Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2013, n. 41500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41500 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 24/09/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1996
Dott. DIOTALLEVI GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 11609/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO LF N. IL 30/10/1971;
TO NO N. IL 01/05/1943;
TO GI N. IL 05/04/1969;
LL AZ N. IL 10/03/1972;
SA NO N. IL 30/03/1958;
NO US N. IL 03/11/1936;
EL IO N. IL 05/09/1961;
GR VE N. IL 28/03/1974;
SO ET N. IL 24/05/1956;
EL US N. IL 03/02/1957;
TR TO N. IL 24/02/1964;
FA US N. IL 10/09/1965;
PI EL N. IL 25/09/1949;
TA TO N. IL 29/08/1965;
TA MA N. IL 26/05/1966;
NT ORAZIO N. IL 30/07/1953;
QU US N. IL 26/08/1946;
avverso la sentenza n. 3396/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 30/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi di ET IO, ET IO, GR VE, US PI, IC ED, AF US, RA LO, IT LV, IT MM, CI ZI;
rigetto dei ricorsi di ET GI, BA IO, EN IN, ER US, EL GI, ON US e AC US;
Uditi i difensori avv. Marco Tringati per ET IG, LV RA per US PI, LV NA per EN IN, TT RE e LV TT per ON US, ID GO per ET IO, ET IN, GR VE e AF US, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2011, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa il 9 gennaio 2009 dal Tribunale della medesima città, ha, per quel che qui interessa:
- assolto TO IO, TO IN, TO GI e EL US dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 loro ascritto al capo n. 73) della rubrica per non aver commesso il fatto ed il EL US anche dal reato di cui al capo 6) con la medesima formula, determinando per gli stessi la pena, quanto alle residue imputazioni di cui al medesimo D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, rispettivamente loro contestate nei capi 74) e
75) della rubrica, in anni sette di reclusione ciascuno quanto ad TO IO, TO GI e EL US, ed in anni sette e mesi sei di reclusione quanto ad TO IN;
- ritenuta, quanto a LL IO, la continuazione del delitto giudicato al capo 2) della rubrica con quelli per i quali il medesimo ha riportato condanne con le sentenze già unificate ex art.671 c.p.p. con ordinanza della Corte di assise di Catania del 13 novembre 1998, ha determinato la pena a titolo di aumento su quella già determinata in continuazione, in anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
- ritenuta, quanto ad SA IN, la continuazione con il fatto, ritenuto più grave, già giudicato con la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Catania del 17 luglio 1997, esecutiva il 28 maggio 1998, ha determinato la pena in relazione alle imputazioni, già unificate nella continuazione, di cui ai capi 1), 7) e 13) della rubrica, a titolo di aumento, in complessivi anni tre e mesi sei di reclusione;
- ritenuta, quanto ad NO US, la continuazione fra il reato di cui al capo 62) con quello, ritenuto più grave, già giudicato con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 17 luglio 1998, esecutiva il 14 dicembre 1999, ha determinato la pena in aumento su quella già inflitta, nella misura di anni tre di reclusione;
- esclusa per EL GI l'aggravante di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 7 ha determinato la pena, in relazione alla imputazione ascrittagli al capo 28) della rubrica, in anni tre di reclusione ed Euro 516,00 di multa;
- esclusa per GR VE l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ha determinato la pena, in relazione alla imputazione ascrittagli al capo 19) della rubrica, in anni due e giorni dieci di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
- esclusa per SO PI l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti contestate, ha determinato la pena in ordine al reato di cui al capo 4) della rubrica in anni cinque di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
- concesse a TR ED le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, ha determinato la pena per i reati di cui ai capi 45) e 49) della rubrica, in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 900,00 di multa;
- ritenuta, quanto a FA US, la continuazione fra i reati di cui ai capi 3), 23), 45), 48), 49) e 52) della rubrica con quelli per i quali il medesimo ha riportato condanna e già a loro volta unificati nella continuazione ex art. 671 c.p.p. con decisione della Corte di appello di Catania del 23 febbraio 1999, ha rideterminato la pena a titolo di aumento su quella già determinata, in ulteriori anni quattro di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa;
- ritenuta, quanto a PI LO, la continuazione tra i reati di cui ai capi 7), 11) e 23) della rubrica, con quello, a sua volta, continuato, di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 17 luglio 1997, esecutiva il 17 settembre 1997, ha rideterminato la pena, a titolo di aumento su quella già determinata, in ulteriori anni due e mesi sei di reclusione;
- ritenuta, quanto a TA LV, la continuazione del reato di cui al capo 60) con quello per il quale il medesimo ha riportato condanna con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 1^ aprile 1996, esecutiva il 9 maggio 1996, ha rideterminato la pena a titolo di aumento su quella già determinata, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa;
- ritenuta, quanto a TA MM, la continuazione del reato di cui al capo 48) della rubrica, con quello per il quale ha riportato condanna con la sentenza del Tribunale di Catania del 17 luglio 1998, esecutiva il 24 settembre 1998, a sua volta in continuazione con la condanna pronunciata della Corte di assise di appello di Catania del 17 aprile 1997, esecutiva il 5 giugno 1998, ha rideterminato la pena a titolo di aumento su quella unica già determinata, in ulteriori anni due di reclusione;
- ha confermato la condanna di NT ZI ad un anno di isolamento diurno ritenuta la continuazione tra i reati al medesimo ascritti e quelli di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 25 luglio 2001, irrevocabile il 3 novembre 2003;
- ha ritenuto, quanto a QU US, la continuazione del reato di cui al capo 48), esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non contestata ma ritenuta in sentenza, con il reato per il quale ha riportato condanna con la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 marzo 2004, divenuta esecutiva il 5 maggio 2005, determinando la pena in anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa a titolo di aumento sulla pena già inflitta.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati anzidetti.
Nel ricorso proposto nell'interesse di TO GI dall'avv. Tringali si deduce che il giudice DEappello non si sarebbe soffermato adeguatamente sulle censure svolte con l'atto di impugnazione ed i motivi aggiunti, in particolare laddove si evidenziava come da nessuna fonte fossero deducibili fatti specifici di spaccio, mentre le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero state sottoposte a severo vaglio quanto alla loro attendibilità ed ai relativi riscontri individualizzanti. Più collaboratori, d'altra parte, avrebbero escluso che l'imputato si occupasse di droga e di quale tipo di droga (leggera o pesante) eventualmente si trattasse, visto che non è stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente. Le dichiarazioni accusatorie sarebbero inoltre inutilizzabili, in quanto rese in violazione del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, come modificato ad opera dalla L. n. 45 del 2001, art. 14. Le dichiarazioni dei collaboratori riguardanti l'imputato sono state infatti rese tutte dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, sicché alle stesse deve pertanto ritenersi applicabile la disciplina dettata dal richiamato art. 16 quater, con la conseguenza che le propalazioni tardive rispetto alla dichiarazione di voler collaborare sono inutilizzabili. Si rinnova, poi, la censura relativa alla nullità delle notifiche DEavviso di conclusione delle indagini, DEavviso di fissazione della udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio e DEestratto contumaciale della sentenza di primo grado, in quanto effettuate irritualmente presso il difensore, dal momento che l'imputato non risiedeva a Belpasso Frazione AN OL Via XII Strada n. 44, come indicato negli atti delle suddette notifiche, ma in Misterbianco, Via Boris giuliano 44, dal 12 ottobre 1988, come risultava dalla certificazione storica di residenza prodotta con i motivi di appello. Si sottolinea, al riguardo, che l'imputato è stato dichiarato ed è sempre rimasto contumace, non è mai stato interrogato, non ha -, mai effettuato elezione di domicilio presso il difensore o alcun altro domicilio, non è mai stato sottoposto a misura cautelare: nella specie, dunque, sarebbe stata omessa la notifica di atti fondamentali per il suo intervento in giudizio, con conseguente nullità assoluta ed insanabile. La risposta offerta al riguardo dalla Corte territoriale sarebbe del tutto inappagante, giacché il giudice di appello si limita ad imputare alla difesa la mancata prova della irritualità, malgrado la produzione della certificazione anagrafica, omettendo qualsiasi verifica circa la sussistenza del vizio, che si limita invece ad escludere. Si rinnova, poi, la censura relativa alla mancata rinnovazione delle prove a seguito del mutamento del collegio giudicante in primo grado, malgrado la opposizione dei difensori alla lettura, secondo la giurisprudenza di questa Corte che viene diffusamente rievocata. Si lamenta, infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche, sottolineandosi, al riguardo, la circostanza che l'imputato sarebbe stato sottoposto ad affidamento terapeutico per tossicodipendenti, con esito positivo del programma in corso.
Nella sostanza analoghe sono le censure che vengono svolte anche nel ricorso presentato, nell'interesse dello stesso imputato, dall'avv. Schilirò. Anche in tale atto di impugnazione si lamenta, infatti, la nullità delle notifiche DEavviso di conclusione delle indagini, DEavviso di fissazione della udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio e DEestratto della sentenza di primo grado, in quanto gli atti sarebbero stati irritualmente notificati al difensore, giacché la residenza DEimputato - come da certificazione a suo tempo prodotta - era, non all'indirizzo indicato nelle notifiche, in Belpasso, ma a Misterbianco, osservandosi - a proposito della replica offerta dai giudici a quibus - che non sussisterebbe "un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione;
il dovere, cioè, di prospettare ed indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti". Nella specie, soggiunge il ricorrente, non si sarebbe realizzata nessuna delle ipotesi in base alle quali, a norma DEart. 161 c.p.p., le notifiche dirette all'imputato non detenuto possono essere effettuate presso il difensore di fiducia. Si contesta, poi, la fondatezza della ordinanza del 17 aprile 2007, con la quale il Tribunale non ha disposto di risentire i testi ed i collaboratori di giustizia a seguito di mutamento della composizione del collegio facendo leva sul disposto DEart. 190 bis c.p.p., richiamandosi, al riguardo, giurisprudenza di questa Corte. Si osserva, poi, che le dichiarazioni rese dai collaboratori sarebbero successive allo spirare del termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, a norma del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater novellato ad opera della L. n. 45 del 2001,
sottolineandosi, alla luce della ratio della novella e dei lavori parlamentari, che il limite di utilizzazione riguarda non soltanto le dichiarazioni rese agli organi delle indagini, ma anche le dichiarazioni rese in dibattimento. Con la conseguenza che tutte le dichiarazioni rese sul conto DETO GI sarebbero state acquisite dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001 ed in violazione della indicata normativa;
sicché, per tale ragione, le stesse sarebbero inutilizzabili. Si deduce, poi, vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, essendosi i giudici DEappello limitati a riprodurre le considerazioni già svolte al riguardo dai giudici di primo grado, malgrado l'intervenuto proscioglimento degli imputati dal reato associativo e considerato che nessuno specifico riferimento sarebbe emerso in ordine a fatti concreti di spaccio, posto, anche, che nessun sequestro sarebbe stato operato nel corso del procedimento. La responsabilità, dunque, non sarebbe stata dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio,, avuto riguardo anche alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei pentiti, in sè inutilizzabili per le ragioni innanzi esposte. Viene poi svolta una diffusa disamina delle varie dichiarazioni dei collaboratori, sottolineandosi la circostanza che i riferimenti generici alla famiglia TO non possono essere evocati come elementi riguardanti la posizione specifica di TO GI, spesso escluso dal novero di quanti trafficavano in droga. Si deduce, poi, che nella specie sono state applicate le sanzioni previste dal D.P.R. n. 309 del 1990 che, però, sarebbe entrato in vigore in epoca successiva alla commissione dei fatti. Si lamenta, inoltre, che i giudici del merito non abbiano ritenuto applicabile l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, contestandosi la fondatezza dei rilievi a tal proposito svolti nella sentenza impugnata, con la conseguente declaratoria di prescrizione del reato. Si contesta, altresì, la mancata applicazione DEindulto - applicabile, nella specie, in quanto è stata esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 - malgrado il beneficio fosse stato richiesto nei motivi di appello. Viene dedotto vizio di motivazione anche in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed in ordine ai criteri di commisurazione della pena, e si censura, altresì, la applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, in mancanza di un previo accertamento della pericolosità DEimputato, profilandosi, al riguardo, mancanza di motivazione sul punto, ancorché dedotto nei motivi di appello. Infatti, pur essendo stata la misura di sicurezza applicata a norma DEart. 230 c.p. come conseguenza della condanna e trattandosi di pericolosità presunta dalla legge, nella specie - tenuto conto del tempo trascorso - occorreva accertare la pericolosità sociale DEimputato. Nei ricorsi proposti nell'interesse di TO IO e TO IN, di contenuto sostanzialmente identico, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto le deduzioni svolte dai giudici a quibus in ordine alla maggiore credibilità delle dichiarazioni accusatorie, ove fra le stesse si colgano divergenze, e la lontananza nel tempo dei fatti, non varrebbero ad accreditare la attendibilità delle fonti di accusa, valutate in termini generici e senza riferimenti specifici a condotte riconducibili agli imputati. Ciò, a fronte delle censure rivolte in sede di appello e riguardanti, appunto, le discrepanze fra i narrati, la genericità delle dichiarazioni e la natura indiretta delle stesse.
Nel ricorso proposto da LL IO si lamenta che la Corte abbia respinto la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per procedere all'esame dello stesso LL AZ, nel frattempo diventato collaboratore di giustizia e, dunque, in grado di riferire in prima persona sui fatti, eventualmente ammetterli e ottenere, così, una pena inferiore. Lo stesso imputato, peraltro, aveva depositato un memoriale che non è stato valutato dalla Corte, la quale, malgrado la collaborazione, non ha concesso neppure le attenuanti generiche. Si lamenta, poi, che non sia stata concessa la continuazione esterna, sollecitata in sede di conclusioni, con altra sentenza pronunciata dal GIP di Catania del 28 dicembre 2010, sul rilievo che non sarebbe stata dimostrata, alla stregua della sentenza prodotta, la natura e la portata della collaborazione prestata, quando è proprio il rigetto della richiesta di rinnovazione della istruzione ad aver impedito tale prova. Continuazione che, peraltro, è stata concessa in riferimento ad altra sentenza per fatti analoghi.
Nel ricorso proposto nell'interesse di SA IN, si lamenta, nel primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai criteri di valutazione dei collaboratori di giustizia, sottolineandosi, al riguardo, che, mentre i giudici del merito hanno in linea di principio valorizzato le dichiarazioni rese dai vertici del sodalizio mafioso, e al contrario accreditato di minor spessore le voci di protagonisti minori, avrebbero poi fatto diversa applicazione di tali principi, posto che i primi avrebbero negato l'esistenza di un ruolo associativo DEimputato mentre le dichiarazioni dei secondi sarebbero state accreditate malgrado avessero riferito solo circostanze apprese de relato. Ciò si sarebbe verificato per l'episodio ai danni del SE, titolare della attività commerciale "La Pergola", come emergerebbe tanto dalle dichiarazioni rese dal LV e dal CC IO che da quelle dei collaboratori "minori". Alle stesse conclusioni occorrerebbe pervenire anche in riferimento alla estorsione commessa ai danni del motta, titolare della omonima ditta di trasporti, il quale avrebbe escluso qualsiasi ruolo DEimputato. Uguale epilogo valutativo dovrebbero sortire anche le dichiarazioni concernenti la estorsione ai danni del MI, titolare di una impresa dolciaria, a proposito della quale si sottolinea come i riscontri incrociati presupporrebbero l'autonomia delle diverse fonti. Si contesta, poi, la sussistenza del delitto di estorsione, in quanto l'SA NO si "sarebbe posto - sottolinea il ricorso - sempre dalla parte della vittima, poiché l'unico scopo per cui apponeva la propria intermediazione consisteva nel permettere ai perseguitati delle estorsioni di trarre il minor pregiudizio possibile dall'avvilupparsi della morsa mafiosa". Mancherebbe, dunque, una efficacia causale agevolatrice nella commissione del reato, e difetterebbe comunque l'elemento soggettivo del delitto di estorsione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte formatasi sul punto. L'imputato doveva dunque essere assolto o gli si doveva quanto meno riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Si lamenta, poi, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 tenuto conto del ruolo svolto dall'imputato di ausilio delle vittime, e segnalandosi che, secondo un orientamento di questa Corte, l'aggravante in questione sarebbe ritenuta incompatibile con quella di cui all'art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n.
3. Viene infine censurata la sentenza impugnata in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendosi che sul punto si riscontrerebbe carenza di motivazione. Nel ricorso proposto nell'interesse di NO US si rinnova la eccezione relativa alla mancata rinnovazione delle prove a seguito di mutamento della composizione del collegio di primo grado, e si sottolinea come il reato contestato all'imputato non fosse aggravato dall'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Viene poi denunciata violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, considerato che il responsabile della ditta estorta, mentre aveva confermato il verificarsi di un attentato incendiario, non aveva confermato l'esistenza di attività estorsiva ai danni della azienda. Inoltre - sottolinea il ricorrente - le dichiarazioni rese a carico DENO US sarebbero tutte de relato e prive di riscontri individualizzanti, analizzandosi, al riguardo, le propalazioni rese, in merito all'episodio contestato, dal IA IO e da LV US. Nè dalle dichiarazioni delle altre fonti - in particolare, si esaminano quelle di LO AU - perverrebbero elementi di conferma, considerata la genericità delle indicazioni che coinvolgerebbero l'imputato. Si lamenta, infine, violazione di legge e vizio di motivazione anche in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Pure nel ricorso proposto nell'interesse di EL GI si lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione del corredo probatorio, posto che le dichiarazioni accusatorie non sarebbero state sottoposte ad adeguato scrutinio, sulla falsariga delle critiche mosse nei motivi di appello, che vengono sul punto riprodotti. Si osserva, al riguardo, come sia rimasta inevasa la discrasia rappresentata dal fatto che "l'imputato non poteva conoscere, e quindi comunicare, della sosta intermedia a Nicolosi, atteso che ad egli era noto ben diverso programma, e, segnatamente che solo parte del carico doveva essere scaricato a Mirabella Imbaccali, mentre il resto a Palermo", così come non sarebbe stata riscontrata l'altra discrasia per la quale alcuni collaboratori "affermarono di aver contattato loro l'autista, individuando persona diversa dal EL GI". Si rinnova inoltre la eccezione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile per violazione degli artt. 91 e 92 del codice di rito e, comunque, per mancanza del requisito di cui all'art. 78 c.p.p., lett. d) e per mancanza di determinazione DEoggetto della procura speciale. Nel ricorso proposto nell'interesse di GR IO si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto i giudici DEappello non si sarebbero adeguatamente soffermati sul punto relativo alla mancanza di prove in ordine alla identificazione DEimputato, dal momento che la circostanza che il GR VE fosse effettivamente il cugino del ES non costituirebbe "un elemento di identificazione certo della sua partecipazione al tentativo di rapina, sia pure quale riscontro ad una netta chiamata in correità".
La motivazione della sentenza di appello è contestata anche nel ricorso proposto nell'interesse di SO PI, ove si sottolinea come la persona offesa, dopo aver parlato delle preoccupazioni sorte a seguito DEincendio e del furto di alcuni mezzi, aveva escluso di aver subito richieste estorsive;
ne' i giudici del gravame avrebbero spiegato le ragioni per le quali le relative dichiarazioni si sarebbero rivelate inaffidabili, tenuto conto del tenore delle stesse - che vengono riportate - e dalle quali non traspare ne' reticenza ne' intimidazione. Riscontro sarebbe offerto dalle stesse dichiarazioni rese da IA IO, parimenti riprodotte, e che si porrebbero in contrasto con quelle rese da SI AL, dal momento che il primo ha asserito di non ricordare nulla della estorsione che, pure, doveva conoscere in quanto capo della cosca locale e "superiore" del SI AL. Sarebbero state poi sottovalutate le dichiarazioni rese dal SO ET, anch'esse riprodotte nelle parti ritenute rilevanti e circostanziate sulla vicenda che lo ha visto coinvolto. Si deduce, infine, la prescrizione del reato, in quanto, dovendo trovare applicazione i nuovi termini previsti dalla L. c.d. Cirielli, il termine di prescrizione è pari a dodici anni e mezzo decorrente dall'inizio del 1993. Il reato si sarebbe dunque prescritto già alla metà del 2005, ampiamente prima della pronuncia della sentenza di appello.
Si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 anche nel ricorso rassegnato nell'interesse di EL US, ove si sottolinea come le dichiarazioni rese dal AG, secondo le quali l'imputato riceveva modiche quantità di stupefacente per uso personale, non avrebbero ricevuto adeguato riscontro. Si lamenta, poi, violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto, rispetto alla sentenza di primo grado - ove l'imputato era stato condannato per i reati di cui ai capi 73) e 6) della rubrica, per i quali è stato assolto in appello, manca del tutto la motivazione "in ordine alle ragioni per le quali la Corte territoriale, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non avrebbe ritenuto far parte del medesimo disegno criminoso il delitto associativo di cui all'art. 416 bis c.p., separatamente giudicato con sentenza n. 38/97 emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 17-7-1997 (irrevocabile in data 28-5- 1998), e le condotte di cessione di sostanze stupefacenti (capo 74 della rubrica del presente procedimento penale)". Pertanto, soggiunge il ricorrente, "essendo venuti meno due dei quattro delitti ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso, tra cui il reato più grave posto a base del reato continuato, avrebbe dovuto rideterminare la pena alla luce dei due reati superstiti secondo le regole del cumulo giuridico delle pene, individuando la pena base per quello ritenuto più grave e su cui operare l'aumento per la ritenuta continuazione con l'altro". Il che avrebbe posto il EL US in una posizione difforme rispetto ai coimputati nello stesso reato, in quanto solo nei confronti del medesimo era stata riconosciuta la continuazione esterna con altro reato già giudicato. La generica dizione che compare in sentenza, circa la determinazione della pena base in anni sei e mesi sei di reclusione aumentata alla misura definitiva ex art. 81 cpv. c.p., non chiarirebbe a sufficienza se la continuazione sia riferita al reato di cui all'art. 73 come contestato (art. 81 cpv c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) o si riferisca al reato già giudicato, di cui all'art. 416 bis c.p.. Si lamenta, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della condotta successiva serbata dall'imputato e del tempo trascorso dai fatti.
Nel ricorso proposto nell'interesse di TR ED si deduce vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, in quanto, a fronte delle censure mosse con i motivi di appello e che vengono rievocate, i giudici del gravame si sarebbero sottratti alla necessità di operare un rigoroso scrutinio circa le fonti di accusa e di procedere ad una attenta disamina dei riscontri individualizzanti, tenuto anche conto del fatto che il TR ED è l'unico su cui si formulano incertezze e del quale non viene indicato un ruolo attivo nella condotta illecita. Sempre vizio di motivazione in punto di prova si prospetta anche nel ricorso proposto nell'interesse di FA US, ove si censura la sottovalutazione delle doglianze difensive a fronte di una valutazione generica e globale delle fonti di prova. Anche nel ricorso proposto da PI LO si lamenta l'erronea valutazione delle prove, in quanto le dichiarazioni accusatorie, di per sè generiche, sarebbero prive di riscontri individualizzanti e non confermate neppure dalle dichiarazioni delle persone offese. Si contesta, poi, la sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non essendo provato che la condotta criminosa fosse rivolta ad agevolare il clan MA, nè che fosse stato utilizzato un metodo mafioso.
Violazione dei criteri di valutazione probatoria si denuncia anche nel ricorso proposto nell'interesse di TA LV, ove si sottolineano le contraddizioni tra le dichiarazioni del Di UR e DENC, dalle quali sarebbero scaturite pure contraddizioni tra le due sentenze di merito, l'assenza di riscontri e la mancata verifica in punto di attendibilità. Si sottolinea, poi, che l'imputato sarebbe divenuto successivamente collaboratore di giustizia, con la conseguenza che doveva ritenersi illogico che il medesimo non avesse ammesso le proprie responsabilità, usufruendo così dei benefici di legge.
Nel ricorso proposto nell'interesse di TA MM, si lamenta violazione di legge e travisamento della prova, sul rilievo che fra le dichiarazioni utilizzate per la affermazione di responsabilità sussisterebbe discordanza su punti essenziali. A tale riguardo si ripercorrono le dichiarazioni rese dal TR ED e dal AG, deducendosi, contrariamente all'assunto dei giudici a quibus, che le stesse non possono ritenersi convergenti e, dunque, riscontrarsi a vicenda. Le censure devolute ai giudici del gravame sarebbero state, pertanto, solo superficialmente esaminate. Nel ricorso proposto nell'interesse di NT ZI si lamenta, in riferimento alla estorsione commessa ai danni della ditta "La Pergola", la ritenuta sussistenza della aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 in quanto l'imputato sarebbe stato detenuto dal 2 febbraio 1991, prima della entrata in vigore della norma che ha introdotto l'aggravante speciale. L'assunto dei giudici del merito, secondo i quali l'imputato avrebbe percepito proventi della estorsione anche successivamente, oltre che non provato, sarebbe erroneo, in quanto l'acquisizione del profitto non integrerebbe ne' metodo mafioso ne' utilizzazione di condizioni di assoggettamento ad associazione mafiosa. La esclusione della aggravante comporterebbe la prescrizione del reato, che comunque dovrebbe essere dichiarata, essendo il fatto avvenuto anteriormente al 1990 e spirando il termine in quindici anni, alla luce della disciplina previgente, più favorevole. Ugualmente prescritto deve ritenersi il reato di estorsione ai danni della ditta Maia, considerato che la querela è del 13 dicembre 1989 ed il primo atto interruttivo è del 26 gennaio 2005. Ugualmente prescritto sarebbe anche il reato di estorsione ai danni della ditta Artsana di cui al capo 65) della rubrica. Nel ricorso proposto nell'interesse di QU US si lamenta erronea applicazione ed interpretazione della legge in ordine alla valenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, riproducendosi al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, e si lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità, avuto riguardo alle divergenze che avrebbero caratterizzato le dichiarazioni rese da TR LE, da AG LI e da PI OB SI, evidenziate nei motivi di appello e rimaste prive di adeguata risposta da parte dei giudici a quibus. Si lamenta, infine, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione DEaumento di pena a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il nucleo centrale delle doglianze che accomuna quasi tutti i ricorsi è rappresentato dalla critica, per la verità non di rado generica, ai criteri di valutazione adottati dai giudici del merito in ordine agli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia, la cui voce ha costituito la magna pars del tessuto probatorio su cui si è attestato lo statuto decisorio dei giudici, tanto di prime che di seconde cure. Secondo i ricorrenti, infatti, il controllo della attendibilità, la verifica critica delle denunciate aporie logico- descrittive dei variegati apporti dichiarativi, la disamina dei riscontri individualizzanti, esterni a ciascun contributo o promananti dal reciproco intessersi e sovrapporsi dei narrati, sarebbe stato condotto senza adeguato scrupolo e, soprattutto, senza una attenta disamina, da parte dei giudici DEappello, dei diversi punti "critici" additati come essenziali dalla difesa. A tal proposito, non può non rammentarsi preliminarmente come gli approdi più recenti cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, abbiano ormai cristallizzato l'assunto secondo il quale nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma senza che tale percorso valutativo debba muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, dal momento che l'art. 192 c.p.p., comma 3, non indica alcuna specifica e tassativa sequenza logico- temporale. Il percorso critico che il giudice deve seguire non si correla, quindi, ad un modulo processuale predefinito, giacché il metodo di ricerca e di scansione dei singoli elementi fattuali su cui si radica un apprezzamento che non può che essere omnicomprensivo - la valutazione della prova deve essere strutturalmente unitaria, anche se i relativi elementi dimostrativi possono essere frazionati quanto a risultati probatori - passa necessariamente attraverso un "sindacato" tanto del dichiarante che del dichiarato: un singolo "frammento" di inattendibilità soggettiva non necessariamente incrina l'intera affidabilità oggettiva del narrato, così come, all'inverso, la riscontrata attendibilità soggettiva non esime dalla verifica globale del contenuto dichiarativo.
Al tempo stesso, e in tema di indicazioni plurime di reità, si è pure puntualizzato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale DEaccusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e DEattendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255143). Puntualizzazioni, quelle appena accennate, che, recependo massime di esperienza ormai da tempo accettate, risultano essere state nella vicenda in esame pienamente soddisfatte, vuoi sul piano della metodologia di scrutinio della inferenza probatoria, vuoi sul versante del raffronto "soggettivo" dei singoli apporti dichiarativi e delle emergenze obiettive scaturite dalle indagini a proposito delle diverse vicende oggetto degli specifici addebiti contestati agli odierni ricorrenti.
D'altra parte, è altrettanto noto che, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al sodalizio medesimo, specie se in posizione apicale, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati (ex plurimis, Cass., Sez. 1^,. n. 23242 del 6 maggio 2010). Per altro verso, e come i giudici a quibus hanno puntualmente messo in luce, perché si realizzi la cosiddetta convergenza del molteplice non è affatto necessario che si realizzi una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa forniti dai dichiaranti, dovendosi privilegiare l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo del fatto oggetto di prova;
è anzi accreditata la tesi che l'identità del tessuto dichiarativo, lungi dal rendere di per sè più attendibile il comune narrato, induca a presupporre l'esistenza di possibili contatti fra i dichiaranti, specie nei casi in cui - come nella vicenda processuale qui in esame - il riferimento mnemonico dei dichiaranti potrebbe presumersi appannato dalla lontananza nel tempo dei fatti narrati. Accanto a ciò, neppure va trascurato l'ulteriore e specifico risalto che deve essere annesso alla peculiare "prospettiva" secondo la quale il narrante ha "vissuto" (o appreso) la vicenda narrata, giacché lo specifico ruolo ricoperto all'interno di quel determinato "ambiente umano", la propria "caratura" criminale, le caratteristiche dei rapporti interpersonali - non di rado di natura parentale o amicale - possono indubbiamente illuminare circa le ragioni per le quali un determinato particolare può essere stato appreso in un certo modo o addirittura sia stato totalmente ignorato. Ed anche su tale profilo, la disamina dei fatti e delle responsabilità operata dai giudici del gravame, sulla falsariga, anche delle obiezioni mosse dalle varie difese su specifici e parcellizzati aspetti, si rivela del tutto esente da censure, tanto sul piano metodologico, che su quello della coerenza logico-argomentativa. L'insistito richiamo che nei ricorsi frequentemente compare a presunte divergenze nelle dichiarazioni rese dai vari collaboratori, finisce per risultare, dunque, privo DEelemento qualificante ai fini di una efficace destrutturazione del complesso probatorio: vale a dire la individuazione di circostanze di aporia "reciproca" dei narrati che raggiunga una soglia tale la rendere l'una ricostruzione, su aspetti centrali del tema di prova, non compatibile - e dunque probatoriamente "alternativa" - rispetto a quella promanante da altre fonti. I giudici del doppio grado di merito hanno infatti puntualmente messo in luce la circostanza - per la verità, neppure contestata dai ricorrenti - che i diversi collaboratori, le cui dichiarazioni sono state sottoposte a scrupolosa disamina e verifica, hanno deposto su fatti ai quali avevano preso parte in prima persona o che comunque avevano appreso, nei dettagli e con i riferimenti poi narrati, non in virtù di generiche frequentazioni malavitose, ma in ragione di specifiche relazioni di sodalità all'interno di un contesto associativo di elevato spessore criminale all'interno del panorama mafioso catanese. In non pochi casi, poi, a cementare ulteriormente le relazioni intersoggettive e di sodalità militavano anche - come non di rado si verifica in quel tipo di sodalizi - vincoli di natura familiare, sia tra gli stessi imputati che con il clan facente capo a LV US, detto "u Malpassotu", ed i suoi più stretti congiunti.
Dunque, elementi di riscontro di carattere soggettivo ed oggettivo, assenza di circostanze - neppure dedotte - tali da incrinare la spontaneità e l'attendibilità delle narrazioni, pluralità e convergenza, per tutte le vicende scrutinate, delle varie fonti dichiarative, attenta disamina delle censure proposte negli atti di appello, hanno costituito la base valutativa sulla quale si è fondato il tessuto motivazionale esibito dai giudici del gravame, relegando, quindi, le doglianze di carattere "generale" ora proposte dai ricorrenti, entro i confini della sostanziale genericità, in quanto, in linea di massima, di portata meramente assertiva. Altra questione di carattere "generale" sollevata in alcuni ricorsi ha riguardato la riproposizione della eccezione concernente la mancata rinnovazione delle prove da parte del giudice di primo grado a seguito di mutamento nella composizione del collegio, malgrado la opposizione delle difese alla lettura ed utilizzazione degli atti compiuti dal diverso collegio. La tematica era stata già affrontata dal Tribunale, il quale, con l'ordinanza del 17 giugno 2008, aveva respinto la richiesta di rinnovazione degli atti precedentemente compiuti in forza del disposti DEart. 190 bis c.p.p., considerato che i reati per i quali si procedeva, aggravati a norma del D.L. n.152 del 1991, art. 7 ovvero in base al capoverso DEart. 629, il quale richiama l'art. 628, cpv., n. 3 DEart. 628, ove si evoca la ipotesi della violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte della associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p., dovevano comunque intendersi - anche se non formalmente aggravati a norma della ipotesi speciale ratione temporis, trattandosi di episodi antecedenti alla entrata in vigore di quella norma - riconducibili ad una organizzazione di stampo mafioso, posto che i fatti specifici oggetto di imputazione avevano rappresentato altrettanti reati-scopo del sodalizio ruotante attorno al MA, in alcune fasi in collegamento diretto, anche, con la derivazione di Cosa Nostra a Catania, capeggiata da Nitto Santapaola.
Hanno dunque reputato i giudici del merito che, avuto riguardo alla applicabilità della normativa di cui all'art. 190 bis c.p.p., non soltanto in caso di utilizzazione delle dichiarazioni già rese in procedimento diverso ma anche nello stesso procedimento nella ipotesi di mutamento del giudice, se ne deve dedurre che, attesa la ratio della norma in questione, la disposizione stessa trova applicazione anche in riferimento a quei reati non rientranti nella rassegna operata dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, perché antecedenti sulle novelle legislative in tema di mafia, ma comunque attratti nell'alveo di processi di tipo "mafioso". In tale quadro di riferimento, hanno puntualizzato i giudici a quibus, deve dunque ritenersi operante la preclusione dettata dall'ultima parte DEart. 190 bis c.p.p., comma 1 a norma del quale l'esame - e, dunque, anche la rinnovazione
DEesame già compiuto davanti a diverso giudice nello stesso procedimento - può essere ammesso soltanto in presenza della duplice ipotesi rappresentata o dalla eventualità che l'esame stesso riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni - elementi, quindi, che valgono a caratterizzare quell'esame come prova "nuova" rispetto all'atto dichiarativo già espletato - oppure se il giudice o le parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze, che le parti avrebbero dovuto prospettare e non hanno prospettato. D'altra parte, va rammentato a quest'ultimo proposito che questa Corte non ha mancato di sottolineare che l'assunzione DEesame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190 bis c.p.p., non deve essere disposto solo perché la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti. (Sez. 5^, n. 11616 del 30/11/2011 -dep. 26/03/2012, Misso, Rv. 252299). L'assunto dei giudici del merito è condivisibile e deve essere pertanto qui ribadito. La specifica ratio sottesa alla più volte emendata novella introdotta sotto l'art. 190 bis c.p.p., trova, come è noto, il suo fondamento - come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in varie occasioni in cui ha dichiarato manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionali sollevati da vari giudici - nella esigenza di prevenire, in particolare nei procedimenti riguardanti reati di criminalità organizzata, l'"usura" delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggetti ve dei procedimenti in questione;
sottolineandosi, d'altra parte, come si tratti nella specie pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti le dichiarazioni stesse saranno utilizzate (da ultimo, v. in tal senso Cass., Sez. 6^, n. 32803 DE11 maggio 2012). Per altro verso, è ormai da tempo del tutto consolidato l'orientamento secondo il quale la disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione DEistruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (da ultimo, Cass., Sez. 6^, n. 20810 del 12 maggio 2010), rendendo, dunque, del tutto sterili le contestazioni mosse in particolare da TO GI e fondate su un arresto di questa Corte ormai da tempo superato dalla giurisprudenza successiva.
Altra questione agitata da vari ricorrenti ed anch'essa reiterativa di doglianze già espresse nei motivi di gravame e disattese dai giudici del grado, ha riguardato la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori, in quanto ricadenti nella previsione "temporale" e nel conseguente regime di inutilizzabilità sancito dal D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater come modificato dalla L. n. 45 del 2001, art. 14. Si sottolinea, infatti, come, a mente delle richiamate disposizioni, attraverso la formazione del verbale illustrativo della collaborazione, si determini una sorta di cristallizzazione del contenuto e della portata della collaborazione, con la previsione di un termine massimo entro il quale la persona che ha scelto di collaborare deve completare il quadro del proprio contributo dichiarativo: ciò, ad evitare che possa darsi avvio ad una collaborazione, per così dire, "rateizzata", che potrebbe compromettere la concentrazione degli accertamenti, la verifica della spontaneità del dichiarato e la stessa affidabilità generale del contributo. Un assunto, questo, che spiegherebbe la ragione per la quale il legislatore ha individuato il termine di centoottanta giorni dalla data di manifestazione della volontà di collaborare, come termine entro il quale - a pena di decadenza delle speciali misure di protezione e di inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive - il collaboratore deve riferire agli inquirenti i fatti e le circostanze sui quali viene interrogato e gli altri fatti di maggiore gravità e allarme sociale. Non senza trascurare la circostanza che, nel verbale illustrativo, il dichiarante è chiamato ad attestare, tra l'altro, "di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti e situazioni, anche se non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti e di gruppi criminali".
La censura, come già correttamente dedotto dai giudici a quibus, si rivela palesemente fuori bersaglio. Come già ebbero ad evidenziare le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la finalità della complessa normativa dettata dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 quater di conversione del D.L. n. 8 del 1991, introdotto dalla L. n.45 del 2011, art. 14 è evidentemente quella di garantire, nella misura massima possibile ed al fine di una corretta valutazione di attendibilità del collaboratore, la genuinità delle relative dichiarazioni, evitando che le stesse possano subire, col passaggio del tempo, negative influenze, o possano essere rilasciate in forma scaglionata, secondo strategie e momenti selezionati dallo stesso collaboratore. Il legislatore ha infatti ritenuto - o, meglio, logicamente presupposto - che il passaggio di un lungo periodo di tempo tra la manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese, avrebbe potuto accrescere il pericolo di collaborazioni non attendibili, rilasciate per scopi estranei a quelli relativi all'accertamento processuale. "Si tratta di una norma - sottolinearono, però, le Sezioni Unite - certamente singolare, perché sembra non tenere nel debito conto che il ritardo del collaboratore nel rendere alcune dichiarazioni può certo essere fonte di rischi per la generalità delle dichiarazioni e può essere determinato da finalità che nulla hanno a che vedere con le esigenze di giustizia, ma può anche essere determinato da timori, o meglio paura, dovuta al fatto che chi dovrebbe essere accusato si trovi ancora in stato di libertà e, quindi, in condizione di nuocere anche gravemente;
da un non preciso ricordo di alcuni fatti e circostanze, frutto di ricostruzione degli eventi, spesso assai complessi, non ancora del tutto compiuta e dalla ritenuta, anche se talvolta erronea, irrilevanza o assenza di particolare gravità di alcune circostanze omesse nei primo interrogatori. Singolarità- soggiunsero le Sezioni Unite - che, invero, rischia, specialmente se la norma dovesse essere interpretata nella sua massima portata di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni tardive dei collaboratori di giustizia, di suscitare forti dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza, come è stato osservato da autorevole dottrina, perché la disposizione, come si è già messo in evidenza, non si limita a prevedere una sanzione - sul piano del rapporto sinallagmatico con lo Stato - nei confronti del collaboratore che violi ingiustificatamente un suo obbligo, ma impedisce al giudice di avvalersi del contenuto dimostrativo di dichiarazioni che possono assumere un valore insostituibile ai fini della prova di fatti di grande rilevanza penale".
Da qui l'assunto per il quale la normativa in questione sancirebbe una ipotesi di inutilizzabilità relativa, ovvero limitata alla fase dibattimentale, e parziale, perché fa salvi i casi di irrepetibilità, pervenendo così alla enunciazione del principio di diritto secondo il quale sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari nel corso delle indagini preliminari le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione, davanti al giudice del dibattimento di un diverso processo, seppure in assenza del difensore della persona nei cui confronti è stata richiesta l'applicazione della misura (Cass., Sez. un., n. 1150 del 25 settembre 2008, Correnti).
Avuto riguardo, dunque, alla segnalata ratio che ha ispirato la richiamata normativa ed al circoscritto e rigoroso alveo applicativo che ad essa occorre assegnare - in ossequio ad una lettura secundum constitutionem, che, come si è visto, le Sezioni Unite di questa Corte impongono di operare - ne deriva che la inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni "tardive" non può certo riguardare le ipotesi in cui, come nella specie, il "narrato" dei collaboratori sia stato riversato in sede dibattimentale e sottoposto al relativo contraddittorio. Si è, dunque, totalmente al di fuori del perimetro applicativo della normativa evocata, vuoi sul versante "soggettivo", rappresentato dagli organi che ricevono le dichiarazioni - l'art. 16 quater, il comma 9 prevede, infatti, la inutilizzabilità soltanto delle dichiarazioni "tardive" rese al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria - vuoi sul versante della sede processuale in cui le dichiarazioni stesse sono state assunte, giacché la norma in questione evoca esclusivamente dichiarazioni rese prima DEesercizio della azione penale. Da qui, pertanto, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater, comma 9, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14 colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio, e non a quelle rese nel corso del dibattimento, (cfr. ex multis e da ultimo, Sez. 6^, n. 16939 del 20/12/2011 - dep. 07/05/2012, De Filippi e altri, Rv. 252632).
Venendo all'esame dei singoli ricorsi, va rilevato che le censure poste a fondamento delle impugnazioni proposte dai difensori di TO GI si rivelano tutte infondate. A proposito della eccezione in rito, secondo la quale sarebbero mille tutte le notifiche relative all'avviso di conclusione delle indagini, DEavviso di fissazione della udienza preliminare del decreto che dispone il giudizio e DEestratto della sentenza di primo grado, in quanto effettuate a mani del difensore quando l'indirizzo DEimputato sarebbe diverso da quello indicato negli atti, la difesa denuncia circostanze che trovano smentita negli atti richiesti ed acquisiti da questa Corte, in quanto non presenti nel fascicolo essendo pertinenti al fascicolo del pubblico ministero. Osservano, infatti, i ricorsi - ed in particolare quello a firma DEavv. Schilirò, difensore DEimputato anche nei precedenti gradi - che l'imputato stesso non avrebbe mai eletto domicilio presso il proprio studio;
che l'imputato medesimo non risiedeva in "Belpasso Frazione AN OL, Via XII Strada n. 44, come indicato negli atti allegati alle suddette notifiche", ma a Misterbianco in Via Boris Giuliano n. 44, dal 12.10.1988, come risultava dal certificato di residenza che veniva allegato;
che pertanto l'imputato non era stato messo in condizione di partecipare agli atti del procedimento, con la correlativa invalidità degli atti conseguenti. Al contrario, emerge dagli atti acquisiti che, con verbale del 22 luglio 2005, redatto dai Carabinieri della Stazione di Belpasso, TO GI, nato a [...] il [...], nella qualità di indagato del presente procedimento (n. 1544/97 R.G.N.R. della Procura di Catania), ha dichiarato di risiedere in Belpasso, Via Boris Giuliano 44; di essere coniugato, commerciante e titolare della utenza telefonica 347-0719024, e, ammonito sulle conseguenze di legge in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto, ha eletto domicilio presso il proprio legale di fiducia, avv. Schilirò LO con studio in Catania Via G. D'Annunzio, con ribadita dichiarazione del proprio domicilio in Belpasso, Via Boris Giuliano 44. Dall'esame dei verbali relativi alla udienza preliminare emerge, poi, che l'avv. Schilirò, presente, non ha dedotto alcun vizio in relazione alla notificazione degli atti introduttivi della udienza stessa. Se, dunque, sono corrette le censure rivolte alla sentenza di appello nella parte in cui ha disatteso la eccezione trasferendo sull'imputato l'onere di allegazione documentale dei vizi denunciati - la deduzione della eccezione comportava, infatti, per i giudice del gravame l'obbligo di verifica ex actis della relativa fondatezza - la questione si rivela del tutto infondata nel "merito", in quanto le notificazioni degli atti oggetto della eccezione sono state regolari, proprio alla luce della documentazione acquisita da questa Corte.
A proposito delle altre questioni agitate nei ricorsi proposti nell'interesse dello stesso imputato, ed a prescindere da quelle "generali" e comuni ad altri ricorrenti di cui si è già detto, va rilevato che le doglianze attinenti al "contenuto" delle dichiarazioni collaborative e reputate incongrue agli effetti del giudizio di responsabilità nei confronti di TO GI si rivelano prive di fondamento, ed ai limiti della inammissibilità, in quanto fortemente orientate a sollecitare un nuovo scrutinio del merito, evidentemente precluso a questa Corte.
Per ciò che infatti specificamente riguarda la pretesa genericità degli elementi offerti dalle varie fonti dichiarative che hanno coinvolto l'imputato, l'assunto si rivela del tutto incongruo, avuto riguardo alle particolareggiate, "individualizzate", e convergenti dichiarazioni rese da SI AR - estremamente analitiche e ricche di riferimenti soggettivi ed oggettivi, così come puntualmente rievocate nella sentenza di primo grado a pag. 240 e s. - nonché quelle rese da LA AN e AG LI - anch'esse assai nutrite e articolate nei richiami al contesto associativo, ai riferimento spazio-temporali, alle vicende ed ai ruoli dei soggetti indicati e coinvolti nelle vicende inerenti il traffico di stupefacenti (per di più "merceologicamente" indicati, contrariamente all'assunto del ricorrente), alla stregua della diffusa rievocazione che ne fa la sentenza di primo grado - oltre alle dichiarazioni rese da TR LE, BR GI, AL AE, PI OB SI e AP TO, il quale aveva fra l'altro precisato che TO GI era "avvicinato" e che negli ultimi tempi, dopo alcuni arresti, si era occupato per conto del AG della raccolta del pizzo e dello spaccio di stupefacenti. Narrazioni, quelle di cui si è detto, alle quali altre se ne coniugavano, in termini ugualmente convergenti circa il coinvolgimento degli TO nel traffico di droga. Il tutto, poi, in stretta aderenza al quadro scaturito anche dalle indagini, che univocamente avevano asseverato l'ampio mosaico scaturito dalle dichiarazioni analiticamente scandagliate e riscontrate dai giudici del merito, i quali sono così pervenuti alla motivata conclusione di individuare la famiglia degli TO - tanto il padre ET IN che i due figli ET IO e ET GI - come un gruppo di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti - cocaina e marijuana - che acquistava prevalentemente da LV US, suo figlio LV LV, AG LI, BO TA e DU ZI, spacciando poi tale sostanza avvalendosi dello schermo offerto dalle attività di macelleria e sala giochi che gestivano a AN OL (riferimenti concordi a tale proposito si rinvengono nelle numerose dichiarazioni delle fonti di cui si è detto).
Si rivelano, dunque, prive di fondamento le critiche svolte negli atti di ricorso, posto che gli asseriti riferimenti "generici" alla famiglia degli TO, che compaiono in alcune soltanto fra le numerose dichiarazioni di cui si è detto, sono stati utilizzate dai giudici del merito come semplici elementi di verifica delle numerose e convergenti "testimonianze" - promananti, non a caso, dai soggetti più "vicini" al traffico di droga ascritto agli TO - che hanno fatto riferimento ai singoli imputati (fra i quali lo stesso GI), chiamati con il loro nome e cognome.
Quanto all'assunto secondo il quale i fatti sarebbero antecedenti alla entrata in vigore del D.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente prescrizione dei reati, si tratta di un profilo che è stato motivatamente disatteso dai giudici a quibus, con deduzioni in punto di fatto non scrutinabili in questa sede. Il relativo riesame che viene sollecitato dal ricorrente si rivela pertanto inammissibile in questa sede.
A proposito, poi, della doglianza relativa alla mancata applicazione DEindulto, che si asserisce esser stata sollecitata ai giudici DEappello nelle conclusioni, va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione DEindulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso tale applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice della esecuzione (ex plurimis, Cass., Sez. 5^, n. 43262 del 22 ottobre 2009). Del pari inammissibili sono le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ai criteri di commisurazione della pena, in quanto la motivazione esibita dai giudici del merito si sottrae a qualsiasi censura sul piano della relativa coerenza e correttezza sul piano logico e giuridico. Lo stesso è a dirsi per ciò che attiene alla mancata applicazione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, dovendosi in proposito qui ribadire che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze DEazione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Fattispecie nella quale l'attenuante era stata riconosciuta valorizzando la qualità e quantità di droga - un grammo di hashish - ceduta a soggetto minore di età, nonché i mezzi, le modalità e le circostanze DEazione - abitualmente posta in essere senza particolari accorgimenti -). (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911. Vedi anche Cass., Sez. 4^, n. 6732 del 22 dicembre 2011). Criteri, quelli appena accennati, ai quali i giudici a quibus si sono rigorosamente attenuti.
Sono, infine, palesemente destituite di fondamento anche le doglianze relative ala applicazione della misura di sicurezza, nella specie obbligatoria ex lege a norma DEart. 230 c.p., comma 1, n. 1), avuto riguardo alla puntuale motivazione con la quale i giudici del merito si sono soffermati ad analizzare i fatti e la personalità DEimputato, contrassegnandone, evidentemente in termini di sfavor, anche la relativa pericolosità sociale.
I ricorsi proposti nell'interesse di TO IO, TO IN, GR VE e FA US sono, invece, palesemente inammissibili, non soltanto perché manifestamente infondati - le critiche si rivolgono infatti a contrastare il valore probatorio delle numerose fonti dichiarative che si sono occupate degli TO e degli altri due imputati, senza tener conto della specificità, convergenza, pluralità e affidabilità delle narrazioni e dei relativi riscontri, vicendevoli ed esterni, evocati nelle sentenze di merito - ma anche perché del tutto generici, essendosi i ricorrenti limitati a riproporre le medesime doglianze già devolute ai giudici del gravame, omettendo di sottoporre ad autonoma ed articolata critica impugnatoria la motivata replica offerta al riguardo dalla sentenza impugnata. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEimpugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma DEart. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano;
Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic). Del pari inammissibile è il ricorso proposto da LL IO. La censura relativa alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale onde consentire l'esame DEimputato e far risultare in quella sede lo status di collaboratore, evidentemente assunto in altre vicende processuali, si rivela, infatti, palesemente inconsistente. Per un verso, infatti, non può che essere qui ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, avuto riguardo, anche, alla presunzione di completezza che attiene alla acquisizione e scrutinio del materiale probatorio già effettuati in primo grado, la rinnovazione DEistruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p.. (fra le tante, Sez. 2^, n. 3458 del 01/12/2005 - dep. 27/01/2006, Di Gloria Il Grande ed altri, Rv. 233391). Sotto altro e più assorbente profilo, l'esame dibattimentale in appello si giustifica nel quadro della assoluta impossibilità di decisione che deve essere valutata dal giudice del gravame nel contesto delle prove funzionali al processo, e non serve certo a soddisfare esigenze "personali" del dichiarante, il quale ben può asseverare i "fatti nuovi" che possono averlo riguardato attraverso altri strumenti che possano aver significato ai fini della valutazione della relativa personalità e della condotta susseguente al reato. A proposito, poi, della doglianza relativa alla mancata delibazione della richiesta formulata nelle conclusioni e relativa alla applicazione della continuazione "esterna" con altri reati già giudicati, va rilevato che il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di appello che abbia omesso di provvedere sulla richiesta di continuazione si legittima esclusivamente nella ipotesi in cui la richiesta di continuazione abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, in tal modo imponendosi la pronuncia del giudice adito, giacché altrimenti il ricorso è privo di interesse, potendo la domanda essere proposta in executivis (arg. ex Cass., Sez. 6^, n. 38648 del 30 settembre 2010; Cass., Sez. 4^, n. 1023 del 28 settembre 2006; Cass., Sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino). Quanto, infine, alle censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ancora una volta sollecitata in ragione della collaborazione prestata in altra sede processuale, il motivo di ricorso si rivela del tutto destituito di fondamento, alla luce della motivazione offerta al riguardo nella sentenza impugnata, non senza rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, anche nella ipotesi di collaborazione "intranea" al processo, la concessione delle circostanze attenuanti in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 9, comma 2, conv. in L. n.82 del 1991, previste in favore di coloro che abbiano sottoscritto il verbale illustrativo nel termine di legge, lungi dall'essere obbligatoria, resta sempre soggetta ad apprezzamento discrezionale del giudice. (Fattispecie in tema di circostanze attenuanti generiche). (Sez. 6^, n. 35544 del 17/07/2012 - dep. 17/09/2012, Paccone, Rv. 253386).
Deve invece essere rigettato il ricorso proposto nell'interesse di SA IN, al quale è stato addebitato il ruolo del cosiddetto "amico buono" in tre episodi di estorsione. Al riguardo è noto - e su tale profilo si è in larga parte concentrata la difesa del ricorrente - che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che, ai fini DEintegrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
con la conseguenza che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, (tra le tante, e più di recente, Sez. 5^, n. 40677 del 07/06/2012 - dep. 17/10/2012, Petruolo, Rv. 253714). Deve dunque sussistere, pur in presenza di una identica condotta tesa a consentire l"accordo", pur se coartato, tra estorsore e vittima, una netta rescissione, sul versante del profilo volontaristico, tra chi asseconda l'"aggiustamento" della estorsione col fine di agevolare la riuscita del programma criminoso e che, dunque, interviene come ausilio degli autori del fatto - il che giustifica la ravvisabilità della fattispecie concorsuale, tanto sotto il profilo materiale che psicologico - e chi, invece, esplica il suo intervento esclusivamente come ausilio della vittima, alla quale cerca di far conseguire una riduzione del prezzo del reato e del conseguente danno. Ebbene, su tale aspetto centrale i giudici del merito si sono ampiamente e coerentemente diffusi per analizzare, alla stregua delle plurime fonti dichiarative che hanno trattato delle vicende, la dinamica dei fatti, lo specifico contesto temporale e spaziale in cui le stesse si sono verificate, nonché il peculiare tessuto "ambientale" che ha visto vittime e protagonisti intessere i contestati rapporti estorsivi, come momenti qualificanti di associazioni mafiose presenti e operanti nella zona di specifica "competenza". Del tutto coerentemente, infatti, i giudici del merito hanno messo in risalto la circostanza che i tre episodi oggetto di imputazione si erano verificati nell'identico e ristretto contesto territoriale rappresentato dalla cittadina di Belpasso, ed in circoscritto arco temporale, ai danni di operatori economici in floride condizioni;
vicende, quelle in esame, che avevano visto il relativo snodarsi attraverso modalità esecutive del tutto analoghe e riconducibili allo stesso gruppo mafioso del MA, il quale, nella zona, operava attraverso un nucleo di sodali facente capo ai fratelli IA, di cui CC IO era l'elemento maggiormente rappresentativo. In tutte e tre le vicende (già così significativamente fra loro collegate) l'SA IN risultava aver svolto lo stesso ruolo, appunto, di "amico buono", stabilendo non soltanto il contatto tra estorsori e vittime, ma anche intervenendo per mediare tra le rispettive posizioni e richieste fino a raggiungere un accordo sul "pizzo", e giungere, così, ad "aggiustare" l'estorsione. "A nulla valendo - hanno puntualizzato i giudici DEappello - la circostanza che l'intervento possa essersi materializzato anche per il tramite del Cav. CONDORELLI (titolare DEomonima azienda produttrice di torroncini a Belpasso), presso la cui azienda l'SA NO svolgeva attività lavorativa quale dipendente e non può neppure escludersi assolvesse anche al ruolo di protezione della stessa da analoghe vicende che avevano interessato nel passato la stessa, costituendo questo l'input per il riconoscimento della raggiunta capacità di "mediare" con gli estorsori".
Ugualmente univoca e di assoluta valenza dimostrativa è la circostanza, patimenti messa in luce dei giudici a quibus, per la quale tutte le vittime delle estorsioni si siano prontamente attivate nel sollecitare l'intervento proprio DESA NO per la "sistemazione" delle richieste estorsive di cui erano vittime, rendendo chiara la ragione di tale sollecitazione secondo l'unica lettura possibile: vale a dire il fatto che l'SA IN era conosciuto proprio per i rapporti di conoscenza e "contiguità" (la condanna riportata dal medesimo per il delitto di associazione di stampo mafioso è dato in sè eloquente e non certo ignoto in quel ristretto territorio ed ambiente) che intratteneva con la frangia mafiosa operante a Belpasso, ed alla quale erano sicuramente riconducibili i fatti estorsivi.
Per altro verso, che l'intervento DESA NO, e contrariamente all'assunto delle varie fonti dichiarative che hanno affermato il contrario, fosse orientato soltanto a fornire un aiuto alle vittime, è circostanza che - al di là DEassunto difensivo - non soltanto non ha trovato conferma alcuna alla luce delle emergenze probatorie acquisite, ma che appare essere anche logicamente contraddetta dai sicuri rapporti di "vicinanza" intrattenuti con i capi della cosca locale e dalla mancanza, invece, di qualsiasi elemento denotativo di un qualsiasi rapporto "amicale" (originario o insorto in corso di "trattative") con le vittime delle estorsioni, che avrebbe in ipotesi potuto giustificare un "gratuito" intervento che di per sè presentava elevati rischi di coinvolgimento penale nelle vicende. D'altra parte anche la circostanza che l'imputato sia risultato destinatario di una certa somma proveniente dal IA IO, quale riconoscimento "economico" proprio per il suo intervento, sta a dimostrare l'esistenza, non soltanto di un "interesse" personale alla riuscita dei progetti estorsivi, ma, anche e soprattutto, in favore di chi quella attività intermediativa era stata espletata.
Per altro verso, la circostanza che più collaboratori abbiano affermato, in riferimento alla vicenda della estorsione in danno di EL FR, che le trattative per la determinazione della somma da versare da parte della vittima si siano svolte anche "all'interno di un immobile" che era nella disponibilità DEimputato e che questi si sarebbe prestato anche a "ritirare e conservare parte della somma", sta a denotare un ruolo di attivo partecipe, piuttosto che quello di semplice intermediario, a testimonianza di come il coinvolgimento DESA NO nelle tre vicende che gli sono addebitate non potesse ritenersi ne' estemporaneo, ne' casuale.
In tale quadro di riferimento, la ricostruzione operata dai giudici del merito si rivela, pertanto, del tutto coerente, spingendo le eccezioni difensive, tutte tese a parcellizzare la lettura delle varie dichiarazioni dei numerosi collaboratori che hanno riferito sui fatti, ai confini di una non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove, senza uno specifico risalto sul piano della critica motivazionale, solo assertivamente sviluppata. Specie nel caso in cui - come nelle vicende qui in esame - la descrizione dei fatti promani da più fonti, diversamente raccordate fra loro sul piano della appartenenza ad un certo contesto associativo, è del tutto evidente che la lettura di ciascun apporto conoscitivo deve essere riguardato secondo la peculiare prospettiva del dichiarante, senza poter pretendere, quindi, ne' l'identità degli sviluppi narrativi, ne', ancor meno, l'identico patrimonio di notizie: con l'ovvia conseguenza che operare una scomposizione atomistica delle singole dichiarazioni, come pretenderebbe il ricorrente, finirebbe per indurre un procedimento logico-valutativo dei relativi risultati non soltanto metodologicamente scorretto, ma anche in palese antinomia rispetto ai criteri di scrutinio coordinato ed unitario del materiale di prova imposto dal legislatore.
Quanto, poi, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 114 c.p., - ontologicamente incompatibile con il ruolo ascritto all'imputato e di cui si è detto - ed alla sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 la motivazione offerta dai giudici DEappello è congrua e giuridicamente corretta, così come lo è quella offerta in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche. A proposito, infine, della prospettata incompatibità tra la richiamata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e quella di cui all'art. 626 c.p., comma 3, n. 3, va rilevato che la censura oltre a non essere pertinente ai capi di imputazione per come contestati, è comunque infondata, avendo questa Corte ritenuto che la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art.629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) (Cass., Sez. un., n. 10 del 28 marzo 2001, Cinalli;
nonché, fra le tante e più di recente, Cass., Sez. 6^, n. 15483 del 26 febbraio 2009). Deve essere respinto anche il ricorso proposto nell'interesse di NO US. A prescindere, infatti, dalla questione relativa alla mancata rinnovazione delle prove a seguito del mutamento di composizione del collegio, della quale si è già detto, le doglianze che costituiscono l'oggetto preponderante del ricorso si concentrano sulla reputata inidoneità dimostrativa delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori, in quanto asseritamente de relato, evanescenti nel contenuto e prive di riscontri, e non sottoposte a quel rigoroso vaglio di attendibilità, più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte. Un quadro critico, peraltro, sostanzialmente sovrapponibile a quello già devoluto ai giudici DEappello e da questi motivatamente disatteso, secondo un percorso argomentativo la cui coerenza e correttezza giuridica non sembra neppure essere stata attinta da specifiche doglianze in sede di ricorso.
La Corte territoriale, infatti, rispondendo in modo puntuale al rilievo DEappellante (ora riproposto in sede di ricorso) secondo il quale la stessa persona offesa non avrebbe mai confermato l'esistenza di una attività estorsiva nei confronti della ditta MAIA, così da incrinare la prova circa la sussistenza del fatto, hanno osservato come "pure a fronte delle reticenti e tergiversanti dichiarazioni della persona offesa che ha solo ammesso di avere subito all'epoca degli atti di intimidazione con danneggiamenti aziendali", le convergenti dichiarazioni auto ed etero accusatorie offerte dai collaboratori asseverassero, tanto sul piano soggettivo che su quello oggettivo, la sussistenza del delitto di estorsione, sottoponendo la vittima, con la violenza e le minacce promananti anche dagli attentati, ad una serie di erogazioni in denaro. La condotta di assoggettamento alla richiesta estorsiva, infatti, "non è stata limitata all'esborso della somma iniziale di tutta consistenza (che è soltanto quella che adesso costituisce oggetto di contestazione), ma è proseguita - hanno puntualizzato i giudici a quibus - con l'esborso periodico di altre somme a titolo di tangente sui profitti". L'atteggiamento reticente della persona offesa, dunque, lungi dal rappresentare un fattore equivoco o, addirittura, un elemento atto ad incrinare la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito, è evocabile - al contrario - quale circostanza fortemente sintomatica di una condizione di intimidazione ed assoggettamento della vittima della estorsione, posto che l'aver questa ammesso la (non contestabile, trattandosi di un attentato dinamitardo) esistenza di attentati ai beni aziendali, non può che avvalorare la finalizzazione di quegli atti alla instaurazione del "pizzo": cosicché, l'ambiguo atteggiamento processuale serbato dalla parte lesa, finisce per assumere, come hanno correttamente desunto i giudici del merito, un significato di univoco stato di intimidazione, che avvalora la "caratura" degli estorsori e la riuscita del relativo programma delittuoso. Le dichiarazioni rese da IA US, IA IO e LO AU, analiticamente rievocate nella sentenza di primo grado unitamente alle altre acquisizioni probatorie (pagg. 186 e segg.), offrono più che adeguata contezza circa l'ampiezza ed affidabilità della base probatoria sulla quale si è attestato lo statuto decisorio di condanna, dovendosi anche escludere, per di più, che nella specie - e come erroneamente deduce il ricorrente - i profili salienti della vicenda siano stati frutto di circostanze apprese dalle fonti soltanto in via indiretta.
Del tutto aspecifiche si rivelano, infine, le censure proposte in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo, anche, alla puntuale motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata.
Non fondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di EL GI, non senza rilevare, peraltro, come il nucleo delle doglianze ruoti essenzialmente attorno a tematiche già tutte scrutinate dai giudici DEappello. Le pretese discrasie di descrizione della dinamica della rapina, già implicitamente valutate come incongrue dai giudici DEappello, non possono ricevere diversa lettura in questa sede, sia perché delle segnalate incoerenze manca la allegazione degli atti cui esse si riferiscono, sia perché le numerosissime fonti che hanno indicato il EL IO come basista della rapina, in quanto dipendente della stessa ditta rapinata, convergono su persona, ruolo e presenza nella vicenda in termini di non smentibile convergenza sui profili centrali e qualificanti della vicenda. Nè, per la verità, risulta in qualche modo prospettata una seria critica in punto di attendibilità intrinseca delle narrazioni o offerto un qualche spunto in ordine alla eventuale inaffidabilità soggettiva delle fonti, tenuto anche conto della posizione defilata che l'imputato aveva rispetto al contesto associativo in cui l'episodio specifico si iscriveva, al punto che, proprio per la sostanziale estraneità da quel contesto, nei suoi confronti è stata coerentemente esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Infondata è pure la questione, anch'essa già dedotta in appello e disattesa dai giudici del grado, relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile per carenza di requisiti formali e sostanziali, così come lo è quella concernente la mancanza di determinazione DEoggetto nella relativa procura speciale. Come correttamente osservato dai giudici del merito, infatti, la associazione costituitasi parte civile ha fra i propri scopi essenziali quello di contrastare i delitti che ostacolano la libera iniziativa economica - quali quelli di usura, di estorsione e di rapina - e di esercitare, a tal fine, una efficace azione di stimolo nei confronti della opinione pubblica, in genere, e delle vittime in particolare, inducendo le stesse a reagire e ad assumere personalmente le necessarie iniziative giudiziarie contro i colpevoli. In ragione di tali scopi statutari la associazione è dunque portatrice di un interesse meritevole di tutela e che risulta effettivamente leso dalle condotte criminose oggetto del procedimento, trattandosi di fatti realizzati da gruppi agevolmente iscrivibili nel panorama della criminalità mafiosa, e tali - per gravità, sistematicità e durata - da incidere sul libero svolgimento delle attività economiche di un elevato numero di commercianti ed operatori economici, infondendo nelle vittime (come alcune vicende hanno puntualmente testimoniato) un generalizzato senso di omertà e di timore. Situazioni di omertà e di timore che - come hanno esattamente messo in luce i primi giudici - sono risultate talmente consolidate, da aver indotto le persone offese non solo a non costituirsi parte civile - malgrado i consistenti danni subiti sul piano patrimoniale e morale - ma anche a tenere un atteggiamento poco collaborativo con l'autorità giudiziaria, astenendosi dal fornire indicazioni utili alla ricerca della verità. Le presunte carenze formali della costituzione di parte civile sono solo genericamente asserite, mentre la procura speciale risulta esente da vizi, recando tutte le indicazioni prescritte.
Deve essere respinto anche il ricorso proposto nell'interesse di SO PI. La circostanza che la persona offesa, dopo aver fatto riferimento alle preoccupazioni generate dall'incendio e dal furto di alcuni mezzi, e dall'episodio nel quale suoi operai erano stati minacciati con armi da ignoti, abbia tuttavia negato di aver ricevuto richieste estorsive, sarebbe stata - secondo il ricorrente - indebitamente svalutata dai giudici del merito, i quali avrebbero inquadrato tale atteggiamento nel contesto di un clima di intimidazione scaturito dalle pressioni cui era stato sottoposto. Si tratta, però, di assunto inconsistente e del tutto smentito dalla puntuale ricostruzione offerta dai giudici del doppio grado di merito. Correttamente, infatti, si è osservato come le "palesi tergiversazioni e confuse dichiarazioni" rese dal MODICA in udienza, fossero "spiegabili soltanto ... con lo stato di turbamento emotivo provocato anche dal solo rievocare un fatto avvenuto diversi anni prima e che comunque lo aveva psicologicamente turbato", deducendo tale condizione oltre che dalle puntuali emergenze probatorie promananti dalle coincidenti dichiarazioni delle fonti di accusa, anche dallo stesso tenore delle dichiarazioni rese dal testimone e riprodotte, in parte, anche nell'atto di ricorso. È evidente, infatti, la chiara volontà di sottintendere espressioni per lasciare trasparire, in forma velata ed implicita, circostanze che non possono essere disvelate a chiare note: così come è altrettanto evidente che la voluta confusione con la quale il teste ha cercato di spiegare cosa intendesse dire quando aveva riferito di "essere caduto in una rete e di aver dovuto pagare un quid", si giustificava in funzione di quei "rischi" e di quei "timori" che, pure, aveva manifestato. La interpretazione di tale atteggiamento e di quanto il teste aveva narrato è stata, dunque, più che coerente, al punto che sono proprio le reticenze ed ambiguità esibite dalla persona offesa ad attestare la perdurante intimidazione dallo stesso subita e, quindi, l'efficacia delle iniziative univocamente minatorie (uomini armati che minacciano gli operai;
furti e danneggiamenti di mezzi ecc.) scaturite, poi, nella operazione estorsiva. Le dichiarazioni dei IA e di SI AR si corroborano vicendevolmente e senza le aporie che il ricorrente vi ha colto, avuto riguardo, non soltanto alla diversità dei ruoli, quanto, e soprattutto, alla lontananza nel tempo dei fatti narrati. Si rivelano infondate anche le deduzioni che il ricorrente svolge in ordine alla prescrizione del reato, in quanto, nella specie, è stata applicata la normativa previgente, più favorevole in considerazione delle aggravanti contestate (il ricorrente erroneamente fa riferimento alla pena prevista per la estorsione non aggravata), che non può essere "combinata" con previsioni introdotte dalla Legge cosiddetta Cirielli. La giurisprudenza di questa Corte si è infatti consolidata nell'affermare che, in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto applicabili le nuove norme sulla prescrizione, in quanto la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005). (tra le tante, Sez. 5^, n. 43343 del 05/10/2010 - dep. 06/12/2010, Poi e altro, Rv. 248783)
Risulta invece fondato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EL US e relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. All'esito del giudizio di primo grado, infatti, il Tribunale di Catania dichiarava l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi 6), 73) e 74) della rubrica e riteneva tali reati unificati dal vincolo della continuazione;
vincolo che veniva ritenuto sussistente anche tra questi reati e quello (art. 416 bis c.p.) già giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 17 luglio 1997 e divenuta irrevocabile il 28 maggio 1998. Individuava la violazione più grave nel delitto di cui al capo 73) (delitto p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4) e, escluse le aggravanti di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, determinava la pena base in anni dodici di reclusione, che veniva aumentata di mesi sei per la continuazione con il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di mesi sei per il reato di estorsione contestato al capo 6) e di anni due e mesi sei di reclusione per la continuazione con il reato già giudicato. A fronte di tale pronuncia, avverso la quale non era stato proposto appello da parte del pubblico ministero - con la conseguenza che la ritenuta continuazione esterna diveniva tema precluso in sede di gravame - la Corte territoriale, nella sentenza impugnata dal solo imputato, assolveva il EL US dal reato di estorsione di cui al capo 6) per non aver commesso il fatto, nonché dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (ascritto al EL US e ad altri imputati) contestato al capo 73) per non aver commesso il fatto, determinando la pena in anni sette di reclusione, puntualizzando, in parte motiva, che detta pena era stata determinata in anni sei e mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione nella misura di anni sette di reclusione. È evidente, quindi, che il giudice DEappello si è limitato a stabilire la continuazione "interna" relativa al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (al pari degli altri coimputati) senza tenere conto della continuazione "esterna" già riconosciuta dai giudice del primo grado. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. Le restanti censure, nelle quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono, invece, palesemente destituite di fondamento, considerato che lo sviluppo argomentativo posto a base della sentenza impugnata si rivela - anche alla luce della sostanziale genericità delle doglianze - del tutto esente da rilievi sul piano della coerenza ed esaustività delle considerazioni poste a base di entrambi i profili attinti dal ricorso.
Palesemente inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di TR ED, in quanto le censure relative alla valutazione del compendio probatorio, che si asserisce esser stata effettuata senza l'osservanza dei principi enunciati dall'art. 192 c.p.p., oltre che essere reiterative di rilievi già formulati in appello, non fuoriescono dai confini della sostanziale aspecificità, attingendo solo labialmente una presunta carenza di riscontri che le sentenze di merito hanno, invece, ampiamente evocato.
Del tutto generici sono anche i rilievi posti a base del primo motivo di ricorso rassegnato nell'interesse di PI LO, limitandosi gli stessi a richiamare affermazioni di carattere generale in punto di scrutinio delle dichiarazioni di chiamata di correo, così come palesemente inconsistenti si rivelano anche le censure, ancora una volta aspecifiche, prospettate in tema di applicazione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 avuto riguardo alla corretta ed esauriente motivazione offerta al riguardo dalla sentenza impugnata.
Manifestamente inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di TA LV, in quanto le questioni dedotte in tema di violazione DEart. 192 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione, oltre che essere prive del requisito della specificità, si limitano nella sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, sulla falsariga di una ricostruzione alternativa della vicenda in contestazione. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - responsabilità ed inconferenza della collaborazione prestata in altre sedi - in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Ugualmente inammissibile, e per le stesse ragioni, è anche il ricorso proposto nell'interesse di TA MM, dal momento che le censure poste a base della impugnazione si limitano a rievocare critiche in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie che fuoriescono palesemente dai confini entro i quali è consentito lo scrutinio di legittimità. Non senza sottolineare come, a fronte delle deduzioni del ricorrente, manchi del tutto una qualche disamina critica in merito agli sviluppi argomentativi proposti dai giudici DEappello per contrastare le analoghe questioni a suo tempo agitate con l'atto di gravame.
Manifestamente infondato è il ricorso proposto nell'interesse di NT ZI, considerato che i reati al medesimo ascritti non sono estinti per prescrizione, alla luce dei puntuali rilievi svolti al riguardo, in fatto ed in diritto, nella sentenza impugnata, mentre del tutto coerente si rivela la ritenuta sussistenza, ratione temporis, della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 tenuto conto delle puntualizzazioni di merito svolte dai giudici a quibus e non censurabili in questa sede.
Inammissibile è, infine, anche il ricorso proposto nell'interesse di QU US, in quanto le doglianze espresse nei motivi, tanto in punto di responsabilità che di mancata concessione delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, si rivelano, non soltanto generiche - prospettandosi esclusivamente enunciazioni di carattere generale su principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte - ma anche orientate verso un ulteriore e non consentito riesame del giudizio di merito. Le denunciate inverosimiglianze, contraddizioni ed aporie che avrebbero infirmato le varie dichiarazioni accusatorie sono state, infatti, adeguatamente scrutinate dai giudici della impugnazione, avuto riguardo alla necessità di procedere ad un apprezzamento globale delle singole emergenze, peraltro tutte coese nell'indicare fatti e responsabilità, alla stregua della diffusa disamina già operata in prime cure. D'altra parte, questa Corte ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che, in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice DEimpugnazione ben può motivare per relazione;
quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ai sensi DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure richiamando la censurata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione. (sez. 4^, n. 15227 del 14/02/2008 - dep. 11/04/2008, Baretti, Rv. 23V735). Evenienza, quest'ultima, che certo non ricorre nel caso di specie. Quanto, infine, alle doglianze in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio, le stesse risultano ugualmente inammissibili, considerato che la motivazione della sentenza impugnata non si presta a critiche che possano risolversi nei prospettati vizi di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL US limitatamene alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta i ricorsi di TO GI, SA IN, NO US, EL GI, SO PI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di TO IO, TO IN, LL IO, GR VE, TR ED, FA US, PI LO, TA LV, TA MM, NT ZI e QU US che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013