Sentenza 17 dicembre 2021
Massime • 1
Nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen., ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, una volta effettuato l'aumento di pena previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., era stato applicato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022
In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2021, n. 9526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9526 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
Testo completo
09526-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2819/2021 LUCIANO IMPERIALI Presidente - UP 17/12/2021 ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 30467/2021 FABIO DI PISA GIOVANNI ARIOLLI MARCO MARIA MONACO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN RO nato a [...] il [...] NA SA nato a [...] il [...] LL NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, gli avvocati COSIMO ALBANESE e VINCENZO GIANNONE, in difesa di AT SI, e SA PA, in difesa di OC NC, che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso ai quali si sono riportati insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 9/2/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANIA in data 1/10/2019 nei confronti di AN RO, NA SA e LL NI per il reato di cui agli artt. 629, 628, comma terzo nn. 1 e 3 e 416 bis.1 cod. pen. 1 1. I ricorrenti sono stati rinviati a giudizio e condannati per il reato di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 628, comma terzo nn. 1 e 3 cod. pen. e dall'avere posto in essere la condotta con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In specifico agli stessi viene contestato di avere agito in danno di CE AM, gestore di fatto dell'azienda agricola Marfunghi s.r.l., al fine di ottenere da questo il pagamento di un residuo credito vantato dalla Sicilsole s.r.l., società riferibile al SI, per alcune fatture emesse tra il 2013 e 1014. In specifico NC e MA, in concorso anche con CO e Di ET -paventando danni all'azienda, anche appropriandosi dei macchinari- avrebbero minacciato la persona offesa facendo valere la loro appartenenza. all'associazione mafiosa Cosa nostra, clan CO-Santapaola, e SI sarebbe stato l'istigatore della condotta quale titolare della Sicilsole che avrebbe dato ai quattro l'incarico di ottenere il pagamento del debito.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.
3. Avv. De Luca per OC NC.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale quanto alla partecipazione del ricorrente ai fatti contestati e alla qualificazione giuridica a questi attribuita sarebbe errata.
3.2. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. Avv. Albanese per AT SI.
4.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo articolato motivo la difesa, premessa la ricostruzione dell'intera vicenda processuale, rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e conseguentemente di fornire un'adeguata e coerente motivazione in ordine alle specifiche censure sollevate nell'atto di appello.
4.2. Mancata assunzione di una prova decisiva che era stata richiesta. Nel secondo motivo la difesa censura la decisione della Corte di non acquisire la consulenza tecnica di parte relativa alle condizioni economiche della Marfunghi.
4.3. Violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica e circa l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.
4.4. Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
5. Avv. Antoci per NT MA. 2 5.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen.
5.2. Nel secondo articolato motivo la difesa deduce:
5.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.
5.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo in relazione all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen.
5.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
5.3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce⚫ 5.3.1. La violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen.
5.3.1. L'erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen.
5.3.2. La carenza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento applicato in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono complessivamente infondati.
1. Le censure relative alla dichiarazione di responsabilità.
1.1. Nel primo motivo proposto nell'interesse di OC NC la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che la conclusione della Corte territoriale quanto alla partecipazione del ricorrente ai fatti contestati sarebbe errata in quanto il ricorrente non avrebbe mai proferito alcuna minaccia al fine di ottenere il pagamento del credito vantato dal SI, peraltro pacificamente esistente.
1.2. Nel primo articolato motivo proposto nell'interesse di AT SI la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e conseguentemente di fornire un'adeguata e coerente motivazione in ordine alle censure sollevate nell'atto di appello e, in specifico: a) non avrebbe tenuto conto della circostanza che il difensore del Di ET, collaboratore di giustizia che aveva reso le prime dichiarazioni accusatorie, era il medesimo che ha assistito la persona offesa-parte civile, le cui dichiarazioni sul punto sono state tardivamente rese;
circostanza questa che avrebbero determinato una "circolarità" di notizie tale da inficiare la credibilità intrinseca del AM;
b) non avrebbe attribuito il giusto valore rappresentativo alle due liberatorie rinvenute presso l'abitazione dell'CO; il possesso delle liberatorie da parte dell'CO, infatti, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non confermerebbe ma 3 piuttosto imporrebbe di escludere che il SI avesse incaricato lo stesso di conseguire il pagamento del credito;
c) non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli elementi emersi a sostegno della tesi alternativa per la quale la persona offesa, CE AM, sarebbe stato soggetto "vicino" al clan mafioso, tanto che il Di ET aveva progettato di coltivare della sostanza stupefacente nell'azienda agricola della Marfunghi s.r.l.; in riferimento alla scarsa credibilità della persona offesa, d'altro canto, sarebbero significative le contraddizioni nelle quali sarebbe incorso il AM raccontando lo svolgimento dei fatti quanto ai tempi e modi degli incontri e delle richieste, contraddizioni giustificate dalla Corte territoriale in termini del tutto generici;
d) non avrebbe adeguatamente considerato l'illogicità dell'affermazione secondo la quale la persona offesa e il SI avrebbero convenuto che la somma oggetto dell'estorsione avrebbe dovuto essere corrisposta esclusivamente con metodi di pagamento tracciabili. Sotto altro ma collegato profilo, poi, la stessa difesa si duole della mancata assunzione di una prova decisiva che era stata richiesta censurando la decisione della Corte di non acquisire la consulenza tecnica di parte relativa alle condizioni economiche della Marfunghi.
2. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche contenute negli atti di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4 Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa, all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e alla consistenza degli ulteriori elementi acquisiti anche attraverso le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura delle prove, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217).
2.1. Diversamente da quanto indicato nel ricorso la conclusione in ordine alla partecipazione del NC è adeguata e coerente. Nelle sentenza, infatti, i giudici di merito hanno dato atto della condotta da questo complessivamente posta in essere sin dai primi momenti (allorché era stato proprio lui a The dire ad LD CO nel recupero crediti della Sicilsole avrebbe potuto e dovuto essere coinvolto Di ET, cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), e successivamente, evidenziando che lo stesso è stato presente a tutti gli incontri tra i soggetti interessati e alle diverse fasi della programmata estorsione, anche andando a parlare con la persona offesa dopo la cattura dell'CO (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata).
2.2. Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi in ordine alla posizione del SI. Anche con riferimento allo stesso, infatti, la Corte territoriale, richiamata la complessiva ricostruzione operata dal giudice di primo grado, tenendo in considerazione e rispondendo alle medesime censure ora nuovamente sollevate, ha reso una motivazione coerente e logica. In specifico.
2.2.1. L'argomento secondo il quale il di ET non sarebbe attendibile in quanto vi sarebbe stata una "circolarità delle notizie" è stata correttamente disattesa. In assenza di specifici e concreti elementi, infatti, il giudizio in ordine all'attendibilità del Di Piertro, fondato su di un giudizio complessivo nel quale si è tenuto conto di tutti gli elementi emersi e della circostanza che lo stesso si è accusato del reato ascritto, risulta corretto e non è sindacabile. Ad analoghe conclusioni, d'altro canto, deve pervenirsi in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Quanto dichiarato dal EB, infatti, è riscontrato da inequivoci elementi esterni, quale il ritrovamento della documentazione nella casa di CO e dalle dichiarazioni testimoniali rese da RA NT e da SA AM. 5 2.2.2. Il rinvenimento delle due liberatorie nell'abitazione di CO, unitamente ad altra documentazione relativa allo stesso credito, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, risulta coerente con la conclusione secondo la quale lo stesso era stato incaricato di recuperare il credito. Al di là delle due liberatorie, che comunque sono parte integrante della documentazione relativa al recupero del credito, ciò che assume rilievo è la circostanza che LD CO avesse, senza alcun titolo, la disponibilità di quanto riferibile a un credito che non era a lui direttamente o indirettamente riferibile.
2.2.3. La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, ha dato conto delle ragioni per le quali la ricostruzione alternativa, quella secondo la quale la situazione vedrebbe invertite le parti e il soggetto vicino al clan sarebbe la persona offesa e non il SI, era inverosimile. L'ipotesi, che si fonda esclusivamente sulla dichiarata e non realizzata intenzione di Di ET di coinvolgere il AM nella coltivazione di stupefacenti, non ha trovato alcun fondamento in atti. Sul punto, d'altro canto, la Corte territoriale, con il riferimento ai rapporti intercorsi tra la vittima e i diversi soggetti coinvolti, ha adeguatamente motivato (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), né, invero, risulta che il SI abbia mai denunciato di essere vittima di una attività criminosa o dichiarato alcunché dal quale poter inferire che fosse lui il soggetto vessato ovvero estorto, magari per rinunciare al credito legittimamente vantato.
2.2.4. La circostanza che il AM, anche parlando con il SI, abbia convenuto di corrispondere le somme con metodo di pagamenti tracciabili, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale considerati gli elementi emersi, benché non usuale, non è illogica. A fronte di un credito oggetto di fatture già emesse, infatti, quello che risulta significativo non è la modalità "ufficiale" o meno con la quale dovevano essere effettuati i pagamenti quanto, piuttosto, la richiesta al debitore di informare anche gli "intermediari" dell'avvenuto pagamento, ciò all'evidente fine di avere il dovuto riscontro del loro positivo intervento.
2.3. Nel terzo motivo la difesa di AT SI deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva, cioè la consulenza tecnica di parte relativa alle condizioni economiche della Marfunghi. La circostanza che la società del AM avesse la possibilità economica di pagare le fatture insolute, infatti, sarebbe decisiva quanto alla comprensione degli accordi effettivamente intercorsi tra la persona offesa e il gruppo degli CO. La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere 6 sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alle cospicue emergenze probatorie che hanno consentito di ricostruire in modo puntuale la vicenda in contestazione), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391).
3. Le censure relative alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti.
3.1. Nel primo motivo proposto nell'interesse di OC NC la difesa, anche riportando testualmente l'ordinanza del 25/9/2019 n. 50696 con la quale questa Sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, rileva che i fatti, in virtù dell'acclarata esistenza e legittimità del credito e della carenza del dolo di estorsione, avrebbero dovuto essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3.2. Nel terzo motivo proposto nell'interesse di AT SI la difesa censura la conclusione della Corte territoriale quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione e non del reato di cui all'art. 393 cod. pen. Oltre alla riconosciuta esistenza e legittimità del credito vantato dal SI, infatti, la circostanza che l'CO si sia presentato alla persona offesa come "forse cugino" del creditore escluderebbe anche in astratto la sussistenza di un qualsivoglia interesse proprio, ulteriore e diverso, del gruppo criminale a conseguire il versamento della somma dovuta 3.3. Nel primo motivo proposto nell'interesse di NT MA la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. rilevando che, pure a fronte di un concorso di persone nel reato, la circostanza che gli esecutori materiali non abbiano perseguito un interesse proprio, ulteriore e diverso, da quello vantato dal creditore, imporrebbe di ritenere la sussistenza del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. in quanto tale circostanza non è incompatibile con il reato indicato. Per quanto emerso, d'altro canto, gli imputati non avrebbero posto in essere alcuna azione violenta in danno di persone o cose e avrebbero agito solo per persuadere e non per costringere la persona offesa per far ottenere al SI quanto a lui effettivamente dovuto in forza di un titolo idoneo.
4. Le doglianze sono infondate. 7 4.1. Come evidenziato da ultimo nella pronuncia delle Sezioni Unite Filardo, il discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. è costituto dall'elemento psicologico in quanto, nel primo, l'agente ha lo scopo di conseguire un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, mentre, nel secondo, l'agente è consapevole che il profitto perseguito è, anche solo in parte, ingiusto (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Al fine di individuare la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, pertanto, è indispensabile accertare l'elemento psicologico dell'autore della condotta e tale accertamento, considerato che la natura della prova del dolo è per lo più indiretta, deve essere effettuato tenendo conto di tutti gli elementi esterni idonei a esprimere, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, il fine perseguito dall'agente e tra questi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione, assume un particolare rilievo la veemenza del comportamento violento o minaccioso (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339).
4.2. Nel caso di concorso di persone nel reato l'accertamento circa il fine perseguito deve essere esteso a tutti i concorrenti. Nell'ipotesi in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, infatti, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo ed esclusivo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé o di qualunque altra utilità, anche di natura non patrimoniale. Così per accertare quale dei due reati sia configurabile risulta determinante verificare se i terzi eventualmente concorrenti del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio in quanto qualora ciò sia accaduto, i terzi (e il creditore) risponderanno di concorso in estorsione laddove, invece, se tutti i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
4.3. Nelle specifiche situazioni nelle quali la condotta sia posta in essere in un contesto caratterizzato dall'inserimento in ambito mafioso e ricorra la circostanza 8 aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., inoltre, si deve fare riferimento a quale delle due ipotesi previste dalla norma sia in concreto contestata. Il c.d. "metodo mafioso" riferendosi alle modalità dell'azione, non è in astratto incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine dell'autore del reato, può essere al più valorizzato, unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 35563 del 17/07/2019, Russo, Rv. 277316). La c.d. agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., invece, nella quale la condotta è finalizzata alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv 282594; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117; Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943).
4.4. La Corte territoriale ha applicati i principi enucleati dalle Sezioni Unite nella sentenza Filardo e ha correttamente ritenuto che fatti integrassero il delitto di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen. La motivazione della Corte territoriale, con i riferimenti alla condotta posta in essere e agli elementi significativi dell'esistenza della finalità agevolatrice dell'associazione (cfr. pagine 16, 17 e 19 della sentenza impugnata), infatti, è adeguata e le censure sul punto risultano infondate. Come evidenziato nella sentenza impugnata, nel caso di specie l'incisività e l'efficacia della minaccia e, soprattutto, la finalità perseguita sono sintomatiche dell'esistenza del dolo di estorsione. La minaccia, peraltro "formalizzata" in diverse occasioni e da soggetti in posizione apicale del clan, di asportare i beni strumentali della Marfunghi, producendo un danno decisamente sproporzionato all'entità del debito, è significativa di un interesse diverso rispetto al semplice recupero di un credito. Il fine ulteriore di agevolare l'associazione, interessata a mantenere il proprio controllo del territorio e a operare quale affidabile intermediario nell'attività di recupero dei crediti, così come confermato dai "pizzini" e dalla documentazione sequestrati ad LD CO, a nulla rilevando che il credito fosse certo e anche esigibile nell'esatto ammontare, è incompatibile con dolo del reato all'art. 393 cod. pen. 9 Conclusione questa, d'altro canto, che risulta corretta per tutti i concorrenti nel reato e anche per il creditore che con la propria condotta ha consapevolmente agevolato i correi a perseguire il proprio ulteriore profitto illecito.
5. Le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.
5.1. Nel terzo motivo proposto nell'interesse di AT SI la difesa deduce la violazione di legge con riferimento all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che l'assenza di prova di contatti tra il ricorrente ed esponenti del clan imporrebbe di escludere la sussistenza dell'aggravante c.d. mafiosa.
5.2. Nel quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di NT MA la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in quanto la conclusione dei giudici di merito si fonderebbe esclusivamente sulla percezione della persona offesa senza evidenziare alcun elemento oggettivo, né nel contenuto né nelle modalità, dal quale possa desumersi il carattere mafioso della minaccia. Con specifico riferimento al MA, d'altro canto, nulla sarebbe emerso quanto alla sua possibile vicinanza a un'associazione mafiosa. Dell'imputato, inoltre, il AM neanche ricorda il nome avendo fatto riferimento al solo CO. Lo stesso ricorrente, poi, non avrebbe personalmente posto in essere alcuna minaccia anche solo astrattamente riferibile alla tipologia mafiosa.
6. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella di primo grado, ha fornito adeguata e corretta risposta alle analoghe critiche sollevate negli atti di appello. Come evidenziato nella sentenza impugnata il "metodo mafioso" è evidenziato dalle modalità di intervento del clan che ha operato attraverso LD CO, soggetto apicale, e rivolgendosi al "responsabile" per il territorio di Scordia, RO Di ET. La stessa minaccia, poi, esposta in termini perentori e relativa a un danno sproporzionato in relazione al credito vantato, è sintomatica dell'efficacia intimidatoria e della riconducibilità della stessa alla tipologia mafiosa. Modo di agire questo complessivamente utilizzato che è significativo dell'esistenza del presupposto richiesto per la sussistenza dell'aggravante in parte qua che, in virtù della natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734). Sotto altro profilo, d'altro canto, i giudici di merito hanno anche correttamente ritenuto che l'aggravane di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sussistesse anche con riferimento alla c.d. "finalità agevolatrice". 10 Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, il recupero del credito del SI si inseriva nella più generale attività che il clan, attraverso l'CO, esercitava al fine di conseguire profitti sia materiali, una percentuale di quanto riscosso, che in termini di assoggettamento e di controllo del territorio. Finalità questa della quale erano consapevoli tutti i concorrenti nel reato, il NC e il MA (che si sono recati dal AM anche dopo la cattura dell'CO chiedendo di essere avvisati quando i pagamenti venivano effettuati con bonifici, cfr. pag. 19 della sentenza impugnata) e il SI, che affidando la riscossione del credito al clan era consapevole della finalità dei concorrenti anche di agevolare la stessa associazione (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).
7. Le ulteriori censure relative alle circostanze aggravanti, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e in generali afferenti alla determinazione della pena.
7.1. Nel secondo motivo proposto nell'interesse di NT MA la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo in relazione all'art. 628, comma terzo n. 3 cod. pen. in quanto non sarebbe emerso alcun elemento fattuale dal quale poter desumere che il MA facesse parte di un sodalizio mafioso;
La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, il ricorrente è stato condannato per reato di associazione a delinquere di stampo mafioso con sentenza divenuta irrevocabile nell'anno 2013 e, come emerso dalle indagini effettuate, ha comunque agito in concorso con LD CO e RO Di ET, affiliati al clan CO-Santapaola (cfr. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365 nel senso che la circostanza aggravante si estende ai concorrenti del reato).
7.2. Nel terzo motivo del ricorso proposto sempre nell'interesse di NT MA la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen. rilevando che la Corte territoriale, considerato il tenore dell'art. 63, comma quarto cod. pen., avrebbe erroneamente applicato l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. L'art. 63 comma quattro cod. pen., infatti, una volta applicato l'aumento di pena previsto dall'art. 628, comma 3 n. 3, cod. pen., escluderebbe la possibilità di apportare aumenti di pena per ulteriori aggravanti a effetto speciale. La doglianza, pedissequamente reiterativa dell'analoga censura sollevata nei motivi di appello, è manifestamente infondata. Diversamente da quanto sostenuto nell'atto di ricorso, il giudice di primo grado, a fronte della contestazione di diverse aggravanti ad effetto speciale e, tra queste di quella 11 di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., applicando la maggior pena prevista dall'art. 629, comma secondo cod. pen. e poi procedendo con l'aumento nei limiti previsti dall'art. 63, comma 4 cod. pen., rispettivamente di un sesto e di un dodicesimo per le ulteriori aggravanti a effetto speciale, ha quantificato la pena in termini addirittura più favorevoli agli imputati (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855). Nel caso di specie, infatti, considerato il concorso tra più circostanze aggravanti a effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. avrebbe dovuto essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, ciò in quanto a tale aggravante, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416 bis.1 cod. pen., ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016 Buonanno, Rv. 267220).
7.2.1. Nello stesso motivo, inoltre, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 114 cod. pen. evidenziando che il MA avrebbe comunque fornito un contributo minimo che, seguendo il criterio di efficienza causale in senso assoluto, ovvero di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, risulterebbe di minima importanza. Anche tale doglianza, reiterativa dell'analoga censura dedotta nell'atto di appello, è manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 114 cod. pen. si applichi laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraki El Sayed, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato. (Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091) In tale corretto contesto, nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato le ragioni per le quali il ruolo del MA non potesse essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa. 12 H La circostanza stigmatizzata dalla difesa, che la persona offesa non conoscesse il nome del ricorrente, d'altro canto, è sul punto irrilevante. Il fatto che il ricorrente si sia recato presso l'azienda della persona offesa in diverse occasioni e anche con LD CO, infatti, è di per sé idoneo a evidenziare l'esistenza di un contributo concreto e significativo nella organizzazione e consumazione del reato che non può essere ritenuto "accessorio" né marginale quanto alla realizzazione dell'evento (cfr. pag. 12 e 20 della sentenza impugnata).
7.3. Nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di OC NC la difesa deduce il vizio di motivazione anche in relazione all'applicazione della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle condanne riportate dal NC nel corso degli anni precedenti e le considerazioni quanto all'omogeneità dei reati commessi, sintomatici della perdurante inclinazione a reiterare l'attività criminosa, ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure già sollevate nell'atto di appello.
7.4. Nel secondo, quarto e secondo motivo dei ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di OC NC, AT GR e NT TO le difese, infine, deducono il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e, in specifico, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, il solo MA, per l'aumento applicato in continuazione. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'allarmante disvalore del fatto, della gravità della minaccia e della reiterazione degli atti intimidatori. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, 13 Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione, come ad esempio nel caso di specie lo stato di (quasi) incensuratezza del SI ovvero il presunto minor ruolo avuto nella commissione del reato. In assenza di aumenti di pena in continuazione, infine, la doglianza del solo AS circa il vizio di motivazione in relazione ai criteri di cui all'art. 81 cod. pen. è inconferente.
8. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 17/12/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Luciana ImperiaLuciano Imperiali Marco Maria Monaco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAR. 2022 IL CANDEL ENE Claudia Planeth E T R O C * 14