Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 3
L' attività del teste che accompagna la polizia giudiziaria sui luoghi dove si è consumato un reato fa parte dell'attività informativo-descrittiva propria della testimonianza, costituendo integrazione della descrizione orale, mentre, perché possa aversi esperimento giudiziale è invece necessaria la ricostruzione, nel senso di ripetizione,di un determinato fatto per verificare se esso possa essere avvenuto in un determinato modo.
In tema di prova testimoniale, affinché le deposizioni precedentemente rese alla polizia giudiziaria possano essere utilizzate per le contestazioni non è necessario che siano state raccolte su delega del pubblico ministero, dal momento che l'art. 500, comma 1, cod. proc. pen. fa generico riferimento alle "dichiarazioni precedentemente rese", senza prevedere, a differenza dell'art. 513, la delega del pubblico ministero.
In presenza di una attività continuativa di traffico di stupefacenti protrattasi per un lungo periodo, riferita da un coimputato o da un imputato in procedimento connesso, una volta riscontrati alcuni singoli episodi di cessione, può ritenersi raggiunta la prova della complessiva e continuata attività criminosa, anche senza necessità di riscontrare tutti i singoli episodi riferiti, specie allorché si tratti di fatti della stessa natura, verificatisi tra le medesime persone con identiche modalità esecutive e con prossimità e continuità cronologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2000, n. 7430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7430 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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