Sentenza 29 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di ricettazione, dall'ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione.
Commentari • 2
- 1. Il riciclaggio non richiede necessariamente la sostituzione della targa originale o l’alterazione del telaio (Cass. Pen. n. 9169/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 marzo 2025
Con la sentenza n. 9169/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di riciclaggio l'apposizione di targhe false su un veicolo di provenienza illecita, anche se il telaio non è stato alterato né vi è stata una sostituzione materiale della targa originale. La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di L., confermando l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, che lo aveva condannato per tentata rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio, rideterminando la pena in misura ritenuta di giustizia. Il caso: utilizzo di veicoli rubati per tentare di sfondare un bancomat L'imputato era stato condannato per tentata rapina aggravata, …
Leggi di più… - 2. Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazioneFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2004, n. 46006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46006 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 29/10/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1165
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 20295/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AR NT, nato il [...];
avverso sentenza della Corte d'appello di L'Aquila in data 3 marzo 2004;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. Dubolino;
Udite le conclusioni del P.G., in persona del Sost. Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza venne confermato il giudizio di penale responsabilità di Di RA NT in ordine ai reati di detenzione illegale di armi e di ricettazione continuata, sulla base, per quanto riguarda in particolare il secondo dei detti reati, dell'avvenuto reperimento, a seguito di perquisizione, nella disponibilità dell'imputato, di cose risultate provento di vari furti commessi in danno di persone tutte identificate dai Carabinieri, osservandosi, inoltre, da parte del giudice d'appello, che la tesi avanzata dal difensore in sede di discussione orale, secondo cui il Di RA avrebbe dovuto essere ritenuto autore dei furti anzidetti piuttosto che ricettatore, non era sostenuta dalla benché minima prova ed appariva, pertanto, non accoglibile;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il Di RA, denunciando vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi (per quanto è dato comprendere), che del tutto priva di giustificazione sarebbe stata la ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, in pedissequa adesione all'accusa formulata dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, del reato di ricettazione anziché di quello di furto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che dall'ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi ed in danno di soggetti diversi (come, nella specie, non sembra si contesti essere avvenuto), ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione (in tal senso, fra le altre, Cass. 2^, 13 maggio - 3 dicembre 1983 a 10417, De Risi, RV 161536);
- che tale orientamento giurisprudenziale (dal quale il collegio non vede motivo di discostarsi), risulta del tutto ignorato nel ricorso, caratterizzato, per converso, da una profusione di riferimenti ad elementi fattuali del tutto incontrollabili, come tali, in questa sede, tanto più in quanto essi risultano anche indicati in modo assolutamente confuso e frammentario;
- che pertanto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche la prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro cinquecento;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004