Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 1
Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole invece del delitto di ricettazione in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2003, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio Presidente del 17/12/2003
Dott. SIRENA Pietro Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola Consigliere N. 1892
Dott. PODO Carla Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo Consigliere N. 27860/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze, in data 14 maggio 2002, nei confronti di EL LO, IO LU PE e RÀ GI.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 14 maggio 2002, il Tribunale di Firenze dichiarò EL LO responsabile del reato di furto aggravato in danno di IN NE e IE BE e - con la concessione delle attenuanti generiche - lo condannò alla pena di nove mesi di reclusione e di 200 euro di multa;
con lo stesso provvedimento il Tribunale ordinò trasmettersi gli atti a pubblico ministero perché procedesse nei confronti del EL - limitatamente agli altri furti contestato alle lettere a), b) e c) del capo di imputazione - nonché nei confronti di IO LU PE e di RÀ GI per tutti i reati di furto loro ascritti, in quanto gli stessi sarebbero risultati dal dibattimento diversi da come descritti, integrando i delitti di ricettazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero deducendone l'abnormità; infatti, secondo il rappresentante della pubblica accusa, non sussisterebbe alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole di quello di ricettazione;
con la conseguenza che la decisione del Tribunale avrebbe cagionato un indebito regresso del processo. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va per il vero sottolineato che il provvedimento adottato dal Tribunale si pone in contrasto con la corretta interpretazione dell'articolo 521 c.p.p. e con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole del delitto di ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto (cfr.: Cass. pen., sez. 2^, 21 marzo 1988, Occhipinti, RV 179891; conformi: RV 179538; RV 178439; RV 174389; RV 169319). Tuttavia, il Collegio osserva che la illegittimità di un provvedimento non ne determina automaticamente l'abnormità. Per comprendere la portata di tale categoria, occorre rifarsi ai stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte, la quale in due recenti decisioni ha affermato che "è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" ((Cass. pen., Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, RV 209603; Cass. pen., Sez. un., 24 novembre 1999, Magnani, RV 215094).
Ebbene - ad avviso di questo Collegio - non rientra nella categoria suddetta l'ordinanza del Tribunale di Firenze impugnata che ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, avendo accertato che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio.
Il provvedimento in questione, infatti, non è affetto da vizio alcuno, in procedendo o in iudicando;
il suo contenuto, inoltre, non può definirsi talmente singolare da risultare avulso dal sistema processuale;
ne', infine, esso è tale da determinare una stasi del processo. Del resto, in tale senso si era pronunciata questa Corte, affermando - in una decisione assolutamente condivisibile - che "in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento di primo grado, ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato, dispone, a norma dell'articolo 521, secondo comma, c.p.p., la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è assoggettata ad alcun gravame. Nè può utilmente farsi, in tal caso -almeno di norma - ricorso alla nozione di provvedimento abnorme, rappresentando un simile provvedimento un'evenienza del tutto eccezionale (quale atto emesso in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale), mentre la trasmissione degli atti al pubblico ministero è specificamente prevista e regolata dall'articolo 521, secondo comma, c.p.p.; cosicché il provvedimento che corrisponda al paradigma di questo punto - che sia adottato, cioè, in relazione alla ritenuta diversità del fatto emerso in dibattimento - può essere solo illegittimo, allorché il fatto non sia realmente diverso o manchi un'idonea motivazione in proposito. (La Corte ha chiarito che può parlarsi di abnormità solo se lo schema dell'articolo 521 c.p.p. risulti del tutto sovvertito e la regressione alla fase antecedente sia disposta in base ad un criterio diverso da quello disposto dalla norma, utilizzando indebitamente il relativo meccanismo processuale in luogo del separato esercizio dell'azione penale ovvero della contestazione suppletiva prevista dagli articoli 517 e 518, secondo comma, c.p.p.) (Cass. pen., sez. 6^, 30 settembre 1993, Russo e altro, RV 196925).
Alla stregua delle superiori considerazioni, ne deriva che il ricorso di che trattasi è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004