Sentenza 16 novembre 2011
Massime • 1
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna impugnata di un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali, e per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2011, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/11/2011
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI OL - Consigliere - N. 2688
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 47451/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE AL, N. IL 30/06/1939;
avverso la sentenza n. 1097/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. OSSERVA
ON OR è stato condannato nei due gradi di merito - sentenze emesse in data 4 marzo 2009 dal tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, e dalla corte di appello della stessa città il 12 marzo 2010 anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile OL Quarta, per il reato di lesioni volontarie perché, secondo la ricostruzione offerta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, con la sua auto investiva il Quarta, colpendolo ad una mano;
la parte lesa, inoltre, per evitare guai peggiori, con un salto cercò di evitare l'urto, non riuscendovi, però, del tutto, come detto, cadendo per terra.
Con il ricorso per cassazione il ON deduceva:
1) la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 61 per non essere stata indicata la misura della pena detentiva sostituita;
2) la violazione di legge con riferimento alla L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 58 per la mancata motivazione nella determinazione della pena sostituita;
3) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Premesso che a norma della L. n. 46 del 2006 poteva essere eccepito il travisamento del fatto in sede di legittimità, rilevava che mentre nella impugnazione si sosteneva che la frattura della mano destra fosse stata prodotta dalla caduta, nella sentenza si affermava che detta frattura fosse stata prodotta dall'urto con l'auto del ON;
4) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ON perché le dichiarazioni del Quarta non apparivano lineari, coerenti ed esenti da contraddizioni interne, ne' erano sorrette da validi riscontri, necessari perché si trattava di persona sentita ex art. 210 c.p.p.. Il ricorrente poneva, poi, in evidenza tutte le presunte contraddizioni del racconto del Quarta, nonché le contraddizioni della testimonianza del D'OR rispetto alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria subito dopo il fatto;
5) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza del nesso causale tra la condotta attribuita al ON e le lesioni subite dal Quarta, come risultante da una attenta lettura dei referti medici, tenuto anche conto della caduta a terra per svenimento del Quarta verificatasi la sera del 5 febbraio 2003, ovvero in momento successivo al preteso impatto con l'auto del ON.
In subordine il ON chiedeva dichiararsi estinto il reato per prescrizione.
Il reato contestato è stato consumato il 5 febbraio 2003 e, quindi, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi - sia secondo il previgente testo dell'art. 157 c.p. che di quello modificato dalla L. n. 251 del 2005, che, comunque appare applicabile nel caso di specie perché più favorevole e perché la decisione di primo grado è del 4 marzo 2009, ovvero successiva alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 con la sospensione di giorni sessanta è maturato il 5 ottobre 2010, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Orbene i motivi di impugnazione, per quel che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico del
ON dalla motivazione delle due sentenze, non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati.
Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. Tralasciando i primi due motivi di impugnazione, irrilevanti per le statuizioni civili perché inerenti alla pena, va detto che gli altri motivi di impugnazione meritano considerazione perché pongono l'accento, anche se con alcune concessioni al merito della vicenda certamente inammissibili in sede di legittimità, su inadempienze motivazionali della sentenza impugnata. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marz 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1. Naturalmente il principio vale per gli effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Cass., Sez. 5, 5 febbraio-6 marzo 2007, n. 9399, CED 235843). Tanto premesso, va detto che la motivazione impugnata non appare del tutto congrua in ordine alla valutazione della attendibilità della parte civile, in ordine al ritenuto nesso di causalità tra la condotta del ON e le lesioni subite dalla parte lesa, non essendosi il giudice di appello fatto carico di tutte le obiezioni ed argomentazioni dell'appellante.
Siffatta situazione impone l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012