Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.
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- 1. Art. 605 - Sentenzahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell’entehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 530 - Sentenza di assoluzionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Sentenza di assoluzione (art. 530) Principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) e del ragionevole dubbio (sentenze di assoluzione) I principi dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e presunzione di innocenza concorrono alla definizione delle regole probatorie e di giudizio e dei metodi di accertamento del fatto, imponendo standard probatori (quello dell'art. 533 comma 1 corrisponde per la sentenza di condanna a quanto l'art. 530 comma 2 stabilisce per la sentenza di assoluzione) e protocolli logici di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive del fatto fondati sulla tendenziale recessività dell'ipotesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2016, n. 52544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52544 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
52544/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1462 Giovanni Conti - Presidente - Anna Criscuolo UP 07/10/2016 Ersilia Calvanese Relatore - R.G.N. 1985/2016 Gaetano De Amicis Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO MI OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2015 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e il rinvio degli atti al giudice civile;
udito il difensore, avv. Michelina Marsilii, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte di appello di Ancona, su impugnazione del Pubblico Ministero e della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Pesaro, dichiarava MI OL MO responsabile del delitto di calunnia ai danni di UE EB, condannandolo ser л alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile, UE EB. All'imputato era stato contestato di aver falsamente denunciato il primo agosto 2008 di essere stato vittima di un incidente sul lavoro, accusando il suo datore di lavoro UE EB, che lui sapeva innocente, del reato di lesioni colpose ai suoi danni. Nella denuncia querela, in particolare, l'imputato aveva dichiarato di essersi infortunato nel pomeriggio del 15 maggio 2008 mentre, come autista magazziniere della impresa dell'EB, stava scaricando e consegnando merce («una grossa bobina di cavo elettrico») a Francesco RO, in assenza del destinatario e senza essere dotato delle prescritte attrezzature di sicurezza (nello scaricare la bobina dal furgone, quest'ultima rotolava sull'avambraccio destro e gli procurava lesioni alla mano destra, che era rimasta intrappolata tra la bobina ed il furgone); che tornato nella ditta, l'EB si era rifiutato di portarlo al Pronto soccorso, prospettandogli il mancato rinnovo del contratto a termine in scadenza il 3 giugno successivo (cosa poi effettivamente avvenuta); che era stato raggiunto dalla sua compagna per poi recarsi in ospedale a Fano, dove gli era stato riscontrato un trauma da schiacciamento all'avambraccio destro;
che rientrato in ditta, aveva incrociato l'amico CE FA al quale aveva riferito l'accaduto e fatto notare il rigonfiamento della mano;
che EB lo aveva denunciato sostenendo la falsità dell'infortunio. In primo grado, il Giudice aveva assolto l'imputato con la formula il fatto non sussiste, ritenendo contraddittoria la prova in ordine allo svolgimento dei fatti, in quanto se da un lato vi erano elementi a favore dell'ipotesi accusatoria (EB e altri dipendenti della ditta avevano dichiarato che il pomeriggio del giorno 15 maggio 2008 l'imputato, nel corso di un violento litigio, aveva sferrato un pugno sulla scrivania del primo, procurandosi un trauma alla mano;
il teste RO aveva dichiarato che la consegna della merce era avvenuta il 14 maggio 2008 e senza la sua presenza), dall'altro erano stati raccolti elementi di segno contrario (la tipologia delle lesioni refertate il 15 maggio 2008 e nella successiva documentazione medica, era difficilmente compatibile con la dinamica dell'incidente riferita dal datore di lavoro e astrattamente compatibile con la caduta di un oggetto di notevole peso e dimensioni;
il teste FA aveva deposto che il giorno 14 o 15 maggio 2008 l'imputato gli aveva detto di essersi lesionato scaricando una bobina ad un cliente e che aveva la mano gonfia). All'esito del giudizio di appello, svoltosi senza alcuna attività istruttoria, la Corte anconetana riteneva raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato, in quanto il primo giudice aveva effettuato una ricostruzione soltanto parziale delle emergenze probatorie e aveva trascurato una serie di elementi a favore della tesi accusatoria emersi dall'istruttoria dibattimentale e segnatamente: 2 Gr - il MO nella comunicazione inviata all'Inail nell'immediatezza dei fatti aveva indicato un altro destinatario della merce (che era risultato non più cliente della ditta dell'EB da almeno 10 anni), procedendo solo una volta convocato alla rettifica del nominativo;
non erano risultate neppure veritiere le circostanze indicate nella querela sul luogo dove il materiale era stato consegnato;
RO aveva dichiarato che successivamente alla consegna si era presentato da lui il MO, alla ricerca di una persona (di cui non aveva fatto né il nome né il cognome) presso la quale avrebbe scaricato una bobina, procurandosi delle lesioni, ma senza ricordare dove in particolare;
sulla bolla di accompagnamento (datata il 13 maggio 2008, compatibilmente alla prassi che vedeva emesse le bolle il giorno prima della consegna) vi era la firma illeggibile del destinatario (disconosciuta dal RO), che difficilmente sarebbe stata apposta in sua assenza;
la dinamica dell'incidente descritta nella querela era piuttosto «dubbia» in relazione alle lesioni refertate (il descritto scivolamento della bobina avrebbe potuto al più colpire gli arti inferiori e, stante considerevole peso, avrebbe da subito provocato o almeno fatto intuire - lesioni gravi, contrariamente alle indagini strumentali che nell'immediatezza dei fatti nulla avevano rilevato, evidenziando soltanto un «quadro riferibile a sindrome carpale lieve-media a verosimile genesi meta-traumatica» (esame ecografico al polso e alla mano del 18 giugno 2008); le lesioni traumatiche indicate nel referto risalenti al primo luglio successivo che avevano rilevato fratture del metacarpo - difficilmente - potevano risalire al presunto incidente, in quanto avrebbero dovuto evidenziare il naturale processo di ripristino con formazione del callo osseo, mentre le stesse apparivano compatibili al pugno violento riferito dai testi;
· le fratture refertate erano comunque non compatibili con il racconto del MO (secondo cui dopo il presunto incidente, neppure avvertendo dell'accaduto la ditta, si sarebbe posto alla guida percorrendo alla guida del furgone un tragitto apprezzabile per circa un'ora; si sarebbe recato solo sei ore dopo l'evento al Pronto soccorso, tra l'altro scegliendone uno non nel luogo dell'asserito incidente), né con quanto riferito dai testi (il teste RI in orario coincidente con l'accaduto lo aveva visto nella ditta spintonare l'EB). In definitiva, la Corte di appello riteneva che la querela del MO presentata soltanto dopo la querela sporta dall'EB e dopo i risultati positivi degli esami diagnostici contenesse una serie di indicazioni non veritiere - (giorno, ora, cliente della consegna;
omissione dell'episodio del pugno violento inferto durante la discussione con l'EB) e altre non plausibili (la dinamica dell'accaduto; collocazione temporale dell'incontro con il FA), risultando in definitiva il frutto di una «ricostruzione inventata ex post e aggiustata>> nel tempo (EB aveva dubitato che la firma dello spedizioniere fosse quella del 3 e MO, venendo questa riconosciuta, sia pure senza certezza, soltanto dal teste FA, la cui attendibilità si prestava a più dubbi, stante la rottura dei rapporti con la ditta dell'EB per un trasferimento non gradito). Secondo la Corte territoriale, il MO, entrato in possesso della bolla successivamente, dopo averla firmata abusivamente quale conducente, non essendo al corrente dei particolari, quali in particolare l'assenza del destinatario, vi avrebbe apposto la firma di quest'ultimo, scoprendo solo successivamente dal conducente reale (che poteva essere stato lo stesso FA) dell'assenza del cliente.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova liberatoria. La fattura relativa alla merce consegnata dall'imputato non risulterebbe da un lato dirimente per la dimostrazione della data di consegna della merce e dall'altro utilizzabile a fini probatori, in quanto palesemente falsa (in quanto era prassi lasciare le fatture già firmate nella parte riservata al destinatario). In ogni caso,la Corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato la testimonianza di FA, che aveva riconosciuto la firma del MO sulla suddetta fattura accompagnatoria, così dimostrando che la consegna delle merce venne fatta effettivamente da costui, ipotizzando in modo del tutto illogico che FA fosse stato il reale addetto alla consegna;
mentre non avrebbe considerato le incertezze del teste RO quanto alla data della consegna del materiale. In secondo luogo, la Corte di appello avrebbe illogicamente valutato a sfavore dell'imputato, la circostanza che costui sia tornato successivamente sul luogo dell'infortunio per trovare le persone che lo avevano soccorso e per verificare esattamente il luogo di consegna della merce, tenuto conto della plausibilità del suo comportamento (costui effettuava plurime consegne al giorno, per la maggior parte senza la presenza dei destinatari, e ben poteva non ricordare i suoi soccorritori). Inoltre, sarebbero state smentite le dichiarazioni della parte offesa, quanto al peso e alle dimensioni della merce consegnata, che i testi definiscono enorme e di consistente peso, come risulterebbe non valutata la mancanza di mezzi automatici per il sollevamento della merce. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe da un lato stravolto la documentazione medica acquisita, in quanto il trauma riportato risultava assolutamente compatibile con la versione dell'imputato (come tra l'altro ammesso anche dall'Inail) ed incompatibile con la tesi del pugno;
dall'altro avrebbe omesso di considerare quanto riferito dal teste FA (che aveva 4 да visto il MO prima del rientro in azienda con la mano destra gonfia e nera e che faceva fatica a guidare). Quanto alla deposizione del FA, il ricorrente evidenzia da un lato le contraddizioni in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, avvalorando le dichiarazioni di quest'ultimo sulla distanza percorsa dall'imputato dopo l'asserito incidente, per poi ritenerle inattendibili per la parte restante del racconto, dall'altro che il giudizio di inattendibilità del teste risulterebbe immotivato ed illogico (questi non sarebbe mai caduto in contraddizioni o smentito da altri testi). Infine, la Corte distrettuale non avrebbe valutato le motivazioni della decisione di archiviazione sul reato presupposto di lesioni colpose e della relazione della inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge, in ordine all'utilizzazione della relazione dell'11 luglio 2008 dell'ispettore dell'INAIL, sentito in udienza, benché si trattasse di atto di polizia giudiziaria, formato nell'ambito del procedimento penale.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla mancata assunzione della prova decisiva, quale doveva ritenersi la perizia medica richiesta dall'imputato (e anche dal P.M. appellante) sulla compatibilità delle lesioni riportate alla dinamica riferita dall'infortunio ovvero al pugno sul tavolo;
nonché denuncia la illogicità della ricostruzione sul punto, frutto di presunte conoscenze di tipo comune, prive di fondamento scientifico e in contrasto con le risultanze della perizia effettuata dal dott. Timo sulle lesioni.
2.4. Con l'ultimo e quarto motivo, il ricorrente denuncia la illogicità della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata in ordine al luogo di consegna della merce, alla dinamica dei fatti e alla valutazione dell'attendibilità della parte civile.
2.5. Con motivi aggiunti, depositati il 23 settembre 2016, il difensore lamenta vizio di motivazione anche in relazione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di riforma della sentenza assolutoria, fondata su prove dichiarative ritenute decisive e non rinnovate in sede di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve osservarsi che il reato attribuito all'imputato è estinto per prescrizione. Il reato di cui all'art. 368 cod. pen. è stato, infatti, commesso il primo agosto 2008 e il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, 5 да previsto dagli artt. 157 cod. pen. e seguenti per il suddetto delitto, è ormai scaduto. Situazione da cui discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis, in termini di evidenza, la possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Essendo stata tuttavia pronunciata dai giudici dell'appello condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, UE EB, questa Corte, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, deve ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. comunque decidere sui motivi di ricorso, ai soli effetti delle - statuizioni della sentenza impugnata che regolano gli interessi civili.
2. A tal fine va rilevato che le censure riportate nel ricorso sono fondate nei termini di seguito illustrati. Appare assorbente rilevare che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi da tempo elaborati e anche di recente affermati in tema di riforma da parte del giudice dell'appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.
2.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un recente arresto, hanno ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui, anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486). La valutazione peggiorativa compiuta nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado deve essere sorretta, cioè, da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità.
2.2 Orbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado aveva individuato alcune evidenze probatorie che si presentavano distoniche rispetto all'ipotesi accusatoria e che determinavano una oggettiva incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti: segnatamente, la tipologia delle lesioni, refertate il 15 6 왜 41 maggio 2008 e nella successiva documentazione medica, astrattamente compatibile con la caduta di un oggetto di notevole peso e dimensioni e difficilmente giustificabile con la dinamica ricostruita dal datore di lavoro (pugno sul tavolo); e la deposizione del teste FA, al quale nel giorno 14 o 15 maggio 2008 l'imputato aveva riferito di essersi lesionato scaricando una bobina ad un cliente e che aveva la mano gonfia. Sul primo aspetto, la sentenza impugnata (pagg. 10-11) ha avanzato dei dubbi, in ordine sia alle parti corporee interessate da un'operazione di scivolamento della bobina sia all'epoca delle fratture refertate, ipotizzando, in assenza di perizia medica, conclusioni scientifiche in tema di callo osseo. Già queste argomentazioni si presentano manifestamente non adeguate al raggiungimento dello standard probatorio sopra ricordato, che deve sorreggere il ribaltamento in peius della decisione assolutoria. Non solo le stesse si limitano infatti ad una mera, viepiù ipotetica, lettura alternativa degli elementi di fatto, ma non hanno neppure apprezzato in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza - la necessità dell'integrazione istruttoria (perizia medico-legale), richiesta dalla difesa dell'imputato sulle lesioni riportate (Sez. 3, n. 230 del 09/11/2006, Casale ed altro, Rv. 235809). La debolezza del ragionamento probatorio della sentenza impugnata in questa sede appare ancor più evidente in ordine al secondo punto, sopra evidenziato, là dove è stata svalutata dal Giudice di appello la testimonianza a favore» del FA, perché ritenuta di dubbia attendibilità (pag. 13). Invero, corollario del principio in premessa richiamato è che il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio (e anche ai soli fini civili), a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). In altri termini, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come «assolutamente necessaria» ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., affinché il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del «ragionevole dubbio», replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte. I rilievi avanzati per la testimonianza del FA si estendono, per il medesimo principio, alle altre prove dichiarative decisive diversamente дя apprezzate dal Giudice dell'appello per sostenere la fondatezza dell'impugnazione. 2. 3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va accolto con l'annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili. Le ragioni di annullamento possiedono efficacia assorbente rispetto all'esame dei restanti motivi di ricorso, che necessariamente presuppongono la ricostruzione in fatto della vicenda processuale alla stregua delle evidenze probatorie in precedenza esaminate.
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, stante l'intervenuto decorso della prescrizione, e, alla luce dei rilievi formulati al paragrafo 2, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia agli effetti civili davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 07/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanesecanjeges Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 12 DIC 2016 AMAICA IL FUNCIONARIO GIUDIZIARIO Riera Esposito E N O 800