Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
Non è esperibile la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. qualora il contrasto tra la determinazione della pena indicata in dispositivo e quella effettuata in motivazione non sia conseguente ad un errato calcolo matematico ma sia il risultato dell'applicazione di un errato criterio giuridico. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento di correzione del Tribunale che, pur lasciando inalterata la pena finale, aveva modificato, in aumento la pena base e in diminuzione l'incremento riferito ad una circostanza aggravante comune, in modo da ricondurre quest'ultimo nella misura massima consentita dall'art. 64 cod. pen., pari ad un terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2014, n. 16367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16367 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - N. 771
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 52818/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IO DO nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 4/11/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Roberto Maria;
sentito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
sentito l'avv. Gay Cesare, in sostituzione dell'avv. BARONCINI Marco, per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4/11/2013 il Tribunale di Milano disponeva la correzione della sentenza n. 143/10 emessa dallo stesso Tribunale in data 12/1/2010 nei confronti di TI IO DO nella parte della motivazione in cui è enunciato il calcolo della pena nei seguenti termini: "pena base anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, aumentata ad anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, aumentata di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa per la continuazione interna ed aumentata alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa per la continuazione esterna".
2. Contro la suddetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato eccependo violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 130 c.p.p., anche in relazione al divieto di reformatio in peius ed al principio del favor rei.
Evidenzia che era stato disposto l'aumento di mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa su una pena base di mesi sedici di reclusione, determinandosi un aumento per la circostanza aggravante oltre il terzo previsto dall'art. 64 c.p., mentre il calcolo corretto della pena finale sarebbe stato quello di anni due mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Difatti dalla lettura della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 12/1/2010 nei confronti, tra gli altri, del ricorrente TI IO DO emerge che la pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, riportata anche nel dispositivo è stata così determinata: "pena base anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, aumentata ad anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, aumentata di mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa per la continuazione interna ed aumentata alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa". Sul suddetto calcolo risulta evidente, come ha evidenziato il ricorrente, che il Giudice, ha applicato, per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, un aumento di pena di mesi otto di reclusione ed Euro 100,00 di multa sulla pena base determinata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, che risulta superiore all'aumento della pena fino ad un terzo previsto dall'art. 64 c.p.. Resosi conto dell'errore, il giudice ha provveduto ad emendarlo con il provvedimento impugnato emesso ai sensi dell'art. 130 c.p.p., modificando non solo il calcolo della pena che conduceva alla pena finale riportata nel dispositivo, ma, specificamente, la pena base determinata per il reato più grave. Ciò di certo non era consentito, in quanto il contrasto fra la pena finale ed il risultato delle operazioni seguite dal giudice per computarla, derivava nel caso di specie, non ad un errato calcolo matematico, quanto dall'applicazione di un errato criterio giuridico, appunto, l'aumento di pena per una circostanza aggravante in misura superiore ad un terzo. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 4^ n. 38896 del 4/10/2011, Rv. 251108), risultando, invece, la decisione citata nel provvedimento impugnato (sez. 6^ n. 6753 del 4/6/1997, Rv. 211006), sia pure condivisibile, ma non applicabile al caso di specie. Difatti la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., per potere essere applicata, non deve incidere sulla decisione assunta e non deve risolversi in una modifica essenziale della stessa o nella sostituzione di una decisione già presa;
nel caso di specie, invece, il giudice è intervenuto con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., in una parte essenziale della decisione assunta, quale quella della determinazione della pena iniziale, innalzandola rispetto a quella originariamente prestabilita.
4. Le considerazione sopra esposte impongono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza del 4/11/2013. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014