Articolo 72 bis del Codice di procedura penale
Articolo 72Articolo 88
Versione
3 agosto 2017
>
Versione
13 aprile 2023
Art. 72-bis. (Definizione del procedimento per incapacita' irreversibile dell'imputato) 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. ((299)) --------------- AGGIORNAMENTO (299)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale , nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".
Entrata in vigore il 13 aprile 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente