Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2017, n. 34878
CASS
Sentenza 8 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di annullamento con rinvio ai soli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato della sentenza di appello - che dopo la pronuncia assolutoria abbia condannato l'imputato sulla base di una differente valutazione delle prove dichiarative assunte, senza aver provveduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale - il giudice civile del rinvio, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Canzio – Iadecola | Quali regole per il giudizio di rinvio davanti al giudice civile?
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Canzio – Iadecola | Quali regole per il giudizio di rinvio davanti al giudice civile?
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    1. La indubbia dinamicità di pensiero della Terza sezione civile della Suprema Corte, che già si era cospicuamente manifestata nel settore della responsabilità sanitaria (ove si era giunti, a partire dal 1999, alla creazione di un vero e proprio “sottosistema” della responsabilità civile codicistica), torna a dare segno di sé sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale, innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, disposto dal giudice penale di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p., nella più larga dimensione applicativa già assunta nel vigore dell'art. 541 del codice di rito abrogato. Formulazione, questa del vigente …

     Leggi di più…

  • 3Canzio – Iadecola | Quali regole per il giudizio di rinvio davanti al giudice civile?
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 4Canzio – Iadecola | Quali regole per il giudizio di rinvio davanti al giudice civile?
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    1. La indubbia dinamicità di pensiero della Terza sezione civile della Suprema Corte, che già si era cospicuamente manifestata nel settore della responsabilità sanitaria (ove si era giunti, a partire dal 1999, alla creazione di un vero e proprio “sottosistema” della responsabilità civile codicistica), torna a dare segno di sé sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale, innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, disposto dal giudice penale di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p., nella più larga dimensione applicativa già assunta nel vigore dell'art. 541 del codice di rito abrogato. Formulazione, questa del vigente …

     Leggi di più…

  • 5I rapporti tra processo civile e processo penale: Le Sezioni Unite Cremonini
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 agosto 2023

    di Paola Proto Pisani I RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE PROCESSO CIVILE: LE SEZIONI UNITE CREMONINI E L'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO IN CASO DI ANNULLAMENTO AI SOLI EFFETTI CIVILI; LA SENTENZA N. 182 DEL 2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE REGOLE APPLICABILI NEL CASO DI CUI ALL'ART. 578 COD. PROC. PEN. Indice: 1. I contrasti risolti dalle Sezioni unite con la sentenza Cremonini 1.1. Il contrasto tra le sezioni civili e quelle penali della Corte attinente all'individuazione delle regole applicabili nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., e alla configurabilità o meno del potere della Corte di cassazione, nella sua articolazione penale, di porre vincoli al giudice civile …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2017, n. 34878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34878
Data del deposito : 8 giugno 2017

Testo completo