Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 1
In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale. (Fattispecie relativa al reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina la cui consumazione, agli effetti della prescrizione, è stata fatta decorrere dalla data dell'accertamento del fatto).
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Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2014, n. 39221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39221 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
39 22 1/ 1 4 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/02/2014 269/2014-Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA N Dott. UMBERTO GIORDANO - rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere REG. GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere N. 10609/2013 Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO Dott. GIACOMO ROCCHI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di PALERMO nei confronti di: TO ND, nato il [...] RUSSO SERAFINA, nata il [...] avverso la sentenza n. 5223/2011 TRIBUNALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CARINI del 13/03/2012; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 26/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 marzo 2012 il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Carini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SA SA e SO NA, opponenti avverso il decreto penale del 19 settembre 2011 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, in ordine al reato di cui all'art. 677, ultimo comma, cod. pen., loro ascritto in concorso, perché estinto per intervenuta prescrizione, avuto riguardo alla data della commissione del reato, alla insussistenza di elementi probatori che giustificassero un proscioglimento degli imputati nel merito e al decorso del termine massimo di prescrizione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito dall'adita Corte di appello di Palermo in ricorso per cassazione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte, che ne ha chiesto l'annullamento, rilevando che il Tribunale aveva omesso di considerare la natura permanente del reato contestato e la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione dalla interruzione della permanenza, avvenuta con l'emissione del decreto penale di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Si rileva in diritto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina di cui all'art. 677 od. pen. ha carattere permanente (tra le altre, Sez. - 1, n. 7722 del 27/01/1989, dep. 27/05/1989, De Leo, Rv. 181416; Sez. 1, n. 233 del 21/11/2007, dep. 07/01/2008, Aversano, Rv. 238810), in quanto il suo stato di consumazione perdura fino a che pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato, e che, trattandosi di reato permanente a condotta omissiva, la permanenza cessa solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell'obbligato, o per altra causa (tra le altre, Sez. 1, n. 5196 del 28/03/1996, dep. 25/05/1996, Rossetti, Rv. 204667; Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, dep. 12/02/2008, Corona e altri, Rv. 239130), oppure, quando il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell'accertamento del reato e la violazione della norma si prolunghi anche nel corso del procedimento penale, con la pronuncia della sentenza di primo grado (tra le altre, Sez. 1, n. 8018 del 29/04/1986, dep. 08/08/1986, Favoriti, Rv. 173489; Sez. 6, n. 3563 del 04/11/1989, dep. 14/03/1990, Moccaldi, Rv. 183681; Sez. 6, n. 2843 del 2 26/11/2003, dep. 27/01/2004, Mattei, Rv. 228330; Sez. 1, n. 12721 del 07/03/2007, dep. 27/03/2007, Orza, Rv. 236382; Sez. 6, n. 51499 del 04/12/2013, dep. 19/12/2013, P.G. in proc. T., Rv. 258504), ovvero con la notifica all'imputato del decreto penale di condanna (tra le altre, Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, dep. 10/04/2000, P.M. in proc. Parisi D. e altro, Rv. 215884; Sez. 2, n. 12931 del 13/01/2012, dep. 05/04/2012, Catanese, Rv. 252798). Questa Corte ha anche affermato che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a consumazione in atto, senza cioè l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado (o con l'emissione del decreto penale di condanna), non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Come questa Corte ha già in più occasioni precisato, sia per quanto concerne la fase di cognizione (tra le altre, in materia di prescrizione, Sez. 3, n. 1640 del 03/09/1999, dep. 15/09/1999, Valerio, Rv. 214039; Sez. 1, n. 13265 del 08/03/2002, dep. 08/04/2002, Gambardella, Rv. 221223; Sez. 3, n. 4273 del 04/12/2002, dep. 30/01/2003, Nasca, Rv. 223556; Sez. 6, n. 7321 del 11/02/2009, dep. 19/02/2009, M., Rv. 242920, in motivazione;
in tema di "ne bis in idem", Sez. 1, n.31479 del 07/06/2013, dep. 22/07/2013, P.G. in proc. Carbone, Rv. 256632), sia per quanto concerne gli effetti giuridici che dalla individuazione della data di cessazione della permanenza possono derivare in fase esecutiva (tra le altre, in materia di liberazione anticipata, Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004, dep. 17/01/2005, Lucarelli;
Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, dep. 20/12/2005, Piccolo, Rv. 232966; Sez. 1, n. 37355 del 26/09/2007, dep. 10/10/2007, Cannella, Rv. 237506; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, dep. 04/07/2007, Sinagra, Rv. 237707; in materia di computo della pena ex art. 657 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 20238 del 22/03/2007, dep. 24/05/2007, Lounici, Rv. 236664; in tema di revoca di indulto, Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, dep. 02/09/2011, Caliendo, Rv. 250828; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, dep. 08/11/2013, Formicola, Rv. 257725), l'indicata regola ha un valore esclusivamente processuale, nel senso di esonerare il giudice dalla necessità di ulteriori contestazioni qualora dagli atti emerga che la condotta illecita sia proseguita anche dopo la data dell'accertamento, e non ha valore sostanziale di inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato in ordine all'effettivo verificarsi di tale protrazione, gravando pur sempre sull'accusa l'onere di fornire prova adeguata del protrarsi della condotta criminosa, eventualmente, fino all'indicato ultimo limite processuale.
3. Nel caso in esame, non vi è prova della intervenuta verifica della perduranza della condotta illecita oltre la data del suo accertamento, valorizzata 3 dal Giudice di merito nella rilevata maturazione del termine di prescrizione del reato ascritto agli imputati, né il ricorrente a fronte di una pronuncia - predibattimentale di primo grado d'improcedibilità alla stregua della non ravvisata sussistenza agli atti di elementi probatori, tratti dalla istruttoria processuale, giustificativi di un proscioglimento nel merito con formula più favorevole di quella adottata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ha dedotto e - rappresentato circostanze specifiche, dimostrative in concreto dell'affermata protrazione nel tempo della condotta criminosa ascritta fino alla data del decreto penale di condanna, al di là del riferimento solo processuale a detta pronuncia giudiziale.
4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio dott Umberto Giordano Anzele Pardia DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA