nord Italia (gestite per conto della famiglia), e nel favorire la latitanza dei sodali ricercati. La stessa conclusione doveva prendersi in ordine al reato in materia di armi, la cui disponibilità emergeva in modo certo da alcuni brani di conversazioni intercettate.
Lo stesso D'MA era però assolto - in accoglimento del suo appello sul punto - dal reato di estorsione ai danni dell'imprenditore Di CE (reato di cui al capo D della rubrica) in proposito rilevandosi elementi di contrasto tra le dichiarazioni della parte lesa e quelle del collaboratore EL. Quanto al La AT, era confermato il giudizio di colpevolezza reso in primo grado in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A (partecipazione alla suddetta consorteria) e B (detenzione in concorso con il D'MA delle cinque pistole) della rubrica. In tal senso valevano ampiamente a suo carico sia le dichiarazioni di vari collaboratori sul contesto generale e sulla posizione del coimputato D'MA, cui era strettamente legato, sia in particolare quelle del CA direttamente sul suo conto, sia ancora il contenuto di numerose conversazioni captate (particolarmente rilevante quella tra il predetto imputato e tale BR IN nel corso della quale il La AT esplicava la sua partecipazione al sodalizio, spiegandone le dinamiche). Altrettanto risultava in ordine al reato in materia di armi, con posizione parallela a quella del coimputato e fraterno amico D'MA.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale ed i due predetti imputati.
2.1. - Il P.G. impugnava l'assoluzione del D'MA in relazione al reato di estorsione di cui al capo D) richiedendo l'annullamento di tale assoluzione, dovendosi ritenere provato il fatto per le dichiarazioni del collaboratore EL e della stessa parte offesa ET Di CE, che - essendo stato nel frattempo assolto dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 01.04.2008, irrevocabile, dall'accusa di concorso esterno - doveva ritenersi attendibile nella sua veste di teste (ed imprenditore vittima, non colluso). 2-2 - Il D'MA: a) errato giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo, contestato come commesso nel Friuli, mancando prova di un radicamento dell'associazione in quel territorio, mancando prova di esercizio di metodo mafioso, mancando prova che l'attività imprenditoriale fosse esercitata con riciclaggio od in favore della cosca, ed anzi risultando l'attività svolta addirittura in perdita;
b) doversi al più ritenere attività di favoreggiamento, non di partecipazione associativa;
c) essere stato violato il principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., posto che si tratta di reato permanente, senza - in ipotesi - apprezzabile soluzione dei continuità, atteso che esso ricorrente era stato già condannato con sentenza irrevocabile, e posto che il P.M. aveva già a disposizione tutti gli elementi d'accusa; d) mancanza di effettive prove in ordine al reato in materia di armi, atteso che le captazioni rivelavano al più discorsi su generiche armi, ma non ne attestavano l'effettivo e concreto possesso attuale, comunque non in capo ad esso D'MA; e erroneo riconoscimento dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (contestata in relazione al capo B), posto che non risultava ne' esercizio di metodo mafioso, ne' la finalizzazione agli scopi della consorteria.
2.3 - Il La AT: valgono per costui le stesse doglianze (trattandosi di unico atto d'impugnazione del comune difensore) di cui sopra sub 2.2/a (motivi per l'insussistenza del reato associativo), 2.2/b (derubricazione in favoreggiamento) e 2.2/e (insussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7), cui si aggiungono i seguenti specifici rilievi sulla posizione di questo imputato: a) nessun collaboratore lo aveva indicato come partecipe della consorteria;
b) la conversazione con tale BR doveva essere interpretata in chiave di vanteria personale, non rispondente al vero, al solo fine di impressionale la donna a fini sentimentali o sessuali;
c) mancanza di effettive prove in ordine al reato in materia di armi, posto che le captazioni rivelavano al più discorsi su generiche armi, ma non ne attestavano l'effettivo e concreto possesso attuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi, tutti infondati, devono essere rigettati con ogni conseguenza di legge.
Deve essere dapprima respinto il ricorso dell'Accusa avverso l'assoluzione pronunciata in merito al reato di estorsione di cui al capo D) della rubrica, addebitato al solo D'MA. In proposito questa Corte, premesso di riportarsi alla motivazione sul punto come esplicata dalla Corte territoriale (cfr. ff. da 32 a 37 dell'impugnata sentenza), rileva la sostanziale insignificanza dell'unico dato proposto dal ricorrente P.G. quale argomento d'accusa, la definitiva assoluzione del Di CE dal reato (concorso esterno in associazione di stampo mafioso) già a lui ascritto, di cui a sentenza 01.04.2008 della Corte d'appello di Roma. Ed invero tale assoluzione, ben successiva alle dichiarazioni del Di CE, lasciano intatti tutti i dubbi sulla genuinità delle sue dichiarazioni come espresse in allora, quando pendeva il processo a suo carico, con la conseguente incertezza circa il fatto che egli tendesse a farsi passare come imprenditore vessato anziché colluso:
per ulteriore conseguenza risulta corretta la decisione impugnata laddove ritiene non piena la prova di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore EL. Il ricorso del P.G. di Caltanissetta non può, pertanto, essere accolto, conformemente - del resto - alle odierne richieste del P.G. presso questa Corte.
Venendo ora ai ricorsi presentati dai due imputati, parimenti la Corte ne deve rilevare l'infondatezza.
Vanno esaminati congiuntamente, dapprima, i motivi di ricorso comuni (di cui sopra sub 2.2/a, 2.2/b e 2.2/e). Con un primo ordine di argomenti si deduce, in sostanza, che l'attività svolta in Friuli non sarebbe di matrice mafiosa. Così non è. Va dapprima rilevato come l'accusa, ritenuta provata sulla base del plurimo e convergente materiale d'accusa, non si riferisca soltanto all'attività svolta nel Nordest, ma a ben più ampia condotta associativa inerente la gestione delle estorsioni e la cura dei latitanti. Ciò appare del tutto ragionevole, del resto, in relazione al ruolo di reggente che il D'MA ha ricoperto dal 1999 al 2002, e che coinvolge il La AT che, in siffatto quadro, ha sempre ricoperto ruolo immediatamente gregario rispetto al più importante amico fraterno. Nè è senza significato che le indagini si siano focalizzate sui due odierni ricorrenti proprio nell'ambito dell'attività di ricerca del latitante MA NI, capo dell'omonima cosca. Ciò detto, va pure rilevato come la sentenza ben argomenti, sulla base dei dati di causa, in ordine al fatto che i due imputati avevano costituito, in Friuli, una pericolosa testa di ponte della famiglia mafiosa, poco in tal senso importando se via sia stato vero e proprio riciclaggio di provvista di origine illecita, così come risulta scarsamente rilevante al fine proposto che le imprese in questione siano state in perdita (ciò, anzi, potrebbe indurre proprio la considerazione che si trattava di attività di facciata, idonee a giustificare la presenza sul territorio e a dare copertura ad altre finalità). Va peraltro ricordato come i giudici del merito abbiano ritenuto che alte percentuali di tali attività (chiaramente fuori bilancio) finissero alla cosca, con invio all'estero (cfr. sentenza di primo grado a f. 88). In definitiva, su tali aspetti, la motivazione dell'impugnata sentenza si rivela logica e coerente alle risultanze - il rilevante ed univoco apporto dei collaboratori, in particolare, oltre al materiale captativi - e quindi impermeabile alle infondate censure peraltro in gran parte non proponibili in questa sede, in quando tese ad una non consentita rilettura in fatto. Il convalidato giudizio in ordine alla sussistenza del reato associativo esclude, di per sè, la possibilità di accedere alla tesi subordinata che invoca derubricazione al reato di favoreggiamento (nei confronti dei latitanti e degli altri accoliti). Ed invero il reato di cui all'art.378 c.p. può essere commesso, per dettato normativo, solo da chi non sia partecipe del reato principale, come invece si è stabilito per i due odierni ricorrenti. Solo per incidens, quindi, ed ad abundantiam va rilevato come tale riduttiva tesi non consentirebbe di coprire tutte le condotte contestate e ritenute (come la gestione delle estorsioni).
Quanto sopra consente anche di dichiarare l'infondatezza dell'altro motivo comune, quello relativo all'aggravate L. n. 203 del 1991, ex art. 7, riconosciuta per il reato in materia di armi, posto che è
risultata evidente, dai complessivi accertamenti ritenuti validi da entrambe le sentenze del merito, non solo l'appartenenza dei due imputati al sodalizio mafioso in parola, ma anche la finalizzazione delle contestate condotte, la detenzione di armi essendo quanto mai tipica e funzionale egli illeciti scopi della consorteria. Parimenti deve essere dichiarato infondato il comune gravame proprio in relazione alla detenzione delle armi, sul quale entrambi assumono l'insufficienza dei colloqui captati quale fonte probatoria, atteso non solo la concretezza di tali fonti informative, ma la concorrenza dei contributi dei collaboranti in tal senso, quanto meno come supporto generale. Del resto entrambe le sentenze di merito hanno rilevato l'estrema concretezza di tali colloqui, che non possono essere ridotti - come sostiene il ricorrente La AT - a mere vanterie, il che è una congettura (quanto, piuttosto, a sfrontate imprudenze). Entrambi gli imputati hanno parlato del funzionamento, dei caricatori, di prese in carico e restituzioni, di pistola gettata nel fiume;
sono stati identificati i diversi soggetti tirati in ballo (UD Lo IV, BR IN, ecc), elementi tutti di rilevante concretezza. In definitiva anche sul punto l'impugnata sentenza, logica e coerente, nonché rispettosa delle risultanze di causa, risulta immune dalle formulate censure, peraltro in gran parte - ancora una volta - in punto di fatto.
Venendo ai residui motivi di ricorso, su aspetti singoli, parimenti ne deve essere dichiarata l'evidente infondatezza. Il La AT lamenta che nessun collaboratore l'abbia indicato quale appartenente all'associazione mafiosa in parola. Ciò non risponde al vero, posto che la sentenza di primo grado (cfr. f. 61), in ciò confermata da quella d'appello, ricorda il contributo in tal senso del collaboratore CA SA (il La AT si era avvicinato alla famiglia EM in quanto a lui era intestata la ditta gestita dal D'MA per conto della famiglia...). In proposito va peraltro ricordato come le dichiarazioni ampiamente ammissorie, rese dal predetto imputato nelle ricordate captazioni, e la sua continua presenza a fianco del D'MA, inducano completa certezza in proposito. La sentenza non è affetta, dunque, dal denunciato vizio.
Il D'MA lamenta, infine, violazione della fondamentale regola di cui all'art. 649 c.p.p., sul rilievo essere stato egli già condannato per il reato di cui all'art. 416 Bis c.p. commesso fino al 1999. La tesi è destituita di fondamento. Ed invero, in tema di reati permanenti, qual è quello di partecipazione ad associazione criminosa, è criterio consolidato che si debba aver riguardo al segmento di condotta valutato nelle singole vicende processuali, con riferimento ai termini oggettivi e soggettivi della partecipazione, in particolare con riguardo al principale parametro, quello cronologico. In tal senso è fuori discussione che la sentenza che ha già giudicato il D'MA riguarda segmento di condotta partecipativa fino al 1999, che non comprende, dunque, quella successiva di cui al presente procedimento ritenuta commessa, come contestato, dal Febbraio 2002 al Settembre 2003. Per questi fatti, così circoscritti, dunque, il D'MA non ha subito altro giudizio. Ciò posto, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sentenza di condanna interrompe giuridicamente il reato associativo (naturalisticamente permanente) per cui il segmento di condotta successivo è autonomamente valutabile, non operando la prospettata preclusione (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 4407 in data 05.12.2000, Rv. 217966, Conti e altri). I diversi segmenti di condotta partecipativa, valutati in diversi sedi, potranno poi - eventualmente - essere legati da vincolo di continuazione, come in effetti ritenuto - nel presente caso - con l'impugnata sentenza. Anche su tale punto il gravame è pertanto infondato.
In definitiva i ricorsi, tutti infondati, devono essere rigettati. Alla competa reiezione dei gravami consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei due ricorrenti privati al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti D'MA MAndo EP e La AT UN al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009