Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2011, n. 594
CASS
Sentenza 16 novembre 2011

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Massime1

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna impugnata di un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali, e per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Commentario1

  • 1Diagnosi ritardata di malattia incurabile: colpa medica (Cass. 50975/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2011, n. 594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 594
Data del deposito : 16 novembre 2011

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