Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/07/2020, n. 22524
CASS
Sentenza 27 luglio 2020

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In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui, in relazione a reato di corruzione, la Corte ha escluso la carenza motivazionale dei decreti di proroga, anche alla stregua dell'intervenuta modifica, per effetto del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, cui si applica l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, lì dove richiede non "gravi", bensì "sufficienti" indizi di reità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/07/2020, n. 22524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22524
Data del deposito : 27 luglio 2020

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