Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata ha il dovere di indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione, specie nel caso in cui valuti diversamente il materiale istruttorio rimasto inalterato non potendosi limitare alla citazione formale delle fonti di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2005, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1208
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - N. 36437/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 36437 del Ruolo Generale dell'anno 2004 proposto da:
GO UI DA, nata il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, emessa il 10 - 29 Marzo 2004;
nei confronti di:
VA IL, nata il [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. SAVI Stefano, del foro di Genova, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore della resistente GG IL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 24 maggio - 2 luglio 2002 il tribunale di Genova dichiarava GG IL colpevole del reato di circonvenzione di incapace continuata, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, in concorso con altro soggetto, per aver indotto GO IA, affetta da disturbo paranoideo della personalità, a trasferirle la nuda proprietà di un immobile - il cui prezzo di lire 129 milioni veniva immediatamente restituito all'acquirente, senz'alcuna scrittura sottostante a riprova della simulazione - e a consegnarle in più riprese Euro 231 milioni, che l'imputata investiva poi in titoli a sè intestati, facendo credere alla persona offesa che quello fosse l'unico modo per impedire che i suoi beni fossero ereditati dal marito separato.
Per l'effetto, la condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Condannava altresì l'imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in separato giudizio.
In accoglimento del successivo gravame, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza 10 - 29 marzo 2004 assolveva la GG perché il fatto non sussiste.
Motivava:
- che l'idea ossessiva della GO di salvare il proprio patrimonio dalle temuti aggressioni da parte del marito e del figliastro era stata da lei autonomamente concepita;
- che non era emersa alcuna induzione da parte dell'imputata al compimento degli atti di disposizione patrimoniale, come confermato dai testi escussi, che non avevano descritto una persona "eteroguidata" , incerta o confusa;
- che, al contrario, la personalità della GO appariva lucida e dotata di un quoziente intellettuale superiore alla media;
- che neppure dalla perizia espletata si poteva evincere la riconoscibilità da parte dell'imputata (e non solo genericamente da parte di estranei) di uno stato patologico di paranoia;
- che quindi era presuntivamente da ritenere che la GO avesse spontaneamente progettato gli atti di disposizione in favore di una persona a lei cara;
salvo il successivo pentimento, forse determinato da dissensi, incomprensioni o mancanza di riconoscenza: irrilevanti, peraltro, sotto il profilo penale, in quanto successivi al fatto. Proponeva ricorso per Cassazione, agli effetti civili, la GO, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, consistente in affermazioni apodittiche che facevano riferimento generico alle deposizioni testimoniali e alla consulenza tecnica;
senza spiegare in alcun modo le ragioni del dissenso dalla decisione di primo grado e senza motivare le ragioni dell'esclusione dell'approfittamento di uno stato di alterazione della personalità.
Pure contraddittoria era la motivazione della volontà effettiva degli atti di disposizione, in relazione al timore ossessivo che i beni cadessero in proprietà del marito separato e del figliastro, "iure ereditario", prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio: ciò che, semmai, avvalorava la tesi dell'intenzione di sottrarli solo temporaneamente all'eventuale asse ereditario, senza alcuno spirito di liberalità.
All'udienza del 11 novembre 2005 il Procuratore generale ed i difensori della parte civile ricorrente e della GG precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente deduce la carenza e manifesta illogicità d motivazione della decisione, del tutto priva dell'enunciazione delle ragioni di dissenso dall'accertamento di responsabilità nella sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie criminosa di cui all'art. 643 c.p. non è necessario, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione, che la proposta dell'atto dispositivo provenga dal colpevole, ma è sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già divisata (Cass., sez. 2^, 8 Ottobre 2004, n. 44869). La prova dell'induzione non deve essere necessariamente raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo la stessa essere anche indiretta o indiziaria, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio derivatone (Cass., sez. 6^, 29 Ottobre 1996, n. 266). Inoltre, la valutazione della condotta non va limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato ma dev'essere rivolta anche ai risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti, che possono essere significativi dell'induzione, in termini di rafforzamento di una decisione "in itinere" (Cass. Sez. 1^, 31 Marzo 2005, n. 16575). Tali principi, pur citati, in parte, dalla corte territoriale, non sembrano però, puntualmente verificati in relazione alla fattispecie concreta.
L'accertamento dell'idea ossessiva della persona offesa di impedire la delazione ereditaria dei propri beni al marito separato costituisce un punto incontroverso;
così come incontestato è l'effetto fortemente pregiudizievole degli atti di disposizione riguardanti pressoché l'intero patrimonio della GO. Sulla scorta di tali dati, "prima facie" fortemente indizianti, si sarebbe dovuto approfondire la questione decisiva dell'effettiva sussistenza di un "animus donandi", o comunque della volontà di un atto di liberalità, adombrata tra le righe, di beneficare la GG, considerata dalla GO quasi come una figlia. Per contro, la sentenza si limita a porre in rilievo l'assenza di prova di un comportamento attivo di induzione alla parte di quest'ultima: che, per quanto detto, non è connotato essenziale della fattispecie criminosa. Appare altresì illogico il rilievo contenuto in sentenza che la GO non intendesse affatto spogliarsi della disponibilità del bene fondamentale della casa, vita natura durante, come dimostrato dall'alienazione della sola nuda proprietà. Ma tale elemento appare ambivalente, dal momento che poteva sottintendere, invece, la volontà di evitare, come detto, l'acquisto ereditario da parte del marito, in caso di propria premorienza;
e del resto va posto in relazione con la cessione di ingenti somme di denaro e di gioielli per i quali solo una causa liberale poteva giustificare la dazione, importando la perdita della disponibilità e del relativo godimento.
Ma soprattutto, la Corte d'Appello ha ribaltato completamente la decisione di primo grado senza fornire alcuna motivazione del proprio dissenso, che pure investe gli stessi cardini del ragionamento seguito dal giudice di primo grado, semplicemente interpretati in senso opposto. Così, per la deposizione dei testi, di cui il tribunale aveva fornito una sintesi coincisa, apparentemente idonea ad avvalorare la tesi della mancanza di una reale volontà dispositiva;
così, ancor più, per la perizia posta a base dell'accertamento della condizione di suggestionabilità della GO:
perizia, che invece la corte d'appello cita solo per derivarne il convincimento che manchi la prova della riconoscibilità dello stato di patologico di paranoia anche da parte dell'imputata, e non solo genericamente da parte di estranei. Passaggio manifestamente illogico, perché adombra che la circonvenibilità da persona offesa fosse più facilmente percepibile da terzi estranei venuti occasionalmente in contatto con l'anziana signora, piuttosto che non da un soggetto che, come affermato nella stessa sentenza impugnata, la conosceva a fondo e da lungo tempo. Per giungere alla sua decisione finale la corte territoriale ha del tutto disatteso la deposizione della stessa signora GO, pur definita persona lucida e dotata di un quoziente intellettuale superiore alla media, allorché ha dichiarato (con parole riportate testualmente nella sentenza di primo grado) che non intendeva affatto spogliarsi dei suoi beni, ma solo affidarli provvisoriamente ad una persona di fiducia, in attesa del divorzio, per averne poi la restituzione. Tale svalutazione non è in alcun modo giustificata, ne' sotto il profilo del mendacio - per il che, non sono neppure addotti vaghi indizi - ne' da oggettiva inattendibilità, dovuta a ricordo offuscato o a sopravvenuta labilità mentale, esclusa, come detto, dalla stessa corte. Nè i ripetuti riferimenti alla fiducia che la GG ispirava alla signora GO, riportati nella sentenza di primo grado ("io mi fido, una persona di cui mi fido ciecamente") avrebbero ragione di essere in relazione ad una volontà munifica.
In conclusione, la corte territoriale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, senza però fornire una spiegazione analitica e puntuale della diversa interpretazione data a deposizioni e perizia - solo sbrigativamente riassunte - a sostegno della propria "ratio decidendi". Così come immotivata è la svalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, cui è stato attribuito un successivo pentimento, irrilevante a fini penali, su base meramente congetturale e senza alcun aggancio a riscontri positivi, sia pure successivi al fatto, ma che potevano pur sempre essere presuntivamente significativi della captazione della sua volontà negoziale: tenuto conto, in conformità con i precedenti giurisprudenziali citati, della valenza indiziaria attribuibile al carattere pregiudizievole, più o meno accentuato, degli atti di disposizione.
La natura dell'appello come "revisio prioris instantiae" importa la doverosa motivazione analitica del dissenso dalla decisione impugnata: sia che questo tragga origine da "nova" emersi nel corso di giudizio di secondo grado, sia, "a fortiori", quando il materiale istruttorio resti inalterato ma venga diversamente valutato. In questo caso il giudice dell'appello non si può limitarsi alla citazione formale delle fonti di prova, come se esse fossero univocamente indirizzate alla conclusione trattane ("in claris non fit interpretatio"). Al contrario, nel caso di specie, proprio perché esse erano state vagliate con esiti specularmene opposti dal giudice "a quo", era doveroso corredare l'iter motivo di riforma con l'indicazione specifica delle ragioni giustificative della decisione contraria, con non minore analiticità e corredo di richiami agli specifici elementi di fatto ritenuti rilevanti: in particolare, nel contesto delle deposizioni testimoniali, sia pure espungendo "il troppo ed il vano". Diversamente, si relegherebbe il contenuto del provvedimento giurisdizionale oggetto di riesame al rango di mera argomentazione persuasiva, non bisognosa di correzione analitica, punto per punto, in contrasto con quanto richiesto alle parti nei motivi d'impugnazione (art. 581 c.p.p.). Nè appare compiutamente motivata l'affermazione, alquanto sbrigativa, dell'incompatibilità dello stato di paranoia con la soggezione alla volontà altrui, visto che la condizione psicologica anomala - per quanto si evince dal testo della sentenza - era unidirezionale, nei confronti del marito separato, e non certo verso la GG, paragonata anzi affettivamente ad una figlia. La sentenza dev'essere quindi annullata, agli effetti civili, con rinvio alla Corte d'Appello civile di Genova per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in sede civile.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006