Art. 72-bis. (Definizione del procedimento per incapacita' irreversibile dell'imputato) 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. ((299)) --------------- AGGIORNAMENTO (299)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale , nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale , nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".