Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2022, n. 4822
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Sentenza 15 novembre 2022

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Risponde a titolo di concorso nel delitto di estorsione il familiare del detenuto che, successivamente all'arresto del predetto, compie azioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività illecita in danno della medesima persona offesa, trasmettendo ordini agli esecutori materiali della richiesta intimidatoria, riscuotendo, anche in parte, il profitto illecito e informando dell'avvenuto pagamento il mandante "in vinculis", posto che, in tal modo, arreca un contributo materiale al perfezionamento del delitto, assicurando la catena di comando ed incassando il profitto illecito.

In tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.

In tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale.

In tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2022, n. 4822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4822
    Data del deposito : 15 novembre 2022

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