Articolo 72 del Codice di procedura penale
Articolo 71Articolo 72 bis
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
13 aprile 2023
Art. 72. Revoca dell'ordinanza di sospensione 1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. ((299)) 2. La sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. ((299)) --------------- AGGIORNAMENTO (299)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziche' a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".
Entrata in vigore il 13 aprile 2023
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