Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio della sentenza con cui il giudice di appello, dopo la pronuncia assolutoria di primo grado, abbia condannato l'imputato ai soli effetti civili -dichiarando prescritti i reati contestati - sulla base di una differente valutazione delle prove dichiarative decisive assunte, senza avere proceduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del diritto civile. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il giudice civile, in considerazione della assoluzione in primo grado, potrà esercitare, ove lo ritenga opportuno, i poteri officiosi di cui al combinato disposto degli artt. 257 e 359 cod. proc. civ., in conformità ai principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo in tema di rivalutazione cartolare della attendibilità delle testimonianze decisive).
Commentari • 7
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1. La indubbia dinamicità di pensiero della Terza sezione civile della Suprema Corte, che già si era cospicuamente manifestata nel settore della responsabilità sanitaria (ove si era giunti, a partire dal 1999, alla creazione di un vero e proprio “sottosistema” della responsabilità civile codicistica), torna a dare segno di sé sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale, innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, disposto dal giudice penale di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p., nella più larga dimensione applicativa già assunta nel vigore dell'art. 541 del codice di rito abrogato. Formulazione, questa del vigente …
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1. La indubbia dinamicità di pensiero della Terza sezione civile della Suprema Corte, che già si era cospicuamente manifestata nel settore della responsabilità sanitaria (ove si era giunti, a partire dal 1999, alla creazione di un vero e proprio “sottosistema” della responsabilità civile codicistica), torna a dare segno di sé sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale, innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, disposto dal giudice penale di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p., nella più larga dimensione applicativa già assunta nel vigore dell'art. 541 del codice di rito abrogato. Formulazione, questa del vigente …
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di Paola Proto Pisani I RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE PROCESSO CIVILE: LE SEZIONI UNITE CREMONINI E L'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO IN CASO DI ANNULLAMENTO AI SOLI EFFETTI CIVILI; LA SENTENZA N. 182 DEL 2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE REGOLE APPLICABILI NEL CASO DI CUI ALL'ART. 578 COD. PROC. PEN. Indice: 1. I contrasti risolti dalle Sezioni unite con la sentenza Cremonini 1.1. Il contrasto tra le sezioni civili e quelle penali della Corte attinente all'individuazione delle regole applicabili nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen., e alla configurabilità o meno del potere della Corte di cassazione, nella sua articolazione penale, di porre vincoli al giudice civile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/2016, n. 45786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45786 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
457 86 / 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 1990/2016 Presidente N. - Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 12655/2016- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS DO N. IL 18/06/1944 avverso la sentenza n. 2304/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 10/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fretialli, Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH che ha concluso per il rifettoLel ricorro, Udito, per la parte civile, l'Avv CONTE, che be deportato conclusion scritte e nstula, diedenste il rifetto del Licore Udit (difenson AVV. MAJORANO (for Amaiente), the he insistito pult l'accoplimento Jel ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con pronunzia resa il 10 aprile 2015, la Corte d'appello di Salerno riformava la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno -sezione distaccata di Eboli in data 21 giugno 2007 aveva assolto OR IA dai reati a lui ascritti ex artt. 590 cod.pen. e 55, 68 e 81 del D.P.R. 547/1955, commessi in Battipaglia il 24 giugno 2002; la Corte salernitana, ritenuta la responsabilità dell'IA, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere i reati estinti per maturata prescrizione, dichiarandolo responsabile ai fini civili e condannandolo al risarcimento del danno e delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile VI LO. Oggetto del giudizio é un infortunio sul lavoro occorso all'LO, dipendente della cooperativa Colombo che operava presso la società Aristea s.p.a., della quale l'IA era legale rappresentante;
l'operaio, addetto alla pulizia dei locali della società, mentre stava espletando le proprie mansioni introduceva la mano destra nella catena di trasmissione di un silos utilizzato per raccogliere scarti di lavorazione, catena di trasmissione che, secondo la tesi accusatoria, era priva del carter di protezione;
ciò provocava l'amputazione della falange del dito mignolo, dell'indice e del medio della mano destra del lavoratore. Secondo la Corte di merito, doveva ritenersi comprovato che la catena di trasmissione fosse priva del carter e che ciò abbia cagionato l'infortunio, sulla base delle dichiarazioni rese per iscritto dall'isp. Di ST dell'ASL, dei rilievi fotografici e della deposizione della persona offesa;
della carenza di detto mezzo di protezione, sempre secondo la Corte territoriale, deve rispondere l'IA, quale datore di lavoro e titolare di una posizione di garanzia e dei connessi doveri di vigilanza e controllo.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'IA, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi, più un motivo nuovo, contenuto in atto depositato in Cancelleria in data 22 settembre 2016. 2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'IA e, in specie, alla circostanza che il silos fosse sprovvisto di mezzi di sicurezza: circostanza in ordine alla quale il primo giudice non aveva ritenuto raggiunta la prova e che invece la Corte, riformando in peius la pronunzia di primo grado, ha ritenuto accertata senza confrontarsi con la difforme decisione del Tribunale e senza adeguatamente motivare il suo diverso convincimento;
ripercorrendo la versione accolta dal giudice di primo grado (secondo la quale l'LO, scivolato presso il silos, si aggrappava all'imbocco del macchinario venendo accidentalmente a contatto con l'elemento ruotante dello stesso), il ricorrente denuncia la ricostruzione della Corte di merito come ipotesi meramente alternativa, basata sulle iniziali dichiarazioni del Di ST (peraltro da questi corrette nella sua deposizione dibattimentale) e non suffragata dalle stesse dichiarazioni dell'LO.
2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in riferimento alle statuizioni civili a suo carico e alla condanna alle spese di giudizio in favore della parte civile: la persona offesa non era dipendente della società di cui l'IA era legale rappresentante, ma di una cooperativa che operava presso detta società in regime di appalto;
in base al contratto vi era un responsabile di cantiere per l'appaltatore (alternativamente Angelo AN o IO ND), ed inoltre non é stato esaminato l'aspetto riguardante la dotazione dei dispositivi individuali di protezione per l'LO, dipendente - si ripete da altra ditta, né é stata scrutinata la posizione del datore di lavoro dell'LO per verificarne il contributo causale nella produzione dell'evento.
2.3. Con il motivo nuovo da ultimo depositato l'esponente lamenta, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito dell'orientamento espresso dalla Corte di Strasburgo con le note sentenze DA c. OL e OL c. Romania, che la Corte di merito abbia condannato l'imputato agli effetti civili, dichiarando prescritti i reati, dopo la pronunzia assolutoria di primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una differente valutazione delle fonti dichiarative escusse nel precedente grado di giudizio e senza procedere a nuova assunzione delle stesse.
3. All'odierna udienza il difensore della parte civile VI LO ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é fondato ed assorbe ogni altra questione. Si premette che il controllo di legittimità della sentenza d'appello che abbia riformato quello di primo grado non si estende, in caso di diversità di valutazioni tra i due giudici di merito, alla decisione di primo grado, ferma restando la regola per la quale la decisione d'appello difforme da quella di primo grado deve fornire adeguata confutazione delle ragioni poste a base di quest'ultima (Sez. 6, Sentenza n. 26810 del 07/04/2011, Vella, Rv. 250470). Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non potendo l'esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la 3 valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello (Sez. 6, n. 27061 del 27/05/2008, Donno, Rv. 240583).
2. Venendo al caso di specie, la motivazione resa dalla Corte salernitana nella rivalutazione degli elementi di prova in ordine alla presenza o meno del carter di protezione (la cui mancanza avrebbe, secondo la tesi accusatoria, cagionato il ferimento dell'LO) appare affatto carente e contraddittoria: il convincimento della Corte di merito risulta infatti fondato, nell'essenziale, sulle dichiarazioni rese per iscritto dall'isp. Di ST nell'informativa e sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa. Tuttavia, sulla base delle deposizioni dibattimentali dei due dichiaranti riportate per estratto in allegato - al ricorso non é dato pervenire ad alcuna certezza in proposito, atteso che il Di - ST, sentito in aula, dichiara di avere in un primo tempo ritenuto che mancasse la protezione, ma di avere successivamente verificato che essa era presente;
l'LO, dal canto suo, riferisce unicamente di essere andato ad aggrapparsi con la mano a una piastra (una sporgenza) del silos, e di avere successivamente saputo che "c'era una vite senza fine, una cosa che mantiene per non fare accumulare la plastica", senza in alcun modo riferire in ordine alla presenza o meno del carter.
2.1. Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dall'isp. Di ST e dall'LO in dibattimento, la stessa Corte territoriale dà peraltro atto che il convincimento assolutorio era stato motivato in primo grado sulla base del fatto che il Di ST non era riuscito ad individuare la causa dell'accaduto e aveva dichiarato di avere ritenuto che il carter fosse mancante "per mera deduzione"; mentre la persona offesa, dal canto suo, “non era stata in grado di riferire le modalità di verificazione dell'incidente".
2.2. Su tali basi, il succinto incedere argomentativo della Corte territoriale si appalesa invero insufficiente e per certi versi contraddittorio, non avendo fornito una chiara e certa confutazione del convincimento del primo giudice ed essendosi limitato ad attribuire alle dichiarazioni dei testi Di ST ed LO un contenuto probatoriamente univoco, laddove esso non risulta essere stato tale, né alla stregua del dato testuale delle dichiarazioni rese in aula dai due testi, né alla stregua di quanto riportato per estratto dalla stessa Corte di merito in ordine al contenuto delle loro deposizioni valutato in primo grado. In tale, non esaustivo quadro probatorio ben avrebbe potuto la Corte territoriale procedere anche in via officiosa a nuova audizione delle suddette fonti di prova ex art. 603, comma 3, cod.proc.pen.. M 3. Pertanto l'impugnata sentenza va annullata con rinvio, ex art. 622 cod.proc.pen., al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che é tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile: ciò in quanto, poiché l'azione civile é esercitata nel processo penale, il suo buon esito presuppone l'accertamento della sussistenza del reato. A tal fine, detto giudice potrà, ove lo ritenga opportuno, esercitare i poteri officiosi di cui al combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., considerato che vi è stata assoluzione dell'imputato in primo grado e tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo in varie pronunce (DA v. OL, Corte Edu, 5 luglio 2011; OL v. Romania, Corte EDU, III sez., 5 marzo 2013; UE v. Romania, Corte Edu, III sez., 9 aprile 2013; Corte Edu, III Sez., sent. 4 giugno 2013; HA v. Romania, ric. 10890/04; più recentemente MO v. Romania, Corte Edu, III sez. 15.9.2015; NI v. Romania, Corte Edu, III sez. 22.9.2015) a proposito del ribaltamento dell'assoluzione fondato sulla rivalutazione cartolare della attendibilità delle testimonianze decisive. Al giudice del rinvio va demandato altresì il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio davanti al giudice competente per valore in grado d'appello cui demanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti quanto al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente CASSAZIONA (Rocco M. Blaiotta) (Giuseppe Pavich) I D A M E Depositata in Cancelleria 31 OTT. 2016 Oggi, EMA Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciorra 5