Sentenza 15 novembre 2022
Massime • 4
Risponde a titolo di concorso nel delitto di estorsione il familiare del detenuto che, successivamente all'arresto del predetto, compie azioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività illecita in danno della medesima persona offesa, trasmettendo ordini agli esecutori materiali della richiesta intimidatoria, riscuotendo, anche in parte, il profitto illecito e informando dell'avvenuto pagamento il mandante "in vinculis", posto che, in tal modo, arreca un contributo materiale al perfezionamento del delitto, assicurando la catena di comando ed incassando il profitto illecito.
In tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.
In tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale.
In tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2022, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 04822 -23 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO BELTRANI Presidente- Sent. n. sez. 2506 Relatore IGNAZIO PARDO UP 15/11/2022 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI R.G.N. 26936/2022 GIUSEPPE TR MA AR MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI NC nato a [...] il [...] ZI DO nato a [...] il [...] UT NO nato a [...] il [...] TA GE nato a [...] il [...] BU AN nato a [...] il [...] FO LB nato a [...] il [...] FO RO nato a [...] il [...] AG FO nato a [...] il [...] NI NO nato a [...] il [...] TR LI nato a [...] il [...] ER NI nato a [...] il [...] ER AN nato a [...] il [...] LE RT nato a [...] il [...] CA UA nato a [...] il [...] ON NO nato a [...] il [...] ON RO nato a [...] il [...] CA NC nato a [...] il [...] IL NO nato a [...] il [...] ER GIUSEPPE nato a [...] il [...] TT AL nato a [...] il [...] 1 IL NC nato a [...] il [...] LA NI nato a [...] il [...] ZA AN LO nato a [...] i 08/10/1969 CA LI nato a [...] il [...] ND DO nato a [...] il [...] SO OR nato a [...] il [...] BO DO nato a [...] il [...] PA AN nato a [...] il [...] VI DO nato a [...] il [...] AL DO nato a [...] il [...] LE AN nato a [...] il [...] TE NO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo: I'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO della impugnata, sentenza limitatamente al reato sub Q1 per UT ON in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. INAMMISSIBILITA' del ricorso nel resto;
per DA SA ANNULLAMENTO SENZA RINVIO della sentenza impugnata, limitatamente al reato sub B, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. RIGETTO nel resto del ricorso;
annullamento senza rinvio per divieto di secondo giudizio per GA OB;
per UC UA ANNULLAMENTO SENZA RINVIO della sentenza impugnata, limitatamente al reato sub Q1 in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. RIGETTO nel resto del ricorso;
per UC ZO ANNULLAMENTO SENZA RINVIO della sentenza impugnata, limitatamente al reato sub Q1 in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. RIGETTO nel resto del ricorso. Per IO AL ANNULLAMENTO senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo V della imputazione, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. RIGETTO nel resto del ricorso. Per LA IO ANNULLAMENTO senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B1 della rubrica. RIGETTO nel resto del ricorso. Per TT ZO ANNULLAMENTO senza rinvio limitatamente al reato di cui ai capi V e B1 della rubrica, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. RIGETTO nel resto del ricorso. Per UC IA ANNULLAMENTO senza 2 rinvio quanto al reato di cui al capo V della rubrica, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. RIGETTO nel resto del ricorso. Per OT ZO ANNULLAMENTO della sentenza, con RINVIO alla Ç.A. di Reggio Calabria per nuovo esame. Per TE DO ANNULLAMENTO della sentenza limitatamente alla applicazione alle armi clandestine del reato ex artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, con rideterminazione della pena a cura della Corte di Cassazione. INAMMISSIBILITA' nel resto del ricorso. Per ER ND annullamento senza rinvio. Rigetto dei ricorsi di IS ZO, ZI DO, TT ON, NA ND;
dichiararsi inammissibili i ricorsi di ES EL, SC TO, SC CC, NÀ TU, IT ON, ON TT, OL ON, OL IO, GA AS, LI IU, ON ON, ON AN, ON DO, NI DO, ES DO, NO UN ON. Per le parti civili Comune di Campo Calabro avv.to Maria Cristina Abramo in sostituzione, chiede il rigetto dei ricorsi o l'inammissibilità e deposita conclusioni e nota spese;
Uditi i difensori degli imputati: avv.to Leopizzi in sostituzione dell'avv.to Maffei per IS che si riporta ai motivi;
avv.to D'Ascola per IO il quale chiede l'accoglimento di ricorso;
l'avv.to Russo per IO il quale chiede l'annullamento e si riporta ai motivi;
l'avv.to Russo per NI che si riporta ai motivi di ricorso;
avv.to Pitasi si riporta ai motivi per ON, per OT ZO insiste per l'annullamento con rinvio, per TE annullamento con rinvio, per UC UA anche in sostituzione insiste nei motivi;
l'avv.to Cianferoni per OL IO ed ON e per UT ON chiede l'annullamento senza rinvio;
avv.to Morello Patrizia per LA chiede l'accoglimento dei motivi e l'annullamento della sentenza;
l'avv.to Morace per UC ZO si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento; l'avv.to Foti per UC ZO insiste per l'accoglimento; l'avv.to Spigarelli per ZI DO insiste nei motivi;
l'avv.to Alvaro per ES DO si riporta e chiede l'accoglimento. L'avv.to Araniti per SC TO, SC CC si riporta anche per le istanze subordinate all'atto di ricorso, per TT ZO insiste nei motivi di ricorso. L'avv.to Iaria per ER insiste per l'accoglimento e richiama le conclusioni del P.G., l'avv.to Vianello Accoretti in sostituzione per LI insiste nei motivi, per UC IA insiste per l'accoglimento del ricorso;
l'avv.to Foti per TT ZO insiste, per UC IA si riporta ai motivi di ricorso, per ON ON chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
per TT ON chiede l'annullamento della sentenza impugnata, si riporta ai motivi per ON AN;
avv.to ES per ES 3 EL si riporta ai motivi;
per DA SA insiste nel ricorso;
per GA AS si riporta agli argomenti del ricorso, per ON e NO si riporta ai motivi, per GA OB chiede l'accoglimento del ricorso, per NA ND EL si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; l'avv.to Creazzo insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 13 ottobre 2020, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. dello stesso tribunale datata 7 ottobre 2018, riduceva le pene inflitte a ES EL ad anni 8 di reclusione, UC IA ad anni 14 e mesi 8 di reclusione, UC ZO ad anni 18 di reclusione, TE DO ad anni 10 di reclusione, DA SA anni 14 e mesi 8 di reclusione, ES DO ad anni 10 di reclusione, ON DO (cl.56) ad anni 14 di reclusione, ON TT ad anni 6 di reclusione, IS ZO ad anni 4, mesi 4 di reclusione, ON AN ad anni 2 di reclusione, ON ON ad anni 4 di reclusione, NÀ TU ad anni 7 di reclusione, IO AL ad anni 16 di reclusione, LA IO ad anni 9 e mesi 8 di reclusione, GA AS ad anni 2, mesi 8 di reclusione, ON e IO OL ad anni 1, mesi 4 di reclusione ciascuno, ER ND ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, UT ON ad anni 2 mesi 4 di reclusione, IT ON ad anni 3 di reclusione, SC CC ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, TT ON ad anni 5 e mesi 4 di reclusione, TT ZO ad anni 16 di reclusione, OT ZO ad 9 anni di reclusione, NA ND EL ad anni 16 di reclusione, NI DO ad anni 8 di reclusione ed a ZI DO ad anni 14 di reclusione. Con la stessa sentenza il giudice di appello rideterminava la pena inflitta a UA UC in anni 30 di reclusione in continuazione con la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 20 aprile 2017, a UN NO ZO ad anni 10 di reclusione ed a GA OB in anni 1 di reclusione in continuazione con altre precedenti condanne. Confermava le condanne alle pene di legge pronunciate in primo grado nei confronti di SC TO (anni 16) e LI IU (anni 3). Nelle pronunce di merito i giudici di primo e secondo grado ricostruivano le condotte poste in essere da alcuni appartenenti ad organizzazioni di tipo 'ndranghetistico operanti nel territorio calabrese ed in particolare nel comune di Villa San IO, nonché alcuni reati fine commessi nello stesso contesto associativo principalmente costituiti da estorsioni in danno di attività produttive e commerciali, intestazioni fittizie, danneggiamenti e minacce;
le fonti di prova valorizzate erano costituite principalmente dalle conversazioni intercettate tra il detenuto UA UC, individuato quale capo dell'omonima cosca ed i familiari che si recavano a colloquio nonché dalle dichiarazioni del collaboratore IS coimputato nello stesso procedimento.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione gli imputati;
ES EL, con ricorso del proprio difensore avv.to ES, deduceva con il primo motivo violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al motivo di appello con il quale si era dedotta la nullità della sentenza di primo grado per assenza di motivazione. Con un secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e)' cod.proc.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione aggravata di cui al capo C) posto che, la corte di appello, aveva considerato come fonte primaria una conversazione tra UA e ZO UC che era però smentita dalla ricostruzione fornita dal collaboratore IS il quale aveva espressamente affermato che il ricorrente era intervenuto nell'esclusivo interesse della vittima, l'imprenditore ST;
il coinvolgimento attivo nell'estorsione era stato fondato su una asserita vicinanza ad ambienti criminali pur a fronte della ricostruzione fornita dal IS e senza che fosse stata motivata la valutazione di attendibilità frazionata del predetto. Si deduceva, poi, analogo vizio quanto alla mancanza di prova della specifica minaccia per integrare il reato in contestazione che doveva necessariamente ricavarsi da una condotta personale del ricorrente senza che potesse bastare un asserito coinvolgimento del ES in ambienti criminali. Analogo vizio di motivazione doveva anche rilevarsi in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante non essendovi giustificazione motivata né del metodo mafioso né dell'agevolazione. Con un terzo motivo si deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
1.3 Con ricorso dell'avv.to Vianello Accoretti nell'interesse di IA UC si deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo V) dell'imputazione; a fronte del contenuto della conversazione 23-8-2010 nella quale UC ZO aveva ordinato a IA ed al TT di non lasciare scampo a nessuno e di rivolgersi in particolare a IG, si era evidenziato che lo stesso UC era stato assolto nel separato processo Meta dall'accusa di estorsione in danno di tale vittima e che, comunque, alcuna prova sussisteva circa la successiva condotta estorsiva effettuata tramite il IO nei confronti dello stesso IG;
questi, infine, aveva negato di avere ricevuto ulteriori pressioni intimidatorie oltre quelle già riferite nel separato procedimento;
in ogni caso mancava qualsiasi prova di un concorso punibile riguardante la specifica posizione della IA UC;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo C1) dell'imputazione; quanto a tale episodio, che si era ricavato dal colloquio 7-2-2011, non era stato possibile identificare con certezza lo NO e l'EL individuato dai giudici di merito aveva denunciato alcuna condotta estorsiva in suo danno;
mancava non qualsiasi attività di osservazione e controllo che confermasse l'individuazione dei giudici di merito ed alcuna conferma che UC IA stesse conferendo di pagamenti illeciti si era acquisita;
mancava, pertanto, qualsiasi prova del fatto, 5 tenuto anche conto che lo NO escusso nel giudizio aveva negato di avere subito estorsioni per i lavori svolti in quel territorio;
ancora assente era la prova di contatti tra questi e la ricorrente così che la motivazione doveva ritenersi carente;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo E1) dell'imputazione costituita dall'estorsione US;
le captazioni valorizzate dalla corte di appello erano rimaste prive di riscontro ed anzi era stato evidenziato l'esistenza di un rapporto lecito tra le parti costituito dall'obbligo di risarcimento dei danni patiti dalla famiglia UC per effetto dei lavori effettuati dal US;
tale ricostruzione era stata confermata dal US nonché dalla documentazione comprovante la richiesta sicchè la sollecitazione del detenuto aveva ad oggetto tali versamenti;
in ogni caso la IA era estranea alla vicenda US di cui non si era mai interessata, non aveva mai incontrato la p.o., e non era stata individuata alcuna condotta concorsuale nel fatto da parte dell'imputata; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per i capi F1) e G1) dell'imputazione riguardanti la presunta prosecuzione del rapporto illecito con il US;
difatti le conversazioni attenevano sempre ai medesimi pagamenti relativi al precedente danno procurato dalla p.o. e la ricorrente, comunque, si era limitata a rispondere ai richiesti chiarimenti del LL detenuto;
in ogni caso mancava l'individuazione dell'apporto causale della ricorrente al fatto, non potendosi lo stesso ricavare dalla sola trasmissione di messaggi e la donna, nel corso dei colloqui intercettati, aveva manifestato soltanto la consapevolezza della liceità delle richieste formulate all'indirizzo di US mancando qualsiasi conferma alla tesi della natura estorsiva delle pretese;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo I1) dell'imputazione in relazione all'assenza di prova dell'effettiva consumazione dei fatti non essendo dimostrato che le indicazioni del detenuto fossero state trasmesse al destinatario AN;
il IS non era a conoscenza dell'episodio specifico che aveva appreso soltanto dalla lettura del provvedimento genetico e non aveva potuto indicare alcuna circostanza specifica riferita alla presunta condotta illecita;
in ogni caso, mancava il riscontro alle dichiarazioni del collaboratore e la stessa p.o. sentita sul punto aveva negato di avere ricevuto richieste estorsive da LA o IO;
era stata omessa ogni specificazione della condotta concorsuale della ricorrente senza che fosse stata data adeguata qualificazione giuridica ai fatti già qualificati in termini solo tentati dal G.I.P. in sede di applicazione della misura;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo L1) dell'imputazione relativa alle estorsioni ai danni del PI;
a fondamento dell'affermazione di responsabilità si era posta una sola conversazione nella quale la donna era 6 rimasta silente posto che l'argomento era stato trattato da UA e ZO UC;
in ogni caso mancava qualsiasi specificazione della condotta concorsuale della ricorrente anche a tale episodio;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo N1) dell'imputazione che riguardava un lecito rapporto commerciale tra il figlio TT SC e EL ON per l'acquisto di un'abitazione; la conversazione 23-8-2010 dimostrava solo l'interessamento del detenuto per l'affare e non vi era traccia che alcuna pressione fosse stata fatta all'indirizzo del venditore, risultando anzi dalla conversazione diretta tra gli interessati l'assenza di qualsiasi riferimento alla persona del UC UA;
inoltre, l'assoluzione del TT come motivata a pag. 447 in cui si escludeva qualsiasi attività illecita in danno del venditore, rendeva contraddittoria la colpevolezza della ricorrente;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo 01) dell'imputazione posto che alcun elemento era stato spiegato per confermare il coinvolgimento della ricorrente nella presunta estorsione ai danni del IT;
difatti dalla conversazione risultava soltanto l'interessamento del detenuto senza però che il messaggio fosse stato poi recapitato con la conseguenza che mancavano gli elementi del tentativo punibile;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di mafia basata su una mera deduzione ricavata dall'affermazione di responsabilità per il delitto associativo;
non era stata chiaramente indicata quale delle fattispecie ricostruite dalla norme fosse attribuibile all'imputata senza che fosse indicata alcuna specifica modalità delle azioni idonee a fare ritenere spiegato un metodo mafioso;
analogamente, quanto alla finalità agevolatrice, si evidenziava che era mancata l'indicazione di elementi dai quali desumere che le richieste erano state effettuate per avvantaggiare la consorteria piuttosto che il solo LL UC UA;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla sussistenza della aggravante delle più persone riunite;
difettava la prova che le persone offese avessero subito la richiesta ad opera di più soggetti presenti contemporaneamente;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo A) dell'imputazione di cui all'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello non aveva compiutamente analizzato i motivi di doglianza avanzati avverso la decisione di primo grado a fronte di un compendio probatorio che non forniva elementi idonei ad attestare un apporto causale alla consorteria;
la ricorrente aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con il LL e con altri familiari e mancava qualsiasi partecipazione ai piani associativi;
essendo necessario individuare non un mero status bensì un ruolo dinamico e funzionale non era sufficiente richiamare il metodo intimidatorio 7 esplicitato nella consumazione dei singoli reati, la condanna si basava esclusivamente sulla responsabilità per i delitti scopo senza che fosse mai emersa alcuna affiliazione formale e mai nessuno dei collaboratori l'aveva indicata quale partecipe;
lo stesso IS aveva evidenziato come la donna fosse estranea all'organigramma del gruppo criminale intrattenendo rapporti solo con il LL ed i familiari;
mancava, pertanto, l'individuazione del contributo della ricorrente alla consorteria ed un'offerta di adesione permanente ed incondizionata, emergendo soltanto un rapporto di fiducia con UC UA;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto all'esclusione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Con separato ricorso dell'avv.to Foti nell'interesse della stessa IA UC si deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
esposti i principi giurisprudenziali di riferimento quanto al delitto suddetto anche alla luce dei più recenti interventi delle Sezioni Unite, si sottolineava la necessità di individuare un'organica compenetrazione nell'intero gruppo criminale mafioso;
nel caso di specie la responsabilità della ricorrente era stata fondata soltanto sull'accertata esistenza di un rapporto personale con il LL detenuto e la pronuncia aveva contraddittoriamente indicato ruoli diversi dalla stessa rivestiti, ciascuno dei quali il ricorso contestava sottolineando come mancassero atti per affermarne il ruolo di cassiera del gruppo, mancavano incontri con altri soggetti esponenti della stessa cosca che non fossero i parenti più stretti, del tutto inventato era un supposto ruolo parificato al LL detenuto;
assolutamente neutre, se non favorevoli, erano poi le dichiarazioni del IS il quale aveva riferito che la ricorrente era soggetto di fiducia dei fratelli ma che la stessa non si occupava della esecuzione di condotte illecite;
le dichiarazioni suddette, pertanto, negavano il ruolo di partecipe della donna e la sentenza aveva travisato tale dato probatorio che non poteva essere valorizzato con meccanismi a singhiozzo;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa a fronte della possibile configurabilità di ipotesi meno gravi quali il favoreggiamento ovvero il concorso esterno nel sodalizio;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta esistenza dell'aggravante dell'associazione armata;
In ordine poi alle singole fattispecie estorsive venivano, sollevati vari motivi comuni anche nel secondo ricorso;
in particolare in linea generale si rappresentava la problematica relativa alla corretta interpretazione delle intercettazioni, questione proposta con i motivi di appello e rispetto alla quale il giudice di secondo grado 8 aveva offerto una motivazione carente ed illogica. Difatti i dati ricavati dalle intercettazioni possono fornire dimostrazione del fatto a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, principio non applicato nel caso di specie nel quale ci si era adagiati rispetto alle valutazioni compiute in fase di indagine. Difettava, infatti, il carattere di chiarezza e decifrabilità delle captazioni dalle quali desumere gli elementi di prova. E comunque con riferimento a ciascuno dei delitti fine si osservava: quantoviolazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. all'affermazione di responsabilità per il capo V) dell'imputazione trattandosi di atti preparatori non punibili posto che la mera affermazione di intento o anche di un ordine da parte di UC UA non poteva essere sufficiente a fare ritenere integrato un tentativo punibile;
i giudici di appello avevano soltanto presunto, in assenza di qualsiasi conferma, sia che il messaggio fosse pervenuto al IO sia che questi avesse poi avanzato la richiesta illecita, dato questo che risultava smentito dalla negazione della vittima IG di avere ricevuto tale richiesta;
cod.proc.pen. quantoviolazione dell'art. 606 lett. b) ed e) all'affermazione di responsabilità per il capo C1) dell'imputazione, non avendo la corte motivato sul concreto ruolo svolto dall'imputata nella consumazione del fatto, non bastando la circostanza che la donna avesse informato il LL di avere ricevuto una somma per ritenere ipotizzabile un'ipotesi di concorso;
in ogni caso era anche incerta l'identificazione della persona offesa;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per i capi E1), F1) e G1) dell'imputazione; la motivazione della sentenza era illogica nella parte in cui aveva individuato un concorso della donna nella consumazione dei fatti;
la stessa infatti non era presente alle conversazioni sul tema o non vi aveva preso parte;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo 11) dell'imputazione fondata su motivazione palesemente carente ed illogica;
non era dimostrata la consumazione del fatto ai danni del AN, che aveva negato di avere subito estorsioni da parte dei UC, e le dichiarazioni del IS non potevano essere riportate a fatti avvenuti nel 2012, dimostrando comunque avvenimenti del tutto privi di qualsiasi contenuto intimidatorio;
in ogni caso difettava qualsiasi coinvolgimento personale della ricorrente;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo L1) dell'imputazione effettuata sulla base di un travisamento della prova quanto al concorso della ricorrente;
le dichiarazioni del IS attenevano a periodi temporali assolutamente differenti a quelli in cui avveniva la conversazione captata, dalla quale non poteva desumersi alcun personale coinvolgimento della donna nella consumazione del fatto essendosi limitata ad informare il LL di una circostanza;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo N1) dell'imputazione perché in radicale contraddizione con l'assoluzione di SC TT, figlio della ricorrente e unico soggetto interessato all'acquisto, fondata sulla ritenuta assenza di qualsiasi atteggiamento intimidatorio;
non si comprendeva, pertanto, in quali condotte si fosse estrinsecata l'azione estorsiva della ricorrente posto che non poteva essere bastevole il solo colloquio con il LL UA nel quale era questi a rivolgere generiche sollecitazioni di intervenire;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo 01) dell'imputazione; difatti dalla lettura della conversazione 22-10-2014 risultava che ZO UC aveva soprasseduto dalla richiesta e la donna era stata al proposito mera recettrice di una richiesta avanzata dal LL in carcere, rimanendo del tutto estranea a qualsiasi attività così che la responsabilità era basata su una motivazione manifestamente illogica;
violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'agevolazione mafiosa per ogni reato fine necessitando il dolo specifico nel caso di specie privo di riscontro;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
1.4 UC ZO deduceva con un primo ricorso dell'avv.to Foti: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'art. 416 bis commi 1 e 2 cod.pen.; si deduceva che la corte aveva errato nella valutazione degli elementi indiziari non interpretati unitariamente e privi di adeguata precisione e concordanza;
premesso che il delitto di partecipazione può ritenersi provato solo con la dimostrazione dell'organica compenetrazione del singolo all'interno dell'associazione, si deduceva mancare tale prova nel caso in esame e si sottolineava che il giudice di appello aveva errato nel procedimento di valutazione della chiamata di correità del IS omettendo l'adeguata verifica della attendibilità intrinseca e la ricerca dei riscontri;
l'indicazione proveniente dal collaboratore che aveva definito il ricorrente quale reggente della cosca non trovava il benchè minimo riscontro e non era stata appurata la fonte di conoscenza di tale dato, posto che il IS non era un affiliato dello stesso gruppo;
quanto ai rapporti intrattenuti dal ZO UC con il LL UA detenuto, dai quali la corte ricavava una condotta di costante aggiornamento delle dinamiche criminali e delle attività illecite, la sentenza era contraddittoria nella parte in cui aveva riconosciuto l'ipotesi più grave del secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen. sotto il profilo dell'attività dell'organizzatore, pur attestando ripetutamente che per ogni determinazione il ricorrente si rivolgeva al capo cosca detenuto e da questi assumeva le direttive;
ne derivava, pertanto, un ruolo di subordinazione e secondarietà che smentiva la tesi della sussistenza del più grave delitto contestato;
la ricostruzione 10 della corte di appello doveva ritenersi confliggere anche con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di esercizio di poteri organizzativi potendo riconoscersi il ruolo di organizzatore soltanto in capo a chi eserciti compiti direttivi autonomi quantomeno per un settore delle attività illecite;
-difetto di motivazione ed errata valutazione della prova in ordine alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen., mancando la prova della disponibilità di armi in capo all'associazione; la motivazione aveva operato un riferimento generico alla utilizzazione di armi senza alcuna specificità e le dichiarazioni del IS erano state smentite dal mancato ritrovamento nei luoghi dallo stesso indicati. Quanto alla affermazione di responsabilità per il concorso nelle singole fattispecie estorsive, si osservava, in via preliminare, che le stesse trovavano fondamento esclusivamente nella interpretazione di brani di conversazioni poco comprensibili e per le quali erano sempre prospettabili interpretazioni alternative;
rispetto a tali doglianze formulate con l'appello la corte territoriale non aveva fornito adeguate risposte rendendo una motivazione difettosa;
sussisteva pertanto un'ipotesi di travisamento della prova mancando in quelle conversazioni i requisiti di chiarezza e decifrabilità indicati quali elementi imprescindibili dalla giurisprudenza;
le conclusioni cui era pervenuto il giudice di appello dovevano ritenersi pertanto manifestamente illogiche. In relazione poi ai singoli fatti di reato si eccepiva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al capo D) posto che la colpevolezza del ricorrente trovava fondamento in una responsabilità oggettiva di posizione;
difatti dalle stesse conversazioni citate dalla corte di appello emergeva la presa di distanza che il ricorrente aveva effettuato rispetto alle richieste mosse da altri all'indirizzo del ZA e la prova intercettiva era stata completamente travisata;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al capo E) in quanto il ricorrente non aveva posto in essere nessuna condotta di realizzazione del suddetto reato;
egli difatti era estraneo alla richiesta, alla trattativa ed all'incasso della somma;
dalla conversazioni emergeva soltanto un interesse del ricorrente alla conoscenza dei fatti senza però che fosse mai stato svolto alcun ruolo attivo;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al capo F) della rubrica;
la motivazione non aveva spiegato in che misura potesse ritenersi verificato ed accaduto realmente l'episodio e quale concorso nello stesso avesse avuto il UC ZO;
l'affermazione di responsabilità per i delitti fine non poteva basarsi sulla posizione rivestita all'interno della consorteria ed incerta era l'identificazione del CL oltre che l'importo della somma versata;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al capo Z) della rubrica per il quale era carente la motivazione circa la rappresentazione di elementi dai quali dedurre il concorso del ricorrente nel fatto;
in questo caso i dialoghi erano intervenuti tra UA UC ed il IP e gli stessi avevano discettato circa la mera possibilità che NI avesse consegnato denaro a ZO, senza però che vi fosse alcuna certezza di tale dato;
peraltro la pronuncia era contraddittoria in quanto 11 rappresentava, da un lato, la costante attività informativa da parte del ricorrente nei confronti del LL di ogni attività illecita e, dall'altro, assumeva che in tale occasione il ricorrente avesse agito autonomamente;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione ai capi E1), F1) e G1), l'estorsione in danno di US;
era stata accertata l'esistenza di pretese legittime dei UC nei confronti del US a causa dei danni procurati all'abitazione familiare dalle attività dell'impresa; in ogni caso dalle conversazioni degli altri familiari risultava che UC ZO per la sua inaffidabilità era rimasto estraneo a tale episodio;
il concorso del ricorrente non poteva ricavarsi da colloqui nei quali si era limitato ad ascoltare le richieste del LL;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo H1) non essendo stata indicata alcuna condotta ascrivibile al ricorrente;
l'interpretazione del fatto non poteva fondarsi su stralci brevissimi di conversazioni dal contenuto incerto e poco chiaro;
il versamento di somme da parte del ON non era chiaramente frutto di attività estorsiva trattandosi di soggetti legati da rapporti di amicizia e vicinato da diversi anni;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo L1) mancando la dimostrazione del fatto-reato; il ricorrente aveva riferito dell'intenzione del dott. PI di consegnare una regalia e tale condotta era stata arbitrariamente ricostruita nei termini dell'estorsione; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo 01) non essendo stata dimostrata quale sarebbe stata la condotta intimidatoria mentre le intercettazioni davano prova della estraneità del UC ZO rispetto a tale vicenda;
l'identificazione della persona offesa nel IT non era certa ed, inoltre, non risultavano attività operative dell'impresa dello stesso;
in ogni caso il ricorrente a fronte del tergiversare del soggetto cui il denaro era stato richiesto aveva desistito dall'azione; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo Q1) - relativo alla intestazione della azienda "La Nuova Filanda"; al proposito mancava qualsiasi approfondimento circa il dolo specifico di eludere le misure di prevenzione e risultava che il locale era stato acquistato con i proventi di una vincita effettuata da UC PI mentre ZO UC risultava regolarmente assunto alle dipendenze della ditta;
mancava poi la fittizia attribuzione della titolarità della società posto che le risorse erano state affidate in maniera trasparente al UT per la sua decennale esperienza nel settore;
del tutto carente era poi la motivazione quanto alla riconosciuta finalità agevolatrice dell'associazione; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla riconosciuta sussistenza della finalità agevolatrice della consorteria trattandosi di attività ricondotte ad ambiti familiari;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di prescrizione del reato posto che la fittizia intestazione datava al 1997 e la mera modifica della denominazione sociale non aveva comportato una nuova consumazione del delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen.; in ogni caso, anche a fissare nel 2006 la data 12 di consumazione, il reato era prescritto;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
la corte di appello aveva fissato la pena base nella misura di anni 19 di reclusione senza indicare il reato base ed, in ogni caso, senza adeguatamente motivare il rilevante discostamento rispetto alla pena base;
la motivazione era viziata anche in relazione all'aumento per continuazione stabilito cumulativamente in anni 8 e ciò in contrasto con il recente orientamento delle Sezioni Unite n. 47127/2021; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla confisca del terreno di AN UC essendo carente la motivazione circa la riferibilità del bene al UC ZO trattandosi di bene acquistato dalla madre con risparmi accumulati negli anni. Con un secondo ricorso a firma avv.to Morace si deduceva ancora nell'interesse di UC ZO: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento al capo D) della rubrica perché l'affermazione di responsabilità era priva dell'indicazione della condotta materiale tenuta dall'imputato nella consumazione dell'azione estorsiva ai danni del ZA;
dalla conversazione risultava che il ricorrente aveva fatto riferimento ad azioni poste in essere da altri soggetti, i ND, e che l'accordo con il LL per il pagamento di somme lo vedeva del tutto estraneo;
ZA non lo aveva coinvolto nei fatti e le dichiarazioni del IS nulla dicevano circa una sua specifica condotta;
mancava poi qualsiasi elemento per affermare la sussistenza di minacce serie e credibili nei confronti della vittima ed il tema era stato totalmente bypassato dalla corte di appello;
né poteva ritenersi il concorso in forza di una forma di ratifica delle condotte altrui;
meritevole di censura era anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. sia sotto il profilo del metodo che dell'agevolazione mafiosa;
durante il tentativo di estorsione, infatti, il UC ZO non era presente né emergeva la sua consapevolezza dell'attività svolta da altri con tali modalità; in relazione all'agevolazione si rappresentava che la stessa può essere applicata anche ai concorrenti a condizione che siano consapevoli o versino in ignoranza colpevole ma tale specificazione mancava del tutto in capo al ricorrente non comprendendosi quale obbligo informativo ricadesse sullo stesso;
la motivazione sul punto era meramente apparente;
volazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento al capo E) della rubrica posto che la corte di appello aveva attribuito al UC una responsabilità per fatti commessi da altri sottraendosi all'obbligo di motivazione circa un reale concorso nella fase ideativa o preparatoria del reato;
la condotta del ricorrente si era limitata ad avere aggiornato il proprio LL su una richiesta estorsiva che CL aveva subito e ciò non lo rendeva automaticamente partecipe del fatto, trattandosi di condotte poste in essere da 13 altri e, precisamente, rispondenti al nuovo corso imposto dai c.d. ND;
analoghi vizi si riproponevano quanto alla ritenuta circostanza aggravante;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento al capo F) della rubrica non venendo indicata alcuna concreta condotta idonea a descrivere la presunta materiale pretesa estorsiva da parte del ricorrente;
innanzi tutto vi era incertezza circa l'identificazione della vittima nel CL, operata sulla base di un labiale del UC ZO, e tale dato era stato illogicamente ricavato dalla conversazione 22 luglio 2014 nella quale comunque non si faceva riferimento a somme frutto di estorsione o a precedenti accordi illeciti;
mancava quindi l'antecedente logico per ritenere la consumazione di una condotta estorsiva ai danni del CL, ed il giudice aveva supinamente condiviso il dato investigativo;
analoghi motivi si avanzavano con riguardo all'aggravante di mafia;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento al capo Z) della rubrica per omessa motivazione sulle doglianze avanzate con l'atto di appello;
sebbene in tale caso il UC avesse assunto un ruolo nella vicenda, ciò non poteva essere sufficiente ai fini della affermazione di responsabilità; difatti dai colloqui dei parenti risultava che lo stesso per la facilità nello spendere il denaro era stato estromesso dalla gestione degli affari e da nessun elemento risultava che fosse a conoscenza della illiceità del pagamento effettuato da NI;
si riproponevano le stesse doglianze in punto circostanza aggravante ex 416bis1 cod.pen. ; mancava poi qualsiasi motivazione circa l'aggravante delle persone riunite non essendovi alcuna prova che avesse conoscenza delle modalità dell'incontro nel quale era stata formulata la richiesta;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento ai capi E1), F1) e G1) della rubrica tutti fondati su intercettazioni tra terzi alle quali era estraneo il ricorrente, valutate erroneamente in assenza di adeguati riscontri, prive di chiarezza e decifrabilità, prive di approfondimento circa la credibilità delle affermazioni;
la corte aveva omesso di effettuare una valutazione maggiormente prudenziale non potendosi escludere frasi attribuibili a mera millanteria o tracotanza;
quanto alle due conversazioni che vedevano partecipe il ricorrente, si evidenziava che la corte di appello aveva omesso di valutarne gravità e precisione sussistendo numerosi termini incomprensibili;
venivano poi ribaditi i motivi sull'aggravante di mafia;
violazione di legge e difetto di motivazione con specifico riferimento al capo E1) poichè l'interpretazione della conversazione tra UA UC ed il IP TT era illogica poiché la condotta del UC ZO era quella di invitare taluno a soprassedere dalle richieste;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il capo F1) che si basava su una intercettazione fra terzi priva di riscontro e conclusioni congetturali;
14 violazione di legge e difetto di motivazione perché del tutto insufficiente era la motivazione quanto al capo G1) mancando le prove che potessero fare affermare che il US fosse vittima di estorsione;
in ogni caso la motivazione andava censurata nella parte in cui non aveva ritenuto che le estorsioni ai danni del US configurassero un'unica ipotesi a consumazione frazionata o prolungata;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento al capo H1) della rubrica fondata su un erroneo metodo di valutazione degli indizi posto che la condanna si basava esclusivamente su uno spezzone di frase tratta da una conversazione più ampia ed il giudice del gravame aveva elevato a prova certa un dato confinato nelle ipotesi investigative;
analoghi vizi venivano evidenziati quanto all'aggravante di mafia;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento al capo L1) della rubrica posto che dalle intercettazioni non si poteva ricavare che alcun pagamento era avvenuto;
le dichiarazioni del IS erano state travisate posto che i versamenti del PI non potevano essere automaticamente ricollegati ai fatti in contestazione;
analoghi vizi aveva la sentenza impugnata quanto al riconoscimento dell'aggravante; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento al capo 01) della rubrica, c.d. estorsione IT;
al proposito si deduceva che già in sede di applicazione della misura cautelare il G.I.P. aveva escluso per tale episodio la gravità indiziaria non essendovi prova dell'avvenuto pagamento e sussistendo perplessità stante il riconosciuto stato di membro dell'associazione della supposta vittima;
il tenore del colloquio riportava soltanto un messaggio che doveva essere inviato al IT privo di contenuto intimidatorio;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento al capo Q1) della rubrica mancando gli elementi oggettivi della fattispecie e cioè la previa individuazione del bene oggetto di fraudolento trasferimento e la sua riconducibilità al patrimonio del soggetto che teme il provvedimento ablativo;
si contestava un ruolo meramente gestorio dei fratelli UC senza che vi fosse prova della provenienza dagli stessi del denaro impiegato;
mancava pertanto l'individuazione della utilità patrimoniale di cui si assume la fittizia intestazione che deve necessariamente provenire dal patrimonio del gestore occulto e la semplice gestione di fatto dell'attività non è indice di fittizia intestazione;
inoltre difettava qualsiasi indicazione del trasferimento di beni dai UC al UT ed ancora i giudici del merito non avevano chiarito quale ruolo il UC ZO avesse ricoperto nell'attività intestata al UT;
si era omesso poi di approfondire il tema del dolo specifico non essendo possibile ipotizzare che nei riguardi dei UC fosse disposta alcuna misura di prevenzione mentre analogamente viziata era la riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa trattandosi al più di fatti consumati per interesse personale;
inoltre, con i motivi di appello, si era sottolineato il dato della 15 intervenuta prescrizione del reato perché consumato nel 1997 data della realizzazione della prima fittizia intestazione senza che la successiva modifica della sede o della denominazione della società potevano valere quali ulteriori fatti consumativi. - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; delineati i criteri giurisprudenziali fondamentali in tema di partecipazione punibile e sottolineata la necessità della individuazione di un ruolo concreto tale da rendere riconoscibile l'inserimento attivo nella consorteria, si lamentava come la posizione di UC ZO scontava l'esclusiva rilevanza attribuita ai rapporti di parentela con il LL detenuto;
automaticamente la corte di appello aveva ritenuto che qualsiasi coinvolgimento dello stesso nelle più varie vicende fosse indice di partecipazione mafiosa ma tale ragionamento era errato nella misura in cui mancava qualsiasi dimostrazione dell'avere preso parte alle attività delittuose;
- violazione di legge in relazione alla responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. posto che era stata violata la procedura corretta di valutazione delle prove essendosi proceduto attraverso un metodo di assemblaggio di elementi differenti di natura indiziaria;
quanto alle dichiarazioni del IS la corte di appello aveva errato nella valutazione di credibilità intrinseca dello stesso, dovendosi sottolineare che il medesimo risultava tratto in arresto proprio in questo procedimento ed era perciò a conoscenza di tutti gli elementi riportati negli atti processuali;
l'assenza di incontri, di rapporti e di ulteriori fatti specifici impediva pertanto di attribuire al UC ZO il ruolo di sostituto del LL UA e la corte di appello aveva ignorato elementi favorevoli quali la stessa assoluta mancanza di fiducia che i suoi parenti nutrivano;
mancava poi la convergenza di più dichiarazioni e comunque assenti erano i riscontri individualizzanti, non essendovi atti di indagine dai quali inferire che UC ZO fosse interessato alle attività della cosca e così risultando assente il necessario ruolo dinamico funzionale;
il UC aveva al più operato solo nell'interesse proprio о del LL senza alcun vantaggio a favore dell'associazione; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al ruolo direttivo di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen.; non esistevano elementi per affermare che il ricorrente avesse svolto funzioni dirigenziali della cosca ed il collaboratore IS pur indicandolo come reggente non aveva indicato fatti specifici;
risultava invece anche dalla ordinanza del G.I.P. che aveva escluso tale qualificazione, un ruolo secondario e subordinato rispetto al LL mentre è necessario che funzioni apicali siano effettivamente esercitate;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento all'aggravante dell'associazione armata mancando la dimostrazione del possesso di armi nell'interesse e nella disponibilità dell'associazione; 16 violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento alla negazione generalizzata delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena anche con riferimento agli aumenti per continuazione.
1.5 TE DO con ricorso dell'avv.to Pitasi deduceva: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato assorbimento - dei reati di porto delle armi con matricola abrasa e del fucile mitragliatore di cui ai capi G) e T1) nel reato di detenzione e porto abusivo di arma da sparo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso da Sezioni Unite 41588/2017; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al reato di ricettazione di cui al capo V1) poiché trattandosi di arma estera non poteva identificarsi il reato presupposto nel fatto di illecita importazione che non costituisce reato;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto al reato di porto abusivo di arma di cui al capo G) che non poteva ricavarsi dalla sola accertata detenzione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al reato di detenzione illecita e porto abusivo di arma affermato con riguardo alla carabina ad aria compressa di cui non si era accertata la capacità cinetica;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. per i capi L) ed M) non potendo desumersi la volontà di agevolare l'associazione dalla sola posizione assunta nel contesto criminale dal latitante;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento dell'aggravante di mafia per i reati in materia di armi non potendosi affermare la consapevolezza di agevolare l'associazione; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo Z1) di cui all'art. 697 cod.pen.; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione della pena stabilita nella misura media edittale.
1.6 DA SA con ricorso dell'avv.to ES, deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla dedotta questione preliminare della nullità della sentenza di primo grado che si era limitata a riportare gli esiti delle investigazioni;
violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per improcedibilità dell'azione penale a seguito di precedente archiviazione disposta nel procedimento c.d. "Meta" datata 30.3.2012 mai seguita da provvedimento di riapertura indagini;
seppure la contestazione nel presente procedimento c.d. "Sansone" fosse formulata come "protratta fino ad epoca imprecisata" la stessa doveva arrestarsi ai primi mesi del 2012 e sussisteva pertanto identità dei fatti;
in ogni caso il materiale probatorio utilizzato per la contestazione archiviata non poteva essere utilizzato anche nel secondo e più recente procedimento;
la corte nel rigettare la questione preliminare aveva richiamato le conclusioni del tribunale del riesame secondo il quale non vi era né identità di associazioni sotto il profilo soggettivo, perché diverso il nuovo gruppo nel quale operava 17 il ricorrente rispetto a quello del procedimento Meta, né identità temporale posto che i fatti oggetto del presente giudizio hanno estensione sino al 19 dicembre del 2012, data della conversazione tra i UC e nella quale si fa riferimento al DA;
tali considerazioni dovevano ritenersi errate sia perché in entrambi i procedimenti il DA era stato chiamato a rispondere del delitto di partecipazione alla associazione denominata 'ndrangheta senza che potesse avere rilievo decisivo il gruppo criminale di riferimento sia perché, nella conversazione del dicembre 2012, i fratelli UC discutono di fatti avvenuti in passato e quindi riferibili proprio al periodo coperto da archiviazione;
si ribadiva, pertanto, che nell'ipotesi di reato permanente l'assenza della riapertura indagini precludeva l'analisi di condotte illecite già prese in considerazione e che si utilizzino per lo stesso periodo gli elementi probatori in precedenza acquisiti;
violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo B) dell'imputazione, estorsione aggravata ai danni dei cugini ES;
al proposito si ribadiva che mancava la identificazione certa del DA nel soggetto di nome SA oggetto delle conversazioni, l'imputato non utilizzava nella propria attività macchinari come quelli il cui uso sarebbe stato imposto al ES, le intercettazioni erano generiche, irrilevanti erano i fatti emersi nel procedimento c.d. Meta poi archiviato;
la considerazione della corte di appello secondo cui DA sarebbe soggetto facente parte della cosca ON ed era coinvolto nella estorsione, non poteva ricavarsi dalla lettura della conversazione tra i fratelli UC nel corso della quale era chiara la distinzione di due ordini di argomenti in cui il chiaro riferimento a SA DA riguardava soltanto più ampie questioni riguardanti logiche spartitorie tra cosche avverse;
pertanto alcuna certezza vi era che il "SA" coinvolto nel capo B) fosse il ricorrente e la conclusione della corte di appello era fondata su un non accettabile automatismo;
inoltre inconducente e generica era la conclusione del giudice di appello circa l'utilizzo di mezzi edili che sarebbero stati imposti ai ES;
incomprensibili erano poi le ragioni sulla base delle quali per tale fatto estorsivo era stata ritenuta sussistere la circostanza aggravante mancando qualsiasi riferimento specifico al ricorrente;
violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo E) della rubrica, estorsione CL, posto che ancora una volta la conversazione tra i UC doveva essere scissa in due frazioni ed il riferimento al DA SA contenuto nella seconda parte del dialogo non poteva fare concludere che lo stesso fosse quel soggetto indicato quale concorrente nel fatto illecito;
quanto alle dichiarazioni del IS sul punto, le stesse non potevano fondare un'affermazione di colpevolezza per il fatto specifico, valendo soltanto a segnalare il coinvolgimento del ricorrente in schieramenti criminali;
anche con riguardo a tale capo, poi, si segnalava l'assenza di motivazione circa l'aggravante mafiosa affermata sulla base di astratte valutazioni;
violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo A), poiché la corte di appello non aveva superato le doglianze espresse rispetto alla decisione di primo grado;
era del tutto assente l'individuazione di 18 riscontri esterni individualizzanti alla dichiarazione del IS su cui si era fondata la condanna non potendo valorizzarsi gli elementi utilizzati per i reati fine;
la corte di appello aveva pertanto errato nel compiere il procedimento di valutazione della chiamata di correo ex art. 192 terzo comma cod. proc.pen. ripetendo le illogicità già contenute nella sentenza di primo grado;
violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata mancando qualsiasi elemento per ritenere che l'imputato fosse consapevole della presenza di armi e della disponibilità delle stesse;
violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi anche in bilanciamento con la recidiva.
1.7 L'avv.to ND Alvaro per ES DO deduceva: violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 438 e 441 cod.proc.pen. poiché era illegittima l'acquisizione nella fase della discussione del rito abbreviato da parte del G.U.P. del provvedimento di fermo emesso nel corso di altra operazione (c.d. Iris) su richiesta del P.M.; tale illegittimità veniva affermata anche dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. III, n. 23784/2019); omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;
- erronea applicazione dell'art. 416 bis cod.pen. e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per detto reato, pronunciata in assenza di adeguati elementi di prova e sulla base di un rapporto di parentela con il cugino UA;
non era stato chiarito il ruolo in concreto svolto dal ricorrente posto che il suo coinvolgimento nella segnalazione di attività da sottoporre ad estorsione non trovava riscontri precisi e concreti in relazione a singole indicazioni effettuate, mancava la contestazione di reati fine, non potevano essere valorizzate le sole frequentazioni in un territorio abitato da un numero limitato di soggetti.
1.8 ON DO (cl.56) con ricorso dell'avv.to ES deduceva: - violazione degli artt. 546, 606 lett. e) cod. proc.pen. poiché la pronuncia di appello aveva operato un richiamo integrale ed acritico alle argomentazioni espresse dal G.U.P.; inoltre le pronunce di merito erano viziate dal travisamento di prova decisiva e rilevante e da motivazione assertiva;
apoditticità della motivazione con riferimento alla attribuzione al ricorrente della responsabilità per il capo B) della rubrica, relativo alla estorsione ai fratelli ES;
la colpevolezza era stata fondata sulla valutazione di alcune conversazioni intercettate tra i predetti ES dalle quali non emergeva alcun elemento dotato di elevata probabilità razionale circa il coinvolgimento del ON;
la corte di appello era pervenuta ad un giudizio congetturale, aveva affermato tautologicamente che la richiesta estorsiva era stata mossa da DA nell'interesse di ON ed avvalendosi anche del NO, non era stato accertato alcun contatto od incontro tra i ES ed il ricorrente in relazione a tale vicenda;
violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta 19 sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. basata su un giudizio apodittico mancando qualsiasi riscontro alla tesi dello sfruttamento di un potere intimidatorio mafioso, non emergendo alcun ruolo del ricorrente nel sodalizio;
inoltre, difettava anche il presupposto dell'agevolazione del sodalizio criminale non emergendo che il provento del delitto fosse stato destinato alla cassa comune dell'associazione; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'omessa declaratoria di ne bis in idem ex art. 649 cod.proc.pen. in ordine al delitto di partecipazione mafiosa;
la corte di appello aveva ritenuto la diversità della condotta assumendo proseguita la partecipazione attiva anche successivamente i fatti acclarati nel separato procedimento c.d. Reggio Nord Lancio e cioè dopo il 5 ottobre 2011; assumeva la corte che la condotta del ON sarebbe stata caratterizzata da autonomia e prevalenza nel settore delle estorsioni e che tale attivismo lo avrebbe portato a conflitti con altre cosche e con quella dei UC in particolare;
la pronuncia di appello non aveva spiegato però quali elementi fossero in grado di arricchire il quadro indiziario a carico del ON anche in relazione ad un differente arco temporale rispetto a quello giudicato con data finale 5-10-2011; richiamati i principi fondamentali dettati dalla giurisprudenza di legittimità e convenzionale sul tema e ribadito che il valore fondamentale del ne bis in idem trova anche copertura nella legislazione europea alla luce dell'art. 50 della Carta di Nizza richiamata dal Trattato di Lisbona, si concludeva affermando che il giudice di appello aveva violato i suddetti principi fondamentali;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per il ruolo direttivo ex secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen. essendo mancata del tutto da parte della corte di appello l'individuazione concreta e precisa di attività direttive di altri associati svolte dal ON;
né potevano valere a tale proposito i soli richiami effettuati da terzi alla figura del ricorrente in varie conversazioni intercettate;
difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
1.9 ON TT con ricorso dell'avv.to ZO Gatto lamentava: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità dovendosi ritenere viziata la valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice di appello che si era limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado e non aveva superato i dubbi circa l'identificazione del ricorrente quale soggetto coinvolto nell'estorsione US, come risultava dalle stesse intercettazioni che venivano riportate in stralcio;
in ogni caso non risultava da alcuna conversazione che il ricorrente era a conoscenza della natura illecita delle somme richieste e versate;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'elemento soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 non emergendo la finalità agevolatrice né il consapevole sfruttamento del metodo mafioso;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
1.10 IS ZO deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in 20 ordine al trattamento sanzionatorio ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche fondata su considerazioni illogiche in contrasto con la collaborazione con la giustizia del ricorrente, con il comportamento successivo al reato e fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti.
1.11 L'avv.to Foti per ON AN deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. per le gravi lacune emergenti in punto di esatta ricostruzione del fatto posto che la sussistenza del delitto in tema di armi era stata desunta da una interpretazione di intercettazioni priva di conferma quanto alla detenzione e porto del fucile cui si faceva riferimento;
I violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui agli artt. 4 e 7 L.895/67 posto che, il termine di anni 8 e mesi 4, non poteva ritenersi sospeso per effetto della sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di altri imputati e per altri titoli di reato.
1.12 L'avv.to Foti per ON ON deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967 di cui al capo Q), erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
si lamentava in particolare che il giudizio di responsabilità era fondato su basi congetturali e ciò sia con riguardo all'identificazione in un'arma nella "caterina" oggetto della conversazione tra UC UA e TT ZO, che in relazione alla individuazione nel ricorrente del "Nino ON" cui si faceva riferimento nel corso della stessa;
si rappresentava la presenza di numerosi soggetti omonimi nella stessa realtà territoriale nonché l'assenza di precedenti specifici (solo un precedente per possesso di marijuana) e la genericità degli altri elementi indicati dalla corte di appello (controlli ed avviso orale); inoltre il termine utilizzato nella conversazione ("la caterina") non poteva con certezza attribuirsi ad un'arma; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa mancando la prova del dolo specifico e diretto.
1.13 Gli avv.ti NA ed Abate per NÀ TU deducevano con il primo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento motivo all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nella fattispecie estorsiva aggravata di cui al capo C). Con una prima doglianza si eccepiva che il rito abbreviato condizionato chiesto dal ricorrente aveva avuto andamento irregolare posto che l'audizione della persona offesa ST, ammessa dal G.U.P., era stata svolta dopo l'inizio della discussione e le conclusioni del P.M. e di alcuni difensori;
aveva errato pertanto la corte nel ritenere assente la violazione dei diritti del ricorrente poiché l'escussione di ST si era svolta prima della discussione della difesa di NÀ. Con ulteriori doglianze contenute nel primo motivo, richiamata la giurisprudenza sul tema del concorso punibile nell'estorsione mafiosa da parte dell'intermediario, si rappresentava che lo svolgimento dei fatti rendeva palese che l'intervento del ricorrente era stato finalizzato esclusivamente a tutelare la posizione dello ST ed era stato 21 attivato proprio da quest'ultimo. Posto quindi che l'estorsione era già stata attuata che alcuna pressione psicologica o coazione fosse riferibile al NÀ mancava del tutto un qualsiasi beneficio od interesse che lo stesso aveva ricevuto per il ruolo svolto;
inoltre l'intervento nel solo interesse della vittima non poteva ritenersi confutato dalla avvenuta ricezione del denaro e successiva consegna agli autori del fatto perché nulla era stato trattenuto ed il ricorrente aveva eseguito quanto deciso nel corso di un incontro al quale aveva partecipato insieme a ST, contattato dopo essersi rivolto al IS. Tale ricostruzione doveva ritenersi confermata anche dalle dichiarazioni del predetto collaboratore che aveva ricostruito l'intervento del NÀ nell'esclusivo interesse della vittima di cui aveva rappresentato gli interessi. Il secondo motivo lamentava il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. benchè mancasse da parte del ricorrente sia la volontaria agevolazione della cosca criminale sia lo sfruttamento del metodo mafioso e non potendo trasmettersi al concorrente le circostanze attribuibili alla condotta altrui.
1.14 Gli avv.ti Strangio e Morello per LA IO deducevano con distinti motivi: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. avuto riguardo al capo B1), tentata estorsione IS, posto che la corte di appello aveva omesso di prendere in considerazione le doglianze avverso la sentenza di primo grado, aveva interpretato la conversazione n.3009 con illogicità e incoerenza, aveva concluso contraddittoriamente assolvendo il coimputato IO, era incorsa in violazione di legge quanto all'identificazione degli estremi del tentativo punibile;
innanzi tutto si segnalava l'inesistenza di una frase ritenuta decisiva nella sentenza di primo grado nella intercettazione n. 3009 ("quando andate") la cui conseguenza doveva essere l'esclusione della prova di un concorso del ricorrente nei fatti ricavata invece da un supposto inserimento nel contesto criminale;
assente era quindi la prova di un mandato conferito al LA e sul punto la corte aveva travisato il contenuto della conversazione attribuendo alla stessa un significato diverso da quello reale;
esclusa poi la compartecipazione del IO, ne derivava l'impossibilità di individuare la condotta del LA la cui estraneità ai fatti risultava dalla conversazione tra i due nella quale ciascuno sconosceva gli autori di quei lavori;
pertanto, la valutazione della intercettazione 21 dicembre 2011 tra i UC era illogica, poiché dalla stessa risultava invece che il LA era soltanto stato cercato per contattare IO senza alcuna specificazione circa l'oggetto della richiesta;
mancava poi la sussistenza di elementi per affermare il tentativo punibile poiché le attività di IO e LA avrebbero potuto al più configurare un'ipotesi di atti preparatori ed il ricorrente non poteva rispondere del fatto;
tutti i successivi colloqui non riguardano mai il ricorrente e l'azione intimidatoria ai danni del IS era stata compiuta da altri mentre mancava comunque la prova dell'avvenuta richiesta di versamento di somme di denaro;
· violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc.pen. con riferimento al capo I1), estorsione AN, posto che il supposto ruolo di percettore delle somme era sconfessato dalla lettura integrale delle conversazioni intercettate;
anche a volere 22 ritenere che i due UC avessero discusso il 12 dicembre 2012 di un pagamento da parte del AN, non vi era alcuna prova di atti di violenza od intimidazione da parte di LA ovvero della effettiva percezione della somma illecita;
la pronuncia di appello aveva attribuito carattere illecito al pagamento sulla base di considerazioni generali ed astratte, riferite all'ambiente criminale e prive di specificità, dovendosi comunque accertare una condizione di soggezione psicologica non accertata;
tale condizione era poi da escludere alla luce della dichiarazione della vittima che non aveva escluso di avere ricevuto pressioni dai UC escludendo qualsiasi coinvolgimento del LA;
ancora aveva errato la corte di appello nel ritenere che le dichiarazioni del IS avessero riscontrato quelle del AN, posto che si trattava di dichiarazioni de relato la cui fonte non era escutibile perché individuata nello stesso imputato e, comunque, non era stato individuato alcun riscontro esterno individualizzante e la chiamata di reità era rimasta isolata;
errata era anche l'interpretazione della conversazione 22-2-2012 tra UC IA ed il LL dalla quale non risultava che la somma fosse stata effettivamente versata così che la motivazione era incompleta ed in parte mancante;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. che era stata affermata genericamente e senza riguardo alla posizione di ciascun imputato non potendosi ricavare la sussistenza della stessa dalla sola ritenuta partecipazione alla cosca;
difatti, anche per ciascun associato, è sempre richiesta la verifica dello sfruttamento del metodo mafioso ovvero della volontà di agevolare l'organizzazione non potendosi escludere modalità e finalità diverse;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento all'art. 416 bis cod.pen. contestato al capo A); non poteva ricavarsi la responsabilità per il delitto associativo dalla consumazione dei delitti fine che hanno natura autonoma e quanto al supposto ruolo di soggetto di fiducia del boss detenuto UA UC, la motivazione aveva richiamato vicende per le quali era intervenuta l'assoluzione del ricorrente e cioè i fatti ai danni di NI DO e US CO e cioè i capi E1) e Z); difatti, da tali episodi LA era stato assolto per non avere posto in essere alcuna condotta costituente un contributo causale, così che mancava comunque l'individuazione di un ruolo stabile e reiterato nel tempo oltre che il contributo effettivo alla permanenza ed al rafforzamento del vincolo associativo;
tali caratteri mancavano poiché al più poteva ritenersi avere operato il ricorrente quale trasmettitore di messaggi in una sola occasione;
la pronuncia era quindi sia affetta da vizio di motivazione che da errata interpretazione ed applicazione degli elementi strutturali dell'art. 416 bis cod.pen.; ancora si lamentava che in relazione alla supposta detenzione di un'arma la dichiarazione del IS era generica e priva di ogni dettaglio;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche basati su considerazioni generiche e non individualizzate.
1.15 GA AS con atto dell'avv.to ES deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancanza della 23 motivazione quanto ai capi L) ed M) dell'imputazione per mancata analisi delle doglianze difensive relative alla assenza di qualsiasi condotta di favoreggiamento del ON;
non poteva sopravvalutarsi il legame di parentela con il LL OB che aveva agito da solo nel riaccompagnare il latitante al covo pur alla guida del mezzo del ricorrente;
mancava, quindi, qualsiasi condotta attiva od omissiva diretta a favorire il latitante;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis1 cod.pen. per mancanza della motivazione;
la finalità agevolativa non poteva essere ricavata soltanto dal rapporto con il LL OB, essendo necessario il dolo diretto;
quanto alla comunicabilità ai concorrenti nello stesso reato, trattandosi di circostanza soggettiva, non poteva ritenersi sufficiente la sola consapevolezza della finalità altrui né decisivo era il solo riferimento ai luoghi di consumazione dei fatti ed alla realtà criminale calabrese, come operato dalla corte di appello;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
1.16 ON OL con ricorso dell'avv.to Cianferoni lamentava: violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e dell'art. 110 cod.pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. contestato al capo R1) posto che, trattandosi di fattispecie plurisoggettiva impropria, non può farsi applicazione della disciplina dettata dall'art. 110 cod.pen. stante la previsione della punibilità del solo soggetto che si rende intestatario fittizio;
violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed in particolare dell'art. 512 bis cod.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per l'intestazione dell'attività del chiosco denominato "L'isolotto" che la FA aveva ceduto ad OL ON nel 2010 e 2011 e che nel corso del 2012 era poi passata ad OL IO;
la corte di appello, alle pagine 511 e seguenti, aveva acriticamente sposato la tesi accusatoria senza tenere conto del giudicato interno liberatorio posto che il sequestro preventivo non era stato convalidato e nel provvedimento adottato in sede cautelare si era evidenziato come mancassero elementi per sostenere la funzione dissimulatrice o comunque la fittizietà degli affidamenti agli OL;
in particolare, si era affermato che UC gestiva la concessione formalmente intestata alla FA, ma non anche che utilizzasse come prestanome gli affidatari della gestione del bar;
si sottolineava inoltre che non era stato accertato con quali somme fosse stata finanziata l'attività e difettava, poi, qualsiasi prova del dolo specifico e cioè della volontà del ricorrente di aiutare il socio occulto ad eludere le misure patrimoniali con la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolare effettivo e formale dei beni;
al proposito si rilevava ancora che mancava qualsiasi collegamento con la cosca così come la consapevolezza della possibilità di attivazione di procedimenti di prevenzione mentre alcun elemento era stato acquisito per accertare la provenienza delle risorse economiche impiegate;
UC, poi, non aveva interferito nella gestione del chiosco ed infine mancava qualsiasi condotta fraudolenta, elemento questo 24 richiamato dalla rubrica della norma;
-violazione di legge penale in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata sotto il profilo dell'avvenuta agevolazione della cosca ZI-UC, posto che il ricorrente non era risultato uomo legato al UC ovvero favoreggiatore dell'associazione e mancava la dettagliata verifica di tale specifica volontà di favorire l'intero gruppo;
la corte di appello aveva ricavato la prova dell'agevolazione dalla semplice contestualità ambientale, con un ragionamento viziato e che non teneva conto della circostanza che anche il favorire gli interessi di un esponente apicale della cosca non determina una finalizzazione a favore dell'intera associazione;
mancava poi qualsiasi espressione di metodo mafioso;
-violazione di legge quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche basata su una motivazione indistintamente riferita a tutti gli imputati. violazione di legge dovendosi pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato previa esclusione dell'aggravante. Con motivi nuovi deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta punibilità a titolo di concorso nel delitto di intestazione fittizia aggravato;
deduceva che dalla stessa informativa era emerso l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di imprenditore;
che non era stata accertata l'origine del denaro impiegato, che il GIP di Reggio Calabria nell'ordinanza di non convalida del fermo aveva escluso qualsiasi elemento per affermare la gestione anche del bar da parte di UC UA;
inoltre il bar non era mai stato sequestrato ed i cambi della struttura societaria di una compagine già esistente ed operativa secondo la giurisprudenza (Cass, sez. V 22106/2021) non integravano la consumazione di nuove ipotesi delittuose. Peraltro in assenza di rapporti pregressi non era dimostrata la finalità elusiva delle misure di prevenzione richiesta per tutti i concorrenti nel reato.
1.17 Con ricorso dell'avv.to Iaria ER ND deduceva con entrambi i motivi di ricorso nullità della motivazione per contrasto tra la stessa ed il dispositivo di condanna;
riportata la parte motiva espressa a pagina 476 si evidenziava come la corte di appello avesse sottolineato l'assenza di ulteriori elementi per affermare il coinvolgimento del ER nel favoreggiamento della latitanza del ON con la conseguenza che l'insanabile contrasto con il dispositivo di condanna non poteva che determinare la nullità della sentenza impugnata.
1.18 Con ricorso dell'avv.to Cianferoni UT ON deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e dell'art. 110 cod.pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. contestato al capo Q1) posto che, trattandosi di fattispecie plurisoggettiva impropria, non può farsi applicazione della disciplina dettata dall'art. 110 cod.pen. stante la previsione della punibilità del solo soggetto che attua l'intestazione fittizia;
violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc.pen. con riguardo all'art. 512 bis cod.pen. posto che la gestione dell'attività Blue Kerry nel 1997 da parte del UT era già stata analizzata nel procedimento penale sfociato nell'archiviazione; quanto all'attività della "Nuova Filanda" la provenienza delle risorse economiche era lecita 25 essendo stati investiti i proventi della vincita al superenalotto di PI UC come riferito dal collaboratore ZO IS;
quanto alla presenza nel bar del ZO UC, lo stesso era un semplice dipendente dissennato e ciò aveva determinato il UT a cedere l'attività ed a pagare i debiti con i propri risparmi personali;
mancava pertanto qualsiasi attività di simulazione delle intestazioni societarie che non poteva provarsi sulla base della sola presenza del UC ZO nell'esercizio; difettava altresì lo scopo elusivo richiesto a titolo di dolo specifico quale connotato indefettibile della condotta e mancava in definitiva anche la non coincidenza tra titolarità formale e disponibilità effettiva;
-violazione della legge penale quanto alla riconosciuta esistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con riguardo al capo Q1); l'aggravante era stata affermata meccanicamente ed acriticamente dalla corte di appello e non poteva basarsi sui semplici rapporti di parentela e frequentazione, la volontà di agevolare la cosca era smentita dalla ricostruzione dei fatti e dalle dichiarazioni del IS che indicavano UT quale soggetto totalmente estraneo a dinamiche associative;
mancava pertanto qualsiasi dimostrazione che la volontà di agevolare la cosca fosse stato lo scopo diretto della condotta;
-violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo Q1) perché estinto per decorso del tempo;
i fatti si erano consumati nel 1997 e successivamente era avvenuto al più un mero cambio di denominazione che non faceva riferimento alla attività commerciale e quindi mancava il presupposto della reiterazione delle condotte di intestazione fittizia;
-violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di intestazione fittizia contestato al capo R1) avente ad oggetto il chiosco "L'isolotto"; al proposito si sottolineava che mentre le attività del UT si erano svolte tra giugno e settembre del 2009, tutte le intercettazioni valorizzate a fini di prova avevano data dal 2010 in poi e, quindi, erano riferibili ad altri ambiti temporali cui era estraneo il ricorrente;
mancava poi la condotta dissimulatrice e la finalità elusiva come già ritenuto in sede cautelare;
violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il capo R1) posto che non risultavano interferenze del UC nella gestione del chiosco;
- violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche anche in misura prevalente. In un secondo atto di ricorso venivano dedotti motivi identici ad eccezione della eccezione di prescrizione anche per il capo R1) perché consumato nel 2009. Con motivi nuovi a firma dello stesso difensore si eccepiva violazione di legge quanto all'applicazione delle norme in tema di concorso di persone nel reato di intestazione fittizia aggravato;
ripercorse le modalità della intestazione dell'esercizio "La Nuova filanda" si eccepiva come non potesse applicarsi la disciplina dettata dall'art. 512 bis cod.pen. posto che l'esercizio era stato attivato con denaro di provenienza lecita ed il UT aveva anche pagato i debiti con i propri risparmi. La trasparenza della 26 gestione e gli investimenti anche personali escludevano la punibilità ex art. 512 bis cod.pen.; mancava poi la prova del dolo specifico non essendo stato individuato l'accordo tra parti in forza del quale il UC manteneva la proprietà effettiva e mancava poi la finalità elusiva che è richiesta a titolo di dolo specifico. Con un secondo motivo aggiunto si eccepiva come il reato di cui al capo Q1) doveva essere dichiarato estinto per prescrizione già alla data della sentenza di secondo grado;
difatti il cambiamento della denominazione dell'immobile non determinava un nuovo momento consumativo trattandosi di condotte meramente passive, la fittizia intestazione si era arrestata al 1997 e mancavano successive condotte di trasferimento fittizio. Il terzo motivo aggiunto deduceva violazione dell'art. 512 bis cod.pen. quanto al capo R1) posto che vi era un giudicato interno liberatorio quanto alla fittizietà delle intestazioni del bar e la riferibilità al UC.
1.19 L'avv.to Delfino per IT ON deduceva: violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di detenzione illegale e porto abusivo di arma posto che anche a volere considerare la data di commissione del 5-4-2011 era decorso il termine massimo;
violazione di legge, sempre in relazione a tale punto, per non avere la corte di appello esattamente indicato i periodi di sospensione della prescrizione con riferimento specifico ai verbali di udienza;
in ogni caso la data di consumazione dei fatti non poteva coincidere con quella dell'accertamento; violazione di legge quanto all'omesso assorbimento del reato di detenzione abusiva di arma in quello di porto abusivo della stessa arma;
- violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche non essendosi tenute in considerazione molteplici circostanze (incensuratezza-atteggiamento collaborativo- esclusione aggravante ex art. 7 D.L. 152/91).
1.20 SC TO e SC CC con impugnazione dell'avv.to Araniti deducevano violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., difetto di motivazione, travisamento della pena, inosservanza di legge penale con riferimento all'art. 416 bis cod.pen. per entrambi i ricorrenti;
con riguardo al solo SC CC anche violazione degli artt. 339 e 612 cod.pen. e per TO violazione di legge in relazione all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod.pen.; violazione dell'art. 416 bis quarto comma cod.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione degli artt. 132, 133 cod.pen. e 111 Cost.. Lamentavano che la sentenza impugnata aveva utilizzato le conversazioni in maniera incompleta e parziale ed omettendo di considerare la non univocità dei dialoghi. Con particolare riferimento alla ritenuta partecipazione mafiosa, si lamentava che la punibilità per il delitto associativo era stata inferita dalla colpevolezza per i reati fine e che la motivazione appariva una acritica trasposizione della tesi accusatoria già sposata dal G.U.P.; con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore IS si sottolineava che la difesa aveva evidenziato una serie di elementi volti a far emergere l'inattendibilità intrinseca dello stesso che 27 erano stati sminuiti dalla corte di appello;
le censure venivano pertanto riproposte per evidenziare i difetti argomentativi;
in particolare si evidenziava che: nel primo interrogatorio IS aveva definito gli SC "gente vicina" mentre dal secondo interrogatorio in poi li aveva accusati di altri illeciti;
-aveva attribuito ad TO SC la volontà di assumere il controllo del paese e perciò il compimento di alcuni danneggiamenti che erano tutti smentiti dai fatti e dalla documentazione prodotta;
in particolare il danneggiamento della vettura dell'ing. IT era avvenuto prima del rigetto di una richiesta di concessione che il IS aveva indicato come causale;
quello ai danni del PI non poteva trovare ragione nel licenziamento della sorella perché la stessa aveva dato dimissioni volontarie, quello ai danni del AL non poteva fondarsi sulla volontà di aprire un lido nei pressi dell'abitazione del ricorrente poiché in quella zona non sarebbe stato possibile per motivi idrogeologici;
-le presunte confidenze ricevute dal UC sull'apertura della sala giochi non potevano essere state riferite stante la condizione di detenzione del predetto intervenuta da giugno 2010; -smentita era la sussistenza di rapporti di astio con il IO;
la riferita formale affiliazione sarebbe avvenuta quando entrambi i gemelli non avevano compiuto 18 anni ed era circostanza riferita solo dopo la lettura integrale degli atti e, comunque, priva di qualsiasi condotta attuativa dei fini delittuosi. Mancavano poi i riscontri esterni individualizzanti e la corte di appello dinanzi alla quale tutte tali ragioni erano state esposte aveva omesso di considerarle non tenendo conto nemmeno l'incostanza del narrato. Quanto agli elementi tratti dalle conversazioni intercettate, la difesa aveva eccepito l'impossibilità di individuare i ricorrenti ogni volta che, in conversazioni tra terzi, si facesse riferimento a soggetti individuati come "gemelli" trattandosi di dato equivoco;
la corte di appello per individuare i ricorrenti nei soggetti cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate ed in particolare in quelle in carcere tra i UC, aveva individuato una serie di elementi incrociati (elencati a pag. 11 del ricorso) che erano tutti smentiti da argomenti di ordine logico ovvero da elementi documentali;
in particolare alcun rilievo poteva avere la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di CC SC ed illogica sarebbe stata la condotta di danneggiamento in danno di una IP acquisita del capo cosca, non era possibile individuare negli SC i soggetti ai quali ZO UC aveva chiesto il pagamento di denaro come indicato da IA nel colloquio 18.10.2010; altra incongruenza temporale sussisteva con riferimento alla vicenda riguardante IA LA e la raccomandazione al medico che comunque nulla di illecito poteva provare;
errata inoltre era stata l'interpretazione della lettera inviata da UA UC in carcere ad TO SC ed incompatibile l'assoluzione dal capo Q) di detenzione di armi con il supposto ruolo rivestito nel contesto criminale ricavato dalla corte di appello sulla base di interpretazioni illogiche di alcuni termini utilizzati nelle conversazioni poco chiari ed apoditticamente valutati come riferiti ad armi. Quanto alla richiesta contenuta nella 28 missiva inviata dal UA UC allo SC TO, di consegnare ad una donna la somma di € 50, si trattava di missiva del tutto lecita riferita ad un soggetto pure conosciuto dal ricorrente. Si censurava pertanto la mancanza di motivazione e l'errata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di partecipazione punibile nonché l'errata valutazione delle conversazioni tra terzi in cui frequenti sono anche i riferimenti a fatti conosciuti de relato. Mancava l'individuazione del ruolo dinamico-funzionale dell'associato punibile e la valorizzazione necessaria dell'aspetto operativo del partecipe, non bastando la semplice predisposizione d'anima dovendo essere interpretato l'art. 416 bis cod.pen. alla luce dei principi di materialità ed offensività della condotta come ribadito dalle Sezioni Unite DA richiamate in ricorso e delle precedenti Sezioni Unite Mannino, le quali richiamavano la necessità di una attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità e concretezza alla condotta del prendere parte. E' indispensabile poi individuare il metodo mafioso spiegato dal gruppo criminale e quindi le condizioni di assoggettamento ed omertà diffuse nel territorio;
tutti detti elementi erano stati svalutati ed omessi dalla motivazione di appello. Con altra doglianza si censurava la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 bis cod.pen.; difatti l'aggravante è configurabile a carico del partecipi che siano consapevoli del possesso delle armi da parte della cosca o che per colpa lo ignorino e nel caso in esame la corte aveva fatto riferimento a fatti risalenti nel tempo. In relazione alla responsabilità per i capi F1) ed S), i dati utilizzati e posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità erano inconferenti;
errata era la lettura della captazione 14-8-2013 presso il carcere di Palmi trattandosi di dialogo non intellegibile ed arbitraria l'identificazione dell'TO nel ricorrente SC;
peraltro la supposta vittima aveva negato di avere ricevuto richieste estorsive e di conoscere TO SC e tali considerazioni erano state superate dalla corte di appello con una adesione acritica alle conclusioni della pronuncia di primo grado. Anche per il capo S), per il quale ha riportato condanna CC SC, si evidenziavano analoghi vizi riguardanti la valutazione di una conversazione tra terzi dal contenuto non univoco in cui era soltanto ipotetica l'identificazione di CC SC ed errata la collocazione temporale. Si deduceva poi violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. mancando prova della presenza simultanea di più persone riunite che la corte non aveva affrontato;
violazione di legge in relazione all'aggravante ex art. 7 D.L. 152/91 motivata sulla base di formule di stile, dovendosi tenere conto che gli SC non avevano mai riportato condanna per il delitto di associazione mafiosa;
la sentenza aveva ritenuto dimostrato il metodo mafioso senza però che la consumazione di atti intimidatori potesse provare tale circostanza ex se, necessitando ulteriori evidenze oggettive tali da esercitare una coartazione psicologica sulle persone della provenienza dell'attività dall'organizzazione criminale, circostanza nel caso di specie del tutto 29 mancante, non essendo emerso che l'autore delle minacce avesse palesato la propria appartenenza alla criminalità organizzata mafiosa ingenerando particolare timore. Infine si lamentava violazione degli artt. 132, 133 cod.pen. e 111 Cost. quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche fondata su una generica valutazione ed al trattamento sanzionatorio mancante di adeguata giustificazione benchè fissato in misura superiore al minimo edittale. In ogni caso si rilevava che la normativa applicabile quoad poenam non fosse quella prevista con la novella del 2015 poiché i principi fondamentali in tema di punibilità solo per una legge anteriore al fatto dovevano trovare applicazione anche in relazione ai reati permanenti. Contraddittoria era poi la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto per i due gemelli diversi reati base.
1.21 Per TT ON il ricorso dell'avv.to UA Foti deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla condanna per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen.; ed invero richiamati i più recenti orientamenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite in tema di partecipazione punibile e necessità di individuare lo stabile inserimento dell'agente nella struttura criminosa per il perseguimento dei fini criminosi, si segnalava come la condotta del ricorrente era limitata alla presenza silente ai colloqui intrattenuti dalla moglie IA UC con il LL detenuto UA;
a fronte della indicazione proveniente dal collaboratore IS che aveva escluso l'organico inserimento del TT nella cosca, la corte di appello gli aveva attribuito un ruolo di partecipazione alla programmazione di attività delittuose ricavato dalla presenza ai colloqui, in due solo dei quali era intervenuto per discutere questioni esclusivamente di rilievo familiare;
mancava pertanto un ruolo attivo e dinamico ed i giudici di merito ne avevano sottolineato una presenza statica e passiva non punibile ex art. 416 bis cod.pen.; la supposta partecipazione alla progettualità criminosa riferita a pagina 617 della motivazione, era priva di concreti elementi di riscontro e comunque doveva ritenersi affermazione in contraddizione con la motivazione in punto di concessione delle attenuanti generiche ove si sottolineava che la partecipazione ai colloqui era imposta dai legami familiari;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla omessa qualificazione dei fatti nei termini del favoreggiamento ovvero del concorso esterno ex artt. 110, 416 bis cod.pen.
1.22 TT ZO con ricorso dell'avv.to Foti deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento all'art.416 bis cod.pen. posto che il ragionamento indiziario sviluppato dal giudice di appello doveva ritenersi viziato quanto all'affermato ruolo di collegamento svolto dal ricorrente tra il detenuto UA UC e gli altri sodali in libertà; posto infatti che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa può ritenersi integrato solo da condotte che contribuiscano al rafforzamento dell'ente, ovvero che costituiscano nell'attribuzione di un ruolo determinato, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite, non può ritenersi sufficiente la sola adesione formale;
la corte di appello aveva omesso di indicare gli specifici elementi sulla base dei quali ritenere uno stabile inserimento del 30 TT nell'organizzazione criminale rifugiandosi in frasi tautologiche quanto all'assolvimento di compiti su incarico dello zio e limitandosi ad evidenziare tale particolare rapporto;
contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le captazioni davano atto di un rapporto esclusivamente personale ma non permettevano di fare emergere un ruolo all'interno del sodalizio;
inoltre, le dichiarazioni del IS, non erano suffragate da adeguati riscontri e la procedura di valutazione della chiamata di correo era stata violata;
quanto ai rapporti di frequentazione con altri affiliati, si ricordava come gli stessi non possono provare da soli lo stabile inserimento tanto più quando, come nel caso in esame, siano giustificati da rapporti di parentela;
analogamente fondata su rapporti di parentela doveva ritenersi la condotta di consegna alla madre IA UC di una somma di denaro valorizzata oltre modo dalla corte di appello;
difetto di motivazione ed errata valutazione della prova in ordine alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen., mancando la prova della disponibilità di armi in capo all'associazione; la motivazione aveva operato un riferimento generico alla utilizzazione di armi senza alcuna specificità e le dichiarazioni del IS erano state smentite dal mancato ritrovamento nei luoghi dallo stesso indicati;
difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per le diverse fattispecie estorsive;
premesso che le stesse trovavano fondamento esclusivamente nell'interpretazione di conversazioni che potevano anche avere significati alternativi, si lamentava che la pronuncia di appello non aveva risposto alle doglianze proposte;
sussisteva pertanto un vizio di travisamento della prova quanto al significato attribuito alle intercettazioni ed, altresì, una errata valutazione di dati indiziari in assenza di gravità, precisione e concordanza;
in particolare, quanto al capo S), ciò che si ricavava dalla conversazione 21.3.2011 era soltanto una comunicazione del TT al UC UA circa un fatto commesso da un terzo e la risposta dello zio non poteva valere a ritenere integrato il delitto mancando la prova di una qualsiasi condotta minacciosa successiva del TT;
riferimentoviolazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con all'affermazione di responsabilità per il capo V) della rubrica mancando la prova della sussistenza del fatto ed avendo comunque errato il giudice nella individuazione dei criteri per ravvisare un tentativo punibile;
richiamati i criteri giurisprudenziali sul punto, si lamentava che la corte di appello aveva violato tali regole posto che la mera manifestazione di intento di UC UA nel corso del colloquio non poteva dimostrare l'esistenza di un fatto tentato, non essendovi prova dell'attività successiva del IO e trovando anzi smentita tale episodio nella negazione da parte della presunta vittima IG e nella acclarata cessazione dell'attività da parte dello stesso alla data del 2010; -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento al capo Z) della rubrica;
al proposito si deduceva che l'accordo tra il UC ed il NI era antecedente la detenzione del primo e neppure risultava che il pagamento fosse frutto 31 di pressioni intimidatorie;
i colloqui tra il ricorrente e lo zio non potevano pertanto valere a spostare la consumazione dei fatti a date successive e ad attribuire un ruolo al TT;
questi, poi, non aveva contattato il NI che UC aveva fatto raggiungere da altri;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla affermazione di colpevolezza per capo A1); al proposito si deduceva che mancava la prova di una condotta estorsiva e vi era dubbio circa l'identificazione della p.o. e la corte aveva superato tali osservazione sulla base di una valutazione soltanto probabilistica;
così che alcuna dimostrazione della consumazione di un fatto estorsivo poteva ricavarsi al proposito dalle sole indicazioni del UC al IP;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo ai capi B1) e D1); per il capo B1) erano stati violati i criteri di valutazione del delitto tentato, si erano evidenziati soltanto atti preparatori arrestati alla fase della sola ideazione, contraddittoriamente si era esclusa la responsabilità di taluno dei coimputati che pure risultava uno degli anelli della catena delle richieste ed intimidazioni;
un semplice ordine impartito dal carcere da UC UA non poteva valere a fare ritenere provato il fatto;
analogamente per il capo D1) si deduceva che i propositi trasmessi dal capo cosca al IP si erano arrestati alla mera programmazione, come dimostrato dalla ritenuta estraneità del UC PI che pure avrebbe dovuto essere coinvolto;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento ai capi E1), - F1) e G1) essendo priva di motivazione la condanna;
le richieste al US erano giustificate dal contenzioso con la stessa ditta e mancava comunque la verifica dell'elemento psicologico del reato;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo al capo I1); mancavano gli elementi per ritenere il TT concorrente nella presunta estorsione AN;
l'aiuto economico prestato non poteva dimostrare l'esistenza del reato, la persona offesa aveva escluso di avere ricevuto richieste minatorie ad eccezione di un fatto avvenuto nel 2014 che non poteva essere ricollegato al colloquio di 2 anni prima;
la valutazione della dichiarazione della vittima era stata contraddittoria così come analogo vizio si rilevava con riguardo alla riconosciuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. posto che l'eventuale dazione era motivata da esigenze personali del UC;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento al capo M1); la mera informazione del TT in occasione del colloquio con lo zio del 21 marzo 2011 non poteva valere a ritenere provato il fatto e, tanto più, il concorso del ricorrente nella consumazione dello stesso;
il ricorrente si era limitato a riferire allo zio dell'apertura di un magazzino da parte del BR e che altri avevano mosso richieste di pagamento senza che avesse riferito nulla di auto indiziante;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo N1) poiché era carente l'individuazione del ruolo del TT e non era provato che fallita la trattativa per l'acquisto di una abitazione fosse stata rivolta all'impresa una richiesta estorsiva;
le semplici informazioni fornite nei colloqui dal ricorrente non provavano il 32 concorso nei fatti;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla aggravante della consorteria;
dalle intercettazioni emergeva soltanto dell'agevolazione l'interessamento del UC per assicurarsi forme di sostentamento senza ancuna agevolazione del gruppo criminale;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
la motivazione era stata basata su considerazioni generali che non tenevano conto del ruolo marginale e secondario del ricorrente;
ulteriore violazione di legge sussisteva poi quanto all'applicazione del regime della continuazione posto che il capo V), trattandosi di fattispecie tentata, non poteva essere individuato quale reato più grave e comunque la pena stabilita in anni 13 per tale episodio risultava di gran lunga superiore al minimo così che la sentenza era caduta in grave contraddizione. Irragionevole era poi il calcolo nella misura in cui era stato effettuato lo stesso aumento ex art. 81 cpv cod.pen. per fattispecie tentate e consumate. Con un secondo ricorso dell'avv.to Araniti nell'interesse del TT ZO si deduceva ancora, con un primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc.pen. posto che la sentenza impugnata era affetta da violazione di legge, manifesta irrazionalità, mancanza ed apparenza della motivazione;
la pronuncia, pur in presenza di dati captativi privi di univocità, aveva concluso attraverso forzature interpretative confondendo il concorso di persone in singole fattispecie delittuose dalla fattispecie associativa incorrendo nel vizio di travisamento della prova;
con particolare riferimento alla responsabilità per il capo A) si lamentava che la partecipazione all'associazione era stata inferita dalla responsabilità per i reati-fine con una interpretazione in malam partem di tutte le conversazioni intercettate pur in assenza di elementi per ritenere l'affectio societatis del TT;
errate erano poi le identificazioni dei soggetti richiamati nelle conversazioni e la decisione si era risolta in una acritica adesione alle conclusioni del G.U.P.; quanto alle dichiarazioni del collaboratore IS, che aveva indicato il TT come soggetto che svolgeva il ruolo di messaggero tra lo zio detenuto ed altri sodali, le stesse erano rimaste prive di riscontri esterni individualizzanti;
innanzi tutto, la corte aveva omesso di vagliare l'attendibilità intrinseca del collaboratore, il quale nei primi interrogatori aveva escluso una sua formale partecipazione alla cosca UC, per poi affermare circostanze assai diverse incorrendo in contraddittorietà ed incostanza;
la sentenza aveva pertanto errato nella valutazione di detta prova dichiarativa ed in particolare della chiamata di correità che richiede una valutazione particolarmente rigorosa;
ciò riguardava in primo luogo la credibilità del dichiarante e l'attendibilità dello stesso che nel caso in esame erano resi dubbi dalla preventiva conoscenza degli atti processuali;
peraltro l'inserimento del IS in dinamiche associative non era confortato dall'analisi dei precedenti penali dello stesso essendo un soggetto totalmente ignoto ad ogni indagine in tema di ndrangheta;
il collaboratore, poi, aveva riferito solo circostanze apprese da terzi ed era così stato violato l'obbligo di verifica della fonte delle conoscenze, della autonomia delle 33 stesse, della causale;
mancava poi qualsiasi attività di ricerca ed individuazione dei riscontri esterni individualizzanti. Con riferimento ai dati ricavati dalle intercettazioni, si osservava come la corte aveva omesso il tema della non univocità interpretativa dei significati, operando un travisamento di dati oggettivi per piegarli alla logica accusatoria, come risultava ad esempio con riguardo ad alcuni episodi specifici;
in tema di interpretazione delle intercettazioni si rappresentava essere necessario che il contenuto delle stesse fosse chiaro e decifrabile e tale dato era assente nel caso in esame;
in ogni caso, mancava il dato rilevante ai fini della partecipazione punibile, della individuazione e valorizzazione dell'aspetto funzionale in osservanza dei principi di materialità ed offensività della condotta richiamati anche dalle recenti Sezioni Unite non potendosi affermare la responsabilità ex 416 bis cod.pen. in virtù di una mera predisposizione di anima;
la pronuncia mancava pertanto di qualsiasi elemento specifico riferito al TT per affermare che lo stesso avesse sfruttato il metodo mafioso ovvero dell'identificazione di altri elementi sintomatici dell'appartenenza al sodalizio;
infine, si eccepiva difetto di motivazione quanto all'aggravante dell'essere l'associazione armata. In relazione ai singoli delitti fine, quanto al capo S), si contestava innanzi tutto la intellegibilità della conversazione 21-3-2011 e, comunque, si rappresentava che, anche a volere ritenere corretta la rappresentazione dei fatti, non si era in alcun modo precisato quale sarebbe stato il concorso del TT negli stessi, essendosi lo stesso limitato a ricevere un'affermazione dello zio. In relazione al capo V), estorsione IG, si evidenziava che la captazione 23-8-2010 era già stata valutata nel procedimento Meta ove il UC era stato assolto per tale episodio con la conseguenza di una insanabile contraddizione;
non vi era prova che a fronte della rabbiosa reazione del UC fosse seguita una qualsiasi azione nei confronti di IG, circostanza questa che trovava conferma nella deposizione del IS il quale aveva affermato di non sapere se fosse stata consumata l'estorsione anche perché il IG aveva cessato l'attività personale cedendola al IP. Quanto al capo Z) si osservava come l'interpretazione della conversazione 3-1-2011 non permetteva di accertare se il ricorrente avesse effettivamente ricevuto il messaggio ricevuto da UC ZO, come peraltro confermato dai dialoghi successivi che non vi facevano riferimento;
peraltro, la difesa aveva anche provato la sussistenza di un rapporto di locazione tra il NI ed il UC, che giustificava i pagamenti. Con riferimento al capo A1) le doglianze difensive circa l'assenza di poteri gestori in capo al Genovese erano state pretermesse;
quanto al capo B1) la difesa aveva contestato l'identificazione del ricorrente in forza di una intercettazione fra terzi nonché la sfasatura temporale dei fatti rispetto alla conversazione tra LA e IO. Rispetto al capo D1) si osservava come non emergeva che la richiesta del UC fosse stata effettivamente trasmessa al TT con la conseguenza che mancavano gli estremi del tentativo punibile. In relazione alla vicenda US, di cui ai capi E1), F1) e G1) si lamentava che dialoghi non intellegibili avevano fondato un'affermazione di responsabilità in forza di una lettura pregiudizialmente contraria al ricorrente;
al proposito si richiamavano le 34 dichiarazioni della presunta vittima che aveva negato di essere stata vittima di estorsione, avendo procurato dei danni all'abitazione dei UC nel corso di altro cantiere limitrofo così che si era dovuto provvedere al risarcimento degli stessi. In relazione all'estorsione AN di cui al capo 11) si era sottolineata la totale estraneità del TT, mancando la prova di avere veicolato all'esterno il mandato del UC e si era altresì evidenziato che lo stesso AN, pur affermando di conoscere i predetti, aveva negato di essere stato vittima di estorsione;
la corte, quindi, aveva inopinatamente ricollegato l'affermazione del collaboratore IS alle conversazioni pervenendo al giudizio di colpevolezza. Quanto al capo M1), dalla conversazioni riportate emergevano dati che non potevano ritenersi confermati dalle dichiarazioni del IS sull'estorsione BR posto che il collaboratore aveva avuto conoscenza di tutti i dati della contestazione;
in ogni caso, la corte aveva omesso di precisare sulla base di quali elementi potere ritenere TT concorrente nei fatti, essendosi limitato a riferire fatti commessi da altri posto che alcuna conferma dalle conversazioni si poteva trarre circa l'avvenuta consegna del denaro proprio al ricorrente. Analogamente si lamentava difetto di motivazione quanto al ritenuto concorso nel reato di cui al capo N1) non essendovi prova di alcuna trasmissione dei messaggi dello zio. Con un ulteriore motivo si lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa esclusione dell'aggravante delle più persone riunite. Ed ancora si deduceva violazione di legge in relazione alla riconosciuta esistenza dell'aggravante ex art.l. 7 L203/91 motivata sulla base di affermazioni stereotipate che non teneva conto del fatto che il TT non aveva riportato precedenti condanne per reato associativo;
invero quanto allo sfruttamento del metodo mafioso si richiede una verifica che il fatto sia connotato da evidenza oggettiva circa la particolare coartazione psicologica proveniente dagli associati sulle vittime, tale da rendere palese la riferibilità dei fatti all'organizzazione criminale mentre, nel caso di specie, nulla era emerso quanto alla condotta di TT. Infine si lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena che nel caso in esame era stata determinata in misura assai superiore al minimo.
1.23 OT ZO, condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, con ricorso dell'avv.to Pitasi, deduceva con il primo motivo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento all'affermazione di responsabilità. Premesso che secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite la partecipazione punibile implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanza nel prendere parte, che va pertanto ricercato il ruolo dinamico-funzionale ed il contributo anche in forme atipiche ma effettivo, concreto e visibile reso all'organizzazione, doveva escludersi che tali caratteri fossero individuabili nella condotta contestata al OT. La corte di appello, invero, aveva valorizzato, ai fini della dimostrazione della partecipazione, una conversazione intercettata nel corso della quale il ricorrente si lamentava dell'attribuzione del "quartino" a tale TO, soggetto peraltro 35 appartenente ad altro gruppo, ma tale elemento non poteva essere indicato quale contributo fattivo di appartenenza alla cosca UC essendo soltanto dimostrativa della conoscenza dei ruoli. Quanto all'ulteriore elemento valorizzato dalla corte di appello, di avere svolto per conto del UC l'attività di reperimento di motocicli rubati, tale condotta non poteva ritenersi significativa di appartenenza sia perché non indicata tra le attività tipiche della associazione nel capo di imputazione, sia perché trattavasi di attività sporadica posta in essere soltanto 4 volte nell'arco di due anni ed indicativa al più di rapporti di conoscenza con il UC ed i soggetti dediti al furto ma non anche di partecipazione punibile. Difatti la disponibilità e l'aiuto prestati al singolo associato non denota la realizzazione di un apporto alla organizzazione. Si concludeva, infine, segnalando come il collaboratore IS non aveva indicato il ricorrente tra i componenti del gruppo criminale. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Il terzo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riguardo alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
1.24 NA ND EL con ricorso dell'avv.to ES lamentava : violazione degli artt. 546, 606 lett. e) cod. proc.pen. poiché la pronuncia di appello aveva operato un richiamo integrale ed acritico alle argomentazioni espresse dal G.U.P.; inoltre le pronunce di merito erano viziate dal travisamento di prova decisiva e rilevante e da motivazione assertiva;
apoditticità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità il capo C); il concorso nell'estorsione ST era fondato sull'interpretazione di una per conversazione tra i fratelli UC nella quale si faceva riferimento ad un tale ND gestore di una cava, senza altro necessario riferimento al ricorrente;
lo ST aveva fatto riferimento all'attuazione della estorsione da parte del NÀ ed alla presenza agli incontri anche di ES e IS senza però indicare il NA;
ancora, il collaboratore IS, aveva ritenuto solo possibile la partecipazione anche del NA non escludendo però la possibilità che si trattasse di ND IU, soggetto diverso;
la contraddittorietà del materiale probatorio imponeva pertanto l'annullamento della sentenza;
analoghe considerazioni venivano svolte anche in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo D), l'estorsione ai danni del ZA, posto che la responsabilità era stata basata sull'interpretazione di una conversazione tra i UC nella quale si faceva riferimento a tale ND che non poteva identificarsi con certezza nel NA;
ZA non aveva indicato il NA tra i soggetti che gli si erano con fare intimidatorio rivolti né aveva riferito di avere dovuto commissionare lavori all'impresa dello stesso;
le dichiarazioni del IS erano prive di genuinità perché rese dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare;
-assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il capo E1); la colpevolezza per il concorso nell'estorsione ai danni del US era stata fondata sulla ricostruzione della vicenda che vedeva coinvolte diverse cosche e sul riferimento al 36 versamento a tale ND di metà dei profitti da parte del UC nel corso di una intercettazione senza però che tale ricezione od altra attività fosse riscontrata da altri elementi;
il coinvolgimento del NA quale esponente della cosca ON in tale episodio era pertanto indimostrato;
-motivazione carente quanto al concorso nel capo L1), estorsione PI;
anche in relazione a tale capo di imputazione si lamentava che la prova era stata desunta dal riferimento a tale ND nella conversazione tra i UC e che alcuna certezza poteva emergere dalle dichiarazioni del IS che aveva indicato di avere consegnato somme al NA provenienti da tale vittima;
-difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. sia in relazione allo sfruttamento del metodo mafioso che con riguardo alla agevolazione della cosca;
la valutazione sul punto era apodittica, mancando la prova che i proventi di tali attività illecite fossero stati finalizzati alle casse dell'associazione criminale;
né poteva ritenersi la sussistenza del metodo mafioso per essere il nominativo dell'ND riferito in conversazioni tra i UC quale esponente della cosca ON, non emergendo che il ricorrente ricoprisse alcun ruolo nel gruppo criminale;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.; la corte di appello aveva valorizzato le dichiarazioni del IS e del Lo IU senza però che potessero valere quali elementi indicativi i riferimenti al nominativo ND presenti nelle conversazioni intercettate tra i UC;
privi di rilievo erano anche gli incontri con il IO od altri soggetti ritenuti affiliati;
si rappresentava al proposito che in altri procedimenti giudiziari il NA era risultato estraneo alla cosca ON, che le dichiarazioni del IO e del LO erano generiche, mentre, quelle del IS, non erano genuine perché rese dopo la conoscenza dell'ordinanza cautelare;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in riferimento alla ritenuta sussistenza del ruolo direttivo dell'associazione mafiosa;
richiamata la giurisprudenza di riferimento sul tema, si sottolineava come nel caso in esame mancava la prova dell'avvenuto svolgimento di attività direttive e come i giudici di merito avessero omesso di evidenziare tali condotte, emergendo al più un rapporto di stretta subordinazione con il capo cosca;
-difetto di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena in misura distante dal minimo.
1.25 Il ricorso dell'avv.to Russo per NI DO deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in estorsione ai danni dell'imprenditore NI IO di cui al capo Z) della rubrica;
procedendo ad una completa ricostruzione dei fatti e del contenuto delle conversazioni intercettate tra TT e UC UA, si evidenziava che il ricorrente aveva intermediato soltanto un primo contatto tra UC e la vittima, avvenuto nel giugno 2010, e che, soltanto successivamente nel corso del 2011, l'esponente mafioso aveva sollecitato il TT ad attivare l'azione estorsiva nei 37 ☐ confronti dell'imprenditore; a tale data il ricorrente era però già stato tratto in arresto il 5 ottobre del 2011 sicchè i due fatti, e cioè il primo incontro mediato dal ricorrente e nel corso del quale l'interesse era quello dell'affitto di un bar e la successiva attività estorsiva erano episodi autonomi e differenti;
in tali termini doveva ritenersi anche il contenuto delle dichiarazioni del IS che aveva confermato come in una prima occasione UC avesse richiesto a IO NI la possibilità di affittare dei locali;
la sentenza, pertanto, aveva reso una motivazione illogica ritenendo la responsabilità del ricorrente anche in relazione a condotte poste in essere successivamente nel corso del 2011 e 2012 anche dopo il suo arresto;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., carenza di motivazione, manifesta illogicità della stessa in relazione alla ritenuta partecipazione al fatto estorsivo;
mancava l'individuazione di un ruolo del NI;
difatti questi nelle conversazioni non era indicato come il soggetto che doveva effettuare la richiesta intimidatoria che il UC ed il TT nella loro conversazione intercettate attribuivano ad altri soggetti (LA o IO); il ricorrente, pertanto, era stato coinvolto in un solo colloquio con il cugino del marzo 2010, antecedente i fatti estorsivi, privo di qualsiasi illiceità e conseguentemente era carente la concretizzazione della partecipazione estorsiva, non potendo inferirsi da alcun dato che il ricorrente aveva aderito alle richieste inviate poi da UC al cugino;
mancava infatti qualsiasi dimostrazione che ancora nel 2011 il ricorrente fosse stato nuovamente attivato per contattare la vittima;
la sentenza sul punto non aveva offerto alcuna motivazione;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., motivazione manifestamente illogica in relazione all'omesso rilievo dell'ipotesi di estorsione solo tentata;
dalle intercettazioni del 2010 che vedevano coinvolto anche il ricorrente poteva al più ritenersi che lo stesso avesse preso parte ad un mero tentativo di estorsione posto che solo nel successivo 2012 e dopo le ulteriori richieste intimidatorie effettuate da altri erano state versate le somme da parte della vittima;
l'elemento temporale delle condotte e la notevole distanza tra le stesse imponeva procedere ad una duplice configurazione dei fatti autonomi di cui uno, nel 2010, al più qualificabile ex artt. 56, 629 cod.pen.; il ricorrente non poteva essere chiamato a rispondere del fatto consumato posto in essere ad oltre un anno dal proprio intervento ed in seguito alla comparsa di altri soggetti;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto alla riconosciuta sussistenza della aggravante ex art. 416bis1 cod.pen.; a tale proposito si richiamavano le dichiarazioni del IS dalle quali emergeva la spontaneità dei pagamenti da parte di IO NI che doveva fare escludere proprio la sussistenza del metodo mafioso;
quanto all'agevolazione doveva ricordarsi che trattandosi di circostanza soggettiva la stessa non si trasmette al concorrente inconsapevole;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione del regime della continuazione con la sentenza di condanna per il delitto di 38 cui all'art. 416 bis cod.pen. pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 26- 4-2017 e divenuta irrevocabile;
al proposito si rammentava che il ricorrente era stato condannato quale partecipe della cosca UC in altro procedimento così che la corte di appello non poteva rinviare alla fase esecutiva la statuizione sul punto.
1.26 ZI DO, con atto di ricorso dell'avv.to Spigarelli, lamentava: violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen., mancanza, manifesta - illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa disamina della doglianze proposte con l'atto di appello in ordine ai fatti contestati ed ai presupposti per l'affermazione di responsabilità; violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo alla errata valutazione dell'art. 416 bis cod.pen. ed ai presupposti per ritenere la condotta partecipativa e del capo o promotore nonché con riguardo ai presupposti per affermare il concorso in estorsione;
la sentenza di appello non aveva analizzato le doglianza avverso la decisione di primo grado rendendo una motivazione manifestamente carente;
in particolare, la natura apparente della decisione impugnata, risultava in relazione alle valutazioni di perdurante operatività della cosca di riferimento ed al preteso ruolo del cugino ZI CC e, conseguentemente, all'inserimento associativo dell'imputato; si era difatti affermato, nonostante il motivo di appello, che permaneva l'operatività della cosca ZI riconosciuta da sentenze irrevocabili e che il ricorrente era succeduto al predetto CC a capo della stessa, senza tuttavia tenere conto del dato decisivo dell'avvenuta definitiva assoluzione dello stesso ZI CC all'esito del processo c.d. "Meta"; a fronte di tale dato non potevano valere precedenti giudiziari che avevano accertato fatti riferibili ai primi anni '90 a fronte di un'imputazione elevata sino al 2015 nel presente procedimento;
era mancato, poi, qualsiasi approfondimento critico sulla strutturazione della articolazione organizzativa della cosca in cui ZI DO avrebbe esercitato un ruolo apicale;
si tratterebbe quindi di una consorteria unipersonale, mancava la spendita di poteri organizzativi e direttivi, non era stato documentato alcun contatto con gli altri esponenti né lo stesso era stato sottoposto a servizi di intercettazione od osservazione;
su tutti tali aspetti il giudice di appello aveva sorvolato. Quanto alle dichiarazioni del IS, si osservava che nulla era stato argomentato con riferimento alla specifiche censure;
invero, sotto il profilo della attendibilità intrinseca, si sottolineava come la collaborazione fosse intervenuta dopo l'emissione del provvedimento custodiale e quando lo stesso era già a conoscenza dello stesso;
l'unico collaboratore che aveva reso dichiarazioni a carico di ZI era quindi un soggetto a conoscenza degli atti e ciò imponeva al giudice di merito un dovere di ulteriore e specifico approfondimento critico e rendeva ancora più pregnante l'obbligo di ricerca ed individuazione degli elementi di riscontro individualizzante da reperire in elementi diversi ed esterni agli atti di indagine noti;
quanto poi alle dichiarazioni riferite proprio al ricorrente, le stesse erano affette da genericità essendo mancata qualsiasi attribuzione di fatti specifici o di singoli avvenimenti così da rendere non consentita e possibile l'attività di ricerca del riscontro;
si sottolineava ancora che nel corso del primo lungo interrogatorio il IS non aveva riferito nulla sullo ZI limitandosi ad 39 affiancarlo a UA UC a seguito di una domanda suggestiva del P.M.; inoltre, la stessa pronuncia, dava atto che il IS si era allontanato dalle dinamiche associative ed aveva assunto il ruolo di informatore delle forze dell'ordine; ancora mancava qualsiasi contatto tra lo ZI ed il IO tale da riscontrare le dichiarazioni del IS;
la sentenza di appello aveva poi errato nel ritenere che IS aveva dichiarato che le persone offese pagavano il pizzo ai UC ed allo ZI, posto che non si individuava alcuna dichiarazione del predetto collaboratore in tale senso e ciò costituiva un vizio della motivazione;
anche in relazione all'ipotesi estorsiva di cui al capo E), il IS aveva escluso il coinvolgimento dello ZI e la sentenza sul punto era pertanto affetta da vizio avendo utilizzato quale riscontro circostanze riferite ad un diverso soggetto, tale Romeo PA;
-vizio di motivazione con riferimento al rilievo probatorio attribuito alle intercettazioni di conversazioni alle quali il ricorrente non aveva partecipato così che trattandosi di conversazioni tra terzi si richiedeva una verifica più approfondita;
illogica era la motivazione quanto all'identificazione nel ricorrente del O" cui si riferivano gli interlocutori nella conversazione 19-12-2012; il giudizio di responsabilità era stato basato su una singola intercettazione avvenuta in ambiente carcerario tra UC ZO e UA e da cui si desumeva la partecipazione dello ZI ad un summit con IO e DA per portare a termine l'estorsione di cui al capo E); tale valutazione però era priva di riscontri stante l'incerta identificazione del soggetto di nome O", che era attestata dal ripetuto riferimento ad altri soggetti dallo stesso diminutivo da parte dei colloquianti e dall'assenza di qualsiasi controllo degli omonimi;
inoltre, la corte di appello, aveva travisato la prova nella parte in cui aveva attestato il riferimento a MO ZI da parte dei UC in quella conversazione posto che il riferimento al nome completo era contenuto in altro stralcio del colloquio e non in quella parte in cui si discute del capo E); ancora il travisamento della conversazione 19-12-2012 era evidente poiché, un dato di semplice conoscenza, era stato trasformato in una partecipazione attiva alla vicenda estorsiva ed anche nella effettuazione di un incontro tra i tre protagonisti che non risultava in alcun modo da quel colloquio, come già segnalato nell'atto di appello, senza che il giudice di secondo grado avesse risposto a tale deduzione;
illogica ed arbitraria era pertanto l'attribuzione allo ZI di un ruolo concorsuale nell'estorsione di cui al capo E) poiché dal fatto che questi fosse a conoscenza dell'attività illecita non poteva desumersi il suo apporto causale alla realizzazione del fatto, senza che potesse valere il supposto ruolo direttivo a fondare l'affermazione di colpevolezza per i delitti-fine; ancora illogica e contraddittoria era l'allegazione del contributo dichiarativo del collaboratore IS a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il capo E) posto che il predetto nell'interrogatorio 17 febbraio 2017 aveva omesso di menzionare l'odierno ricorrente tra gli autori della condotta estorsiva;
carente era la motivazione quanto al rilievo probatorio attribuito all'intercettazione quale pretesa prova della partecipazione ad un secondo summit mafioso con IO e RI, posto che la conversazione sul punto aveva contenuto criptico ed oscuro ed aveva carattere doppiamente indiretto 40 trattandosi di conversazione tra i UC su quanto ZO aveva appreso a sua volta dal IO;
lo stesso UC, peraltro, manifestava seri dubbi sull'episodio, e su tale aspetto la corte di appello aveva ignorato le doglianze difensive;
il giudice di appello aveva poi omesso di valutare le ulteriori conversazioni valorizzate dal G.U.P. e sulle quali erano state avanzate specifiche doglianze in sede di appello che venivano riassunte nell'odierno ricorso;
carenza di motivazione in ordine alla compiuta verifica dei presupposti applicativi della condotta partecipativa, con ruolo apicale, rilevante ai sensi dell'art. 416 bis cod.pen.; la pronuncia impugnata appariva caratterizzata dalla presenza di una serie di congetture e lacune argomentative anche in tema di individuazione della condotta punibile;
ripercorsa la giurisprudenza in tema di partecipazione punibile, si sottolineava come la mera adesione formale non seguita da concreta attivazione resta condotta non punibile;
tali principi erano stati trascurati dalla sentenza impugnata, stante che la stessa aveva omesso di evidenziare il concreto apporto al sodalizio, ed omesso di specificare la spendita di poteri direttivi ed organizzativi all'interno aveva della consorteria;
oltre a non esservi prova della perdurante operatività della cosca ZI, mancava qualsiasi riscontro e prova della tesi del passaggio di consegne da CC a DO ZI mentre la asserita presenza a due soli incontri non poteva dimostrare né la partecipazione né la posizione di vertice trattandosi di fatti episodici, non incompatibili con una partecipazione quale mero nuncius;
non risultava in alcun modo indagato l'ambito di reale autonomia decisionale e operativa del ricorrente e la motivazione aveva omesso di valutare le ipotesi alternative e la possibilità di un diverso inquadramento delle condotte ascritte;
· manifesta carenza della motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416 bis cod.pen. ed erronea applicazione della stessa norma;
la motivazione sulla disponibilità di armi era apodittica posto che le armi rinvenute ad alcuni degli imputati (TE, IO e ON ON) erano detenute a titolo personale senza che fosse stato spiegato per quali ragioni ritenerle a disposizione dell'associazione; né la circostanza che gli stessi fossero stati ritenuti componenti della associazione poteva valere a qualificare l'intera associazione come armata;
non poteva poi fondarsi l'affermazione della sussistenza del carattere armato basandolo soltanto sulla storicità del dato poiché tale ragionamento risultava viziato nella misura in cui estendeva caratteristiche tipiche di organizzazioni ormai cessate al presente ed, altresì, perché si richiede una verifica in positivo che non può essere supplita da ragionamenti presuntivi;
era pertanto necessario provare che l'associazione era in possesso di un arsenale per il perseguimento dei fini associativi e tale circostanza non poteva provarsi neppure sulla base delle dichiarazioni sul punto del IS rimaste prive di riscontri;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto alla determinazione della pena inflitta per il capo A), alla fissazione della pena base, agli aumenti per continuazione ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche;
si lamentava in primo luogo che la condotta posta in essere dallo ZI si era arrestata prima delle 41 modifiche apportate dalla legge 69/2015 alla sanzione di cui all'art. 416 bis cod.pen. stante che gli ultimi comportamenti significativi erano stati individuati nei due summit avvenuti nel 2012 e così difettava qualsiasi prova del perdurante coinvolgimento dell'imputato anche dopo la novella del 2015 con conseguente illegalità della pena applicata;
inoltre, il giudice di appello, non aveva motivato lo scostamento significativo dalla sanzione base attestandosi su un valore medio;
la motivazione era da ritenersi carente anche in relazione all'aumento per continuazione per il capo E) della rubrica in misura pari ad un anno di reclusione pur nella previsione dell'obbligo di motivazione per ciascuno dei reati satellite.
1.27 Gli avv.ti Falanga e De FA per LI IU deducevano: manifesta mancanza ed apparenza della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di intestazione fittizia in relazione alla prova dell'elemento soggettivo;
era stato provato che l'intervento del UC nella gestione del chiosco era avvenuto nel 2009 e quindi a diversi anni di distanza dalla sua attivazione;
il UC aveva imposto ai coniugi LI la sua partecipazione e gli stessi avevano subito tale atteggiamento;
-difetto di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa posto che la condotta deve essere funzionale ad accrescere la capacità operativa della cosca e tale dimostrazione del dolo specifico mancava;
manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
1.28 Proponevano ricorso per cassazione anche i difensori dell'imputato AL IO, avv.ti ZO Nico D'Ascola e TU Renato Russo, deducendo, con distinti motivi: violazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen;
al proposito si censuravano vizi motivazionali della sentenza con riguardo alla scelta di due distinti e tra loro incompatibili - criteri - valutativi delle intercettazioni di conversazioni etero-accusatorie; più in particolare, si contestava, da un lato, la correttezza del primo principio per l'imposizione di una probatio diabolica avente ad oggetto la volontà dell'interlocutore di precostituire una prova falsa a carico del terzo e, dall'altro, la mancata applicazione del secondo criterio richiedente la prudente valutazione dell'attendibilità interna delle conversazioni, ritenuta sufficiente e non necessitata dal supporto di riscontri esterni;
si criticava, poi, la scelta delle massime di esperienza utilizzate dai giudici del merito, considerate errate rispetto al contenuto delle dichiarazioni captate in quanto inerente a fatti di reato da compiersi ed alla possibile inerzia del terzo destinatario degli ordini, anche sottolineando la carenza argomentativa rispetto alle relative doglianze, già devolute in appello;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo C) dell'imputazione; si deducevano vizi motivazionali per l'imprecisa indicazione del contributo concorsuale del ricorrente, alla luce dell'incongruenza delle risultanze probatorie indicative di differenti ruoli;
si 42 lamentava, conseguentemente, l'errata qualificazione giuridica dei fatti;
si censurava, inoltre, la mancata risposta ai motivi di appello e, più specificamente, alle doglianze relative alla ricostruzione del fatto per l'errata valutazione delle intercettazioni ed alle censure inerenti al riconoscimento delle circostanze aggravanti sulla base del mero presupposto della sussistenza dell'associazione, anche contestando l'erronea applicazione dell'aggravante comune di cui all'art. 112 cod. pen. in ragione della specialità della circostanza di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.; -violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al concorso nell'estorsione aggravata di cui al capo E) dell'imputazione; si deduceva l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, insistendo per la sussumibilità degli stessi nell'estorsione tentata alla luce della mancata prova del versamento della somma estorta;
si contestavano, inoltre, vizi motivazionali inerenti alle doglianze dell'appello con le quali si censurava sia la ricostruzione dei fatti sulla base dei riscontri negativi individuati nelle ulteriori risultanze probatorie, sia il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, anche richiamandosi, sul punto, le prospettazioni riferite al reato di cui al capo C); violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo V) dell'imputazione; al proposito, premesso il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, si censuravano vizi motivazionali laddove, assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, non si delineava con chiarezza la condotta addebitata;
si rinviava, poi, a quanto dedotto con riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo Z) dell'imputazione; si deducevano vizi motivazionali con riferimento alla non riconducibilità del ruolo del ricorrente ad una condotta di concorso nell'estorsione addebitata, lamentandone l'indefinita ricostruzione, censurando i criteri di inferenza utilizzati e deducendo il travisamento della prova riguardante la condotta che il reo avrebbe dovuto porre in essere;
si richiamavano, di nuovo, le doglianze evidenziate in punto di trattamento circostanziale;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo A1) dell'imputazione; si contestava, al riguardo, l'apparato argomentativo inerente l'interpretazione delle intercettazioni, sottolineando la non pertinenza delle conversazioni captate al fatto di reato in oggetto;
si deduceva, poi, l'errore motivazionale nell'avere, da un lato, rinviato alla trattazione effettuata per il capo Z) in relazione all'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen. e, dall'altro, ritenuto la sussistenza della stessa circostanza solo per i capi C) e Z), precisando, in ogni caso, come, anche dalla mera lettura dell'imputazione, emergesse una compartecipazione di persone dal numero inferiore alla previsione legale;
si richiamavano le doglianze sull'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991; violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo E1) dell'imputazione; si deducevano, al proposito, vizi motivazionali in riferimento alle censure riguardanti l'incertezza del ruolo 43 n di precettore delle somme estorte e l'errata applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ribadendo le censure già esposte sul punto;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione - all'estorsione aggravata di cui al capo F1) dell'imputazione; si deducevano vizi motivazionali, anche nella specie del travisamento delle dichiarazioni captate, con riguardo al contributo concorsuale del ricorrente, sottolineando come l'argomentazione logica della Corte territoriale consistesse in mere congetture, non rispondenti ai motivi di appello;
si richiamavano le articolazioni difensive espresse nei primi due motivi con riguardo alla valutazione delle conversazioni etero-accusatorie ed al riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo N1) dell'imputazione; si contestavano i criteri logico-deduttivi utilizzati nella valutazione delle risultanze probatorie e la contraddizione sussistente tra la condanna del ricorrente e l'assoluzione del coimputato;
si rinviava alle deduzioni difensive esposte in punto di trattamento circostanziale per il capo C); -violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla tentata estorsione di cui al capo 01) dell'imputazione; si deducevano vizi motivazionali con riguardo alle censure dell'appello inerenti alla prova del contributo concorsuale, considerato una mera congettura, illogicamente dedotto dall'interpretazione della conversazione captata, anche precisando come quest'ultima non fosse etero- accusatoria per l'assenza di espresso riferimento al ricorrente;
violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al favoreggiamento personale di cui al capo U) dell'imputazione; si contestava il mancato riconoscimento della causa di estinzione del reato della prescrizione, evidenziando come, esclusa l'aggravante ad effetto speciale, non si dovesse considerare il periodo di sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della circostanza che la relativa ordinanza del G.U.P. era intervenuta successivamente al decorso del termine prescrizionale;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio di cui al capo O) dell'imputazione; al proposito, premessi i principi della prevalenza del dispositivo sulla motivazione e del divieto di reformatio in peius, si censuravano vizi motivazionali laddove, assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, la corte di appello considerava generiche le doglianze difensive sulla mancata prova della responsabilità e non rispondeva alle censure sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato di detenzione e porto di armi di cui al capo P) dell'imputazione; si deduceva la mancata risposta ai motivi di gravame sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni captate, anche contestando i criteri logico-interpretativi inerenti l'identificazione dell'arma in oggetto con quella richiesta dal capo cosca;
si lamentava la violazione di legge per il contestuale riconoscimento delle circostanze aggravanti dell'agevolazione mafiosa e dell'associazione armata;
44 -violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso di cui al capo A) dell'imputazione; si deducevano, in proposito, vizi motivazionali con riguardo alla prova della sussistenza della cosca ZI-UC e del ruolo di partecipe del ricorrente, contestando la mancata risposta alle censure difensive inerenti l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia nonché censurando i criteri logico-deduttivi utilizzati dai giudici del merito;
-violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla circostanza aggravante ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. di cui al capo A) dell'imputazione; si criticava la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata anche per la cosca ZI - UC, contestando la valenza del criterio dell'unitarietà delle cosche nonché sottolineando la mancanza di prova della disponibilità delle armi;
-violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in punto di trattamento sanzionatorio;
più in particolare, si deducevano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena per l'estorsione di cui al capo E) ed all'eccessività della sanzione complessivamente irrogata in ragione dell'avvenuta assoluzione dai reati di cui ai capi O) e V). Con motivi nuovi gli stessi difensori lamentavano ancora vizi in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo C) dell'imputazione posto che la dichiarazione del collaboratore IS doveva ritenersi appresa de relato e non direttamente;
si deduceva pertanto che il giudice di appello non aveva correttamente applicato le regole circa la valutazione di siffatta chiamata essendo mancato una valutazione di verificabilità. Inoltre si lamentava, quanto al capo E) dell'imputazione, che errata era la qualificazione dei fatti come ipotesi consumata in assenza di qualsiasi prova che CL avesse corrisposto il denaro. Ancora si deduceva in ordine alla responsabilità per il capo Z) non essere emerso alcun preciso ruolo del IO nella consumazione dei fatti non essendo stata accertata l'esecuzione dell'incarico e quindi una condotta penalmente rilevante.
1.29 UC UA, con un primo ricorso dell'avv.to Aragona, deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alle censure mosse in relazione alla attendibilità intrinseca del collaboratore IS ZO;
l'inattendibilità del predetto derivava da essere soggetto estraneo a consorterie criminali, non erano stati indicati i sequestri di armi e droga che lo stesso avrebbe permesso, non era mai stata formalizzata la sua adesione alla cosca UC e la conoscenza con il UA derivava soltanto da un precedente prestito di denaro operato da una finanziaria nella quale lavorava;
venivano riportati gli stralci degli interrogatori dai quali emergeva come lo stesso avesse escluso una sua affiliazione formale così che non poteva riferire circostanze approfondite sulla presunta cosca UC;
peraltro, il ricorrente, era stato ininterrottamente detenuto nell'ultimo decennio antecedente i fatti tranne per 3 anni tra il 2007 ed il 2010 e le circostanze riferite al proposito del momento temporale dei 45 primi incontri erano completamente contraddittorie;
pur avendo indicato i ruoli di vertice il collaboratore non conosceva neppure la terminologia 'ndranghetistica e non era riuscito ad indicare il proprio ruolo. Il secondo motivo lamentava difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitti di cui ai capi D), E), F), V), B1), C1), H1), M1), O1); quanto al primo episodio, tentata estorsione ZA, la corte di appello non aveva speso alcuna motivazione concreta e non era emerso alcun elemento specifico che potesse far ritenere UA UC coinvolto in tale episodio insieme ai c.d. ND;
passate in rassegna le fonti di prova, le stesse riguardavano soltanto il coinvolgimento del coimputato NA ma alcun elemento atteneva il UC e la tesi della spartizione del provento, che si riteneva confermata da un incontro UC ZO- NA, era smentita dai colloqui carcerari intercettati dai quali risultava che la fazione dei ND aveva avanzato pretese estorsive del tutto autonomamente e ciò aveva provocato la forte reazione del ricorrente che si era ripromesso di interloquire con il ON;
anche il IS aveva confermato che l'iniziativa era stata assunta dal NA e che i UC erano estranei alla prassi di taglieggiare i cantieri edili;
quanto alle dichiarazioni della vittima, il ZA aveva riferito che dopo avere ricevuto pretese estorsive si era rivolto al IO che aveva escluso la responsabilità di gruppi operanti a Villa San IO ed escludeva di avere mai versato somme a UC UA che pure conosceva;
pertanto, lo stralcio della conversazione 19-12-2012 tra i fratelli UC in cui si accenna al ZA, non poteva provare l'avvenuta richiesta estorsiva. In relazione al capo E), estorsione CL TA, la responsabilità era immotivata e priva di riscontri;
dalla conversazione 19 dicembre non emergevano elementi che ricollegassero UC UA ad una richiesta estorsiva al CL per il tramite del LL ZO posto che questi aveva riferito di avere incontrato la vittima che si era doluto della richiesta ricevuta da altri;
inoltre era emerso che tale SA GI aveva percepito il pizzo e si era rifiutato di consegnarlo perché destinato ad altri così che mancava del tutto la prova del concorso punibile;
ZO aveva desistito da qualsiasi ulteriore richiesta od azione dopo il rifiuto del SA e dello stesso pagamento non vi era alcuna traccia. Anche il coinvolgimento del IO nei fatti era avvenuto nell'interesse di altri e l'individuazione delle opere per le quali era stato chiesto il pizzo era sbagliata non essendo previsto alcun rifacimento di facciata per il locale "La Nuova Filanda"; in ogni caso non ricorreva l'ipotesi consumata non essendovi prova della dazione di denaro e tale ricostruzione risultava già sposata dal G.I.P. in sede di emissione del provvedimento cautelare oltre che confermata dalle dichiarazioni del CL. Quanto al capo F), estorsione CL CO, la motivazione di condanna basata sempre sull'intercettazione 22 luglio 2014 doveva ritenersi aberrante;
riportato il brano della conversazione, risultava incerto il riferimento a CL non identificato compiutamente dai due fratelli;
inoltre, il IS sul punto aveva riferito che i rapporti tra i UC ed il CL erano di familiarità ed amicizia al punto che il secondo aveva versato la somma per saldare il debito che gravava sull'esercizio 46 commerciale "La Nuova Filanda"; tale dato era stato confermato dallo stesso CL così che era non ipotizzabile che questi fosse stato estorto dal ricorrente e dal LL. In relazione all'imputazione di cui al capo V), estorsione IG, il dato probatorio era stato ricavato da una conversazione intercettata del 23 agosto 2010 in cui si indicava il IG come soggetto da estorcere senza però che vi fosse conferma dell'avvenuta esecuzione del mandato;
IG aveva confermato di avere subito intimidazioni negando però di avere versato somme ai UC ed anche il IS aveva confermato tale dato così che non era possibile ipotizzare neppure una fattispecie tentata mancando qualsiasi riscontro di quanto accaduto dopo quel colloquio. Con riguardo al capo B1), estorsione IS, dalla conversazione intercettata tra LA e IO, non emergeva alcun fatto già consumato mentre in quella successiva dell'11 giugno 2011 tra UC ed il TT non era in alcun modo chiaro a quale cantiere si facesse riferimento;
infine, la conversazione 21-12-2011, faceva riferimento ad un'intimidazione avvenuta ben dopo la richiesta proveniente dal UC quando ancora i lavori non erano iniziati. Le discrasie temporali escludevano che la richiesta fosse stata rivolta al IS. In relazione al capo C1), estorsione NO, la corte aveva ignorato le doglianze difensive con le quali si sottolineava l'impossibilità di identificare compiutamente la vittima e come tale individuazione fosse sconfessata dalla cessazione dell'attività di trasporto per la ditta NO già dal 2002 e dell'attività edile dal 2005 mentre alcun rilievo poteva avere l'attività della Costa Viola Bus in quanto lo NO era cessato dalla carica di Presidente del c.d.a. già nel 2009 e quindi 2 anni prima i colloqui. Con riguardo al capo H1), estorsione ON, si deducevano analoghi vizi quanto alla valutazione del colloquio intercettato del 13-5- 2014; difatti non vi era prova che la dazione fosse stata frutto di estorsione e non volontaria come ritenuto per altro pagamento effettuato da tale Fiumanò; anche il IS aveva confermato il rapporto di amicizia e la spontanea consegna di somme di denaro. In relazione all'estorsione BR, di cui al capo M1) la motivazione aveva ignorato le doglianze difensive ed appariva illogica e contraddittoria;
difatti, dai colloqui intercettati con il TT, emergeva la dazione di una somma di 1.500 € che aveva avuto natura spontanea. L'estorsione 01), ai danni di IT, era fondata su motivazione illogica ed arbitraria;
il IS aveva confermato che molti dei pagamenti erano effettuati spontaneamente e dalle conversazioni riportate risultava che il UC aveva avanzato la richiesta di un prestito e non richiesto il pagamento del pizzo come già peraltro sottolineato dal G.I.P. in sede di emissione del provvedimento cautelare ove si era evidenziato che il suddetto IT è soggetto condannato per 416 bis cod.pen.. Con un secondo ricorso dell'avv.to Pitasi si eccepiva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 81 cod.pen. posto che il giudice di secondo grado aveva errato nel determinare quale reato più grave quello di cui al capo C) della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria 20 aprile 2017 posto che il reato giudicato nel presente procedimento con 47 permanenza fino al 15-11-2016 aveva limiti edittali superiori rispetto a quelli del reato associativo analogo già giudicato con data di cessazione al 2009; violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento all'art. 81 cod.pen. posto che era errata la pena base fissata nella misura di anni 20 per il reato coperto da giudicato non potendo discostarsi dalla pena inflitta con la pronuncia definitiva (anni 18); violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. con riferimento all'art. 81 cod.pen. per avere errato il giudice di secondo grado nel determinare a titolo di aumento la pena inflitta nel separato giudizio per un reato (estorsione IG) per il quale era intervenuta l'assoluzione; -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'art. 442 cod.proc.pen. poiché la corte di appello dopo avere fissato la pena base per il reato precedentemente giudicato con rito ordinario avrebbe dovuto determinare la diminuzione per il rito abbreviato in relazione ai reati giudicati nel presente giudizio per quali veniva riconosciuta la continuazione e ciò prima di applicare il criterio moderatore dell'art. 78 cod.pen. che fissa in anni 30 il limite massimo di pena detentiva.
1.30 Il ricorso dell'avv.to ES per NO UN deduceva: -violazione degli artt. 546, 606 lett. e) cod.proc.pen. poiché la pronuncia di appello aveva operato un richiamo integrale ed acritico alle argomentazioni espresse dal G.U.P.; inoltre, le pronunce di merito, erano viziate dal travisamento di prova decisiva e rilevante e da motivazione assertiva;
- apoditticità della motivazione con riferimento alla attribuzione al ricorrente della responsabilità per il capo B) della rubrica relativo alla estorsione ai fratelli ES;
la colpevolezza era stata fondata sulla valutazione di alcune conversazioni intercettate tra i predetti ES dalle quali non emergeva alcun elemento dotato di elevata probabilità razionale circa il coinvolgimento del NO;
la corte di appello era pervenuta ad un giudizio congetturale, aveva affermato tautologicamente che la richiesta estorsiva era stata mossa da DA avvalendosi anche del NO, non era stato accertato alcun contatto od incontro tra i ES ed il ricorrente in relazione a tale vicenda;
violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo M1) fondata su una valutazione acritica della prospettazione accusatoria;
si era valorizzato il dato di una conversazione tra terzi (TT e UC) circa la richiesta estorsiva formulata agli imprenditori BR e la verificata presenza di un'autovettura della IP del ricorrente in prossimità del capannone delle presunte vittime, senza che però fosse stata accertata la presenza non aveva riferito del proprio di NO;
inoltre, il collaboratore IS, coinvolgimento del ricorrente in tale estorsione, indicando invece altri così che il soggetto cui si faceva riferimento nella conversazione non poteva individuarsi con il ricorrente;
nulla era stato provato circa il suo coinvolgimento nella condotta di 48 intimidazione ovvero nell'adesione a condotte simili altrui ovvero che fosse anche soltanto a conoscenza di fatti;
violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. basata su un giudizio apodittico mancando qualsiasi riscontro alla tesi dello sfruttamento di un potere intimidatorio mafioso, non emergendo alcun ruolo del ricorrente nel sodalizio;
inoltre difettava anche il presupposto dell'agevolazione del sodalizio criminale da ricavarsi da dati indiziari sintomatici nel caso in esame invece assenti;
difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
1.31 GA OB deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione ai principi del ne - bis in idem quanto all'intervenuta condanna per il delitto di favoreggiamento di cui al capo M); invero si sottolineava che il ricorrente era stato giudicato e condannato all'esito di separato giudizio definito con sentenza del G.U.P. di Reggio Calabria dell'11 ottobre 2013 per i reati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena a seguito dell'arresto del latitante ON avvenuto il 10 ottobre del 2012; orbene, la corte di appello, aveva ritenuto che non potesse ritenersi operare la violazione del ne bis in idem quanto ai fatti contestati al capo M) poiché gli stessi dovevano ritenersi diversi da quelli già giudicati ed in particolare riguardare le condotte di favoreggiamento poste in essere a vantaggio dello stesso ON il 25-9- 2012 e dal 3 al 9 ottobre 2012 mentre il procedimento definito con sentenza irrevocabile aveva avuto ad oggetto soltanto i fatti accertati il giorno dell'arresto (10- 10-2012); tuttavia, si lamentava che tale interpretazione del fatto storico era in contrasto con l'evoluzione giurisprudenziale sulla condotta punibile nel diverso procedimento, ed in particolare con l'interpretazione fornita da Corte Costituzionale nella pronuncia n.200 del 2016 in cui si sottolineava proprio come per medesimo fatto dovesse aversi riguardo al fatto storico e non anche alla nozione di fatto giuridico;
per la diversità del fatto è quindi necessario recuperare nel secondo giudizio un diverso fatto storico, mentre, nel caso in esame, i diversi procedimenti avevano avuto ad oggetto sempre lo stesso evento della tutela della latitanza del ON;
interpretata la nozione di fatto come accadimento materiale, costituito dal favoreggiamento della latitanza sino al 10 ottobre 2012 del ON, doveva ritenersi operare il divieto di ne bis in idem ed al proposito veniva anche richiamata la giurisprudenza CEDU;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 che non poteva ricavarsi soltanto dal dato materiale dell'avere la condotta favorito un esponente di vertice;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. e mancanza di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
1.32 OL IO con ricorso dell'avv.to Cianferoni deduceva: violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. e dell'art. 110 cod.pen. con 49 riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. contestato al capo R1) posto che trattandosi di fattispecie plurisoggettiva impropria non può farsi applicazione della disciplina dettata dall'art. 110 cod.pen. stante la previsione della punibilità del solo soggetto che si rende intestatario fittizio;
violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed in particolare dell'art. 512 bis cod.pen. con riguardo all'affermazione di responsabilità per l'intestazione dell'attività del chiosco denominato "L'isolotto" che la FA aveva ceduto ad RO ON nel 2010 e 2011 e che nel corso del 2012 era poi passata ad RO IO;
la corte di appello aveva acriticamente sposato la tesi accusatoria, senza tenere conto del giudicato interno liberatorio posto che il sequestro preventivo non era stato convalidato ed in detto provvedimento si evidenziava come mancassero elementi per sostenere la funzione dissimulatrice o comunque la fittizietà degli affidamenti agli OL;
in particolare, si era affermato che UC gestiva la concessione formalmente intestata alla FA ma non anche che utilizzasse come prestanome gli affidatari della gestione del bar;
si sottolineava inoltre che non era stato accertato con quali somme fosse stata finanziata l'attività e difettava, poi, qualsiasi prova del dolo specifico e cioè della volontà del ricorrente di aiutare il socio occulto ad eludere le misure patrimoniali con la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolare effettivo e formale dei beni;
al proposito si rilevava ancora che mancava qualsiasi collegamento con la cosca così come la consapevolezza della possibilità di attivazione di procedimenti di prevenzione mentre alcun elemento era stato acquisito per accertare la provenienza delle risorse economiche impiegate;
UC, poi, non aveva interferito nella gestione del chiosco ed infine mancava qualsiasi condotta fraudolenta, elemento questo richiamato dalla rubrica della norma;
violazione di legge penale in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. contestata sotto il profilo dell'avvenuta agevolazione della cosca ZI-UC posto che il ricorrente non era risultato uomo legato al UC ovvero favoreggiatore dell'associazione e mancava la dettagliata verifica di tale specifica volontà di favorire l'intero gruppo;
la corte di appello aveva ricavato la prova dell'agevolazione dalla semplice contestualità ambientale, con un ragionamento viziato e che non teneva conto della circostanza che anche il favorire gli interessi di un esponente apicale della cosca non determina una finalizzazione a favore l'intera associazione;
mancava poi qualsiasi espressione di metodo mafioso;
-violazione di legge quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche basata su una motivazione indistintamente riferita a tutti gli imputati. - violazione di legge dovendosi pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato previa esclusione dell'aggravante. Con motivi nuovi depositati nell'interesse dello stesso imputato si lamentava ancora violazione delle norme sul concorso di persone nel reato quanto al capo R1) della rubrica di intestazione fittizia aggravata ex art. 416bis1 cod.pen. posto che, la corte di appello, non aveva preso in considerazione le doglianze avanzate con l'atto di appello ed in particolare il giudicato interno liberatorio che emergeva dall'ordinanza di 50 1 non convalida del fermo nella quale si era esclusa la funzione dissimulatrice dell'intestazione dell'esercizio pubblico "L'isolotto" agli OL, escludendo un rapporto tra UC UA ed i predetti, avendo il capo cosca soltanto interesse alla gestione della concessione;
gli OL, quindi, avevano intrattenuto un rapporto soltanto con la FA e mancava poi la finalità di eludere le misure di prevenzione come doveva desumersi anche dal tempo brevissimo dell'intestazione (3 mesi nel 2012) della gestione di un esercizio mai sottoposto a sequestro. Non poteva ritenersi sufficiente la sola intestazione fittizia essendo necessari ulteriori elementi per affermare la finalità elusiva nel caso di specie mancanti non potendo il ricorrente presumere l'avvio di una procedura di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso avanzato nell'interesse di ER ND è fondato e deve, pertanto, essere accolto;
ed invero, a fronte di una pronuncia di affermazione della responsabilità ricavabile dal dispositivo della pronuncia di appello (punto n.36 pagina 702) con condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, la motivazione, espressa alle pagine 476-477 dell'impugnata pronuncia, perviene, alla luce dell'analisi completa ed approfondita del materiale probatorio, all'assoluzione dell'imputato. In particolare, la corte di appello, svaluta il materiale probatorio già valorizzato dal giudice di primo grado a carico del ER, concludendo, dopo una articolata e ragionata motivazione, per l'insussistenza di prove per affermare la responsabilità del ricorrente per il contestato delitto di concorso in favoreggiamento. E la completa contraddittorietà della decisione di appello, è altresì accentuata dalla presenza alla pagina 697 della motivazione predetta, del calcolo della pena effettuato per il ER in relazione ai capi L) ed M) così che lo stesso apparato giustificativo appare anch'esso totalmente contraddittorio integrando il vizio esattamente rilevato nel ricorso. Ne deriva pertanto affermare che nel caso in esame non si verte in ipotesi di mero errore materiale emendabile con la procedura di rettificazione bensì in un palese caso di totale contraddittorietà della decisione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sia per la difformità tra dispositivo e motivazione sia per l'evidente contrasto interno della motivazione medesima che in una parte perviene all'assoluzione e nelle conclusioni irroga la pena. L'evidente insanabile contrasto determina l'annullamento della pronuncia con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
2.2 Manifestamente infondato è il ricorso avanzato nell'interesse del collaboratore IS e con il quale si muovono doglianze esclusivamente in punto di pena ed attenuanti generiche;
deve infatti essere sottolineato come la determinazione della pena (rideterminata in appello in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed € 1000 di multa) rientra nella discrezionalità del giudice di merito le cui valutazioni in quanto prive di manifesta illogicità non sono sindacabili nella sede di legittimità. Nel caso in esame, il giudice di secondo grado, con le osservazioni svolte a pagina 694 ha ampiamente esposto le ragioni della statuizione non incorrendo in alcuno dei vizi denunciati;
inoltre, la negazione delle attenuanti generiche in ragione della particolare per gravità dei fatti 51 n appare anch'essa una valutazione in fatto priva di illogicità. Il ricorso è pertanto inammissibile e ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della cassa delle ammende.
2.3 Del tutto reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello oltre che manifestamente infondate e, pertanto, inammissibili appare il ricorso avanzato nell'interesse di IT ON;
il primo motivo insiste nella richiesta di declaratoria di prescrizione pur a fronte della motivazione della corte di appello che ha dato atto di sospensioni dei termini di custodia cautelare per oltre tre anni;
sebbene dal controllo di questa Corte di cassazione risultino sospensioni complessive per particolare complessità in primo e secondo grado e durante il termine per il deposito della sentenza pari ad anni 2, mesi 5 e 5 giorni (in primo grado dal 31/10/17 al 18/10/18 per complessità; in secondo grado dal 25/10/19 al 13/10/2020 + giorni 90 per entrambe le sentenze) tale periodo, da aggiungere a quello decorrente dalla data del commesso reato contestato il 5 aprile 2011, è comunque decisivo per spostare il termine finale a marzo 2021, non ancora decorso alla data della pronuncia di appello dell'ottobre 2020. Né in alcun modo fondato è il ricorso nella parte in cui prospetta la non applicabilità delle sospensioni;
al proposito è chiaro il dettato contenuto nel primo comma dell'art. 159 cod.pen. secondo cui "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione...dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge....". Ed al proposito questa Corte di cassazione ha già statuito che la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, Rv. 258967 - 01). E si è anche affermato che la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, Rv. 281138 - 04). Quanto alla seconda doglianza, il giudice di appello, con le motivazioni svolte alla pagina 542 della pronuncia, ha argomentato in fatto circa la sussistenza di condotte illecite da parte del IT richiamabili sia alla detenzione illegale di armi che al successivo porto abusivo;
pertanto la doglianza è anch'essa manifestamente infondata posto che il presupposto per l'assorbimento è stato ritenuto solo nei casi di contemporaneità delle due condotte. Si è difatti stabilito che in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma 52 inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Ed in motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Rv. 281668 01). - Infine, quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche, la motivazione cumulativa esposta dalla corte di appello che ha sottolineato la particolare gravità dei fatti commessi dagli imputati ed anche dal IT appare priva delle lamentate censure avuto riguardo alle modalità della condotta (detenzione e porto abusivo di una pistola calibro 38).
2.4 Fondato è il ricorso di ON ON;
la motivazione della corte di appello esposta alle pagine 540-542 si espone al vizio di manifesta illogicità rilevato con i motivi di ricorso perché puramente congetturale;
secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 cod. proc. pen., impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio>>, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica) (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507 01). Orbene, nel caso di specie, la pronuncia di condanna dell'ON ON appare affetta sia da incapacità esplicativa che da omessa valutazione di ipotesi alternative pure razionali;
invero rilevano quali operazioni puramente congetturali sia l'identificazione dell'ON ON nell'odierno imputato, pur a fronte di numerosi omonimi dimoranti in quel territorio, sia l'attribuzione al termine "Caterina" utilizzato nella conversazione di un chiaro significato illecito e per di più certamente riferibile ad un'arma detenuta illecitamente. Posto che il ricorrente non è tra i soggetti partecipanti a quella conversazione ritenuta decisiva in assenza di qualsiasi ulteriore elemento di prova, va ricordato che in tema di interpretazione di conversazioni tra terzi appartenenti a contesti associativi, la Corte di cassazione ha affermato come gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260842 - 01) Inoltre si è anche affermato che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di 53 reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti ed in particolare che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Rv. 266509-01). Nel caso di specie i suddetti criteri rigorosi appaiono evidentemente totalmente violati mancando sia il chiaro contenuto della conversazione, riguardante il possesso di armi mai identificate, sia il certo riferimento all'imputato che non può essere sanato dall'utilizzo di informazioni riguardanti i precedenti penali ovvero altri controlli di p.g. che peraltro il ricorso assume pure essere stati travisati. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla posizione di ON ON per non avere commesso il fatto.
2.5 Il primo motivo del ricorso ON AN propone una rivalutazione di elementi probatori e di circostanze di fatto non deducibile nella fase di legittimità a fronte di una pronuncia ampia e logicamente motivata, esposta alle pagine 524 e seguenti, e nella quale vengono con precisione indicati gli elementi a carico del ricorrente per il delitto di detenzione illecita di arma ed in specie di un fucile;
i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno sottolineato la partecipazione diretta dell'ON AN alle conversazioni con il correo Scappatura circa l'utilizzo di un'arma che tenevano occultata e le operazioni di spostamento della stessa. Inoltre, la sentenza impugnata, richiama anche le dichiarazioni confessorie ed accusatorie nei confronti dell'ON da parte del correo Scappatura rispetto alle quali il ricorso nulla espone. Il secondo motivo, che invoca la intervenuta prescrizione precedentemente la pronuncia di appello, è invece fondato;
invero, posto che il reato di cui al capo T) si assume consumato nel maggio 2010, lo stesso è soggetto al termine prorogato di anni 8 e mesi 4 avente scadenza a settembre 2018. Così che alla data dell'inizio del procedimento di appello (25-10-2019) il termine di prescrizione era già decorso pure aggiunto il periodo di sospensione in primo grado per complessità del procedimento dal 31 ottobre 2017 al 18 ottobre 2018, senza che possano poi valere le ulteriori sospensioni disposte e per il deposito della sentenza di primo grado (giorni 90) e nella fase del secondo grado perché intervenute successivamente la maturazione dell'effetto estintivo. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
2.6 Fondato è il ricorso di OT ZO, condannato alla pena di anni 9 di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa;
la corte di appello, nella motivazione espressa a pagina 650, attribuisce valenza primariamente significativa ad una conversazione del 30-11-2010 nella quale il ricorrente ed il coimputato IO commentano l'arresto di tale TO, affermando che lo stesso 54 avrebbe ricevuto "il quartino" e cioè l'investitura formale di membro di una cosca di 'ndrangheta. Tuttavia, a fronte di tale considerazione, il ricorso fondatamente sottolinea come la notizia dell'arresto dello TO per la sua ritenuta partecipazione mafiosa, fosse stata resa nota dalle fonti pubbliche di informazione, circostanza questa confermata dalla stessa motivazione della sentenza di appello, così che quella conversazione non sembrerebbe idonea a dimostrare il coinvolgimento nella stessa cosca perché i commenti non erano riferiti ad una notizia riservata e conoscibile solo dagli altri adepti ma da una pubblica informazione, resa nota dagli organi di informazione. Quanto al secondo elemento valorizzato e ritenuto dalla corte di appello costituito dall'avvenuta esecuzione di attività particolarmente significativo, nell'interesse del gruppo criminale ed in particolare dimostrative del controllo del territorio, attuate mediante il reperimento di mezzi precedentemente rubati, se è vero che tale attività può servire a valorizzare il particolare prestigio di un gruppo mafioso operante in un determinato territorio e manifestare in concreto forme di controllo del territorio, la stessa, in quanto normalmente connessa ad attività delinquenziali di piccolo calibro, il furto di veicoli, non necessariamente è sintomatica di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.. In tale contesto il ricorso evidenzia come si sarebbe comunque trattato di un numero limitato di interventi (circa 4) nell'arco di due anni che non può essere significativo al punto da denotare un ruolo di partecipazione punibile alla cosca ove non assistito da altri elementi. Ancora, quale elemento significativo, si segnala in ricorso l'assenza di indicazioni da parte del collaboratore IS che dalla pronuncia impugnata risulta invece ampiamente valorizzato quale fonte di prova valutabile ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen. in relazione a numerosi, se non tutti, i rimanenti soggetti ritenuti partecipi della cosca ZI-UC; con la conseguenza che la mancata conoscenza del OT da parte del IS, è elemento di particolare pregnanza che non trova adeguata giustificazione nella motivazione della corte di appello, così come anche segnalato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni con le quali si chiede l'annullamento con rinvio. Tuttavia, poichè la stessa pronuncia di appello segnala nella parte introduttiva della motivazione riferita al OT, la presenza di alcune chiamate di correità che non esplicita chiaramente (tali IE e Munaò) si impone un nuovo giudizio di appello al fine della precisa verifica di tali elementi unitamente a quelli emergenti dalle intercettazioni acquisite nel presente rito abbreviato.
2.7 Manifestamente infondato e comunque reiterativo, è il ricorso avanzato nell'interesse di ON TT, condannato alla pena di anni 6 di reclusione perchè ritenuto colpevole di concorso nell'estorsione US di cui al capo E1); quanto al primo motivo, il ricorso reitera argomenti già devoluti alla corte di appello riguardanti sia l'identificazione del ON quale intermediario della richiesta estorsiva proveniente da UC e diretta al US sia la possibilità di ritenere effettivamente svolto detto compito. 55 n Orbene, in relazione al primo profilo, va segnalato che la sentenza impugnata procede ad una completa ed approfondita analisi delle conversazioni intercettate alle pagine da 375 in poi che vedono coinvolte, oltre che il detenuto UA UC, anche i familiari che da lui si recavano a colloquio e cioè la sorella IA e TT ZO. Dalle suddette conversazioni riportate in stralcio, la sentenza di appello ricava la certa identificazione del ON sulla base di molteplici indici perché o direttamente individuato con l'intero nominativo da parte di UA UC (p.402) ovvero altre volte identificato con riferimento all'attività svolta dal medesimo (il gioielliere) ed al luogo di svolgimento della stessa, nelle vicinanze dell'abitazione di uno dei conversanti. Inoltre, con riferimento alla avvenuta esecuzione della richiesta estorsiva, la corte valorizza ulteriori conversazioni nelle quali chiaramente si fa riferimento alle somme effettivamente ricevute (vedi sentenza pagina 424). Al proposito va ricordato come secondo l'insegnamento della Corte di cassazione in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione dei suddetti principi deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della estraneità del ON posto che, i parametri di riferimento per l'individuazione dello stesso e della attività svolta che ugualmente lo identifica, sono plurimi e ripetuti in più conversazioni senza che sussista alcuna nelladelle illogicità manifeste interpretazione della prova deducibile quale motivo rientrante nei parametri di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc.pen.. Quanto al secondo motivo, con le osservazioni svolte a pagina 428 della motivazione, la corte di appello ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni per le quali ritenere la sussistenza della contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa posto che i fatti risultano essere avvenuti al fine di avvantaggiare le attività del gruppo criminale UC oltre che manifestando il metodo mafioso;
orbene, deve essere rammentato al proposito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 01). L'applicazione del suddetto principio - deve fare concludere per la manifesta infondatezza del motivo posto che ON 56 agiva su mandato di un soggetto, UC UA, detenuto proprio per gravi delitti associativi e pertanto consapevole dello scopo e finalità dell'azione estorsiva. la negazione delle laattenuanti generiche e Quanto all'ultimo motivo, determinazione della pena sono fondate su motivazione collegata a precise circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità tanto più manifesta. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della cassa delle ammende.
2.8 Quanto ai ricorsi principali ed ai motivi aggiunti avanzati nell'interesse di OL IO ed OL ON, va osservato come gli stessi, con i primi due motivi, ripropongono questioni già devolute e risolte dalla corte di appello senza incorrere in alcuno dei lamentati vizi;
in relazione al primo motivo, va ricordato come secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, nel reato di intestazione fittizia previsto e punito dall'art. 512 bis cod.pen. concorre anche l'intestatario fittizio che si sia prestato alla attività simulatoria finalizzata ad impedire l'applicazione di misure ablatorie. Sul punto infatti occorre richiamare l'orientamento secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene nella specie, un o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075 01). E si è anche sostenuto che in tema trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356) costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272903 -01); tale ultima affermazione assume rilievo proprio con specifico riferimento alla posizione degli OL che risultano a precedenti gestioni sempre subentrati nell'interesse dell'interponente UC UA. Il secondo motivo propone esclusivamente una lettura alternativa di elementi di prova, a fronte di una doppia conforme di responsabilità, fondata su un'analisi completa ed esaustiva degli elementi di prova costituiti da dichiarazioni rese dal collaboratore IS, dal contenuto di varie conversazioni intercettate alle quali partecipava anche il UC, reclamando la titolarità di quell'esercizio, e da servizi di osservazione che ricostruivano proprio l'interesse del predetto associato criminale per la realizzazione dell'attività. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 511 e seguenti, ed in particolare con i riferimenti alle varie conversazioni, ha ampiamente approfondito il tema sostenuto nei motivi dei separati 57 ricorsi e con i quali si dedotto che la titolarità fittizia riguarderebbe soltanto la concessione demaniale ma non anche l'attività di ristorazione. Il giudice di appello ha confutato tale doglianza, integralmente riproposta con il secondo motivo, evidenziando il contenuto di quelle conversazioni dalle quali risultava la fittizia intestazione proprio della attività di ristorazione e non della sola concessione demaniale, come confermato anche dalle dichiarazioni del IS. Sulla base di tali precisi elementi, il giudice del merito ha ritenuto di non condividere gli argomenti posti a fondamento del rigetto della richiesta di convalida del sequestro preventivo che alcun valore vincolante assumono nella fase del giudizio di responsabilità. Quanto alla mancata individuazione delle somme investite, il tema non è decisivo ai fini della sussistenza della contestata fattispecie;
posto infatti che la corte di appello ha sottolineato gli elementi sulla base dei quali ritenere che proprio il UC avesse investito i propri proventi in quella attività, dato correttamente desunto da ripetute frasi intercettate nelle quali il detenuto reclama l'avvenuta partecipazione alle spese, irrilevante rimane poi accertare la provenienza illecita delle stesse somme. Quanto alla finalità elusiva, va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Rv. 282202 - 01). E nel caso in esame correttamente la corte di appello ha ricavato la finalità elusiva anche in capo agli OL da una serie di elementi esposti alle pagine 522 e seguenti che davano atto della sussistenza di rapporti diretti dei due fratelli con il UC UA già pregiudicato per gravi delitti di criminalità organizzata;
a tali elementi ricavati dalle intercettazioni, la corte di appello, ad ulteriore conferma dell'elemento soggettivo anche in relazione al dolo specifico, aggiunge ancora le dichiarazioni del IS circa l'affidamento della gestione a IO OL dopo che l'opera era stata realizzata da soggetti facenti parte del gruppo criminale. Sufficiente appare anche la motivazione in ordine alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen., oggetto del terzo motivo, che la corte di appello motiva specificamente a pagina 523, con riferimento alla agevolazione di un capo mafia. Al proposito va richiamato il principio dettato dalle Sezioni Unite e secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole n. 8545 del della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U-, 19/12/2019, Rv. 278734 - 01). Sicchè gli OL rispondono del fatto aggravato sia che abbiano avuto come scopo diretto della loro condotta la volontà di agevolare la cosca sia che, in quanto in rapporti personali con UC, fossero consapevoli della volontà di questi. Il motivo è, pertanto, infondato. 58 I rimanenti motivi appaiono manifestamente infondati posto che alcun vizio sussiste nella motivazione adottata dalla corte di appello quanto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche mentre, la sussistenza dell'aggravante di mafia, esclude il decorso del termine di prescrizione. Alla luce delle predette considerazioni pertanto i ricorsi devono essere respinti ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
2.9 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso LI. Quanto al primo motivo, premesso che il fatto risulta contestato in relazione alle condotte poste in essere dal 2005 al 2009 prima e poi dal 2009 al 2012 in relazione all'affidamento dell'esercizio ad altri (UT-OL), come si ricava dalla lettura dell'imputazione, non assume rilevanza decisiva ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo che l'intervento del UC nella gestione del chiosco sia avvenuto a diversa distanza temporale dalla sua attivazione. Secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, infatti, il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12- quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge agosto 1992, n. 356, è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, Rv. 274963-01); in precedenza era già stato affermato come integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Rv. 250561-01). Ne deriva affermare che la fattispecie delittuosa è ugualmente configurabile anche ritenere UC soggetto che imponeva la contitolarità o titolarità esclusiva a dell'attività dopo che la stessa aveva avuto inizio. Quanto al dolo di elusione, gli argomenti forniti dalla corte di appello calabrese con le osservazioni contenute a pagina 516, confutano le doglianze difensive che traggono origine dalla difesa spiegata dall'imputato nel corso del suo interrogatorio, sottolineando come a carico del ricorrente e dalla moglie FA vanno evidenziati i rapporti diretti e ripetuti con il UC UA, ricavati da vari messaggi anche reciprocamente scambiatisi, le conversazioni intercettate del UC in cui viene fatto riferimento all'attività comune, le dirette accuse provenienti dal collaboratore IS che indica espressamente LI e la consorte quali prestanome dei UC (p.518). Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi fondate su una corretta e completa analisi del materiale probatorio di cui si ripropone una rilettura in 59 ہ ے senso alternativo non consentita nella presente sede di legittimità in assenza di travisamenti decisivi ovvero di illogicità manifeste. Quanto alla aggravante dell'agevolazione mafiosa, vanno richiamate le considerazioni svolte per le posizioni OL;
anche LI è chiamato a rispondere del fatto aggravato sia ove avesse avuto quale scopo diretto dell'azione il rafforzamento della cosca UC sia ove fosse stato consapevole dello scopo perseguito dal capo- mafia (Sez. U -, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 01). E tale ultima circostanza - di fatto, la corte di appello ricava dalla notoria rilevanza criminale del UC già alla data di consumazione dei fatti, resa palese dalla pluralità di intestazioni fittizie nelle quali era coinvolto anche LI. Il motivo è, pertanto, infondato. Priva di qualsiasi vizio appare ancora la motivazione riferita alla negazione delle attenuanti generiche così come la determinazione della pena fissata in misura prossima al minimo assoluto previo riconoscimento dell'aggravante. Alla luce delle predette considerazioni pertanto il ricorso deve essere respinto ed il LI condannato al pagamento delle spese processuali.
2.10 In relazione al ricorso proposto nell'interesse del UT si osserva che i motivi ripropongono in larga parte questioni già devolute ed analizzate dalla corte di appello di Reggio Calabria;
quanto al primo motivo, si richiama l'orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni nella specie, un familiare con lo scopo di aggirare le norma in - materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075 01); il principio risulta già affermato da altri precedenti secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Sez. 2, n. 2243 del 11/12/2013, Rv. 259822-01). Ne deriva pertanto affermare che erra il ricorso nella parte in cui deduce violazione di legge sotto il profilo dell'errata applicazione delle norme sul concorso e ciò perché il soggetto che si rende titolare formale dei beni nell'interesse di altri, condividendo la finalità di eludere le misure ablatorie permette la realizzazione dell'evento illecito, fornendo un contributo necessario alla realizzazione del fatto ed all'aggressione del bene giuridico protetto. Il motivo risulta, pertanto, infondato. Il secondo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità per il capo Q1) si traduce in parte in una lettura alternativa di elementi di prova congruamente valorizzati 60 ے ہ dalla corte di appello ed in altra parte espone errate prospettazioni in diritto;
in particolare, sotto tale ultimo profilo, va evidenziato che in alcun modo può rilevare l'origine lecita delle risorse economiche investite nell'attività fittiziamente intestata poiché altrimenti sussisterebbero le più gravi fattispecie di concorso in riciclaggio o reimpiego di cui agli artt. 648 bis cod.pen. e 648 ter cod.pen.. Pertanto non ha alcun rilievo individuare l'origine lecita o meno delle risorse investite da UA UC nella attivazione e gestione di "La Nuova Filanda" essendo rilevante e decisivo che il capo 'ndranghetista abbia schermato la propria titolarità mediante l'intestazione al UT al fine di impedire il sequestro e la confisca dell'azienda. Quanto alle ulteriori doglianze contenute nel secondo motivo, come anticipato le stesse si traducono in una non ammissibile prospettazione alternativa;
la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado, ha già evidenziato che la natura fittizia dell'intestazione si ricava oltre che dalle precise dichiarazioni del IS, circa la diretta riferibilità ai UC di quel bar, dalle numerose frasi dello stesso UC UA e di altri familiari intercettate (p.503 e seguenti) riportate nella sentenza impugnata. E benché il ricorso lo contesti, i giudici di merito hanno sottolineato quale dato particolarmente rilevante, la costante presenza ed animosità di ZO UC all'interno di quell'esercizio che manifesta oggettivamente il dato probatorio del diretto interesse della famiglia per l'attività. Alcun rilievo assume poi la precedente archiviazione pronunciata nei confronti del UT ed avente ad oggetto un fatto associativo differente e non il medesimo reato. Premesso poi che la consumazione dei fatti viene elevata con riguardo alle vicende aziendali avvenute nel 1997, nel 2006 ed ancora nel 2010 e che la pronuncia impugnata alle pagine 510-511 spiega che il cambiamento di denominazione e di sede dell'impresa ha comportato una nuova condotta elusiva, l'impostazione della corte di appello deve ritenersi sostanzialmente corretta con la precisazione però dell'intervenuta prescrizione dei fatti avvenuti nel 1997; non vi è dubbio infatti che il trasferimento dell'azienda, l'acquisizione di un nuovo locale, il cambiamento di denominazione da "Blue Kerry" a "La Nuova Filanda" abbiano integrato una nuova condotta elusiva perché attività poste in essere dai soggetti interponenti (UC UA e ZO) ed altro interposto (il UT), al fine di sottrarre anche il nuovo esercizio commerciale a possibili misure ablatorie. Deve così ritenersi che l'orientamento della corte di merito vada accolto (con la sola declaratoria di prescrizione dei fatti più remoti) posto che il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede, l'acquisto di nuovi beni strumentali, determina l'intestazione fittizia di una nuova azienda, intesa quale complesso di beni materiali ed immateriali (compreso un diverso avviamento) e, quindi, integra la consumazione di una nuova fattispecie di intestazione fittizia di un'altra utilita' rispetto a quella preesistente. Al proposito va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen.; anche recentemente è stato ribadito il principio originariamente affermato 61 dalle Sezioni Unite secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218768 01; Sez. 2, n. 15792 del 07/01/2015, Rv. 263755 - 01; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272902-01). Affermata la natura istantanea del reato che si consuma nel momento dell'attribuzione fittizia, ne consegue che successive attribuzioni del medesimo bene a soggetti differenti integrino autonome ipotesi punibili;
si è così precisato che in tema trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356 oggi 512 bis cod.pen.) costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272903 01); in motivazione tale ultima pronuncia precisa che "operata la prima fittizia intestazione non può essere escluso che per ragioni differenti, e comunque non decisive e rilevanti trattandosi di movente del reato, ci si adoperi per nuove intestazioni fittizie ed anche queste condotte divengono ugualmente punibili essendo sempre finalizzate ad operare una elusione del reale intestatario, finalizzate ad impedire l'ablazione del bene. Se è vero quindi che il delitto di cui all'art. 12 quinquies L 356/92 costituisce fattispecie istantanea con effetti permanenti va però rimarcato come le successive condotte di ulteriore fittizia intestazione pur aventi ad oggetto il medesimo bene o la stessa compagine sociale, costituiscono sempre ipotesi di reato autonomamente punibili". Orbene, come anticipato, tale principio, riferito ai mutamenti soggettivi nella intestazione fittizia dei medesimi beni, va ribadito anche in relazione ai mutamenti oggettivi e cioè a quei casi in cui pur rimanendo identiche le figure di interponenti (i UC) ed interposti (il UT), sia l'attività imprenditoriale o commerciale che viene mutata, acquisendosi una struttura diversa e la gestione di altro esercizio pubblico. Anche in questo caso, infatti, si verifica una nuova ipotesi di intestazione fittizia avente ad oggetto altra attività che secondo il parametro dettato dalle Sezioni Unite del 2001 (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001 cit.) integra un'ipotesi di consumazione di una ulteriore fattispecie istantanea. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che alla data del 1997 prima e successivamente nel 2006 con l'acquisizione della nuova struttura "La Nuova Filanda", ebbero a consumarsi distinte ipotesi del reato oggi previsto e punito dall'art. 512 bis cod.pen., come peraltro correttamente contestato nel capo Q1) in relazione alla precisazione della sussistenza dell'art. 81 cod.pen. trattandosi di fattispecie continuata. Con la conseguenza che ha errato però la corte di merito nell'escludere la prescrizione dei fatti consumati nel 1997 poiché, anche con la 62 contestazione dell'aggravante di mafia, alla data del primo atto interruttivo, erano comunque decorsi i termini di prescrizione ordinaria. Tuttavia, tale conclusione, che viene qui trattata in relazione agli specifici motivi di ricorso avanzati dalla brillante difesa del UT, può determinare la declaratoria di prescrizione per i soli fratelli UC ma non anche per lo stesso UT rispetto al quale il ricorso difetta di qualsiasi interesse;
ed invero, nella determinazione della pena stabilita dalla corte di merito a pagina 697 per tale imputato, manca qualsiasi aumento per la continuazione c.d. interna così che essendo la sanzione base fissata nel minimo assoluto di anni 2 stabilito dall'art. 512 bis cod.pen., il ricorso sul punto difetta di interesse non potendo l'accoglimento del motivo portare ad alcun effetto favorevole per il ricorrente. In relazione alle altre doglianze, quanto alla finalità elusiva, il giudice di appello, con le osservazioni svolte a pagina 509, ricava il dolo specifico sia dalla natura dei rapporti con più componenti della famiglia UC sia dal rapporto parentale che rendeva notoria la necessità per esponenti criminali come UA UC, già condannato in passato per gravi reati, intestare ad altri le attività commerciali;
né decisiva ai fini di escludere la responsabilità può certamente essere la circostanza della grave esposizione debitoria derivata dalla gestione delle attività ripianata con cespiti personali di UT, trattandosi di elemento del tutto estraneo alla struttura del reato così come la riferita, dal IS, estraneità dello stesso UT alla famiglia di 'ndrangheta, trattandosi di diversa ipotesi delittuosa mai contestata nel presente procedimento. Infondata è la richiesta di prescrizione che con l'ultimo motivo viene proposta anche per il capo R1), avuto riguardo alla contestazione dell'aggravante di mafia per entrambi gli episodi che determina l'applicazione della disciplina particolare prevista dal comma sesto dell'art. 157 cod.pen. e dal comma terzo dell'art. 160 cod.pen.; al proposito va ricordato infatti che in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione;
ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito. (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271164 01). Ne deriva affermare che a parte la prescrizione del fatto avvenuto nel 1997, rispetto al quale però il UT difetta di interesse secondo gli argomenti in precedenza esposti, per i rimanenti episodi la contestazione dell'aggravante determina la decorrenza del termine (anni 9 pari alla pena massima di anni 6 aumentata della metà ex art. 416 bis1 cod.pen.) a seguito del compimento di ciascun atto interruttivo e quindi l'impossibilità di ritenere maturata la causa estintiva. Inoltre va altresì ricordato come nella determinazione del termine massimo deve anche applicarsi il comma sesto dell'art. 157 cod.pen. secondo cui per i reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis e 3 quater 63 cod.proc.pen. tra cui quelli finalizzati ad agevolare le organizzazioni mafiose, il termine ordinario è raddoppiato (anni 9 x 2 = anni 18). diAd analoghe considerazioni deve pervenirsi quanto alla affermazione responsabilità per il delitto di intestazione fittizia delle attività del chiosco "L'isolotto" di cui al capo R1) e di cui UT è chiamato a rispondere per la gestione della stagione estiva 2009; la corte di appello, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 511 e seguenti, ha spiegato le ragioni per le quali ritenere la riferibilità dell'attività non ai formali intestatari quanto a UA UC. Sono stati passati in rassegna i numerosi dati probatori, tutti concordanti nel senso dell'interesse esclusivo del detenuto alla gestione dell'attività già attuata durante il periodo di libertà quando si interessava del rilascio della concessione per realizzare la struttura;
vengono poi individuati i dati documentali di riscontro, quali l'autorizzazione rilasciata direttamente al UT dagli uffici comunali, oltre che le stesse dichiarazioni del IS sul punto. Si tratta di plurimi elementi interpretati congiuntamente in assenza di travisamenti che vanamente il quinto motivo di ricorso contesta sempre proponendone una lettura alternativa piuttosto che evidenziare illogicità non ravvisabili e tantomeno manifeste. Quanto alle doglianze avanzate in punto aggravante dell'agevolazione mafiosa, non sussiste l'invocata violazione di legge;
al proposito occorre sottolineare come la corte di appello abbia evidenziato alla pagina 511 gli elementi di fatto sulla base dei quali ritenere che anche UT abbia agito con tale finalità; la corte di secondo grado ricorda sia il dato della carriera criminale del UC al momento della consumazione dei fatti, sia il rapporto di parentela intercorrente tra UT ed il predetto UC che rendeva palese l'agevolazione delle attività della cosca capeggiata da quel soggetto. Basta quindi richiamare anche per tale posizione l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 01). Ne deriva affermare che la conclusione della corte di - merito non pare affetta da alcun vizio sussistendo l'aggravante ove anche a ritenere UT solo consapevole della finalità che animava il UC. fondata dal giudice diInfine, la negazione delle circostanze attenuanti generiche, merito su precise circostanze di fatto esposte in assenza di qualsiasi vizio. Alla luce delle predette considerazioni anche il ricorso del UT deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
2.11 Il ricorso di ES EL, proposto per motivi manifestamente infondati, è inammissibile;
il primo motivo, insiste nella deduzione di nullità della sentenza di primo grado per assenza di motivazione senza fondamento posto che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso 64 provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735 01). E nel caso in esame, peraltro, non si verte neppure nell'ipotesi di motivazione totalmente assente bensì al più lacunosa così che il vizio dedotto è palesemente insussistente. Il secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento della responsabilità, proponendo una rilettura degli elementi di prova in senso alternativo non ammissibile nella presente sede a fronte di una doppia pronuncia conforme. Il giudice di appello ha proceduto ad una completa ed esaustiva analisi degli elementi probatori esposti alle pagine 293 e seguenti della motivazione;
quanto al ES, dopo la generica descrizione dei fatti desunta dalle varie fonti di prova costituite dalle conversazioni intercettate tra UA e ZO UC, dalle dichiarazioni della persona offesa ST e dal riconoscimento del ES, dalle dichiarazioni del collaboratore IS, si è precisato e motivato lo specifico ruolo svolto dallo stesso ricorrente alle pagine 307 e seguenti. Il giudice di secondo grado ha proprio precisato compiutamente l'intervento nella vicenda estorsiva del ES, escludendo in radice che questi sia intervenuto nell'esclusivo interesse della vittima, circostanza peraltro mai riferita neppure da ST stesso. Con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 310, si è puntualmente ricostruito il ruolo svolto dal ricorrente nei fatti, escludendo la fondatezza della tesi difensiva ed anzi sottolineando la partecipazione del ES ad incontri nel corso dei quali alla persona offesa veniva ribadita la necessità di versamento delle somme a titolo di pizzo. Priva di qualsiasi illogicità è anche la conclusione della non decisività delle dichiarazioni del IS ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, argomento questo riproposto con il ricorso;
la mancata percezione da parte del ES di parte del profitto illecito non esclude infatti il ruolo attivo svolto dal medesimo nella vicenda delittuosa;
così che deve farsi applicazione di quel principio più volte ribadito secondo cui ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Rv. 01). Circostanza, quest'ultima, esclusa dai giudici di merito sulla base 253714 - dell'assenza di indicazioni univoche e genericamente contestata dal ricorso. Correttamente, poi, si ricavava la prova dell'aggravante dal palese metodo mafioso sfruttato imponendo il pagamento di somme ad imprenditori aggiudicatari di appalti pubblici in ragione del luogo di realizzazione delle opere e dall'agevolazione delle attività delle rispettive cosche coinvolte;
infine alcun vizio appare sussistere anche in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo di doglianza, 65 fondata su considerazioni prive dei lamentati vizi e riferite a plurimi aspetti della gravità dei fatti e della negativa personalità dei ricorrenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 2.12 Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto ai motivi del ricorso NÀ, che reiterano doglianze già avanzate nell'atto di appello risultando anche privi della necessaria specificità; in relazione al primo motivo, deve innanzi tutto essere escluso che sussista qualsiasi nullità del procedimento e della sentenza di primo grado a causa dell'avvenuta escussione della persona offesa nel corso della discussione. Invero, secondo la disciplina dettata dall'art. 523 comma quinto cod. proc.pen., solo ove l'imputato o il suo difensore non abbiano avuto la parola per ultimi sussiste la nullità della predetta fase che può riverberarsi sulla sentenza;
la disciplina della discussione prevede anche la possibilità di interruzione per l'assunzione di nuove prove al successivo comma sesto così che l'escussione della p.o. ST, nel caso in esame, non appare avere determinato la nullità invocata posto che la difesa ha comunque avuto la parola per ultima dopo che la vittima del reato era stata escussa nel contraddittorio delle parti. In relazione agli altri motivi, con i quali si reiterano contestazioni in punto affermazione di responsabilità per concorso nell'estorsione di cui al capo C) ai danni dello ST, vanno ribaditi i principi già esposti nella posizione ES;
anche nel caso in esame, infatti, l'intervento del NÀ è descritto dai giudici di merito, con valutazione conforme, quale determinato dal coinvolgimento di diversi esponenti criminali nella vicenda sicchè, l'asserito coinvolgimento solo nell'interesse della vittima, è ben lungi dall'essere emerso. Con le osservazioni svolte in linea generale alle pagine 293 e seguenti, e poi con particolare riferimento al NÀ alle pagine 299 e seguenti, il giudice di appello, facendo corretto uso del potere di valutazione delle prove, ha spiegato come da una congerie di elementi probatori risulti che il ricorrente era stato coinvolto nella estorsione ai danni dell'imprenditore; elementi costituiti dalle conversazioni tra i germani UC, dalle dichiarazioni della p.o. ST, da quelle del collaboratore IS e dalle stesse parziali ammissioni del NÀ. Detti dati probatori hanno permesso una doviziosa ricostruzione dello svolgimento temporale dei fatti e della individuazione dei diversi ruoli assunti dai principali attori, attribuendo proprio a CC NÀ un ruolo determinante nella preparazione ed organizzazione degli incontri (vedi in particolare su tale ruolo svolto p.303) nei quali veniva formalizzata all'imprenditore la richiesta di pagamento delle somme illecite alle locali famiglie di 'ndrangheta che partecipavano all'attività illecita attraverso i diversi esponenti operativi in quell'area territoriale. E la circostanza dell'intervento nell'esclusivo interesse della persona offesa trova chiara ed inequivocabile smentita 66 n anche nella ricostruzione contenuta a pagina 301 circa la percezione di somme anche da parte dello stesso ricorrente. In alcun modo, poi, può ritenersi fondata la doglianza in punto omessa individuazione della minaccia estorsiva posto che, per costante insegnamento della Corte di cassazione, nei casi di richieste e pagamenti di somme ad esponenti di organizzazioni mafiosa storiche va fatta applicazione dei principi in tema di estorsione "ambientale" e cioè di quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Rv. 261632 -01). Manifestamente infondate appaiono anche le doglianze avanzate nel secondo motivo di ricorso, in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen., dovendosi ribadire quanto già esposto nella posizione ES;
inoltre va ricordato come, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Rv. 282602 - 02). Correttamente, pertanto, la corte riteneva sussistere la contestata aggravante sia in relazione al metodo palesemente mafioso esplicitato dalla richiesta estorsiva in relazione al controllo del territorio da parte delle cosche di 'ndrangheta, sia con riguardo all'agevolazione delle attività degli stessi gruppi criminali nel nome dei quali NÀ ed i correi operavano;
e correttamente si sottolineava (p.303) con valutazione esente da vizi e fondata anzi sulle emergenze probatorie, come tali estorsioni rappresentino l'attuazione concreta del potere intimidatorio delle cosche criminali sul territorio così da manifestare il metodo mafioso ed il controllo dello stesso. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 2.13 I primi due motivi proposti nel ricorso dell'avv.to ES nell'interesse dell'imputato NA ND appaiono reiterativi;
deve in primo luogo essere evidenziato come la pronuncia di appello non contenga alcun richiamo acritico alla decisione di primo grado procedendo ad una diffusa ed approfondita valutazione degli elementi di prova alla luce dei motivi di appello proposti avverso la sentenza del G.U.P. sicché il lamentato vizio appare insussistente non ravvisandosi altresì travisamenti della prova decisivi. 67 Puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte appare poi il secondo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in estorsione di cui al capo C). La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). Ed il secondo motivo riproduce proprio le doglianze avanzate con l'appello ed alle quali la corte di merito ha già fornito adeguata risposta osservando che l'identificazione dell'ND, cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate, nel NA, si fonda su una pluralità di elementi logicamente valutati costituiti, in primo luogo, dalla diretta chiamata in correità del collaboratore IS, seguiti dalla individuazione del ruolo criminale svolto dal ricorrente per conto della cosca di riferimento anche in altre vicende analoghe nonché dalla titolarità di una cava, circostanza questa che consentiva di individualizzare il riferimento operato dai fratelli UC al coinvolgimento nell'estorsione proprio di quell'ND titolare di tale attività. Appare pertanto evidente che l'identificazione è stata fondata sul corretto e completo esame del materiale probatorio senza che sia ravvisabile alcun travisamento decisivo. Reiterativi sono anche i motivi proposti in relazione al capo D), la tentata estorsione ZA;
il giudice di appello ha proceduto, prima, ad esporre il materiale probatorio alle pagine 313 e seguenti e, poi, a prendere in esame la specifica posizione del NA alle pagine 323 e seguenti. La corte di appello ha proceduto correttamente a valutare complessivamente gli elementi probatori provenienti dalle dichiarazioni della persona offesa, la quale riferiva di avere subito richieste estorsive ad opera di ignoti, di essersi rivolto al IS e di avere poi dato delle opere in subappalto al NA, con le emergenze delle varie conversazioni intercettate fra i fratelli UC, in cui viene identificato l'ND NA quale soggetto che aveva preso il posto del NO e con le dichiarazioni del IS, addivenendo così ad un giudizio finale di colpevolezza sulla base di un corretto ragionamento che il ricorso contesta parcellizzando i singoli elementi ed insistendo nella contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore che, nel caso in esame, trovano imponenti elementi di conferma negli altri dati sopra riassunti. Quanto alla doglianze avanzate in relazione al capo E1), il ricorso propone una differente interpretazione dei dati probatori che la corte di merito risulta avere esposto in maniera del tutto ampia e con valutazione conducente rispetto al loro contenuto;
alle pagine 375 e seguenti vengono passate in rassegna una serie di conversazioni tra i UC dalle quali emerge la sottoposizione a richieste estorsive del US e l'avvenuto pagamento di somme da parte dello stesso;
ciò sino a quando il UA UC si preoccupa di evitare che esponenti di altre famiglie potessero contattare anch'essi lo stesso imprenditore così che i familiari vengono incaricati di contattare 68 proprio il soggetto di nome ND per indicargli di evitare nuove azioni estorsive nei confronti del medesimo US con la promessa della suddivisione degli utili dell'azione delittuosa. E poiché l'identificazione del soggetto di nome ND con il NA è collegata anche ad altri colloqui precedenti, che contenevano la compiuta identificazione del soggetto che per conto della cosca ON aveva sostituito NO nella trattazione delle estorsioni, la motivazione della corte di appello appare esente dalle lamentate censure. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai motivi avanzati per il capo L1) posto che, con le argomentazioni esposte alle pagine 438 e seguenti, il giudice di appello ha adeguatamente spiegato che alle dichiarazioni precise e dirette del IS circa la consegna proprio a NA di somme estorte a PI, si accoppino gli elementi desunti dalle conversazioni intercettate nelle quali viene proprio fatto riferimento alla spartizione dei proventi illeciti. Infondata è poi la doglianza in relazione alla aggravante di mafia posto che la corte di appello, per ciascun episodio estorsivo, ha spiegato come i fatti siano stati espressione del metodo mafioso attuato attraverso la sistematica intimidazione ai danni delle attività produttive e di forniture di servizi ed, altresì, della agevolazione finalizzata al rafforzamento delle cosche criminali. Infine, rimangono da valutare i motivi sulla responsabilità ex art. 416 bis cod.pen.; al proposito occorre ricordare come secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 01 ed anche Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. - 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). In motivazione la suddetta pronuncia precisa come La stabilità del rapporto singolo-consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto". Orbene, nella valutazione degli elementi di prova la corte di appello si è proprio conformata al suddetto principio posto che, con le osservazioni svolte alle pagine 660 e seguenti, ha evidenziato il ruolo cardine svolto dal NA nel settore delle estorsioni di 'ndrangheta alle attività produttive dopo avere sostituito il NO nonché, sottolineato ancora come, a carico dello stesso, sussistano ulteriori elementi, 69 provenienti sia dalle dichiarazioni del collaboratore Lo IU che da vari servizi di osservazioni sugli incontri con i ON, che ne precisavano anche il ruolo di tutela della latitanza di ON DO e di collettore di somme di provenienza illecita destinate a tale gruppo. Correttamente, pertanto, il giudizio di condanna valorizzava le condotte significative poste in essere nell'ambito delle attività dell'associazione criminale di stampo mafioso palesemente manifestanti l'organico inserimento all'interno del gruppo ed il fattivo coinvolgimento in molteplici attività illecite. Proprio tale ruolo significativo portava la corte di appello a confermare anche la responsabilità per il ruolo organizzativo e direttivo;
al proposito occorre ricordare come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 03). Nel caso di specie, accertato che proprio il NA - fungeva le funzioni di alter ego del capo nella gestione del settore delle estorsioni ed in tale veste si interfacciava con gli esponenti apicali della cosca UC, adottando anche propositi autonomi, la conclusione dei giudici di merito appare esente da censure non potendosi accogliere la soluzione difensiva della sussistenza di una posizione di mera subordinazione al capo cosca. Peraltro, quanto a tale motivo, è appena il caso di notare che l'imputazione risulta elevata anche in relazione allo svolgimento di attività organizzative che il giudice di appello ha ampiamente descritto con riferimento al settore delle estorsioni agli imprenditori, poste in essere proprio dal ricorrente. E tale conclusione non è inficiata dall'errore compiuto dalla corte di appello nella valutazione del fatto di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen. quale circostanza aggravante e non quale reato autonomo come pure riferito alla pagina 691 della motivazione;
invero deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui l'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Rv. 258304-01; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Rv. 260444). Va pertanto ribadito che il NA, così come gli altri coimutati in posizione analoga, risultano condannati per la fattispecie autonoma di cui all'art. 416 bis secondo comma cod.pen. e non per un'ipotesi aggravata, senza però che tale precisazione determini alcuna nullità della sentenza impugnata. Infine, esente da censure appare la motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena affidata dal giudice di appello a precise circostanze valutate nell'esercizio dei propri poteri discrezionali. 70 п Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali 2.14 I primi tre motivi del ricorso avanzato nell'interesse di NI DO appaiono proporre tutti una lettura alternativa di elementi di prova, a fronte di una doppia affermazione conforme nei gradi di merito di responsabilità per il concorso nell'estorsione ai danni del cugino IO NI di cui al capo Z). Al proposito va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione. In particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le doglianze della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del NI è caratterizzato per la presenza di plurimi elementi che dimostrano il suo attivo coinvolgimento nelle richieste estorsive provenienti da UC UA e dirette al cugino del ricorrente, IO NI, sia in una prima fase di realizzazione del complesso edilizio sia, successivamente, quando veniva imposto il pagamento delle somme estorte. Ed a tale conclusione i giudici di merito, e quello di appello in particolare, giungono sulla base della corretta e completa analisi del materiale probatorio valutato in assenza, oltre che dei dedotti travisamenti, anche di qualsiasi illogicità posto che, con le osservazioni specificamente svolte alle pagine 344 e seguenti (vedi in particolare sul ruolo del ricorrente pagine 351-352) si sottolinea come dalle dichiarazioni del IS, dalle conversazioni intercettate tra il detenuto UA UC ed i familiari nonché tra quelle coinvolgenti direttamente proprio DO NI, risulta che, prima nel 2010 e poi nel 2012, questi reiterava la richiesta di pagamento del pizzo all'indirizzo del cugino su sollecitazione del capo 'ndranghetista. Con la conclusione che l'intervento 71 nelle diverse fasi prima di richiesta e poi di sollecitazione dei pagamenti illeciti, ha portato correttamente il giudice di appello a confutare sia la tesi principale dell'estraneità del ricorrente ai fatti che quella subordinata della natura solo tentata del fatto. La corte di appello ha peraltro sottolineato come la vicenda della richiesta di affitto di alcuni locali da destinare a bar e quella di pagamento del pizzo si siano svolte parallelamente e l'una non escluda il concorso nell'altra. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha esentericostruzione del fatto da incongruenze logiche e da consentito una contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Quanto agli altri motivi: con le osservazioni svolte alle pagine 353-354 correttamente veniva - sussistente l'aggravante di mafia stante l'esecuzione del fatto ritenuta nell'ambito dell'imposizione di pagamenti del pizzo agli imprenditori in favore della locale cosca criminale, con modalità che facevano ritenere sussistente sia il metodo mafioso che l'agevolazione del gruppo ndranghetista;
priva di censure appare la negazione delle generiche oltre che la determinazione della pena operate dal giudice di merito in virtù di poteri discrezionali correttamente esercitati;
- esente dal lamentato vizio appare ancora la negazione del vincolo della continuazione con i fatti di associazione mafiosa separatamente giudicati alla luce della omessa produzione della sentenza per il delitto di cui all'art,. 416 bis cod.pen. che impediva al giudice di merito di valutare quegli elementi di fatto sulla base dei quali potere operare il richiesto giudizio;
richiesta che potrà essere rivalutata in sede esecutiva perché respinta sulla base di valutazioni preliminari. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. 2.15 Manifestamente infondati appaiono i motivi del ricorso avanzato nell'interesse di TE DO ritenuto colpevole di una serie di fattispecie in materia di detenzione illegale e porto abusivo di armi con riguardo all'arsenale rinvenuto nelle abitazioni di sua pertinenza. Quanto al primo motivo, si osserva che se è pur vero che secondo l'orientamento delle Sezioni Unite i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, tuttavia la Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che l'operatività del principio di specialità 72 presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv. 270902 01). Ne consegue che imponendo la doglianza un accertamento di puro fatto mai adeguatamente devoluto ai giudici di merito, la stessa, essendo stata avanzata per la prima volta nella presente fase di legittimità, risulta non consentita. Il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata verifica della sussistenza del reato presupposto del fatto di ricettazione di cui al capo V1), avente ad oggetto elementi probatori una diversa interpretazione di e arma straniera, propone ricostruzioni storiche priva di qualsiasi riscontro;
accertato il possesso in capo al TE di un'arma estera con matricola abrasa, correttamente veniva contestato anche il delitto di cui all'art,. 648 cod.pen. posto che non sussiste alcun elemento per sostenere che l'alterazione sia stata commessa già nel territorio estero. Viceversa l'importazione illecita in Italia di un'arma seguita poi dalla abrasione dei numeri di matricola, dalla detenzione e dal porto abusivo, configura tutte le distinte fattispecie contestate nel caso in esame ai capi T1) e V1) posto che la consumazione del delitto di alterazione ha reso comunque impossibile verificare l'origine dell'arma straniera. Il terzo motivo trova puntuale risposta negli argomenti esposti dalla corte di appello alle pagine 460 e seguenti;
difatti, l'assorbimento del delitto di detenzione in quello di porto abusivo, può pronunciarsi solo in caso rimanga accertata la coincidenza dei momenti temporali, nel caso in esame non emersa nelle fasi di merito. La questione della capacità cinetica della carabina non risulta proposta con i motivi di appello e, comunque, i giudici di merito affermavano la responsabilità anche in relazione a tale arma unitamente a tutte le altre indicate al capo G) avuto riguardo alla natura dell'arsenale detenuto che certamente escludeva il possesso di armi giocattolo. Manifestamente infondati sono poi i motivi quinto e sesto, con i quali si deducono vizi in relazione al riconoscimento dell'aggravante di mafia sia per i reati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena che per i fatti in tema di armi;
la corte di merito ha mostrato di aderire sotto il primo profilo a quell'orientamento anche recentemente affermato secondo cui in tema di favoreggiamento personale, è mafiosa nella condotta di chi configurabile l'aggravante dell'agevolazione consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe un compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez.
6 - n. 23241 del 11/02/2021, Rv. 02). Tale principio risulta già affermato da altre pronunce secondo cui in 281522- tema di favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui 73 all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203, nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, poichè essa si concretizza in un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe - compromessa dall'arresto del vertice associativo, cui l'ausilio prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale - e determina un rafforzamento del potere non solo del capo mafia ma anche dell'intero sodalizio criminale (Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Rv. 268237 01). E correttamente pertanto nel caso in esame l'aggravante è stata ritenuta in relazione al favoreggiamento di un soggetto, il ON, che svolgeva mansioni apicali anche in quel frangente temporale. Con le argomentazioni esposte a pagina 461, poi, la corte di appello ha adeguatamente motivato anche il riconoscimento dell'aggravante di mafia in relazione a tutti i reati in materia di armi che il sesto motivo contesta;
il giudice di merito, con valutazione ancorata a precisi elementi probatori, ha sottolineato come il rinvenimento nel possesso del ricorrente di un vero e proprio arsenale costituito anche da armi da guerra di assalto (fucili mitragliatori) oltre che le dichiarazioni del IS rendono palese l'agevolazione con la condotta illecita delle attività della cosca criminale nel cui interesse tale detenzione il TE attuava. Non risultano poi proposti motivi di appello in ordine al capo Z1) sicchè la richiesta di declaratoria di prescrizione avanzata con il penultimo motivo non può essere dedotta in questa sede. Infine la determinazione della pena appare essere stata operata dal giudice di merito nell'ambito dei poteri discrezionali allo stesso competenti ed in considerazione della gravità delle condotte così da risultare esente dalle censure proposte con l'ultimo motivo. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
2.16 Il ricorso proposto nell'interesse di GA OB è in parte avanzato per motivi non proponibili perché mai dedotti in appello ed in altre parti infondati o manifestamente infondati;
quanto al primo motivo occorre precisare che la questione della violazione del ne bis in idem in relazione al reato di favoreggiamento viene specificamente devoluta per la prima volta dinanzi questa Corte di cassazione. Invero, dalla lettura dell'atto di appello, risulta evidente che la questione circa la sussistenza di una fattispecie istantanea o abituale nell'ipotesi del favoreggiamento viene proposta solo in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo A) mancando invece qualsiasi richiesta specifica con riferimento al differente capo M). E poiché ai sensi dell'art. 581 lett. c) cod. proc.pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 (già entrata in vigore alla data di proposizione dell'appello) l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità è tassativamente prevista anche per le richieste, ciò impone che in relazione a ciascuno dei capi di imputazione formulati a carico dell'imputato doveva devolversi al giudice di appello la questione del ne bis in idem. Per converso deve escludersi che la questione mai avanzata con una precisa istanza al giudice di appello 74 possa devolversi nel successivo grado di impugnazione solo perché contenuta implicitamente in altro motivo avanzato in relazione ad un differente capo di imputazione, costituito nel caso di specie dal capo A). Posto quindi che la questione non formava oggetto di una specifica richiesta in appello, va poi aggiunto che in tema di devoluzione della questione del ne bis in idem la Corte di cassazione ha affermato come è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice 01); peraltro tale dell'esecuzione (Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, Rv. 262586 - orientamento viene contestato da altre decisioni secondo cui non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Rv. 280648 -01). Orbene, anche a volere aderire all'orientamento favorevole alla deducibilità nel giudizio di cassazione per la prima volta della questione, la conclusione nel caso in esame è sempre della inammissibilità del motivo posto che il ricorso deduce specifici accertamenti in fatto da compiersi con riguardo alle modalità della condotta favoreggiatrice posta in essere in più giorni, oltre quello nel quale si addiveniva all'arresto del latitante. Ne consegue affermare che il motivo è inammissibile esponendo questioni di fatto dinanzi al giudice di legittimità mai dedotte in sede di appello. Gli altri motivi sono in parte infondati in parte manifestamente infondati posto che, come si osserva anche per le altre posizioni, la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Rv. 281522 02). Tale principio risulta già affermato da altre pronunce - secondo cui in tema di favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche la cui operatività dell'autorità, poichè essa si concretizza in un aiuto all'associazione sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, cui l'ausilio prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale - e determina un rafforzamento del potere non 75 solo del capo mafia ma anche dell'intero sodalizio criminale (Sez. 2, n. 37762 del caso in 12/05/2016, Rv. 268237 01). Correttamente, pertanto, nel esame l'aggravante è stata ritenuta in relazione al favoreggiamento di un soggetto, il ON, che svolgeva mansioni apicali anche in quel frangente temporale. Quanto alla pena ed alla omessa concessione delle generiche, alcun vizio si ravvisa uso del potere discrezionale nella impugnata pronuncia che ha fatto corretto riconosciuto al giudice di merito applicando peraltro la continuazione e sottolineando la gravità dei fatti. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
2.17 Il ricorso proposto nell'interesse di GA AS reitera questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Il giudice di appello, con valutazione conforme a quello di primo grado, ha ritenuto il predetto ricorrente coinvolto nelle attività di favoreggiamento del latitante ON DO in occasione dei fatti avvenuti il 25 settembre 2012 quando, dopo avere effettuato il cambio dell'auto, il LL del ricorrente, GA OB, scortava il latitante. Il giudice di secondo grado ha ricavato dalle assai particolari modalità dello scambio auto e del successivo percorso effettuato da GA AS elementi per affermare che questi abbia svolto il ruolo di apripista, controllando così che la strada potesse essere percorsa dall'autovettura di sua proprietà e condotta quella sera dal LL nella quale viaggiava anche un soggetto che verrà in seguito identificato per il latitante ON. Posto quindi che la motivazione di condanna si fonda sulla verifica di una ben precisa condotta adeguatamente descritta in tutti i sui aspetti in fatto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. deve pervenirsi quanto alAd analoghe considerazioni riconoscimento dell'aggravante di mafia per la quale valgono e si richiamano i principi già esposti nella posizione del LL OB in relazione alla sussistenza dell'agevolazione mafiosa nei casi di favoreggiamento di soggetti con posizione apicale. Anche le doglianze in punto di pena ed attenuanti generiche paiono reiterative avendo il giudice di appello proceduto a valutazioni prive di vizi nell'ambito del proprio potere discrezionale. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 3000 in favore della cassa delle ammende 76 2.18 Fondato è il ricorso di TT ON condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; correttamente il ricorso richiama la recente interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei 01 ed anche . comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). In "La stabilità del rapporto singolo- motivazione la suddetta pronuncia precisa come consorteria si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto". Orbene, nel caso in esame, quanto alla posizione di TT ON, difetta nella descrizione degli elementi probatori da parte dei giudici di merito sia qualsiasi prova di una forma di adesione formale al sodalizio sia, soprattutto, l'individuazione di quelle condotte significative causalmente orientate a favore costituite da attività dell'associazione, indici dell'organico inserimento;
né in alcun modo sono state evidenziate forme di "fidelizzazione dei comportamenti, di rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini" tali da giustificare il giudizio di inserimento organico. Sotto il profilo della adesione formale, anzi, il ricorso e la motivazione della sentenza segnalano come, interrogato specificamente sul punto, il collaboratore di giustizia IS ZO abbia escluso la partecipazione organica del ricorrente all'associazione; al proposito va sottolineato come i giudici di merito abbiano attribuito massima attendibilità alle dichiarazioni del predetto collaboratore pervenendo ad un giudizio di credibilità intrinseca dello stesso indicato come soggetto pienamente coinvolto nel gruppo UC. Ne deriva pertanto affermare che la valutazione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ritenuto attendibile, non può procedere, pena il vizio di contraddittorietà della sentenza, alternando l'utilizzazione delle stesse nella parte in cui contengano precisi elementi di accusa e la svalutazione di altre parti riferite a distinti imputati che escludano il coinvolgimento punibile di soggetti nell'associazione medesima. Il giudizio di attendibilità frazionata, infatti, richiede un approfondimento motivazionale circa le ragioni per le quali ritenere non decisiva l'affermazione del collaboratore, già utilizzato in relazione ad altre posizioni processuali 77 quale prova a carico, ove escluda il coinvolgimento di altri coimputati nello stesso gruppo criminale;
approfondimento che nel caso in esame è mancato. A fronte di tale dichiarazione favorevole del collaboratore, la sentenza impugnata valorizza, poi, quali elementi significativi della partecipazione punibile, la lettura di una conversazione tra UC IA ed il LL UA detenuto, nel corso della quale si fa riferimento ad un incontro che TT ON unitamente a UC ZO avrebbe avuto con l'avv.to Morace per discutere delle dichiarazioni che un soggetto, tale collaboratore ZO (p.616) aveva reso nei confronti dello stesso UA. Orbene, così come ricostruita la vicenda dalla impugnata pronuncia, deve escludersi che alla stessa possa attribuirsi un significato di alcun tipo illecito trattandosi di normali colloqui tra un difensore ed i familiari dell'imputato (il TT è cognato di UA UC) aventi ad oggetto la valutazione della portata accusatoria di una fonte di prova, senza che emergano in alcun modo tentativi di condizionamento od altre pressioni intimidatorie nei confronti del citato ZO o che tantomeno tali attività illecite siano riferibili al TT ON. Oltre a tale condotta, la motivazione svolta alle pagine 615-617, sottolinea la partecipazione del ricorrente ad alcuni colloqui in carcere con la sorella ed il cognato UA UC detenuto, in due dei quali TT viene intercettato fare riferimento ad attività commerciali riferibili al detenuto ed alle problematiche relative alla gestione delle stesse ed alla possibile cessione a terzi;
anche per tali episodi, pare evidente, che il giudizio di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. non può basarsi su tali elementi che riguardando vicende prettamente familiari e prive di qualsiasi diretto carattere illecito, manifestano soltanto la conoscenza da parte di TT degli investimenti del cognato detenuto anche tramite intestatari fittizi, ma in alcun modo appaiono illuminare condotte casualmente orientate a favore dell'associazione ovvero altri indici significativi quali il rispetto delle regole, l'osservanza delle gerarchie, la fidelizzazione dei comportamenti etc.. Si impone pertanto una nuova valutazione da parte del giudice di rinvio degli elementi di prova sussistenti a carico del ricorrente, non essendo quelli descritti idonei ad integrare il parametro della partecipazione punibile ex art.416 bis cod.pen. e sussistendo quindi i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione esattamente rilevati con il ricorso. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria.
2.19 Del tutto generico e reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello appare il ricorso avanzato nell'interesse di ES DO;
quanto al primo motivo, stesso non supera la prova di resistenza. Secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a 78 giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che, la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità, gli atti del procedimento c.d.Iris in fase cautelare, non ha avuto alcuna incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni del collaboratore IS unite alla valutazione del contenuto di alcune conversazioni intercettate e del rilievo della deposizione testimoniale del Perrone, escusso nel contraddittorio delle parti proprio dinanzi la corte di appello. stesso è analizzato prioritariamente, lo Quanto al terzo motivo che va manifestamente infondato posto che, come già anticipato, con le ampie osservazioni svolte alle pagine 634 e seguenti, il giudice di appello con valutazione conforme a quello di primo grado, ha proprio ricostruito la condotta assunta dal ES nell'interesse dell'organizzazione criminale dapprima evidenziando il dato generale della precisa chiamata in correità formulata dal IS che lo indicava quale collettore del pizzo frutto delle estorsioni agli imprenditori e, poi, individuato uno specifico episodio di pagamento di tali tangenti illecite nella consegna del denaro da parte del teste Perrone, che il collegio di secondo grado attribuisce a causale illecita al termine di precise valutazioni di fatto che, in quanto prive di illogicità tanto più manifesta, non paiono sindacabili nella presente sede. A confutazione del ricorso, quindi, va segnalata l'assenza di violazione dell'art. 416 bis cod.pen. posto che il ruolo assunto e tenuto dall'imputato all'interno della consorteria è stato precisamente esposto senza che possa avere rilievo decisivo la mancata contestazione di singoli reati fine;
al proposito anzi va segnalato come agli elementi in precedenza elencati il giudice di appello aggiunga l'interpretazione di una serie di conversazioni alcune delle quali coinvolgenti anche il ES con altri esponenti criminali dello stesso gruppo, come IO, nelle quali si individua il riferimento a dinamiche relative al pagamento di tangenti ed alla suddivisione di zone di competenza tra diverse realtà familiari operative sul territorio di Villa San IO. Tanto basta per rendere la sentenza priva del denunciato vizio. Esente da censure è poi la motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche che il giudice di appello fonda su precisi dati di fatto quali la gravità dei reati commessi non sindacabili nella presente sede perché interpretati in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta. per il disposto dell'art. 616 Alla inammissibilità del ricorso consegue, cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e 79 valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in 3.000,00 2.20 Infondato è il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di ON DO classe '56; deve infatti escludersi che la sentenza di secondo grado sia affetta da vizio di omessa motivazione per avere richiamato integralmente la pronuncia del G.U.P. ovvero totalmente trascurato i motivi di gravame. La decisione della corte di appello di Reggio Calabria, infatti, è caratterizzata per una puntuale descrizione delle doglianze alle quali viene data congrua risposta attraverso la descrizione degli elementi di prova a carico di ciascuno degli imputati;
peraltro le numerose decisioni di riforma (20 assoluzioni parziali o totali) e l'intervenuta rideterminazione della pena nei confronti degli imputati, escludono proprio la fondatezza del motivo di gravame evidenziando una completa valutazione autonoma degli elementi e dei motivi di impugnazione da parte dei giudici dell'appello. Quanto al secondo ed al terzo motivo, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in relazione al concorso nell'estorsione di cui al capo B) della rubrica, i motivi appaiono reiterare aspetti e doglianze già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte;
invero, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 275 e seguenti, i giudici di secondo grado hanno valutato con particolareggiato approfondimento gli elementi di prova e proceduto alla sostanziale considerazione della coincidenza tra le dichiarazioni del collaboratore IS ed il contenuto di varie conversazioni che vedevano coinvolti i cugini ES i quali si rendevano operativi dopo avere subito l'incendio di un escavatore a fini estorsivi;
individuato il DA quale autore della iniziativa intimidatoria, il collegio di secondo grado attribuiva le iniziative del predetto alle direttive del ON DO alla luce dell'accertato inserimento del primo nella cosca del secondo. E poiché in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 01) le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente - appaiono fondate su una corretta e completa lettura dei dati probatori. Altresì priva di vizi appare la conclusione della corte di appello circa la chiara sussistenza dell'aggravante di mafia nelle sue manifestazioni del metodo e dell'agevolazione, avuto riguardo alle modalità dell'azione ed alla perpetrazione della stessa nell'ambito della suddivisione del territorio e del pagamento del pizzo imposto agli appaltatori di opere pubbliche e private. Anche i motivi di ricorso avanzati nell'interesse del ON DO e relativi all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis secondo comma cod.pen. appaiono non fondati;
quanto all'eccezione di ne bis in idem, occorre certamente fare riferimento ai principi affermati da una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Rv. 199171) chiamata a pronunciarsi 80 sul quesito della individuazione del momento interruttivo del reato permanente rispetto alla contestazione. In motivazione la suddetta pronuncia affermava in particolare che:" il quesito in esame, come meglio si dirà, deve essere risolto sulla base dell'interpretazione del singolo capo di accusa, ed avendo, inoltre, riguardo all'interferenza fra la struttura del reato permanente ed il principio della correlazione fra accusa e sentenza, enunciato negli artt. 516-522 cod. proc. pen.. Secondo le citate giudice del dibattimento può decidere soltanto su di un fatto che sia stato norme portato a conoscenza dell'imputato nei modi di legge, vale a dire mediante il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio, ovvero mediante gli ulteriori atti di contestazione, consentiti, nel corso del dibattimento, dall'art.516 per il caso in cui il fatto risulti diverso da come originariamente contestato, dall'art.517 per l'ipotesi in cui emerga un reato connesso o una nuova circostanza aggravante ed infine dall'art.518 per il caso in cui risulti un fatto nuovo. Ove poi il fatto risulti diverso da quello contestato nei modi anzidetti deve essere disposta, con ordinanza, a norma dell'art.521/2 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M. e dall'inosservanza di queste regole consegue, ex art.522 cod. proc. pen., la nullità della sentenza. Sull'applicazione di tali norme, qualora all'imputato sia stato contestato un reato permanente, non può non influire la particolare struttura di questa ipotesi criminosa, caratterizzata dal fatto che, secondo la descrizione della norma incriminatrice, il processo consuma tivo non si esaurisce "uno actu", ma è invece suscettibile di protrarsi nel tempo, per la persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontaria del soggetto attivo, perdurante anche dopo l'avverarsi degli elementi costitutivi del reato (cfr. Cass. I 25 gennaio 1993 n. 714, Daprea, mass. 192.800; Cass. III 29 marzo 1984 n. 2893, Rochas, mass. 163.396). 15 Invero, nell'ipotesi in cui il capo d'imputazione si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del reato o quella della denunzia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, la stessa idoneità del reato in esame a durare nel tempo comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che, pertanto, l'imputato sia chiamato a difendersi, sin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante sino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso, pertanto, il giudice del dibattimento deve valorizzare, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche la persistenza della condotta, emersa dall'istruttoria dibattimentale, dopo quelle date, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione. A diversa conclusione deve invece pervenirsi nel caso in cui l'atto di accusa indichi, oltre all'eventuale data iniziale, anche quella di interruzione della permanenza. In tal caso, invero, essendo stata contestata una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi dell'offesa soltanto qualora esso sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione a cura del P. M. Infatti, la posticipazione della data finale della permanenza incide sull'individuazione del fatto, cosi come inizialmente contestato, comportandone una 81 diversità, sotto il profilo temporale, certamente non secondaria o accessoria, in quanto essa influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può inoltre condizionare l'operatività di eventuali cause estintive. Ne consegue che, nell'ipotesi da ultimo considerata, il protrarsi della permanenza oltre la data anzidetta, deve essere contestato all'imputato a norma dell'art.516 cod. proc. pen., che regola appunto la modifica della contestazione per fatto diverso". Il principio della fondamentale rilevanza della forma della imputazione nel caso di reati permanenti ai fini della individuazione della condotta punibile risulta poi confermato da successive pronunce;
in particolare, si è affermato che nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d'accusa, nel senso che l'individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell'addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l'indicazione di una data finale (qual è anche l'espressione "fino ad oggi") implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Rv. 229504). Più recentemente l'applicazione delle suddette regole stata presa in considerazione proprio con riferimento al reato di associazione mafiosa stabilendosi che in tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", il precedente giudicato per il reato di cui all'art.416-bis cod.pen. non impedisce la configurabilità di un nuovo reato del medesimo tipo in relazione ad un periodo immediatamente successivo, quand'anche le condotte poste in essere siano identiche, per tipologia e modalità, a quelle già giudicate, trattandosi in ogni caso di fatti diversi sotto il profilo storico-naturalistico e frutto di un rinnovato "prendere parte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149 03). Ai fini della preclusione del giudicato quindi, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 - 01) Ciò che rileva quindi è oltre alla diversità del tempo del contestato reato anche e soprattutto la specificità degli elementi di prova che devono necessariamente ed inderogabilmente riferirsi al nuovo spazio temporale contestato, dovendosi certamente escludere che elementi già valutati a carico del medesimo imputato per una frazione temporale giudicata, vengono poi riproposti acriticamente anche per il nuovo periodo di permanenza della partecipazione o direzione nell'associazione criminale. Fatte queste premesse, occorre rilevare come il giudice di appello di Reggio Calabria, nella impugnata pronuncia, abbia puntualmente rispettato i suddetti principi di legittimità della decisione;
invero, la corte di appello, ha proprio individuato e sottolineato quegli elementi che ritenevano il ON DO inserito nelle dinamiche associative mafiose ancora a tutto il 2012 e, quindi, in data successiva il 82 giudicato di condanna sino all'ottobre dell'anno 2011 evidenziando una serie di conversazioni tra altri soggetti affiliati o comunque coinvolti nelle dinamiche della cosca UC, che lo individuavano quale soggetto di riferimento del gruppo ON anche in un arco temporale differente da quello già giudicato. Appare pertanto evidente che la decisione di condanna non ha violato il principio del ne bis in idem con riferimento ai reati permanenti quali l'associazione mafiosa come ci si duole nel quarto motivo di ricorso. Le argomentazioni sopra esposte comportano la declaratoria di infondatezza anche del quinto motivo con il quale si propone tutta una lettura alternativa di dati probatori mai travisati dai giudici di merito;
invero la precisa individuazione del ricorrente quale soggetto di vertice del gruppo omonimo, al quale dovevano essere corrisposti parte dei proventi delle estorsioni perpetrate in danno delle attività produttive ed imprenditoriali del territorio di Villa san IO, costituisce un preciso elemento di responsabilità per il contestato ruolo direttivo correttamente valutato dalla corte di appello con giudizio conforme a quello operato in primo grado. Al proposito, poi, pur escluso qualsiasi rilevante vizio della sentenza impugnata va evidenziato come il delitto di direzione ed organizzazione di associazione di stampo mafioso di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen. sia fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante del fatto previsto dl primo comma come erratamente indicato dalla pronuncia impugnata a pagina 691 della motivazione;
sul punto, infatti, va richiamato il costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui l'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Rv. 258304 -01). Tale precisazione tuttavia non determina la declaratoria di alcuna nullità della sentenza impugnata. Manifestamente infondato è poi il motivo relativo alla determinazione della pena ed alla negazione delle attenuanti generiche trattandosi di statuizioni che il giudice di appello ha correttamente adottato nell'esercizio dei propri poteri discrezionali congruamente motivando. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
2.21 Del tutto reiterativi di aspetti e questioni già devolute all'analisi della corte di appello ed integralmente riproposte con l'atto di impugnazione appaiono i ricorsi avanzati nell'interesse di SC TO e SC CC;
in primo luogo, deve essere confutato che l'impugnata sentenza sia incorsa in violazione di legge o difetto di motivazione rilevante ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. posto che il procedimento di valutazione delle prove compiuto dal giudice di appello appare del tutto corretto. La corte di merito ha innanzi tutto richiamato le dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore IS, già esposte nella pronuncia di primo grado alla pagina 217 e dalle quali emergeva il formale ed organico inserimento di entrambi i gemelli SC 83 nella cosca del UC UA ed il loro rispettivo ruolo e, poi, proceduto all'analisi di numerosi elementi di riscontro tratti da conversazioni tra il UA UC, in quel frangente detenuto, e gli altri familiari, riferiti proprio alle attività illecite che i predetti gemelli SC svolgevano quali esponenti di quella cosca criminale. Il procedimento svolto dai giudici di merito appare pertanto conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità che ha più volte ribadito il principio secondo cui in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 01). In altra pronuncia (Sez. 2, n. 18940 del - 01) si è chiarito che in tema di associazione per delinquere 14/03/2017, Rv. 269658- di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso. In motivazione tale ultima pronuncia precisa che "la valutazione della chiamata di correità, quale idoneo elemento di prova, presupponga un doppio giudizio di attendibilità; dapprima intrinseca, avente carattere preliminare, poiché la dichiarazione deve appunto apparire veritiera sotto i profili della spontaneità, coerenza, precisione, specificità e, successivamente, estrinseca poiché ad essa deve aggiungersi altro elemento di prova idoneo a corroborarne il contenuto ex art. 192 terzo comma cod.proc.pen.. Può pertanto affermarsi che è riscontro esterno di carattere individualizzante quell'elemento che deve aggiungersi ad una chiamata di reità o correità, già valutata intrinsecamente attendibile, per potere raggiungere il rango di prova idonea a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine ad un determinato fatto di reato. L'elemento di riscontro, però, non deve da solo fornire prova della responsabilità dell'imputato per quel determinato fatto di reato, quanto provare con certezza นก collegamento tra imputato e contestazione che ne dimostri il coinvolgimento e che così escluda la possibilità di affermare la responsabilità sulla base di accuse false e non altrimenti dimostrabili. E' vero, infatti, che oggetto del riscontro deve essere il rapporto tra imputato e fatto poiché la prova deve sempre essere individuata nella dichiarazione di accusa, nella chiamata di correità o reità che seppur inidonea ex se a dimostrare la responsabilità, bisogna di una validazione autonoma che non sia di per sé prova anch'essa. Il riscontro, quindi, pur esterno o individualizzante 84 che si voglia nominare, non è prova autonoma e tale non deve essere, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. "debole" costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore certamente comporta. L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di valore probatorio della chiamata di correità, l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, ma subordina il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri, che debbono aggiungersi alla verifica di attendibilità della chiamata del correo, possono essere di qualsiasi tipo o natura". Il tema dei riscontri esterni in ipotesi di chiamata di correità formulata con riguardo al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., trova poi ulteriori approfondimenti giurisprudenziali legati proprio alla particolare natura del delitto associativo, per sua natura privo di evento naturalistico ed indipendente dalla realizzazione dei singoli reati- fine;
in tale senso occorre sottolineare come sia stato ripetutamente affermato che in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, Rv. 263699). Ribadito e precisato quindi che il riscontro esterno individualizzante non deve avere valore autosufficiente di prova della responsabilità per il delitto associativo, le conclusioni cui è pervenuta la corte di appello appaiono prive dei vizi che il primo motivo di ricorso si diffonde ad esporre;
invero, il giudice di appello, ha valorizzato, a fronte della precisa chiamata proveniente da un soggetto la cui attendibilità intrinseca veniva ritenuta completa, una serie di conversazioni tra i UC alle quali partecipava direttamente il capo UA UC allora detenuto, e nelle quali viene fatto ripetuto ed esplicito riferimento a due gemelli di nome AL e CC coinvolti in attività e dinamiche delinquenziali. Deve pertanto esser escluso sia che la corte di appello abbia omesso la valutazione di attendibilità intrinseca del IS, sulla quale si è lungamente soffermata nella parte generale, sia ancora che per gli SC sia stata omessa la ricerca di riscontri individualizzanti, posto che, a fronte della chiamata di correità per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, gli stessi possono validamente rinvenirsi in conversazioni eteroaccusatorie in cui il chiamato è identificato con certezza quale autore di condotte nell'interesse del gruppo criminale, come puntualmente avvenuto nel caso in esame. Ed ancora infondata è la contestazione mossa con riguardo al contenuto delle conversazioni posto che, il giudice di appello, ha proprio segnalato diversi passi nei quali il riferimento ai nomi di battesimo degli imputati ed il loro particolare rapporto (gli stessi sono gemelli) ha reso certa l'esattezza del riconoscimento che pure il ricorso 85 contesta proponendo tutta una lunga serie di ipotesi alternative adeguatamente confutate dalla pronuncia di appello. La sentenza impugnata appare quindi avere fatto corretta applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite DA (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02), che il ricorso erratamente assume violati, avendo evidenziato proprio lo svolgimento di una serie di condotte causalmente orientate al rafforzamento della cosca di appartenenza che la stessa pronuncia ritiene autoevidenti della prova dell'inserimento organico. Quanto alla contestazione dell'esteriorizzazione del metodo mafioso pure postulata nel primo lungo motivo, a parte la considerazione della mancata proposizione di motivo adeguatamente specifico in fase di appello, va sottolineato come il giudice di secondo grado, in tutta l'impugnata pronuncia, ha proprio individuato e stigmatizzato il forte potere intimidatorio esercitato dalla cosca UC sul territorio di Villa San IO attraverso il compimento di attività illecite e la perpetrazione di atti intimidatori dai quali scaturiva il diffuso pagamento del "pizzo" imposto alle attività commerciali. Il motivo pertanto è palesemente infondato proprio perché in evidente contrasto con i dati sottolineati a più riprese dai giudici di merito i quali peraltro hanno anche evidenziato la condizione di omertà delle supposte vittime restie a denunciare i taglieggiamenti subiti. Alla luce delle predette considerazioni può, pertanto, ritenersi puntualmente osservato il principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271102 01). E nel caso in esame i giudici di merito hanno proprio - stigmatizzato nella descrizione dei vari episodi delittuosi la capacità di intimidazione esteriorizzata nel territorio di operatività da parte della cosca UC cui gli SC appartenevano. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla sussistenza dell'associazione armata posto che la corte di appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato sul punto alle pagine 594 e seguenti richiamando sia le dichiarazioni del collaboratore IS, che indicava proprio gli SC tra gli armieri del gruppo, sia il contenuto di plurime conversazioni nelle quali si faceva riferimento al possesso delle armi stesse, intercorse tra i UC o tra altri associati (IO), in cui viene proprio fatto espresso riferimento al possesso di pistole (p.594) ed alla possibilità di esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altri soggetti. Del resto va ricordato sul punto come secondo l'orientamento della Corte di cassazione in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume 86 rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010-01). Così che deve essere sottolineato come, sebbene il dato della natura armata dell'associazione mafiosa ex quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen. non possa solamente affidarsi al fatto notorio, in tema di mafie storiche e di locali di 'ndrangheta come quella in esame, la preesistenza di precedenti giudicati definitivi di condanna proprio per il reato aggravato unitamente alla dimostrazione della perdurante attività criminale da parte della stessa cosca, sono elementi di forte valorizzazione dell'accusa. E nel caso in esame le sentenze di merito hanno proprio segnalato come il capo della cosca, UC UA, sia soggetto già definitivamente condannato per il reato di associazione mafiosa armata e come il presente procedimento abbia dimostrato la prosecuzione delle attività illecite dello stesso gruppo criminale nel quale risultano inseriti i ricorrenti SC che, come si vedrà al punto successivo, appaiono avere progettato anche attentati mediante ordigni esplosivi. Quanto alla doglianza avanzata in relazione all'affermazione di responsabilità di SC CC per la grave minaccia ai danni di LA mediante la collocazione di un ordigno, i motivi reiterano ancora una volta la possibilità di una errata interpretazione della conversazione tra UC UA ed i familiari durante la detenzione del primo che la pronuncia impugnata confuta con vari argomenti, tutti logici, riportati alle pagine 534 e seguenti;
il giudice di appello ha riportato la conversazione sottolineando come dalla stessa risulti l'inequivocabile riferimento a SC CC quale soggetto coinvolto in quell'azione intimidatoria sicché il ricorso prospetta ancora una volta una possibile lettura alternativa della conversazione non deducibile. Anche le contestazioni svolte con riferimento alla responsabilità di TO SC per il capo S) non possono trovare accoglimento posto che, con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 430 della motivazione, il giudice di appello spiega sulla base di diversi argomenti, privi di manifesta illogicità, per quale ragione ritenere che quel soggetto di nome TO al quale il US aveva consegnato del denaro a titolo di pizzo fosse proprio l'imputato. Quanto alla aggravante delle più persone riunite, la sentenza richiama l'intervento nella vicenda US di diversi esponenti della medesima cosca UC con valutazione esente dal lamentato vizio. Peraltro la doglianza non risulta neppure specificamente proposta con l'atto di appello. Infine priva di vizi appare anche la determinazione della pena e la omessa concessione delle attenuanti generiche che la pronuncia collega correttamente alla particolare gravità dei fatti;
quanto alla contestata applicazione della disciplina sanzionatoria post novella del 2015, la corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a 87 giudizio (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 01). E poiché nel caso in esame la contestazione del capo A) dell'imputazione risulta formulata sino alla data del 15 novembre 2016 e le sentenze di primo e secondo grado hanno sottolineato la perdurante attività della cosca anche durante i periodi di detenzione dei suoi membri, correttamente il giudice di merito ha applicato le pene previste a tale data, in assenza di qualsiasi dimostrazione di dissociazione dal gruppo criminale od interruzione della permanenza illecita. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
2.22 Manifestamente infondati e reiterativi sono i motivi del ricorso avanzato nell'interesse di UN ON NO che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
quanto al primo motivo, la sentenza di appello non contiene alcun richiamo acritico alla pronuncia di primo grado avendo proceduto alla approfondita analisi del materiale probatorio vagliando le doglianze proposte con gli appelli. Inoltre i vizi di travisamento della prova vengono genericamente dedotti. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello;
la difesa ricorrente insiste nell'apoditticità delle conclusioni circa l'individuazione del NO UN nel soggetto che aveva rivolto la richiesta estorsiva agli imprenditori cugini ES e ciò pur a fronte di plurime ed approfondite argomentazioni espresse dalla corte di appello alle pagine 289 e seguenti, dove vengono sottolineati sia il riferimento espresso al nominativo del NO nelle intercettazioni che la relazione parentale con DO ON che rendono, la sua identificazione da parte dei giudici di merito, priva di qualsiasi vizio di illogicità. Al proposito della interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce affermazione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784 - 01). Manifesta illogicità ed irragionevolezza che alla luce delle spiegazioni fornite dalla corte di merito non si ravvisa nella sentenza impugnata. Il terzo motivo, che deduce vizi analoghi anche con riguardo al capo M1) della rubrica, è anch'esso manifestamente infondato, reiterativo ed in fatto. Con le osservazioni svolte alle pagine 441 e seguenti la corte di appello ha spiegato come dalle conversazioni tra UC UA in stato di detenzione ed i familiari a colloquio, si ricavava che proprio UN NO veniva indicato come soggetto che aveva effettuato una richiesta di versamento di somme di denaro all'indirizzo di alcuni imprenditori di nome BR che avevano realizzato un capannone. La corte di merito ha collegato a tale dato, scaturente dalle intercettazioni, le dichiarazioni del IS 88 che ha confermato come i predetti BR fossero soggetti estorti dalle locali compagini di 'ndrangheta, ed indicato altresì, quale elemento specifico di riscontro, la presenza verificata dalla P.G. proprio del ricorrente in prossimità di uno dei cantieri. L'interpretazione congiunta di tali dati ha portato la corte a ritenere il ricorrente autore del fatto estorsivo di cui al capo M1) e poiché la conclusione cui perviene la corte di merito appare effettuata in aderenza alle emergenze processuali non sussiste né violazione di legge né vizio rilevante della motivazione dovendosi richiamare peraltro la giurisprudenza sulla non sindacabilità con il ricorso per cassazione delle interpretazioni delle conversazioni intercettate che non siano frutto di manifesta irragionevolezza. Manifestamente infondati appaiono anche i restanti motivi posto che correttamente veniva ritenuta, in relazione alle consumate estorsioni, l'aggravante di mafia stante l'esecuzione dei fatti con il metodo intimidatorio del controllo del territorio, della spartizione delle tangenti illecite tra cosche criminali e dell'agevolazione delle attività delle organizzazione di appartenenza. Infine, anche i motivi in punto omessa concessione delle attenuanti generiche e determinazione della pena appaiono manifestamente infondati posto che entrambe le statuizioni appaiono svolte dal giudice di appello in forza dei poteri discrezionali allo stesso conferiti e giustificate da plurime considerazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 2.23 Quanto al ricorso avanzato nell'interesse di ZI DO fondato è il secondo motivo con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in estorsione aggravata di cui al capo E), c.d. estorsione CL;
premesso, infatti, che l'episodio estorsivo veniva ricavato da una conversazione intercettata fra UC UA e ZO al quale lo ZI non appare avere partecipato, vanno applicati i principi esattamente richiamati nel ricorso e secondo i quali gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti ed in particolare che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Rv. 278611 – 02). Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, comporta affermare la fondatezza del motivo posto che, innanzi tutto, è dubbia l'identificazione dello ZI DO, che i giudici di merito effettuano sulla base del solo riferimento al 89 nominativo O" nel corso della conversazione ed, altresì, perché manca una chiara descrizione di una attività di concorso nel fatto illecito posto che la sola affermazione "MO sapeva" (vedi pagina 331) alla quale viene attribuita valenza determinante, in quanto manifesta una sola conoscenza del fatto ma non anche alcuna forma di contributo morale o materiale alla verificazione dello stesso ed in particolar modo alla consumazione della richiesta estorsiva, non può dimostrare la colpevolezza dell'imputato. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo E) ascritto allo ZI DO per non avere commesso il fatto ed eliminata la relativa pena di anno 1 di reclusione ridotta per il rito nella misura finale di mesi 8 di reclusione, determinata a titolo di continuazione con la più grave condanna per il reato di cui al capo A). Infondati sono invece tutti i motivi avanzati con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di direzione dell'organizzazione mafiosa;
innanzi tutto deve essere escluso il difetto di motivazione della pronuncia di appello che ha proceduto alla completa analisi delle doglianze proposte procedendo ad una autonoma valutazione delle risultanze di prova. Inoltre, la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata in primo grado, ha esplicitato alle pagine 644 e seguenti le ragioni per le quali ritenere non fondate le numerose doglianze difensive poi reiterate ed anche sviluppate nell'odierno ricorso. I giudici di merito, hanno evidenziato a carico dello ZI, la chiara ed inequivocabile chiamata di correità formulata dal collaboratore IS, di cui hanno prima accertato la credibilità intrinseca;
successivamente hanno proceduto all'analisi delle conversazioni tra i UC nel contesto delle quali veniva ripetutamente fatto riferimento proprio allo ZI identificato compiutamente come MO ZI. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente si fondano pertanto sul corretto esame del materiale probatorio senza che il giudice sia incorso in alcuna violazione di legge. Difatti, quanto alle intercettazioni valorizzate per il reato associativo, i motivi di ricorso non colgono nel segno posto che come anticipato benchè le stesse intervengano fra terzi appaiono dal contenuto chiaro ed univoco oltre che confermate autonomamente dalla chiamata di correità. Da tali elementi correttamente si ricavava anche la decisione sulla perdurante operatività della cosca ZI che veniva a fondersi con quella UC o comunque ad operare in stretta collaborazione con quella nell'ambito di attività sistematiche di criminalità organizzata nel territorio di Villa San IO. Sul ruolo apicale, che il ricorso pure contesta al primo e terzo motivo, la corte di appello riporta una conversazione tra ZO e UA UC in cui il primo riferisce al LL detenuto di un incontro avvenuto tra diversi esponenti criminali al quale aveva partecipato proprio MO ZI e nel corso del quale venivano deliberate le strategie organizzative riguardanti attività da compiere nel territorio;
ed a corredo di tale dato probatorio, che per la sua univocità correttamente i giudici di merito hanno valutato quale preciso elemento di prova, la motivazione della sentenza impugnata sottolinea ancora il contenuto delle dichiarazioni del IS (p.647) dalle 90 quali emerge proprio il ruolo verticistico assunto dal ricorrente ZI a seguito dell'arresto di UA UC e dell'incapacità di ZO UC di dirigere l'organizzazione. Ancora, la sentenza impugnata fa riferimento ad una conversazione tra i coimputati ES e IO, nella quale primo riferisce della consegna di denaro frutto di pizzo proprio allo ZI;
non pare pertanto che il ricorso colga nel segno eccependo il difetto di motivazione sul punto posto che, da diversi elementi probatori, il giudice di appello ha ricavato lo svolgimento in concreto di funzioni apicali sia sotto il profilo della partecipazione a vertici con altri esponenti criminali che in relazione alla ricezione dei proventi illeciti. Né può ritenersi fondata la ricostruzione difensiva circa la non operatività di una cosca autonoma ZI posto che la motivazione precisa e sottolinea come il ricorrente agiva quale articolazione ed in rappresentanza di un unico gruppo criminale ZI- UC così che anche il profilo dell'insussistenza di una articolazione di 'ndrangheta per mancanza del numero minimo di soggetti va disattesa. Infondato è anche il motivo relativo alla sussistenza dell'associazione armata posto che la corte di appello ha ampiamente ed adeguatamente motivato sul punto alle pagine 594 e seguenti richiamando sia le dichiarazioni del collaboratore IS, che indicava anche gli armieri del gruppo, sia il contenuto di plurime conversazioni nelle quali si faceva riferimento al possesso delle armi stesse, intercorse tra i UC o tra altri associati (IO) in cui viene proprio fatto espresso riferimento al possesso di pistole (p.594) ed alla possibilità di esplodere colpi di arma da fuoco ad altri soggetti. Al proposito si rinvia alle posizioni processuali degli imputati SC TO e CC ove il tema viene più compiutamente trattato. Infine, quanto alla individuazione del momento consumativo del reato permanente in relazione alla determinazione della pena, valgono le considerazioni svolte con riferimento alla posizione degli SC cui si rinvia;
la corte di appello ha fatto applicazione del principio secondo cui in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 01). E poiché nel caso in esame la contestazione è formulata sino al 15 novembre 2016, correttamente il giudice di merito ha applicato le pene previste a tale data in assenza di qualsiasi dimostrazione di dissociazione dal gruppo criminale od interruzione della permanenza illecita. Anche la fissazione della pena base e la negazione delle attenuanti generiche appaiono prive dei lamentati vizi poiché il giudice di merito, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, ha fatto riferimento ad aspetti della gravità del fatto con motivazione incensurabile. Conseguentemente tutti i motivi avanzati nel ricorso nell'interesse dello ZI ad esclusione di quelli attinenti l'affermazione di responsabilità per il capo E) vanno respinti. 91 2.24 Quanto al ricorso LA IO, i motivi avanzati in relazione al capo B1) paiono non specifici essendo fondati su una rilettura integrale delle conversazioni intercettate che la corte di appello ha interpretato in assenza di illogicità manifeste e segnalando quegli elementi peculiari (vedi p.369), sulla base dei quali ritenere che, pur a fronte dell'esclusione del coinvolgimento del IO nella vicenda, rimanga la punibilità della condotta del LA;
accertato infatti che questi si rivolse a IO per indicargli il IS quale soggetto da estorcere e verificato poi che una qualche azione intimidatoria nei confronti della vittima designata venne posta in essere, il giudice di merito ne ha ricavato la sussistenza del tentativo punibile senza incorrere nei lamentati vizi. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso avanzato nell'interesse del LA, relativo al concorso dello stesso nell'estorsione ai danni del CI contestata al capo 11); il ricorso atomizza i vari elementi di prova procedendo ad una analisi separata che ne svilisce il significato quando invece, la corte di appello, con valutazione esente sia da qualsiasi violazione di legge che da difetti della motivazione, espone alle pagine 435 e seguenti i plurimi elementi esistenti sottolineando come l'avvenuta consumazione dell'estorsione si tragga dalla convergenza di varie fonti di prova autonome costituite: - dalle dichiarazioni del collaboratore IS che ha indicato chiaramente il CI quale imprenditore taglieggiato che effettuava i pagamenti nelle mani del LA;
-dalle plurime conversazioni intercettate tra UA UC ed i suoi familiari nelle quali numerosi sono i riferimenti alle richieste che dovevano essere effettuate al AN nonché i commenti successivi l'incasso della somma con la previsione delle forme di distribuzione;
dalle stesse parziali ammissioni della persona offesa la quale ha ammesso di essere stata oggetto di richieste da parte di soggetti non identificati. Correttamente, pertanto, il giudice di appello procedeva alla valutazione di tali elementi escludendo fondatezza alla tesi del versamento spontaneo di somme che trova precisa smentita sia nelle dichiarazioni del IS che nella ricostruzione delle varie conversazioni. Manifestamente infondati appaiono ancora i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di LA IO quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo (quarto motivo); invero, la corte di appello, appare avere collegato l'affermazione di responsabilità allo svolgimento da parte del ricorrente di numerosi incarichi allo stesso affidati direttamente, ovvero tramite altri familiari, dal capo cosca UA UC, ed aventi ad oggetto, il più delle volte, il compimento di attività estorsive. Né rileva quale elemento decisivo che il LA sia stato assolto da alcuni di tali imputazioni, poiché l'esclusione di ipotesi di concorso punibile nei singoli episodi delittuosi non esclude la partecipazione mafiosa ove sia assodato lo svolgimento di attività ripetute e costanti nell'interesse della cosca e con l'animo di far parte del gruppo criminale. Al proposito, quindi, correttamente la sentenza impugnata alle pagine 630-631 richiama le dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore IS, 92 sottolineandone l'attendibilità intrinseca alla luce della conoscenza diretta del ricorrente dimostrata dal riferimento anche alle sue cattive condizioni di salute. E tali dichiarazioni vengono valorizzate unitamente agli elementi di riscontro riassunti alle pagine successive e costituiti dai ripetuti riferimenti ad incarichi affidati da UA UC proprio a LA, come desunto da varie conversazioni intercettate. Sussiste, quindi, sia una chiamata in correità diretta che l'individuazione dei riscontri esterni di tipo individualizzante che il ricorso vanamente contesta posto che in alcun modo può ritenersi che la dichiarazione del collaboratore IS nella parte in cui riferisce fatti appresi direttamente da LA sia soggetta alle regole dell'art. 195 cod.proc.pen.; difatti, come già segnalato dalla corte di appello, la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente ribadito che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Rv. 281603 - 02). Quanto al riconoscimento dell'aggravante di mafia per i fatti estorsivi, i giudici di merito con valutazione conforme, e quello di appello in particolare, hanno ricostruito l'episodio nei termini della estorsione ambientale praticata dalle cosche calabresi nei territori di operatività, segnalando la particolare pervicacia delle richieste estorsive ed il diffuso stato omertoso;
ne deriva affermare che risultano coniugati sia il metodo mafioso che l'agevolazione dell'associazione nelle attività puntualmente descritte. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della cassa delle ammende 2.25 Generico e manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DA SA con il quale si è dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla nullità della sentenza di primo grado che si sarebbe limitata a riportare gli esiti delle investigazioni. Deve, infatti, essere rammentato come in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070 01). Ne deriva pertanto affermare che il giudice di appello non avrebbe comunque potuto dichiarare la nullità della decisione di primo grado dovendo procedere ad integrare la motivazione che nel caso di specie peraltro non era mancante. Quanto al secondo motivo, con il quale si lamenta violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per improcedibilità dell'azione penale a seguito di precedente archiviazione disposta nel procedimento c.d. "Meta" datata 30.3.2012 mai seguita da provvedimento di riapertura indagini, esso trova adeguata risposta da parte del giudice 93 di appello alle pagine 652 e seguenti dell'impugnata pronuncia;
la corte di merito ha spiegato come l'archiviazione disposta nel precedente procedimento riguardava condotte poste in essere nell'arco temporale 2005-2009 mentre, i fatti associativi e gli altri delitti fine esplorati nel presente procedimento e per i quali è intervenuta condanna, attengono a condotte del 2011-2012. Né l'invocata inutilizzabilità può riguardare le fonti di prova posto che le stesse sono costituite da intercettazioni del 2012 e dalle dichiarazioni del IS successive al 2016. Sul tema va rammentato come a partire da una prima fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha stabilito come il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Rv. 247834 - 01); il principio risulta successivamente ribadito proprio con riferimento alle peculiarità del reato permanente di cui all'art. 416 bis cod.pen. essendosi stabilito che in tema di associazione di tipo mafioso, il decreto di archiviazione non seguito dal provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione (Sez. 2, n. 5276 del 15/01/2019, Rv. 274890 – 01). Pertanto, l'eccezione risulta infondata perché erratamente proposta con riferimento alle fonti probatorie che in quanto relative alla nuova contestazione non possono evidentemente coincidere con quelle analizzate nel procedimento per i fatti sino al 2009. Quanto al terzo motivo, con il quale si ripropongono doglianze sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione in relazione al concorso nell'estorsione di cui al capo B), va segnalato come la corte di appello, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 285 e seguenti, ha già ampiamente fornito risposta a tutti gli aspetti devoluti;
i giudici di merito, con valutazione conforme ed ancorata alla precisa lettura delle emergenze probatorie, hanno identificato nel ricorrente il soggetto di nome SA cui facevano riferimento i cugini ES nel commentare la richiesta che avevano ricevuto e che era anche stata seguita da un'azione intimidatoria. In particolare, i giudici di merito, sono pervenuti a tale conclusione accoppiando, al nome di battesimo indicato dai ES, le ulteriori emergenze costituite dalle precise dichiarazioni del IS che tratteggiava il ruolo del DA nel settore delle forniture edili e nell'associazione mafiosa con posizione di vertice, le emergenze investigative circa lo svolgimento da parte dell'impresa riferibile al DA di attività di movimento terra e il contenuto di altre conversazioni tra i fratelli UC che, pur svoltesi nell'anno 2012, danno conto dell'attivo coinvolgimento del ricorrente nel settore estorsivo. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da 94 contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile;
invero occorre ricordare come in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez.
2 - n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 - 01). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al capo E), per il quale il ricorso ripropone una rilettura degli elementi probatori valutati dal giudice di appello in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta;
anche in tal caso, dalle conversazioni intercettate, il ruolo del DA viene ricostruito quale soggetto deputato alle estorsioni in quel particolare territorio e tale conclusione appare priva dei lamentati vizi. In particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando come il ruolo del DA SA anche per il concorso nel capo E) si ricavi dalle conversazioni intercettate confermate dalle dichiarazioni del collaboratore quanto al dato generico del coinvolgimento del DA in tali vicende. Analogamente priva di vizi appare la motivazione della decisione di appello in ordine alla condanna per il delitto di associazione mafiosa che muove appunto dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni del collaboratore IS, alla cui attendibilità intrinseca il giudice di appello dedica apposite argomentazioni, unitamente alle emergenze derivanti dalla consumazione di distinte fattispecie estorsive. La valutazione complessiva degli elementi di prova, esplicitati quanto al DA alle pagine 652 e seguenti, appare pertanto priva dei lamentati vizi non sussistendo la violazione delle regole di valutazione della chiamata di correità denunciata con il quarto motivo posto che, la corte di appello, ha prima proceduto ad analizzare la chiamata del IS quanto alla sua attendibilità e, poi, individuato i precisi elementi di riscontro nella consumazione dei delitti fine. Le conclusioni del giudice di merito appaiono pertanto fondate sulla corretta applicazione dei principi già esposti al punto 2.21 della presente motivazione quanto alle posizioni processuali degli imputati SC TO e CC in tema di valutazione della portata probatoria della chiamata di correità cui si rinvia, In relazione al motivo con il quale si deducono vizi dell'impugnata pronuncia in ordine alla natura armata dell'associazione armata, si richiamano le valutazioni compiute nella trattazione processuale della posizione di SC TO e CC cui 95 integralmente si rinvia. Ci si limita a rammentare sul punto che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2 -, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010 – 01).- Infine, del tutto priva dei lamentati vizi appare la decisione di appello quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche avuto riguardo ai precisi elementi di fatto richiamati dal giudice di merito nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Alla infondatezza del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
2.26 Quanto al ricorso IO, articolato in sedici motivi, vanno formulate le seguenti considerazioni. Il primo motivo, che deduce in genere vari vizi della motivazione in relazione ai criteri interpretativi delle conversazioni fra terzi, non è fondato avendo il giudice di appello fatto applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01). Principio ribadito da altre pronunce secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414 01). Né tali affermazioni appaiono in - contrasto con quei successivi interventi giurisprudenziali pure riportati nella presente motivazione circa l'interpretazione delle conversazioni eteroaccusatorie fra terzi posto che nel caso in esame i giudici di merito, con valutazione conforme, a fondamento della certa individuazione del IO hanno sottolineato il portato della chiamata di correità del IS oltre che il contenuto di conversazioni intercettate dalla portata fortemente indiziante alle quali risulta partecipare direttamente il ricorrente. Quanto al secondo motivo, che deduce violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo C) dell'imputazione, si reiterano doglianze già avanzate con l'atto di appello;
la motivazione di condanna appare priva dei lamentati vizi poiché, a fronte delle precise accuse mosse dal collaboratore IS, si valorizzavano i riferimenti pure contenuti nelle conversazioni intercettate fra i UC. Così che a fronte di una chiamata di correità dotata di attendibilità intrinseca sono stati individuati anche i riscontri esterni di tipo individualizzante che, come già riferito in ordine alla posizione ZI, possono anche ricavarsi da conversazioni intercettate e logicamente interpretate dal giudice di merito 96 essere riferite al tema dell'accusa elevata a carico dell'imputato. Peraltro, giusto rilievo veniva anche assegnato alle dichiarazioni della persona offesa che, pur non coinvolgendo direttamente IO, confermavano l'avvenuta perpetrazione del delitto ad opera della locale criminalità. Infondati appaiono anche i motivi proposti in relazione all'aggravante delle persone riunite avendo fatto specifico riferimento il giudice di appello alla perpetrazione delle richieste all'indirizzo della vittima da parte di più soggetti facenti parte della medesima cosca. Quanto all'estorsione di cui al capo E) va ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta dalla difesa posto che, l'avvenuta effettuazione della richiesta estorsiva al CL anche ad opera del IO, viene adeguatamente motivata dalla corte di appello alle pagine 325 e seguenti ove si sottolinea come, proprio il ricorrente, aveva ricevuto l'interessamento della persona offesa per cercare di individuare i soggetti cui versare le somme dovute a titolo di pizzo e si era adoperato nel creare i collegamenti necessari tanto da essere indicato dal ZO UC come colui che doveva ricevere i pagamenti dalla p.o. stessa. Per il capo Z), che il ricorso contesta al quinto motivo, valgono considerazioni analoghe posto che i motivi propongono una lettura alternativa delle conversazioni interpretate in assenza di travisamenti;
il giudice di appello ha prima dato atto dell'ordine impartito da UA UC di sollecitare tramite il IO l'imprenditore NI ad effettuare il pagamento del pizzo e, poi, rilevato come, poiché da altre conversazioni risultava che il denaro era stato versato nelle mani del ZO UC che lo aveva dissipato, evidentemente la richiesta estorsiva era stata effettuata;
peraltro il IO veniva nuovamente sollecitato a rivolgere ulteriori richieste analoghe. La pronuncia è pertanto priva dei vizi dedotti, essendo pervenuta all'identificazione del ruolo di IO sulla base di un corretto ragionamento logico giuridico;
anche in punto riconoscimento delle aggravanti che il ricorso contesta la pronuncia appare esente dalle lamentate censure avendo descritto compiutamente gli episodi nel corso dei quali le richieste al NI venivano rivolte da più persone così da integrare l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 628 cod.pen. e del concorso nel fatto di più di 5 soggetti diversi ai fini del 112 cod.pen. (pagina 354). Al proposito va ricordato come sia stato 97 affermato che la circostanza aggravante dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112, comma primo, cod. pen, può essere applicata cumulativamente all'aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall'art. 628, comma primo, cod. pen. perchè non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione. (Sez. 2, n. 20217 del 06/05/2016, Rv. 266893 - 01). Peraltro va anche notato che, con riguardo alla circostanza di cui all'art. 112 cod.pen., il ricorso pare anche difettare di interesse posto che non risulta operato alcuno specifico aumento di pena. Infondate sono poi le doglianze avanzate dall'atto di impugnazione con riferimento alla aggravante di mafia per ciascuno dei reati di estorsione per i quali è intervenuta condanna;
la corte di appello ha adeguatamente spiegato sia che le attività costituivano concreta espressione del metodo mafioso attraverso l'imposizione sul territorio del controllo operato dalla cosca criminale sia che le attività illecite agevolavano l'organizzazione criminale stessa. Alcun vizio appare sussistere nella motivazione della impugnata pronuncia quanto all'affermazione di responsabilità per il capo A1) posto che il giudice di appello, con gli argomenti esposti alle pagine 354 e seguenti, ha sottolineato come a fronte delle conversazioni tra UC e TT sussistano ulteriori elementi di prova costituiti proprio dai contatti che il IO assumeva con i rappresentanti o dipendenti dell'azienda, e delle particolari cautele che rivestivano gli incontri che venivano fissati alcuni dei quali erano anche monitorati dalla P.G.. Quanto alla contestata sussistenza delle circostanze aggravanti per tale capo di imputazione, la corte di appello ha esposto la compiuta e specifica motivazione a pagina 354 della sentenza ed, in ogni caso, il ricorso difetta di interessa non risultando alcun aumento autonomo di pena. Quanto al capo E1), che si contesta con il settimo motivo, la motivazione della corte è esposta alle pagine 375 e seguenti e la posizione del IO specificamente presa in considerazione a pagina 423; la corte di appello non appare essere incorsa in alcuno dei vizi denunciati posto che l'identificazione del IO avviene attraverso i plurimi riferimenti ai soprannomi dello stesso quale soggetto che aveva ricevuto in più occasioni il pizzo versato dal US;
corretta è pertanto la motivazione sia con riferimento all'identificazione, fondata su valutazioni in fatto non censurabili nella presente sede quanto ai vari soprannomi del IO, sia sul riconoscimento dell'aggravante in relazione al metodo ed alla agevolazione mafiosa sussistenti nell'estorsione portata a termine dalla cosca criminale in danno dell'imprenditore. L'ottavo motivo deduce violazioni ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo F1) dell'imputazione; in particolare si lamenta il travisamento delle dichiarazioni captate, con riguardo al contributo concorsuale del ricorrente;
la fattispecie in esame riguarda la prosecuzione delle attività estorsive in danno del US (vedi pagine 429 e seguenti) ancora nel 2013 ed anche in questo caso il ragionamento seguito ed esposto dalla corte di appello, 98 appare esente dal vizio del travisamento della prova. Accertato che nel corso di una conversazione dell'agosto 2013 UA UC sollecitava i familiari a comunicare al IO di richiedere ancora il pagamento di somme al US, la corte di appello ricavava dalla conversazione svoltasi a distanza di qualche settimana la conferma che il denaro era stato versato e, quindi, affermava con giudizio privo di illogicità, che l'attività illecita era stata portata a termine con il concorso del IO anche in questo caso. E poiché in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784) non sussistendo alcuna ipotesi di palese travisamento del contenuto delle conversazioni, il motivo proposto è anch'esso non fondato. Del tutto analoghe appaiono le conclusioni anche in ordine al capo N1) i cui elementi probatori vengono elencati alle pagine 443 e seguenti nelle quali si ricostruiscono le pressioni intimidatorie in danno dello EL per ottenere una riduzione del prezzo di vendita di un immobile in favore del IP del capo cosca UC UA e, poi, per ottenere ulteriori pagamenti. Anche in tal caso, invero, il ragionamento seguito dalla corte di appello appare fondato sulla interpretazione priva di illogicità delle conversazioni avvenute prima e dopo la trattativa nonché sulle precise dichiarazioni del IS circa la sottoposizione dello EL ad attività estorsive finalizzate ad ottenere il pagamento del pizzo;
inoltre, alle pagine 444-445 la sentenza impugnata, a riscontro della completezza del quadro probatorio, riporta anche la dichiarazioni di un testimone circa l'avvenuto pagamento del pizzo proprio da parte di EL. Appare pertanto evidente che i lamentati vizi anche in relazione a detto episodio appaiono non sussistenti. Il decimo motivo deduce ancora una interpretazione alternativa di conversazioni fra terzi che indicano però inequivocamente il coinvolgimento del IO in richieste estorsive formulate nei confronti di tale IT (capo 01); difatti, la corte di appello, ha valorizzato, alle pagine 448 e seguenti, alcuni elementi desunti dal chiaro contenuto di alcune conversazioni, tra cui quella del 22 ottobre 2014, in cui viene sempre fatto riferimento alle pressioni esercitate tramite IO così che a fronte di una doppia conforme di responsabilità anche su questo capo di imputazione alcun macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione sussiste. Fondato è l'undicesimo motivo con il quale si deduce vizio della sentenza di appello per omessa declaratoria di prescrizione del reato di favoreggiamento di cui al capo U) posto che, esclusa l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 D.L. 152/91 oggi art. 416bis1 cod.pen., il reato di favoreggiamento commesso in data 19 marzo 2010 appariva estinto alla data della pronuncia di appello (20-10-2020) anche tenuto conto del periodo di sospensione pari ad anni 2, mesi 5 e giorni 5 tra primo e secondo grado. Quanto al dodicesimo motivo deve darsi atto della effettiva sussistenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché a fronte della assoluzione pronunciata nel 99 dispositivo, la corte di appello motiva (p. 530) la condanna per il reato di danneggiamento in danno del ON di cui al capo O) in forza delle dichiarazioni precise del IS e delle conversazioni intercettate fra i UC. Analogo contrasto sussiste quanto al capo V), posto che a fronte del dispositivo di assoluzione la corte di appello motiva la condanna dell'imputato a pagina 342. Tuttavia tale motivo appare essere proposto in carenza di interesse posto che dal calcolo della pena non è ravvisabile alcun aumento specifico per detti capi di imputazione. Infatti, dal calcolo della pena effettuato a pagina 695 della sentenza di appello risulta che la sanzione base viene stabilita sul capo E) ed operato l'aumento per la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 416 bis cod.pen. segue un aumento complessivo a titolo di continuazione che non contiene alcuna specificazione in ordine ai capi O) e V). Il tredicesimo motivo è manifestamente infondato posto che le dichiarazioni rese nel corso della conversazione del 6-12-2010, riportate a pagina 538 della sentenza di appello, essendo dotate di evidente contenuto confessorio circa il possesso di una pistola hanno correttamente determinato la condanna dell'imputato; quanto alle rimanenti doglianze presenti nello stesso motivo si evidenzia che essendo i fatti collegati all'attività di esponente mafioso correttamente si riteneva la sussistenza dell'aggravante di mafia. Manifestamente infondato è il 14esimo motivo in tema di ritenuta partecipazione ad associazione mafiosa posto che nella ampia motivazione esposta alle pagine 617 e seguenti, il giudice di secondo grado, ha proprio sottolineato come il coinvolgimento del ricorrente nella cosca UC risulti da plurimi elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore IS e dalle numerose conversazioni dal chiaro contenuto accusatorio, nelle quali lo stesso viene indicato quale soggetto incaricato di portare a termine richieste estorsive nei confronti di plurimi soggetti operanti nei più svariati settori produttivi. Peraltro, oltre alle conversazioni tra terzi, la sentenza sottolinea anche il coinvolgimento diretto di IO in altri colloqui con coimputati nei quali è frequente il riferimento ad attività illecite. Non sussiste, pertanto, né violazione di legge, in quanto la partecipazione punibile è stata proprio collegata all'esecuzione di una serie di condotte nell'interesse della cosca dalla valenza autoevidente, né il difetto di motivazione pure lamentato, posto che i giudici di merito appaiono avere correttamente interpretato sia conversazioni fra terzi sia altre alle quali partecipava direttamente il ricorrente e perciò dotate di valore sostanzialmente confessorio. Quanto alla contestazione dell'aggravante dell'associazione armata valgono le considerazioni già svolte con riferimento alle posizioni degli imputati SC e ZI cui integralmente si rinvia con la precisazione che proprio per IO rilevano le particolari emergenze relative al possesso di armi in capo allo stesso. Priva di censure è poi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche nonché lla determinazione della pena posto che la corte di appello con plurimi argomenti riferiti alla gravità dei fatti commessi ed alla personalità degli imputati coinvolti ha esercitato i propri potersi discrezionali senza incorrere in alcuna illogicità. 100 Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui al capo U) perché estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena di mesi 4 e giorni 22 di reclusione cui si perviene suddividendo il totale della pena inflitta per il numero dei reati in continuazione e ciò in preciso ossequio al disposto dell'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. che attribuisce alla Corte di cassazione il compito di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito. Gli altri motivi vanno invece respinti.
2.28 Il primo motivo del ricorso avv.to Aragona nell'interesse di UC UA con il quale si espongono doglianze in punto valutazione dell'attendibilità del collaboratore IS non è fondato;
la doglianza sottolinea come l'inattendibilità del predetto deriverebbe da essere soggetto estraneo a consorterie criminali perché mai formalmente inserito nella cosca;
inoltre non erano stati indicati i sequestri di armi e droga che lo stesso avrebbe permesso, e la conoscenza con il UA UC derivava soltanto da un precedente prestito di denaro operato da una finanziaria nella quale lavorava. Orbene deve ritenersi che il motivo sia infondato posto che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha adeguatamente motivato, alle pagine 257-259 della pronuncia, circa l'approfondita conoscenza da parte del IS delle vicende relative alle attività delle cosche operanti nel territorio calabrese di Villa San IO, sulla conoscenza personale di molti imputati e di UC UA in particolare. Ed a fronte della dimostrata conoscenza di numerose vicende specifiche, all'esatto riconoscimento fotografico di numerosi imputati, all'indicazione di particolari circa le attività svolte da ciascuno di essi frutto di conoscenza diretta e personale, l'assenza di formale inserimento nella cosca di 'ndrangheta non può' ritenersi elemento decisivo per svalutare la credibilità posto che trattasi di circostanza ammessa dallo stesso collaboratore che però ha evidenziato la propria costante attività di cooperazione con gli esponenti del gruppo criminale. Quanto al secondo motivo, con il quale si lamenta difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitti di cui ai capi D), E), F), V), B1), C1), H1), M1), O1) sotto il profilo della esatta valutazione del significato delle conversazioni intercettate dalle quali si desumevano gli elementi di prova, le doglianze ripropongono questioni già avanzate con l'atto di appello e sulle quali la corte di merito fornisce risposte adeguate e logiche;
invero, con tutti i motivi proposti si contestano i significati attribuiti alle conversazioni intercettate e, tuttavia, al proposito deve sottolinearsi come ci si trovi a valutare conversazioni alle quali UA UC ha personalmente partecipato. Così che per la specifica posizione di tale ricorrente vale certamente l'affermazione giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 01); in particolare poi su questo solco si è precisato anche che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, 101 con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., spontaneamentefattacircostanze indizianti, giacché l'ammissione di dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse, delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Rv. 277707-01). Precisato, quindi, che le dichiarazioni dell'imputato captate hanno sostanziale valore confessorio quanto alla individuazione di fatti criminosi e che tale orientamento va certamente applicato alla posizione particolare di UA UC, il quale conferendo con i familiari a colloquio dettava precise indicazioni circa i soggetti da estorcere e riceveva poi le informazioni delle attività illecite compiute su sua precedente sollecitazione, quanto al procedimento di valutazione del significato delle conversazioni, compiuto in senso conforme dai giudici di merito, deve ricordarsi che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio affermare la non fondatezza del secondo e degli altri motivi con i quali si propongono doglianze relative alla valutazione delle singole conversazioni trattandosi di interpretazioni riservate ai giudici di merito e prive di manifesta illogicità o irragionevolezza. Fatta tale premessa generale, va poi evidenziato quanto al primo episodio specifico contestato, la tentata estorsione ZA, che la partecipazione del ricorrente ad attività estorsive nei confronti della predetta persona offesa viene adeguatamente spiegata a pagina 317 della sentenza ove si fornisce una spiegazione logica e conducente dell'affermazione di responsabilità; invero la pronuncia di appello sottolinea come UA UC riferisse al LL di avere già ricevuto prima della sua carcerazione, una promessa di pagamento dal ZA indicandone anche l'importo così che alcun vizio si ravvisa nella decisione. Analogamente deve ritenersi in relazione al capo E), estorsione CL TA, posto che sul punto la corte di merito motiva adeguatamente alle pagina 325 e seguenti dalle quali risulta che la responsabilità viene affermata considerato che dalla 102 conversazione intercettata il 19 dicembre risultava che l'attività estorsiva era già stata posta in essere e l'accordo per il pagamento già assunto mentre, le problematiche evidenziate dalla difesa, attengono a vicende intercorse nella fase esecutiva della condotta che non appaiono idonee ad escludere il fatto. Quanto alle doglianze avanzate in merito al capo F), estorsione CL CO, con la motivazione espressa a pagina 335 il giudice di secondo grado perviene alla identificazione compiuta del CL quale vittima di richieste estorsive sulla base della lettura congiunta di una serie di conversazioni;
inoltre, il riferimento di ZO UC al LL UA dell'avvenuto pagamento, viene considerato correttamente indice dell'avvenuta consumazione dell'estorsione e pertanto alcuno dei vizi denunciati appare sussistere. In relazione all'imputazione di cui al capo V), estorsione IG, il dato probatorio sulla base del quale affermare la responsabilità viene ricavato da una conversazione intercettata il 23 agosto 2010 in cui si indicava il IG come soggetto da estorcere;
a fronte di tale inequivocabile mandato, la corte di appello, alle pagine 342 e seguenti, sottolinea come l'indicazione veniva chiaramente rivolta ai parenti con modalità tassative tali da imporre l'esecuzione dell'ordine. A fronte di tale dato non è manifestamente illogico ritenere compiuta la richiesta in considerazione delle consuete modalità di azione dei correi più volte richiamate dalla corte di appello. Ad analoghe conclusioni si perviene anche in relazione ai motivi avanzati con riguardo al capo B1), l'estorsione in danno di IS;
dalle conversazioni intercettate tra LA e IO e poi da quella successiva dell'11 giugno 2011 tra UC ed il TT la Corte di Appello di Reggio Calabria ricava (vedi pagine 363 e seguenti) che proprio UA UC aveva mandato "l'ambasciata" e cioè formulato una precisa richiesta estorsiva. E poiché successivamente si erano verificati ulteriori fatti in danno della p.o. logicamente si ricavava la responsabilità proprio del UC. In relazione al capo C1), estorsione NO, le doglianze con le quali si contesta l'identificazione della vittima e l'avvenuta cessazione di attività da parte dello stesso non appaiono fondate posto che, a pagina 369, con motivazione logica e conducente, la corte riporta l'intercettazione in cui IA UC riferiva al LL di avere ricevuto somme dallo NO. E l'interpretazione della prosecuzione delle attività estorsive in suo danno appare priva di vizi essendo emerso che lo NO rimane all'interno della società anche dopo il 2009 seppur con ruoli diversi. Con riguardo al capo H1), estorsione ON, per la quale si deducevano analoghi vizi quanto alla valutazione del colloquio intercettato del 13-5-2014, sotto il profilo della prova che la dazione fosse stata frutto di estorsione e non volontaria, la valutazione della portata minatoria delle richieste e dell'illiceità dei pagamenti veniva compiuta (p.431) sulla base delle dichiarazioni del IS e delle conversazioni intercettate. E l'interpretazione appare priva di vizi visto il riferimento a precedenti attentati in danno della p.o. che pertanto la qualifica quale vittima delle cosche ed anche dei UC in particolare risultando così smentita la ricostruzione nei termini dei pagamenti spontanei dovuti a liberalità. 103 Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche in relazione all'estorsione BR, di cui al capo M1), posto che dai colloqui intercettati di UA UC con il TT emergeva la dazione di una somma di 1.500 € e che, a fronte di tale dato erano state valorizzate le dichiarazioni del collaboratore IS;
anche in questo caso, la tesi difensiva della dazione spontanea appare una mera possibilità alternativa, peraltro remota e priva di specifico riscontro già smentita dal giudice di merito senza incorrere in illogicità. In relazione all'estorsione 01), ai danni di IT, la motivazione della corte di appello riportata alle pagine 448 e seguenti appare logica e priva di qualsiasi vizio posto che, dall'inequivocabile significato delle conversazioni nelle quali proprio il UC UA indicava il IT quale soggetto dal quale farsi consegnare la somma di 3000 euro, si ricavava l'affermazione di responsabilità. Fondate appaiono invece le doglianze avanzate nell'interesse di UA UC nel secondo ricorso dell'avv.to Pitasi e tutte relative alla determinazione della pena;
invero si eccepiva correttamente violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod.pen. posto che la corte di appello aveva errato nel determinare quale reato più grave quello di cui al capo C) della sentenza della corte di appello di Reggio Calabria 20 aprile 2017 posto che il reato giudicato nel presente procedimento, con permanenza fino al 15-11-2016, aveva limiti edittali superiori rispetto a quelli del reato associativo analogo già giudicato con data di cessazione al 2009; e poiché il reato associativo con ruolo direttivo per cui è condanna nel presente procedimento è definito con rito abbreviato, sussiste anche l'interesse del ricorrente a vedersi computata la pena base su tale fatto e non anche su quello precedentemente giudicato. Peraltro, va altresì sottolineato che il ricorso correttamente deduce come il calcolo sarebbe in ogni caso errato posto che la corte di appello avrebbe comunque dovuto determinare la diminuzione per il rito abbreviato in relazione ai reati giudicati nel presente giudizio per i quali veniva riconosciuta la continuazione, prima di applicare il criterio moderatore dell'art. 78 cod.pen. che fissa in anni 30 il limite massimo di pena detentiva. Al proposito infatti va richiamato quell'orientamento secondo cui in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617 01). Da valutarsi ancora in sede di rinvio è la circostanza, pure dedotta nel secondo ricorso avv.to Pitasi, che nel calcolo della pena effettuata dal giudice di appello sia stato valutato a titolo di continuazione esterna anche un fatto per quale è intervenuta assoluzione nel separato giudizio (estorsione IG) come sembra evincersi dalla non chiara esposizione contenuta a pagina 698 della motivazione. 104 ہے Sulla base delle considerazioni svolte nella parte motiva relativa a UC ZO e UT ON alle quali integralmente si rimanda deve ritenersi maturata la prescrizione per gli episodi consumati nel 1997 di intestazione fittizia contestati al capo Q1) e pertanto in sede di giudizio di rinvio sarà onere della corte di merito chiamata a pronunciarsi ex art. 627 cod.proc.pen. individuare la frazione di pena determinata in aumento da eliminare limitatamente a tale frazione del contestato delitto di cui all'art. 512 bis cod.proc.pen.. Alla luce delle predette considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di UC UA in ordine al reato di cui al capo Q1), limitatamente all'episodio verificatosi nel 1997, perché il reato è estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato continuato. Il ricorso deve essere rigettato nel resto e dichiarata irrevocabile nei suoi confronti l'affermazione di responsabilità.
2.27 Infondato è il primo motivo di entrambi i ricorsi avanzati nell'interesse di TT ZO;
con le osservazioni svolte alle pagine 611 e seguenti dell'impugnata pronuncia, oltre che con i numerosi riferimenti contenuti in relazione ai singoli delitti-fine in cui lo stesso risulta coinvolto, la corte di appello ha sottolineato il ruolo dallo stesso svolto di stretta collaborazione con lo zio detenuto UA UC dal quale riceveva informazioni circa i soggetti che dovevano essere attivati per l'esecuzione delle richieste estorsive. A tali già ponderosi e numerosi elementi, la corte di appello accoppia le dichiarazioni del collaboratore IS, il quale indicava proprio TT ZO come soggetto di fiducia del capo cosca che era chiamato a svolgere compiti nell'interesse del gruppo criminale al fine di garantirne l'operatività e l'esercizio del potere intimidatorio sul territorio. Proprio a confutazione del primo motivo delle impugnazioni deve, pertanto, ritenersi che la corte di appello si è conformata al recente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite avendo ricavato la partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. non da un'adesione formale non seguita da alcuna condotta significativa bensì proprio dal compimento di quelle azioni esecutive del programma delittuoso che vengono definite di valenza autoevidente ai fini della dimostrazione della partecipazione punibile (Sez Un. n.36958/21 cit.). Né può ritenersi che la motivazione della corte di appello sia incorsa in illogicità nella parte valutativa delle dichiarazioni del collaboratore IS, come si contesta nel ricorso avv.to Araniti, posto che il giudice di secondo grado ha proceduto ad una specifica analisi della attendibilità intrinseca dello stesso e segnalato come tale dato sia stato ricavato anche dall'accertata conoscenza personale di numerosi imputati resa manifesta dalle ricognizioni fotografiche positive e dalla accurata descrizione di attività e peculiarità di ciascuno dei ricorrenti che hanno confortato il rapporto di conoscenza personale. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si contesta difetto di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, avendo la corte di appello svolto una motivazione del tutto collegata alle risultanze probatorie che 105 ہے facevano emergere il possesso di armi da parte degli associati;
si rimanda pertanto, sul punto, alle posizioni degli imputati SC senza omettersi di segnalare che il TT risultava anche personalmente coinvolto in conversazioni riguardanti tali oggetti da fuoco. Manifestamente infondato è il motivo avanzato in entrambi i ricorsi nella parte in cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le diverse estorsioni con riferimento ai criteri di interpretazione delle conversazioni intercettate;
oltre a doversi richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715), va segnalato, quanto alla specifica posizione del TT, che questi risulta partecipe diretto delle conversazioni e che per lo stesso pertanto non valgono i principi dettati in tema di conversazioni eteroaccusatorie trattandosi pertanto di dialoghi fondamentalmente confessori. In relazione a tale motivo di ricorso avanzato nell'interesse del TT ZO vanno, pertanto, applicati i principi dettati dalle Sezioni Unite secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714-01). Quanto poi alle doglianze sempre contenute nel terzo motivo del ricorso avv.to Foti e pure ribadite nel ricorso avv.to Araniti, e relative alla responsabilità per il capo S), la motivazione offerta dalla corte di appello alle pagine 534-535 appare esente da censure poiché il giudice di secondo grado desumeva il concorso del TT nel fatto commesso ai danni dei LA su mandato dello zio detenuto;
individuato il ruolo di tramite dei messaggi svolto consapevolmente da TT, il collegio ne ricavava il concorso nella grave minaccia con valutazione che non risulta affetta da manifesta illogicità. Quanto alle doglianze avanzate per il capo V), a pagina 342 della sentenza impugnata il giudice di appello fornisce la motivazione della confermata condanna ricavata dal contenuto di una conversazione del 23-8-2010 in cui UA UC ordina ai suoi familiari presenti, tra cui anche TT ZO, di effettuare richieste intimidatorie ai danni di tutti e, soprattutto, di non lasciare scampo a IO IG. Vanno pertanto richiamate le conclusioni sul punto affermate in relazione alla posizione di UA UC sul capo V), posto che la conclusione della corte di appello appare priva di qualsiasi illogicità avuto riguardo all'inderogabilità dell'indicazione proveniente dal capo mafia detenuto ed alla ripetuta esecuzione delle direttive da parte dei familiari rispetto ai quali i motivi si limitano soltanto a proporre una rilettura in fatto di elementi di prova. 106 Del tutto reiterativi ed in fatto appaiono i motivi proposti nei differenti ricorsi con riguardo alla estorsione NI di cui al capo Z); con le ampie osservazioni svolte alle pagine 344 e seguenti la corte di appello ha dato conto del concorso del TT ZO nei fatti, emerso da una serie di colloqui succedutisi nel tempo in cui, dopo avere ricevuto precise indicazioni dallo zio detenuto, riferiva a questi dei pagamenti effettuati dalla vittima. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente, pertanto, appaiono fondate su una completa analisi del materiale probatorio interpretato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta. Del tutto analoghe sono le conclusioni anche in relazione al capo A1); la corte di appello, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 354 e seguenti, ha ricostruito l'intera vicenda della estorsione ai danni della MTS in cui il ruolo di TT appare essere stato sia quello di comunicare l'ordine proveniente dal UA UC detenuto con il quale si recava a colloquio sia di informarlo successivamente circa le attività specificamente poste in essere da IO. I motivi, quindi, introducono una rilettura non consentita di elementi probatori a fronte di una motivazione che dà ampiamente conto del concorso del TT nell'attività estorsiva avendo lo stesso materialmente concorso alla preparazione ed esecuzione del fatto criminoso sia trasmettendo il mandato estorsivo che comunicando l'esito dell'attività illecita al capo cosca. Quanto ai motivi proposti in relazione al capo B1) la corte di appello ha fornito un'adeguata motivazione alle pagine 361 e seguenti circa l'identificazione del TT nel soggetto stabilmente dedito alla trasmissione dei messaggi tra UA UC, durante la detenzione del quale si recava a colloquio, e gli altri esponenti della cosca in libertà incaricati di portare a termine le attività delittuose, tra cui in particolare IO;
ed in particolare la conversazione che vede coinvolto il ricorrente, citata a pagina 361, dimostrava a parere della corte che proprio lo stesso si era attivato per tale fattispecie estorsiva in danno del IS così che insussistenti appaiono i vizi denunciati. In relazione alle doglianze avanzate in riferimento al capo D1) la motivazione del giudice di appello si rinviene negli argomenti espressi alla pagina 371 e seguenti ove vengono esposti i colloqui dai quali risulta lo scambio di informazioni tra UC UA ed il IP TT ZO circa l'estorsione in danno della MOVITER;
anche in tal caso i motivi propongono una lettura alternativa che esclude la fase della attuazione anche nella forma tentata quando però la motivazione sottolinea quelle frasi dalle quali emerge la ripetuta attivazione del ricorrente perché il messaggio estorsivo fosse portato a conoscenza della vittima e, quindi, l'effettiva consumazione della condotta punibile. Del tutto generici appaiono i motivi proposti con riferimento ai capi ai capi E1), F1) e G1) sotto il profilo della violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per essere priva di motivazione la condanna;
la tesi difensiva secondo cui le richieste al US erano giustificate dal contenzioso con la stessa ditta sono più che adeguatamente confutate dalla ampia motivazione della corte di appello sul punto, espressa alla pagina 420 della motivazione ove viene, anzi, sottolineato il forte stato di intimidazione della vittima, l'impossibilità di ritenere le pretese giustificate alla luce 107 delle modalità di attuazione delle richieste, delle forme di comunicazione dei pagamenti, del numero delle rate versate. Ed in particolare, a smentita della tesi difensiva, inequivocabili appaiono i riferimenti ricavati dalla stessa voce del ricorrente e riportati a pagina 375; del resto per quanto i motivi insistano nel rappresentare l'avvenuta esecuzione di danni ad opera del US nei confronti di beni appartenenti ai UC, tale ricostruzione non ha neppure trovato adeguato riscontro in qualsiasi legittima iniziativa assunta ovvero in una qualunque stima dei danni. Quanto alle doglianze avanzate sotto il profilo della violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo al capo I1), la corte di appello con le argomentazioni espresse alle pagine 433 e seguenti ha ampiamente descritto il ruolo particolare svolto dal TT nell'estorsione ai danni del AN ed escluso che le somme da questi versate potessero rappresentare forme di regalie;
tale valutazione, a fronte della quale il ricorso insiste nella interpretazione alternativa, appare fondata sui contenuti di plurime conversazioni interpretate dai giudici di merito in assenza di qualsiasi illogicità. E basta al proposito sottolineare come a fronte dell'accertata consumazione di episodi estorsivi nei confronti di numerose vittime dedite ad attività di impresa o professionali è la tesi dei pagamenti spontanei a peccare di illogicità. Anche l'esistenza dell'aggravante di mafia di cui all'art. 416 bis cod.pen., che entrambi i ricorsi pure contestano, appare fondata su motivazione ineccepibile posto che nella ricostruzione conforme dei giudici di merito i fatti venivano ricostruiti come commessi nell'ambito della condotta di controllo del territorio da parte della locale cosca ed all'evidente fine di agevolarne l'operatività, come ben noto al TT quale soggetto in costante contatto con il vertice dell'associazione mafiosa UA UC. Per le doglianze avanzate in relazione al capo M1) valgono considerazioni analoghe;
ad una prima comunicazione del TT al detenuto segue un successivo colloquio nel quale lo stesso ricorrente conferma allo zio l'avvenuto pagamento;
si tratta pertanto di attività di concorso nell'estorsione per avere il ricorrente garantito anche in questo caso il funzionamento della catena di comando senza che possano ritenersi fondate le doglianze avanzate. Uguali conclusioni vanno assunte anche per i motivi in relazione al capo N1) per il quale la corte accoppia gli elementi probatori ricavati dalle conversazioni che vedono coinvolto direttamente TT, le dichiarazioni del collaboratore IS e quelle di altro testimone che confermava la sottoposizione dello EL a richieste estorsive da parte dei UC (p.443 e seguenti) nelle quali era concorso anche il ricorrente. Non sussiste poi alcun vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa posto che tutti i fatti vengono valutati dalla corte quale concreta espressione del potere intimidatorio esercitato sul territorio manifestato dalla cosca capeggiata dal UC e nella quale militava anche il TT ed al fine quindi di agevolare le attività dell'associazione. Quanto all'ultimo motivo del ricorso avv.to Foti, ricorrente non ha interesse a fare valere che il reato stabilito quale pena base indicato nel capo V) sia meno grave rispetto ad altri episodi posto che dall'accoglimento della doglianza non potrebbe 108 derivarne alcun effetto positivo per lo stesso se non l'aumento della pena base. La doglianza avanzata nel penultimo motivo del ricorso avv.to Araniti, relativa alla aggravante delle persone riunite, è generica nella parte in cui non specifica singolo reato di estorsione cui si riferisce. Infine manifestamente infondata è la doglianza relativa alla omessa concessione delle attenuanti generiche che la corte collega a precise valutazioni in fatto nonché con riguardo alla determinazione della pena stabilita dal giudice di appello nell'esercizio dei propri poteri discrezionali anche con riguardo agli aumenti per continuazione. Al proposito va rammentato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142-01). Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
2.28 Infondati sono i motivi avanzati in entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di IA UC;
quanto a tutte le doglianze avanzate in relazione alla interpretazione delle conversazioni, va precisato anche per tale ricorrente come ci si trovi sempre in presenza di colloqui ai quali la stessa donna ha partecipato, interpretati in senso conforme dai giudici di merito in assenza di irragionevolezza o manifesta illogicità. Nel caso di specie pertanto va richiamata la giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui le conversazioni intercorse tra l'imputato e altri soggetti intranei all'associazione mafiosa, inconsapevoli della captazione in corso, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valore di prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso, derivante dalla circolazione, all'interno del sodalizio, di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati (Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018 Rv. 274808-01). dichiarazioni autoaccusatorieleRibadito, quindi, che rese nel corso di conversazioni intercettate alle quali abbia partecipato l'imputato assumono valore sostanzialmente confessorio della partecipazione ai fatti di reato programmati prima e descritti poi, va ancora ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della 109 sono recepite manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione dei suddetti principi deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della differente evoluzione dei fatti a seguito delle direttive ricevute dalla ricorrente, posto che la motivazione di appello specifica nella quasi totalità dei casi da quali ulteriori colloqui risultava che, dopo avere ricevuto il mandato estorsivo dal LL UA, la ricorrente comunicava gli esiti delle richieste ovvero i pagamenti ricevuti. Così che compiutamente si descriveva la condotta delittuosa sia nella prima fase della programmazione che in quella successiva dell'esecuzione, senza incorrere nel lamentato difetto di motivazione. In relazione ai singoli fatti di reato ed alle doglianze avanzate quanto all'affermazione di responsabilità per il capo V) dell'imputazione, basata sul contenuto della conversazione 23-8-2010 nella quale UC UA aveva ordinato alla sorella IA ed al TT di non lasciare scampo a nessuno e di rivolgersi in particolare a IG, va evidenziato che il separato giudicato assolutorio non può assumere effetto decisivo posto che in questo procedimento penale il UA UC risulta condannato anche per detto capo di imputazione come reso evidente anche dal calcolo della pena esposto a pagina 698; escluso il contrasto dei giudicati stante la non decisività di assoluzioni in separati procedimenti, deve altresì essere escluso il difetto di motivazione rilevante. Al proposito vanno richiamate le osservazioni già svolte con riferimento alle posizioni processuali di UC UA e TT ZO in relazione al capo V) sottolineandosi come la motivazione di condanna appaia priva dei lamentati vizi alla luce delle accertate consuete modalità di azione dei correi. In relazione alle lamentate violazioni dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo C1) dell'imputazione, estorsione NO, la motivazione non può ritenersi carente posto che a pagina 369 la corte di merito riporta una precisa intercettazione in cui IA UC riferisce al LL di avere ricevuto somme proprio da NO. Così che in assenza di qualsiasi legittima causale alternativa, la motivazione sull'avvenuta consumazione dell'estorsione è priva di illogicità, tanto più manifesta. Quanto alla identificazione della vittima, l'interpretazione fornita dai giudici di merito appare priva di vizi perché lo NO risulta avere mantenuto un ruolo all'interno della società anche dopo il 2009. Infondati appaiono ancora i motivi proposti con riferimento ai capi ai capi E1), F1) e G1) dedotti sotto il profilo della violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. per essere priva di motivazione la condanna;
va ribadito come la tesi difensiva secondo cui le richieste al US erano giustificate dal contenzioso con la stessa ditta sono più che adeguatamente confutate dalla ampia motivazione della corte di appello sul punto espressa alle pagine 375, 429, 430 ove viene anzi sottolineato il forte stato di intimidazione della vittima (vedi in particolare pagina 420). Inoltre, i riferimenti al ruolo della ricorrente nella consumazione dei vari fatti di reato, sono ricavati dalle stesse frasi da ella riferite nel corso dei colloqui con il LL detenuto e dalla interpretazione della 110 V mimica e sono riportate a pagina 404 per il capo E1) e per i capi F1) e G1) alle pagine 429 e 430; da tali frasi si ricava che proprio la ricorrente comunicava l'avvenuto pagamento e l'importo delle somme versate e dalla stessa ricevute da quel soggetto identificato nel US. Orbene, in relazione alle doglianze sul concorso punibile ex art. 110 cod.pen. proposte con entrambi i ricorsi, va affermato come le conclusioni dei giudici di merito non paiono censurabili stante che, attraverso la trasmissione di ordini provenienti dal carcere aventi ad oggetto la perpetrazione di estorsioni ai danni di US, la ricorrente ha permesso il perfezionamento del reato;
inoltre la stessa ha informato il LL dell'avvenuto pagamento del pizzo e dell'importo dello stesso, concorrendo così nel fatto sotto il profilo della percezione ed incasso dell'illecito profitto. Sul tema del concorso punibile va rammentato come in virtù della concezione monistica ed unitaria del concorso, cosi come accolta dall'art 110 cod. pen., l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo causale, di ordine materiale o psicologico, a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'azione criminosa. Ne consegue che il concorso punibile ex art. 110 cod.pen. si può configurare in tutti o in qualcuno degli atti che, realizzazione dell'evento costituiscono contributi causali alla comunque, concorsualmente ideato o voluto. Ed al proposito del dolo di concorso le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Rv. 218525 01). Con specifico riferimento alla compartecipazione ad un delitto in corso di esecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone concorso di necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte 0 alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260 01). L'applicazione dei sopra - esposti principi al caso in esame comporta affermare che la ricorrente risponde a titolo di concorso nei fatti estorsivi già programmati ed in parte portati a termine dal LL, ove abbia successivamente all'arresto del congiunto compiuto azioni volte ad assicurare la prosecuzione delle attività illecite in danno delle stesse persone offese ovvero ricevuto e trasmesso ordini diretti ad altri componenti dell'organizzazione criminale diretti ad intimidire le persone offese con richieste di versamento del pizzo ovvero ad ottenere la consegna del denaro. Deve pertanto affermarsi che il familiare del detenuto mandante di un'estorsione che trasmetta ordini a terzi esecutori materiali della richiesta intimidatoria che poi percepisca il profitto illecito anche in parte e comunichi l'esito dell'avvenuto pagamento al detenuto stesso in occasione di altri e successivi colloqui, risponde di concorso in estorsione avendo arrecato un preciso contributo materiale al perfezionamento del delitto assicurando il funzionamento della catena di comando ed avendo incassato il profitto illecito. In questo senso, pertanto, deve essere certamente escluso che la trasmissione dei messaggi e le successive informazioni assicurate dopo la ricezione delle somme siano penalmente irrilevanti come dedotto con vari motivi nei due ricorsi a firma dei difensori della IA UC. E proprio tali conclusioni permettono di ritenere altresì infondate le ragioni di doglianza avanzate sotto l'identico profilo della violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il capo I1) dell'imputazione; richiamato quanto già esposto nelle posizioni processuali di LA IO e TT ZO, va sottolineato che, anche in questo caso, con le precisazioni esposte alla pagina 434 della motivazione, la corte di appello fornisce specifica spiegazione dell'affermazione di responsabilità della ricorrente la quale aveva assunto anche in tal caso un ruolo personale e proceduto alla ricezione delle somme provenienti dal AN, da cui si ricavava logicamente il concorso punibile nei fatti estorsivi aggravati. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai motivi avanzati per il capo L1) posto che con le argomentazioni esposte alle pagine 438 e seguenti il giudice di appello ha adeguatamente spiegato che alle dichiarazioni precise e dirette del IS circa la consegna proprio a NA di somme estorte al PI, si accoppiano gli elementi desunti dalle conversazioni intercettate nelle quali viene proprio fatto riferimento ai versamenti di tale persona offesa. Analogamente devono escludersi anche i denunciati vizi per il capo N1) dell'imputazione posto che nell'ambito del rapporto commerciale tra il figlio TT SC e EL ON per l'acquisto di un'abitazione la corte di appello esponeva che dalla conversazione 23-8-2010 si evinceva l'innesto della azione estorsiva del UA UC mediato proprio dalla ricorrente. Reiterative appaiono le doglianze riferite all'affermazione di responsabilità per il capo 01) posto che con la motivazione espressa alle pagine 449 e seguenti la corte di appello specifica che, nel primo colloquio, UA dava ordine alla IA di sollecitare i pagamenti di IT tramite IO;
così che dal riferimento poi espresso nel successivo colloquio si ricavava la conferma che la richiesta era stata fatta. Manifestamente infondate appaiono le doglianze esposte in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di mafia che ben lungi dall'essere basata su una mera deduzione ricavata dall'affermazione di responsabilità per il delitto associativo 112 si è fondata sull'evidente esplicazione del metodo connesso ad estorsioni ambientali e sull'agevolazione delle attività della famiglia criminale e non solo di sangue. Entrambi i ricorsi, poi, si sono lungamente soffermati deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità per il capo A) dell'imputazione di cui all'art. 416 bis cod.pen.; orbene le doglianze non paiono fondate posto che il ripetuto trasferimento di messaggi dal capo cosca per un arco temporale non ristretto, il mantenimento dei contatti con altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo criminale e l'accertato concorso in vari delitti fine, hanno correttamente fornito prova della partecipazione punibile dovendosi richiamare il recente orientamento delle 01 ed anche Sez. U, n. Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01) che in motivazione hanno espressamente affermato come "il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione)". Ne deriva pertanto affermare che proprio alla luce del recente orientamento l'assunzione di un ruolo dinamico-funzionale nel contesto del quale siano stati compiuti vari delitti-fine, ed in particolare l'assicurazione della catena di comando attraverso la ripetuta trasmissione di ordini delittuosi provenienti da soggetti detenuti, comprova proprio l'inserimento del soggetto nell'organigramma delittuoso indipendentemente dalla formale adesione allo stesso. Tali considerazioni in ordine alla sussistenza della partecipazione punibile, affermata dai giudici di merito sulla base di una corretta interpretazione della norma di cui all'art. 416 bis cod.pen., escludono anche ogni fondatezza a quei motivi del ricorso avv.to Foti con i quali in linea subordinata si è chiesto qualificarsi i fatti quale ipotesi di concorso esterno in associazione di stampo mafioso ovvero in favoreggiamento. Quanto alla contestazione dell'aggravante dell'associazione armata si rinvia alle osservazioni svolte nella trattazione della posizione dei coimputati SC. Infine, anche la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena appaiono esenti da censure perché fondate su precise circostanze di fatto motivate in assenza di qualsiasi illogicità. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.
2.29 Quanto ai motivi dedotti nei separati ricorsi degli avv.ti Foti e Morace nell'interesse di UC ZO, infondate appaiono le doglianze proposte in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di direzione ed organizzazione di associazione di tipo 'ndranghetistico. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la motivazione espressa alle pagine 604 e seguenti, ha descritto compiutamente la condotta posta in essere dall'imputato per ritenerne la partecipazione con ruolo organizzativo;
in particolare, sotto questo profilo, il giudice di merito segnalava le conversazioni intercettate in occasione dei colloqui in carcere a partire da aprile 2012 113 dalle quali risulta che proprio il UC ZO concordava con il LL UA, detenuto e capo della cosca, i termini degli accordi con gli esponenti della cosca dei ON. Proprio in tale contesto i due fratelli stabilivano incontri con plurimi esponenti dei ON alcuni dei quali, in particolare quelli con il coimputato NA, dovevano essere tenuti proprio da ZO UC per definire accordi spartitori di profitti illeciti ottenuti mediante la consumazione di reati sul territorio. A fronte di tale già pregnante materiale probatorio, il giudice di appello evidenziava ancora la chiamata di correità formulata dal collaboratore IS che precisava circostanze particolari proprio in ordine al ruolo di reggente della cosca ricoperto da ZO UC dopo l'arresto del LL UA (vedi sentenza a p.605); e poiché sull'attendibilità del IS la corte di appello motiva specificamente a pagina 257 sottolineando la frequentazione personale tra il predetto e gli imputati, tra i quali proprio il ricorrente, frequentazione che lo metteva a conoscenza di fatti e circostanze vissute in prima persona, anche i motivi dedotti in entrambi i ricorsi con i quali si attacca la valutazione della corte di merito sul punto appaiono non fondati. Sul tema della responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis comma secondo cod.pen. va rammentato che in tema di ruolo direttivo ed organizzativo dell'associazione mafiosa la Corte di cassazione ha affermato che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, di regime od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Rv. 262487 - 01); successivamente si è ancora ribadito come in tema associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 - 03). In dottrina autorevoli autori hanno dettato un criterio unico di interpretazione dei ruoli direttivi validi per tutte le fattispecie associative, siano essere dirette ad un programma delinquenziale di tipo comune, di tipo mafioso ovvero anche di tipo terroristico, sottolineando come nel tipizzare le condotte associative il legislatore è solito utilizzare una tecnica incriminatrice imperniata sulla distinzione tra attività di rango superiore e attività di semplice partecipazione. I ruoli di rango superiore ricomprendono, a loro volta le seguenti attività: promozione, costituzione, organizzazione, direzione. Tali attività, punite con sanzione equivalente e comunque più grave rispetto alla semplice partecipazione, configurano di regola rispetto a quest'ultima (non già circostanze aggravanti bensì) un titolo autonomo di reato. E si precisa poi che pur potendo assumere connotati peculiari rispetto al tipo di reato associativo è promotore colui il quale prende l'iniziativa per la creazione dell'associazione, portando a conoscenza dei terzi il programma sociale. E' costitutore chi crea l'associazione facendola venire ad esistenza nel mondo esterno mediante il 114 reclutamento del personale e il reperimento dei mezzi. E' organizzatore colui il quale fornisce una struttura operativa al sodalizio criminoso, agendo con autonomo potere decisionale. E' infine direttore chi svolge funzioni di guida e di gestione fissando regole di comportamento, tempi per il conseguimento degli obiettivi sociali e simili. L'applicazione dei sopra esposti principi deve portare ad affermare che risponde del più grave delitto di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta che sia stato nominato sostituto del capo cosca detenuto e che sia da questi incaricato delle trattative con gli esponenti rappresentativi di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine una serie di attività estorsive ai danni di attività imprenditoriali;
la figura del reggente invero richiama i caratteri distintivi sia del direttore l'associazione, in quanto dotato di funzioni di guida e comando, che dell'organizzatore posto che proprio costui è chi assicura il funzionamento ed il mantenimento dell'operatività dell'organizzazione criminale 'ndranghetista individuando gli obiettivi da perseguire, distribuendo i compiti tra gli associati, assicurando il costante collegamento tra gli stessi ed il capo-cosca detenuto. In conclusione, quindi, può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto logica e priva dei lamentati vizi in ordine al ruolo di reggenza ed allo svolgimento di attività organizzativa (p. 607) da parte del ZO UC, avendo proprio individuato plurime condotte di direzione delle attività della cosca ed organizzazione di plurimi fatti estorsivi, dovendosi soltanto precisare che l'errore in cui è caduta la corte di merito nel definire l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen. quale semplice circostanza aggravante piuttosto che reato autonomo non assume rilievo decisivo non avendo determinato alcun vizio rilevante nella valutazione del fatto e nella determinazione della pena. Quanto alla contestazione dell'aggravante dell'associazione armata si rinvia integralmente alle osservazioni già svolte sul punto nella trattazione delle posizioni SC TO e CC. In relazione, poi, a tutti i motivi avanzati quanto alla affermazione di responsabilità per il concorso nelle singole fattispecie estorsive, vanno innanzi tutto richiamati i principi giurisprudenziali già ampiamente esposti nella trattazione delle posizioni di IA UC e TT ZO in relazione alla natura confessoria delle dichiarazioni autoaccusatorie rese in sede di conversazioni intercettate nel corso delle quali l'imputato abbia descritto fatti illeciti e sulla impossibilità nella fase di legittimità di dedurre interpretazioni alternative delle suddette conversazioni in assenza di palesi irragionevolezze nelle conclusioni dei giudici di merito. In relazione poi ai singoli fatti di reato si rileva che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al capo D) posto che la doppia affermazione conforme di responsabilità si fonda sulla logica valutazione dei dati probatori;
la corte di appello, con la motivazione espressa a p. 322, sottolinea l'intervento proprio di UC ZO per mediare con i c.d. ND, ed il NA in particolare, in relazione alle estorsioni commesse in danno del ZA. Ed a fronte 115 di tale quadro generale si sottolineava poi come lo stesso ZA avesse confermato le richieste estorsive nei cantieri e la conoscenza che aveva avuto proprio di NA tramite il IS;
questi, a sua volta, iniziata l'attività di collaborazione confermava che i UC avevano cercato un accordo con i rappresentanti della cosca ON tramite uno specifico incontro UC ZO-NA; ne deriva pertanto affermare che correttamente la corte di appello ha ritenuto la sussistenza di un concorso punibile perché il ricorrente si è adoperato per far sì che quell'accordo relativo al pagamento delle somme da parte del ZA, precedentemente raggiunto dal LL UA, venisse portato a termine e rimanesse operativo, così contribuendo al fatto illecito. Analogamente devono ritenersi non sussistenti i lamentati vizi in ordine al capo E), l'estorsione CL TA;
al proposito la corte di appello motiva alle pagine 325 e ss. segnalando come da due conversazioni anche riportate risultava che proprio ZO UC riferiva al LL dell'estorsione e dei futuri pagamenti. Pertanto, il giudice di appello, ricavava senza alcuna illogicità il concorso dell'imputato nei fatti posto che proprio il ricorrente aveva riferito la richiesta di pagamento delle somme estorte. L'affermazione di responsabilità per l'estorsione ai danni di CL CO (capo F) si fonda su una doppia conforme di responsabilità e la corte di merito motiva specificamente alla e pagine 335 e seguenti segnalando in particolare un colloquio del 22 luglio 2014 in cui il ZO riferisce a UA di avere ricevuto "2 da franco s.". Orbene la corte ha identificato in CL l'autore dei versamenti sulla base di argomenti espressi a p. 336 segnalando che in altra conversazione tra i fratelli proprio questi veniva indicato quale vittima di richieste estorsive da proteggere da eventuali richieste provenienti da altre cosche. La valutazione, in quanto fondata su una completa analisi del materiale probatorio, appare priva di illogicità e travisamenti e deve pertanto ritenersi non affetta dai lamentati vizi palesandosi non irragionevole né l'individuazione della somma versata, alla luce dei consueti pagamenti illeciti comunicati a UA UC da parte dei familiari a colloquio né l'individuazione dell'autore. Per il capo Z) che entrambi i ricorsi contestano, valgono considerazioni analoghe posto che si propone una lettura alternativa delle conversazioni interpretate in assenza di travisamenti;
il giudice di appello ha dapprima dato atto dell'ordine impartito da UA UC di sollecitare tramite il IO l'imprenditore NI ad effettuare il pagamento del pizzo e, poi, rilevato come, da altre conversazioni, risultava che il denaro era stato versato nelle mani del ZO UC che lo aveva dissipato;
dalla complessiva ricostruzione delle modalità dei fatti si desumeva quindi che, evidentemente, la richiesta estorsiva e la consegna del pizzo erano state effettuate (vedi p. 347); peraltro il IO veniva nuovamente sollecitato a rivolgere ulteriori richieste analoghe. La pronuncia è pertanto priva dei vizi dedotti sul punto essendo pervenuta all'identificazione del ruolo di ZO UC sulla base di un corretto ragionamento logico giuridico. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione ai capi E1), F1) e G1), i lamentati vizi appaiono insussistenti posto che la motivazione sull'estorsione US di cui al capo E1) si rinviene alle pagine 375 e seguenti ove si 116 sottolinea in particolare il contenuto di alcune conversazioni, riportate poi alle pagine 401 e ss., che danno atto di ordini impartiti da UC UA a ZO circa le richieste di pagamento che dovevano essere rivolte al US. In altre conversazioni si fa riferimento anche all'avvenuto versamento di somme così che la motivazione specifica sulla responsabilità del ricorrente riportata a p.421 che si fonda sulla sottoposizione del US ad estorsione ad opera dei UC e che nega la sussistenza di valide ragioni di credito appare priva di qualsiasi travisamento e contestata solo con doglianze in fatto come già esposto con riferimento alle posizioni dei coimputati TT ZO e IA UC. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo ai capi F1) e G1) (p. 429 e seguenti della motivazione di appello) ove l'avvenuto pagamento di "200" a UC ZO integra la responsabilità per il primo episodio avvenuto nel 2013 mentre in relazione al secondo (G1) i fatti del 2014 vengono desunti dall'avvenuto pagamento cui si fa riferimento in una conversazione tra i fratelli riportata a pagina 430. Così che anche in relazione a tali fatti l'affermazione di responsabilità è fondata sull'analisi del preciso contenuto di varie conversazioni succedutesi nel tempo mentre, la tesi delle ragioni di credito, appare ampiamente sconfessata dalle sentenze di merito e da quella di appello in particolare con plurimi argomenti in fatto esposti alla pagina 420 ove si sottolinea l'assoluta anomalia delle modalità di risarcimento del supposto danno. La motivazione esposta alle pagine 431-432 esclude poi la fondatezza dei motivi avanzati in relazione al capo H1); la corte sottolinea come UC ZO riferisse del pagamento ricevuto da ON al LL UA durante lo stato di detenzione di quest'ultimo; ed il carattere estorsivo del versamento viene valutato oltre che alla luce della stabile dedizione a tali attività da parte dei componenti il gruppo familiare- criminale anche in considerazione delle dichiarazioni del collaboratore IS. La valutazione congiunta del dato proveniente dalle conversazioni intercettate unitamente alla chiamata di correità appare pertanto priva dei lamentati vizi. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai motivi avanzati per il capo L1) posto che, con le argomentazioni esposte alle pagine 438 e seguenti, il giudice di appello ha adeguatamente spiegato che alle dichiarazioni precise e dirette del IS circa la consegna proprio a NA di somme estorte a PI si accoppino gli elementi desunti dalle conversazioni intercettate, nelle quali viene proprio fatto riferimento alla spartizione dei proventi illeciti ed al versamento a UC ZO. Priva di qualsiasi illogicità appare poi la esclusione della natura di versamento spontaneo del pagamento pure dedotta nei motivi. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione al capo 01) le doglianze reiterano i motivi di appello;
con le osservazioni svolte alle pag. 448 e seg. la corte di appello motiva sulla formulazione di richieste estorsive all'indirizzo di IT FA anche da parte del ricorrente ZO UC esplicitando così le ragioni del concorso punibile nel fatto delittuoso. I motivi relativi all'affermazione di responsabilità per il capo Q1) si traducono in parte in una lettura alternativa di elementi di prova congruamente valorizzati dalla 117 سلام corte di appello ed in altra parte in errate prospettazioni in diritto;
in particolare, sotto tale ultimo profilo, va evidenziato che in alcun modo può rilevare l'origine lecita delle risorse economiche investite nell'attività fittiziamente intestata poiché altrimenti sussisterebbero le più gravi fattispecie di concorso in riciclaggio o reimpiego di cui agli artt. 648 bis cod.pen. e 648 ter cod.pen.. Pertanto non ha alcun rilievo individuare l'origine lecita o meno delle risorse investite da UA UC nella attivazione e gestione di "La Nuova Filanda" essendo rilevante e decisivo che il capo 'ndranghetista abbia schermato la propria titolarità mediante l'intestazione al UT al fine di impedire il sequestro e la confisca dell'azienda. Quanto alle ulteriori doglianze come anticipato le stesse si traducono in una non ammissibile prospettazione alternativa;
la corte di appello con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado ha già evidenziato che la natura fittizia dell'intestazione si ricava oltre che dalle precise dichiarazioni del IS circa la diretta riferibilità ai UC di quel bar dalle numerose frasi dello stesso UC UA e di altri familiari intercettate (p.503 e seguenti) riportate nella sentenza impugnata. E benché i ricorsi lo contestino i giudici di merito hanno dato atto del dato, certamente particolarmente rilevante, costituito dalla costante presenza ed animosità di ZO UC all'interno di quell'esercizio, quale elemento idoneo a manifestare oggettivamente il dato probatorio della fittizia intestazione ed a determinare anche il concorso punibile del ricorrente nei fatti. Altresì infondate appaiono le doglianze relative alla dedotta violazione di legge ed al difetto di motivazione quanto alla riconosciuta sussistenza della finalità agevolatrice della consorteria, trattandosi di attività ricondotte correttamente dalla corte di merito sulla base di motivazione non censurabile nella presente sede all'agevolazione della cosca solo in parte coincidente col nucleo familiare. Parzialmente fondato è invece il motivo con il quale si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa declaratoria di prescrizione del reato e ciò limitatamente alla fittizia intestazione datata 1997; sul punto vanno integralmente richiamate le osservazioni già svolte nella trattazione delle posizioni UT e UC UA cui pure si rinvia. Ci si limita a rammentare che la consumazione dei fatti viene elevata con riguardo alle vicende aziendali avvenute nel 1997, nel 2006 ed ancora nel 2010 e che la pronuncia impugnata alle pagine 510-511 spiega che il cambiamento di denominazione e di sede dell'impresa ha comportato una nuova condotta elusiva;
tale conclusione appare corretta con la precisazione però dell'intervenuta prescrizione dei fatti avvenuti nel 1997; non vi è dubbio infatti che il trasferimento dell'azienda, l'acquisizione di un nuovo locale, il cambiamento di denominazione da Blue Kerry a La Nuova Filanda abbiano integrato una nuova condotta elusiva perché attività poste in essere da soggetti interponenti (UC UA e ZO) ed interposto (il UT) al fine di sottrarre l'attività a possibili misure ablatorie. Deve quindi ritenersi che l'attribuzione di un nuovo compendio patrimoniale costituito da una nuova azienda (nel caso di specie La Nuova Filanda) con nuova 118 denominazione sociale, nuova sede, nuovi beni strutturali, integrando la costituzione ed intrapresa di una nuova azienda rispetto a quella precedente ( Blue Kerry) integri la consumazione di una nuova ipotesi di cui all'art. 512 bis cod.pen. pur se il soggetto interposto e gli interponenti rimangano gli stessi. Interpretazione, questa, che trova conforto proprio nella lettera della disposizione contenuta nell'art. 512 bis cod.pen. ove nella descrizione delle condotte illecite viene espressamente fatto riferimento all'attribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilità così che l'acquisizione di una nuova azienda integra certamente il profilo oggettivo del reato. I fatti successivi al 1997 non risultano prescritti perchè trattandosi di reato aggravato dall'agevolazione mafiosa opera il sesto comma dell'art. 157 cod pen. che prevede il raddoppio del termine;
pertanto il termine di anni 9 ( anni 6 + la meta' per aggravante 416 bis1 cp) va raddoppiato ad anni 18 così che per i fatti 2006 non risulta ancora decorso. Manifestamente infondati appaiono poi i motivi avanzati in relazione alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena trattandosi di valutazioni compiute dalla corte di appello sulla base di precise circostanze di fatto manifestate senza alcuna illogicità e nell'esercizio di potersi discrezionali del giudice di merito. Quanto alla specifica doglianza in punto di determinazione degli aumenti per continuazione, va osservato come la corte di appello abbia stabilito l'aumento cumulativo di anni 8 di reclusione per 11 fattispecie ritenute vincolate dall'unicità del disegno criminoso di cui ben 8 sono ipotesi di estorsioni tentate e consumate pluri aggravate;
ne consegue pertanto affermare che trattandosi di aumenti sostanzialmente determinati in misura del tutto minima il lamentato vizio di omessa motivazione appare ugualmente non sussistente. In tale contesto dagli aumenti per continuazione va eliminata alla luce della parziale declaratoria di prescrizione per il capo Q1) la pena per il fatto consumato nel 1997 che questa Corte di cassazione nel rispetto del principio stabilito dall'art. 620 lett. I) cod.proc.pen. ritiene determinare nella misura di mese 1 di reclusione. Infine anche i motivi in punto di confisca del bene immobile alla madre dell'imputato appaiono inammissibili trattandosi per l'appunto di compendio patrimoniale intestato ad altri e rispetto ai quali i motivi di appello appaiono proposti da UC UA;
in ogni caso la decisione assunta dalla corte di merito appare fondata sulla base di ineccepibili considerazioni circa la sproporzione dei redditi espresse a pagina 687 della motivazione. Alla luce delle predette considerazioni pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata con riferimento alla posizione del UC ZO limitatamente al fatto avvenuto nel 1997 di cui al capo Q1) con eliminazione della relativa pena di mese uno di reclusione. I restanti motivi vanno invece respinti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di: 119 UC ZO in ordine al reato di cui al capo Q1), limitatamente all'episodio verificatosi nel 1997, perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi uno di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
ON AN limitatamente al residuo reato di porto illegale di armi da fuoco in luogo pubblico di cui al capo T), perché il reato è estinto per prescrizione;
ON ON limitatamente al residuo reato di detenzione illegale di armi da fuoco cui al capo Q), perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto;
IO AL limitatamente al reato di cui al capo U), perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione, pari a mesi quattro e giorni ventidue di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
ordina la scarcerazione formale dell'imputato in ordine al reato di cui al capo U), ferma restando la sua perdurante detenzione per gli ulteriori reati ascrittigli;
ZI DO limitatamente al reato di cui al capo E), perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione, pari a mesi otto di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
ordina la scarcerazione formale dell'imputato in ordine al reato di cui al capo E), ferma restando la sua perdurante detenzione per l'ulteriore reato ascrittogli. Annulla la sentenza impugnata: nei confronti di ER ND in ordine ai reati di cui ai capi L) e M); - nei confronti di TT ON in ordine al reato di cui al capo A); nei confronti di OT ZO in ordine al reato di cui al capo A), - con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sui predetti punti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UC UA in ordine al reato di cui al capo Q1), limitatamente all'episodio verificatosi nel 1997, perché reato è estinto per prescrizione, e con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato continuato;
rigetta nel resto il ricorso, e dichiara irrevocabile nei suoi confronti l'affermazione di responsabilità. Rigetta i ricorsi di UC IA, DA SA, ON DO (classe 1956), OL ON, OL IO, UT ON, TT ZO, NA ND EL, LI IU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ES EL, TE DO, ES DO, ON TT, IS ZO, NÀ TU, LA IO, GA OB, GA AS, IT ON, SC TO, SC CC, NO UN ON, NI DO, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati UC IA, UC UA, UC ZO, DA SA, ES DO, ON DO (classe 1956), IS ZO, IO AL, LA IO, SC TO, SC CC, TT ZO, NA ND EL e ZI DO alla rifusione delle spese 120 processuali del grado sostenute dalla parte civile Comune di Campo Calabro, che liquida in euro tremilaquindici/00 oltre accessori di legge. Roma, 15 novembre 2022 CONSIGLIERE EST. ملا Dott. Ignazio Pardo ее IL PRESIDENTE Sergio Beltrani feen DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 3 FEB. 2023 IL FUC TO GIUDIZIARIO Claudia Pianelli E T R O C 12 121 1