Sentenza 15 novembre 2022
Massime • 1
Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell'imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena).
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- 1. Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, serve dolo specifico (Cass. 2112/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2025
Ai fini dell'integrazione del reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all'agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 ottobre 2024 (dep. 17 gennaio 2025), n. 2112 Presidente Pezzullo - Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato P.S. colpevole del delitto di cui all'art. 617-septies cod. pen. (in esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo …
Leggi di più… - 2. Fatture per operazioni inesistenti: irrilevanza del flusso di ritorno e della dichiarazione integrativa (Cass. Pen. n. 1903/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 febbraio 2026
La sentenza in commento si concentra su due principi di grande impatto in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Il flusso di ritorno delle somme non è elemento costitutivo del reato. La dichiarazione integrativa non neutralizza la responsabilità penale. Si tratta di due temi che spesso vengono affrontati nei procedimenti per reati tributari. 1. Il flusso di ritorno non è requisito strutturale del reato Nel caso esaminato, la difesa aveva sostenuto che mancasse la prova del rientro delle somme pagate ai fornitori nella disponibilità dell'imputato. L'argomento, spesso utilizzato nei processi per fatture …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
Leggi di più… - 4. Sedotta ed abbandonata, ma messaggi petulanti sono reato (Cass. 43642/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2023
Le condotte moleste possono consistere anche nel ripetuto invio di e-mail disperate per l'abbandono: costituisce petulanza l'insistente intromissione nella sfera privata del destinatario, a nulla rilevando che ciò fosse conseguenza della sofferenza per l'interruzione della relazione sentimentale. La condotta, per essere molesta, deve non soltanto risultare sgradita a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo oppure rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Cassazione penale sez I penale ud. 6 aprile 2023 (dep. 27 ottobre …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 settembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2022, n. 5396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5396 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
05396-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - ANDREA MONTAGNI Sent. n. sez. 1721/2022 UP 15/11/2022 EUGENIA SERRAO R.G.N. 3039/2022 Relatore - ALDO ESPOSITO ANNA LUISA ANGELA RICCI FABIO ANTEZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FY MO nato il [...] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria illustrativa dell'avv. Antonio Di Matteo, nella qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 13 dicembre 2019, con cui AK MO era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il AK, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato esame della sussistenza delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.. Si deduce che nella sentenza impugnata è completamente omessa la motivazione in ordine alla possibilità di applicazione dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen. nono- stante la richiesta difensiva formulata in proposito e il grado di offensività particolar- mente tenue della vicenda in esame.
2.1. Con memoria difensiva del 3 novembre 2022, si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso, evidenziandosi che persino in ipotesi di pregresse denunce per il medesimo reato di violazione alla disciplina degli stupefacenti l'applicazione della causa di non punibilità in questione non può essere denegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla mo- tivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'at- tenuante della provocazione - espressamente richiesta coi motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte ille- cite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata atte- nuante;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello aveva in - motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto). Tale principio di carattere generale ha trovato applicato in relazione a molteplici istituti "di favore" per l'imputato: in particolare, si è affermato che la richiesta di 3 concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con mo- tivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pre- gnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta). In epoca successiva, si è affermata la valenza di tale assunto con specifico rife- rimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., la quale deve essere ritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Sulla scia di tale indirizzo, la giurisprudenza ha riconosciuto l'adeguatezza dell'apparato motivazionale in tema di "particolare tenuità del fatto" qualora la strut- tura argomentativa della sentenza di appello giunga ad una rideterminazione miglio- rativa del trattamento sanzionatorio per effetto dell'esclusione di una circostanza ag- gravante o della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la carenza di analisi dei presupposti di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. comporta un vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 42214 del 14/10/2022, non massimata, Ben Hassoun). Quando la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti, però, costi- tuisce un indice del disvalore significativo della vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'ap- plicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata, riguardante fattispecie in cui la Corte di appello ha negato la con- cessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, non massimata). Tale principio è stato ribadito da questa Corte anche in tema di violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, laddove si è riconosciuta la possibilità di escludere im- plicitamente la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., mediante riferimenti alla rilevanza del fatto contenuti nel corpo della motivazione (Sez. 6, n. 40039 del 21/09/2022, Maggio, non massimata, inerente ad ipotesi in cui la Corte di appello ha evidenziato il carattere continuativo dell'attività di cessione di stupefa- centi;
Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco, non massimata, con riferimento a fattispecie in cui la Corte di appello ha rimarcato l'apprezzabile quantitativo di 180 4 dosi medie singole di marijuana e 10 di cocaina sequestrate e la concreta offensività del fatto).
2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, pur senza esplicitamente rispondere al motivo di appello riguardante la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale ha evidenziato i se- guenti elementi di disvalore complessivo del fatto: a) il consistente quantitativo di droga rinvenuto, di buona qualità, pari ad un pezzo di hashish del peso di gr. 21,77, con principio attivo pari a gr. 2,316, per un totale di 96 dosi singole;
b) rinveni- mento dell'imputato da parte delle forze dell'ordine in zona notoriamente destinata allo spaccio;
c) l'assenza di fattori idonei a sostenere l'ipotesi di uso personale;
d) la mancanza di elementi favorevoli che potessero consentire il riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche;
d) il diniego del beneficio della sospensione condizio- nale in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Pertanto, in presenza di un giudizio della Corte di merito volto ad escludere in radice la tenuità e la minima offensività della condotta, eventuali considerazioni di- fensive, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, non potevano comunque trovare accoglimento. A ciò va aggiunto che l'unica doglianza difensiva formulata nel ricorso attiene al silenzio della Corte aquilana sul tema dell'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen.; la difesa non evidenzia le ragioni della dedotta erroneità della complessiva sfavorevole valutazione dei parametri oggettivi e soggettivi del fatto e non indica elementi positivi di per sé idonei a confutare la valenza dell'apparato ar- gomentativo.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Andrea Montagni коко Auf DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8/02/2023 IL FUNZIONARIC W IZIARIO Irene