Sentenza 27 luglio 2020
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui, in relazione a reato di corruzione, la Corte ha escluso la carenza motivazionale dei decreti di proroga, anche alla stregua dell'intervenuta modifica, per effetto del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, cui si applica l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, lì dove richiede non "gravi", bensì "sufficienti" indizi di reità).
Commentari • 3
- 1. Le modifiche alla disciplina delle intercettazioniAvv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 aprile 2025
- 2. La riforma della disciplina della proroga delle intercettazioni in G.U.Accesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2025
- 3. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/07/2020, n. 22524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22524 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2020 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia confermata quanto al capo 1) e sia annullata senza rinvio quanto al capo 2). RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Firenze, sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza dell'il dicembre 2019, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha applicato nei confronti di AU DI la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 318, 319 e 321 cod. pen. (capo 1) e di cui agli artt. 81, comma secondo, e 346-bis cod. pen. (capo 2). 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 22524 Anno 2020 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BASSI ALESSANDRA Data Udienza: 01/07/2020 1.1. In particolare, secondo quanto evince dall'ordinanza applicativa della misura cautelare del G.i.p. fiorentino, al DI è contestato in via provvisoria: sub capo 1), di essersi, quale avvocato corruttore, in concorso con MM TI (giudice civile del Tribunale di Spoleto) e con ET PE (collega di studio dello stesso DI, legata sentimentalmente al dottor TI), impegnato a erogare a favore della PE le somme provenienti dagli incarichi di delegato alle vendite ricevuti nell'ambito delle esecuzioni immobiliari - pari al 50% della remunerazione delle consulenze ricevute - affinché TI mettesse a disposizione i suoi poteri e la sua funzione di magistrato, compiendo anche atti contrari ai doveri del proprio ufficio (in violazione del dovere di imparzialità e di buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione), tra l'altro: a) intervenendo reiteratamente presso il proprio cancelliere OL AB per verificare indebitamente l'inserimento di DI negli elenchi dei delegati alle vendite nell'ambito delle procedure di esecuzione immobiliare - circostanza che appurava il 15 maggio 2019, comunicandola direttamente a DI - ed appurare l'iter dello sviluppo della procedura necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione; b) intervenendo, il 9 settembre 2019, presso il collega di sezione NE ER perchè nominasse DI quale delegato alle vendite, cosa che effettivamente avveniva il 9 ottobre 2019; c) manifestando la disponibilità a farsi assegnare la causa civile per risarcimento del danno che AU DI aveva intenzione di promuovere verso la compagnia di assicurazione, a seguito del decesso del fratello HE DI, il 12 dicembre 2018, per un incidente sul lavoro;
in Perugia e Spoleto, dal febbraio 2019 e con consumazione in atto. Sub capo 2), DI è incolpato di essersi, in concorso con ET PE, quali difensori dei coniugi HI e, dunque, incaricati di un pubblico servizio, e con ES HI e TI Di VO (loro clienti), previo concerto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, fatto dare indebitamente, da ES HI e dalla di lui moglie TI Di VO, la somma complessiva di Euro 11.500,00 in contanti (nelle date e nelle somme meglio precisate nel provvedimento coercitivo), materialmente consegnati in quattro occasioni a DI, quale prezzo della mediazione verso DO Caporicci, delegato alle vendite nominato dal Tribunale di Perugia e, dunque, pubblico ufficiale, vantando di avere con lo stesso relazioni in realtà inesistenti, anche per il tramite di un ignoto commercialista;
in Gubbio (PG), il 10 maggio 2019, il 21 maggio 2019, il 26 agosto 2019 e il 21 ottobre 2019. 1.2. A fondamento della decisione, il Collegio toscano ha premesso che il quadro indiziario poggia essenzialmente sulle emergenze delle intercettazioni telefoniche, disposte a partire dal gennaio 2019 in relazione al reato di corruzione e stimate utilizzabili, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., anche in relazione al reato di traffico di influenze illecite. Indi, il Giudice a quo, richiamata la motivazione dell'ordinanza c.d. genetica, ha riportato gli stralci delle captazioni stimati più rilevanti, traendovi gli elementi ritenuti sostanzianti il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. in ordine alle due imputazioni provvisorie. 1.3. Il Tribunale ha, infine, confermato la valutazione del primo giudice in punto di esigenze cautelari e di idoneità a farvi fronte della misura degli arresti domiciliari. 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. Luca Maori, AU DI chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266 cod. proc. pen. e 13 d.l. 29 ottobre 1991, n. 245, per avere i giudici della cautela stimato utilizzabili le intercettazioni elencate nel ricorso nonostante l'omessa motivazione dei decreti autorizzativi e dei successivi decreti di proroga in ordine alla necessarietà delle captazioni, con consequenziale inutilizzabilità degli esiti ex art. 271 cod. proc. pen. e mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 stesso codice. 2.2. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 318, 319 e 321 cod. pen. (capo 1), per avere i giudici della cautela erroneamente stimato integrato il reato di corruzione dando aprioristicamente per provate circostanze di fatto invece insussistenti, quali: a) l'assenza in capo al DI dei requisiti per essere inserito nell'elenco dei delegati alle vendite del Tribunale di Spoleto, quando dall'attività investigativa di tipo "tradizionale" risulta che egli ne aveva invece pieno titolo, di tal che l'interessamento del giudice TI costituiva svolgimento in un atto dovuto (cioè la verifica dell'avvenuto inserimento nell'elenco de quo di un soggetto munito dei requisiti prescritti); b) l'assegnazione al DI dell'incarico di delegato alle vendite da parte del giudice ER quale effetto della condotta del giudice TI sul collega, essendosi ridotta la condotta del coindagato nella mera segnalazione di un nominativo già presente legittimamente negli elenchi dei soggetti nominabili quali delegati alle vendite ed essendo stato conferito al ricorrente un solo incarico modesto, cui aveva fatto seguito la manifestazione del prevenuto di non avere più interesse a riceverne altri;
c) la ricezione di un qualunque compenso o l'accettazione della promessa di esso da parte del pubblico ufficiale TI in relazione alla disponibilità a farsi assegnare la causa risarcitoria nei confronti dell'assicurazione, promossa dai familiari del fratello deceduto del DI. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 11, 12, 266 e 270 cod. proc. pen., per avere i giudici della cautela stimato erroneamente competente l'A.G. di 3 Firenze quanto al reato di cui al capo 2), trascurando di considerare che, in relazione al delitto di traffico di influenze illecite, non risulta indagato alcun magistrato così da far scattare la regola fissata nel citato art. 11, stante anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche a fondamento di tale incolpazione. 2.4. Nella memoria inoltrata via PEC in data 3 giugno 2020, la difesa del DI insiste per l'accoglimento del ricorso rimarcando che, secondo l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella recente sentenza n. 51/2020 del 28 novembre 2019, ric. Cavallo, le captazioni in relazione al reato di traffico di influenze illecite di cui al capo 2) sono inutilizzabili, in quanto per detto reato esse non avrebbero mai potuto essere disposte, giusta il limite di cui all'art. 266 cod. proc. pen. Ne discende l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tale imputazione, in quanto fondata sulle sole emergenze delle intercettazioni inutilizzabili. 2.5. Nell'ulteriore memoria inoltrata via PEC in data 23 giugno 2020, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, la difesa del DI rinnova la richiesta di accoglimento del ricorso. A sostegno rimarca che non sussistono i presupposti del reato di corruzione di cui al capo 1), stante l'assenza di prova di pressioni da parte del giudice TI sulla propria cancelliera ai fini dell'inserimento del nominativo dell'indagato nell'elenco dei delegati per la vendita, e la titolarità in capo al ricorrente dei requisiti per l'inserimento in detto elenco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 2. E' inammissibile la prima doglianza in rito con cui il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al corredo giustificativo dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei successivi decreti di proroga, con i consequenziali riflessi processuali in punto di utilizzabilità dei relativi esiti e di gravità indiziaria. 2.1. Non può invero non essere rilevato come, nel proporre la doglianza, il ricorrente si limiti a reiterare una censura già dedotta dinanzi al Tribunale del riesame omettendo qualunque confronto con la motivazione svolta in risposta nel provvedimento impugnato, là dove si sono indicate le ragioni per le quali detti decreti debbano ritenersi adeguatamente motivati in merito alla ritenuta sussistenza, alla concretezza ed all'attualità dei gravi indizi, come desunti dal contenuto di plurime intercettazioni (v. 5 - 8 dell'ordinanza impugnata). Mancato confronto con il discorso giustificativo del provvedimento impugnato che rende il motivo aspecifico e, pertanto, inammissibile. 4 2.2. Nessun vizio è, comunque, ravvisabile nella motivazione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni allegati - a campione - al ricorso e direttamente scrutinabili da parte di questa Corte, trattandosi di verificare la sussistenza o meno di un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Deve, invero, essere rammentato che, giusta modifica operata con d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (applicabile ratione temporis nel caso di specie), in caso di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - quali appunto quelli di cui agli artt. 318 e 319 c.p. che vengono in rilievo nella specie -, trova applicazione l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, n. 203), di tal che sono necessari non i "gravi indizi", ma soltanto i "sufficienti indizi" di reità. Sotto diverso aspetto, va ricordato il principio di diritto ormai acquisito secondo cui la motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche può ispirarsi anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015, Caratozzolo, Rv. 263401). 2.3. Orbene, le motivazioni - rispettivamente - dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei decreti di proroga emessi dal Gip del Tribunale di Firenze si conformano perfettamente a detti parametri di legge: nei decreti autorizzativi sono, infatti, illustrati gli specifici elementi acquisiti dalle indagini sino a quel momento svolte tali da integrare i "sufficienti indizi" di reità in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 318 e 321 cod. pen. originariamente ipotizzato dal P.M. (v. decreti del 4, 10 e 18 aprile 2019 allegati al ricorso del DI), mentre i decreti di proroga recano indicazione - sia pure riassuntiva - dei successivi elementi a carico emersi nel corso delle captazioni in atto (v. allegati al ricorso del DI). 3. Coglie, di contro, nel segno il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente attacca il provvedimento in verifica in ordine alla ritenuta integrazione dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di cui al capo 1). 3.1. Giova, innanzitutto, mettere in rilievo come la prima incolpazione posta a base del provvedimento limitativo della libertà personale rechi la contestuale menzione degli artt. 318 e 319 cod. pen., che sanzionano rispettivamente i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione e di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'illustrazione delle condotte integranti il capo 1) della rubrica, l'inquirente ha contestato al DI di essersi impegnato a corrispondere delle somme alla 5 collega di studio ET Pompeo, legata sentimentalmente al giudice MM TI e che fungeva, dunque, da intermediaria, affinchè il magistrato mettesse "a disposizione i suoi poteri e la sua funzione, compiendo anche atti contrari ai doveri del proprio ufficio", tra cui tre comportamenti - commessi, secondo l'accusa, "in violazione del dovere di imparzialità e di buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione" - sostanziatisi: a) nelle pressioni fatte dal giudice TI sulla propria cancelliera OL AB affinché verificasse "indebitamente l'inserimento di DI negli elenchi dei delegati alle vendite nell'ambito delle procedure di esecuzione immobiliare"; b) nell'intervenire il medesimo TI presso il collega di sezione NE ER affinchè nominasse DI quale delegato alle vendite, cosa che effettivamente avveniva;
c) nel manifestare lo TI la disponibilità a farsi assegnare la causa civile per il risarcimento del danno che AU DI aveva intenzione di promuovere verso la compagnia di assicurazione, a seguito del decesso per incidente sul lavoro del fratello di quest'ultimo HE DI. 3.2. Nulla quaestio quanto alla legittimità della contestazione nel corpo dell'unica imputazione cautelare sub capo 1) delle due ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. E ciò sia se l'intento dell'organo della pubblica accusa fosse quello di formulare una contestazione c.d. "aperta" o "alternativa", ammissibile nella richiesta di rinvio a giudizio e dunque nel decreto che dispone il giudizio (v. da ultimo, Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomani e altro, Rv. 262121) e, a maggior ragione, nella domanda cautelare e nella conseguente ordinanza applicativa di una misura cautelare;
sia se l'intento del P.M. fosse quello di fotografare e, dunque, di perseguire la situazione storico-fattuale nella quale, nell'ambito di un rapporto di stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, si innestino anche alcuni atti contrari ai doveri d'ufficio. Con l'ulteriore effetto - tracciato dalla ormai stabilizzata giurisprudenza di questa Corte - secondo cui, in tale caso, dovrebbe tuttavia ritenersi integrato l'unico reato permanente previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui viene ad essere assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice (v. da ultimo Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, PG c/ Evangelisti, Rv. 278192; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, P.G. in proc. Giangreco, Rv. 267634). 4. Tanto premesso quanto alla legittimità della contestuale contestazione delle due forme di corruzione nello stesso capo d'imputazione provvisoria sub capo 1), spettava nondimeno ai giudici della cautela, da un lato, di giustificare in modo adeguato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alle specifiche condotte contestate ritenute integranti gli episodi corruttivi, illustrando gli elementi probatori e/o indizianti a relativo fondamento e le ragioni dell'accertamento in tale 6 senso;
dall'altro lato, di assegnare ai diversi fatti ritenuti provati (almeno in termini di elevata probabilità) il corretto inquadramento giuridico - se ai sensi dell'art. 318 o dell'art. 319 cod. pen. ovvero di altra fattispecie criminosa, ivi compresa quella di cui all'art. 323 cod. pen., in relazione a tutte o ad alcune delle diverse condotte descritte nel capo d'imputazione -, esponendo le ragioni dell'attribuzione dell'uno piuttosto che dell'altro nomen A tale onere motivazionale hanno contravvenuto i giudici toscani. 4.1. Secondo quanto si evince dalla lettura congiunta del discorso giustificativo del provvedimento cautelare c.d. genetico e di quello ora scrutinato (che sono tra loro strettamente collegate e complementari, con la conseguenza che la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa la motivazione del primo giudice;
ex plurimis Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006 - dep. 30/01/2007, P.M. in proc. SA e altri, Rv. 236036), i giudici della cautela sembrano avere ritenuto integrate entrambe le fattispecie corruttive ex artt. 318 e 319 cod. pen.: da un lato, hanno difatti argomentato come MM TI abbia messo a disposizione dei coindagati DI e PE i suoi poteri e la sua funzione di magistrato, dietro l'impegno del ricorrente ad erogare in favore della PE il 50% delle remunerazioni ricevute grazie all'interessamento dello stesso giudice, condotte appunto integranti il reato ex art. 318 cod. pen. (v. pagina 9 dell'ordinanza impugnata); dall'altro lato, hanno notato come lo TI abbia posto in essere i tre specifici atti contrari a doveri d'ufficio indicati nel capo d'imputazione, sussumibili nel delitto di cui all'art. 319 cod. pen. (v. pagine 9 e seguenti dell'ordinanza impugnata). 4.2. Rileva nondimeno il Collegio come, nel pervenire a tali conclusioni, i giudici gigliati, da un lato, non abbiano illustrato in modo adeguato gli elementi e le ragioni sulla cui base, nel rapporto triangolare fra DI - PE - TI, abbiano stimato ravvisabile l'asservimento del pubblico ufficiale agli interessi del privato, realizzato attraverso l'impegno a compiere od omettere una serie di atti ricollegabili alla funzione esercitata, sì da poter ritenere integrata - sia pure soltanto in termini di elevata probabilità - l'ipotesi di cui all'art. 318 cod. pen. 4.3. Dall'altro lato, il Tribunale del riesame di Firenze non ha spiegato in modo convincente in cosa si sia sostanziata la ravvisata contrarietà ai doveri d'ufficio in relazione ai tre atti indicati nell'imputazione provvisoria. In particolare, quanto alla prima condotta, a tenore della contestazione cautelare, la contrarietà ai doveri d'ufficio consisterebbe nell'essere il giudice TI "intervenuto reiteratamente presso il proprio cancelliere OL AB per verificare indebitamente l'inserimento di DI negli elenchi dei delegati alle vendite nell'ambito delle procedure di esecuzione immobiliare", in cambio del vantaggio economico che DI si era impegnato ad elargire, direttamente, alla 7 PE (consistente nella divisione a metà dei compensi derivati dagli incarichi assegnatigli a seguito di tale inserimento) e, indirettamente, allo stesso giudice, compagno di quest'ultima. Eloquenti in tale senso sarebbero, in primo luogo, il passaggio della conversazione riportata dal Gip nella quale ET PE rappresentava, con chiarezza e per due volte, a MM TI che l'iscrizione di AU DI nella lista dei professionisti interessava non solo al suo collega, ma anche a lei ("mi interessa anche per me ... eh no ... tanto mi interessa anche a me"); in secondo luogo, il passaggio di una successiva intercettazione, nella quale - alla reazione di insofferenza dello TI a seguito dell'ennesima richiesta di parlare con la cancelliera - la PE ricordava al magistrato che l'iscrizione di AU DI nelle liste rispondeva anche al loro comune interesse (" ... ma lo sai che serve anche per noi, no! ...cioè sempre una cosa in più") (v. pagina 5 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare). Nel ritenere fondata tale contestazione, i giudici del merito cautelare hanno rilevato che, dal contenuto di diverse intercettazioni, emerge che il giudice TI aveva effettivamente fatto pressioni sulla propria cancelliere - incaricata di stilare l'elenco dei delegati che sarebbe poi stato sottoposto al Presidente del Tribunale per la firma - affinchè inserisse DI nel medesimo elenco e, tuttavia, non hanno indicato gli elementi sulla scorta dei quali abbiano potuto affermare che DI non avesse titolo per essere inserito in detto elenco. In particolare, non hanno chiarito (o comunque esplicitato) se ciò dipendesse dal fatto che DI non era particolarmente "qualificato" - come accennato dal Tribunale del riesame - ovvero dal fatto che egli non aveva seguito la procedura prevista dall'art. 179- ter disp. att. cod. proc. civ. (che prevede l'inoltro della candidatura attraverso il consiglio dell'ordine degli avvocati) - come prospettato dal primo giudice nell'ordinanza coercitiva c.d. genetica -, in assenza, peraltro, di una formale contestazione di tale violazione di legge da parte del P.M. Il Tribunale non ha, inoltre, spiegato se TI fosse informato dell'assenza in capo al DI dei requisiti per essere inserito nell'elenco (per i motivi sostanziali ovvero formali appena delineati), sì da poter connotare - anche da un punto di vista soggettivo - le reiterate richieste di interessamento presso la propria cancelliere ET AB (su input della fidanzata PE) come pressioni riverberanti in un atto contrario ai doveri d'ufficio della cancelliere stessa (nel quale il giudice TI avrebbe concorso) ovvero se - come, a ben vedere, contestato nell'imputazione provvisoria - il giudice si sia limitato ad acquisire informazioni (id est a "verificare" se DI fosse stato inserito in tale elenco, come appunto contestato) o, comunque, a sollecitare la propria cancelliera ad inserire il ricorrente nell'elenco, nella convinzione che questi ne avesse titolo, tale 8 5v( da far degradare la condotta in diversa ipotesi criminosa (della quale il Tribunale dovrebbe comunque evidenziare la gravità indiziaria). Né la contrarietà ai doveri d'ufficio dell'atto potrebbe desumersi - ex se - dal fatto che DI si fosse impegnato a dividere a metà con la collega di studio PE le remunerazioni che sarebbero derivate dall'inserimento nella lista dei delegati alle vendite e dagli incarichi conseguenti, trattandosi di aspetto che attiene al vantaggio patrimoniale o non patrimoniale . costituente controprestazione nell'ambito della relazione sinallagmatica di tipo finalistico- strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio -, che di per sé non incide sulla natura (conforme o meno a detti doveri) dell'atto o dell'attività del pubblico ufficiale oggetto di mercimonio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ove non fosse comprovato il concorso del giudice TI in un atto - in ipotesi - contrario ai doveri d'ufficio della propria cancelliera (sub specie dell'istigazione), la sollecitazione verso la medesima ad inserire DI in tale elenco in cambio di denaro o altra utilità per la propria fidanzata potrebbe, tutt'al più, integrare il delitto di cui all'art. 318 cod. pen. o quello di cui all'art. 323 cod. pen. 4.4. Più lineare è la ricostruzione compiuta dai giudici del merito cautelare del secondo atto contrario ai doveri d'ufficio, secondo cui TI sarebbe intervenuto presso il collega di sezione NE ER affinchè nominasse DI quale delegato alle vendite, facendo leva sulla circostanza che ER doveva ricambiare un piacere da lui fattogli in precedenza, con esplicitazione a quest'ultimo del fatto che DI era collega di studio della sua compagna e con conseguente rappresentazione - sia pure implicita - del diretto interesse economico della donna in relazione ai guadagni conseguibili dal ricorrente. Nel tratteggiare in detti termini la vicenda, il Collegio fiorentino non ha, nondimeno, chiarito sulla scorta di quali elementi e per quali ragioni la "segnalazione" o "raccomandazione" da parte dello TI al ER - pur legata da un nesso sinallagmatico all'impegno del DI ad assicurare alla propria compagna un vantaggio di natura economica - possa sussumersi nella fattispecie astratta di cui all'art. 319 cod. pen. e, nello specifico, quale sia l'atto contrario ai doveri d'ufficio che tale condotta abbia sostanziato o in cui essa si sia inserita. Ove non fosse provato (quand'anche ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.) che la nomina del 9 settembre 2019 del DI quale delegato alle vendite da parte del giudice ER costituisca in sé un atto contrario ai doveri d'ufficio di quest'ultimo nel quale lo TI abbia consapevolmente concorso, la sollecitazione dello TI al collega affinchè compisse un atto del proprio ufficio a vantaggio del ricorrente (id est la nomina del DI quale delegato alle 1 9 vendite), abusando dei poteri funzionali in un ambito nel quale il coindagato era in grado di esercitare un'ingerenza quantomeno di mero fatto (segnatamente, del rapporto di colleganza con il pubblico ufficiale che avrebbe dovuto compiere l'atto), potrebbe dare luogo - in presenza dei relativi presupposti - alla meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 38762 del 08/03/2012, P.M. in proc. D'Alfonso, Rv. 253371; Sez. 6, n. 7731 del 12/02/2016, Pasini, Rv. 266543) 4.5. Lacunosa è invece la ricostruzione in fatto del terzo atto contrario ai doveri d'ufficio che, secondo la contestazione provvisoria, si sarebbe concretizzato nell'avere il giudice TI "manifestato" la propria disponibilità a farsi assegnare la causa civile per risarcimento del danno conseguente dal letale incidente sul lavoro del fratello del DI. Anche in questo caso, il Tribunale (come il primo giudice cautelare) non ha indicato quale atto contrario ai doveri d'ufficio sarebbe sotteso a tale manifestazione di volontà del magistrato, là dove l'attribuzione della trattazione di una causa ad un giudice risponde a criteri tabellari basati su regole oggettive e non si fonda sull'auto-assegnazione dello stesso magistrato: si sarebbe dovuto chiarire con quale specifico atto - appunto contrario ai doveri d'ufficio - TI avrebbe potuto influire su tale assegnazione o comunque con quale condotta egli sarebbe potuto concorrere nell'atto contrario ai doveri d'ufficio del cancelliere (che sembra trasparire dal passo dell'intercettazione nella quale la PE diceva al DI che il fidanzato giudice "con il cancelliere c'ha un ottimo rapporto! ... quindi glielo dice ..."). D'altra parte, i giudici toscani non hanno ben illuminato l'aspetto concernente l'esistenza di una relazione di tipo finalistico-strumentale fra la promessa/accettazione della promessa di un vantaggio di natura economica a favore della PE, da un lato, e la strumentalizzazione dei poteri del pubblico funzionario a favore del privato, dall'altro lato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione (propria o per vendita della funzione), non è difatti sufficiente che risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale ovvero l'accettazione della promessa in tale senso, ma è necessario dimostrare che dazione o promessa fossero finalizzate all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero che ne siano state la causa (Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008 , P.M. in proc. Sidoti, Rv. 240745; 6, n. 5017 del 07/11/2011 - dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi e altri, Rv. 268088). Orbene, dalla ricostruzione compiuta dal primo giudice della cautela sulla base di alcuni passaggi delle captazioni, DI e la PE avevano raggiunto un accordo secondo il quale, in caso di assegnazione allo TI della causa risarcitoria per l'incidente mortale del fratello del ricorrente, questi avrebbe 10 nominato la collega di studio quale "vero" difensore della famiglia DI, conferendo un mandato solo formale ad un altro difensore, così da poter trarre un diretto vantaggio economico dalla causa in relazione al riconoscimento delle spese di difesa. Ciò nondimeno, né il Gip, né il Tribunale hanno poi dato conto in alcuna parte dei relativi provvedimenti del fatto che il pubblico ufficiale fosse a conoscenza di tale accordo fra i due legali e che, pertanto, abbia consapevolmente e volontariamente assunto l'"impegno" ad occuparsi della causa in cambio di denaro o altra utilità a vantaggio della propria fidanzata PE, ponendo in essere o, meglio, concorrendo a porre in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio (che si è detto, peraltro, non essere stato neanche compiutamente tratteggiato). 4.6. Concludendo sul motivo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze, che dovrà: a) provvedere ad un nuovo giudizio circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte oggetto della contestazione corruttiva di cui al capo 1), motivandone attentamente le ragioni;
b) verificare la sussumibilità delle condotte che risultino accertate sotto le fattispecie contestate o altre eventualmente ravvisabili;
c) illustrare gli elementi ed i motivi in diritto a fondamento del ritenuto inquadramento giuridico dei fatti, tenendo conto delle coordinate ermeneutiche testè tratteggiate. 5. E' fondata anche la terza doglianza con la quale il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 11, 12, 266 e 270 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 2), per avere il Tribunale stimato integrati i gravi indizi di colpevolezza del reato di traffico di influenze illecite sebbene fondati su esiti di intercettazioni telefoniche non utilizzabili. 5.1. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, avuto modo di chiarire pronunciandosi sullo specifico aspetto investito dal motivo de quo, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020, Cavallo, Rv. 277395). In motivazione, il più ampio consesso di questa Corte regolatrice ha inoltre affermato l'ulteriore principio di diritto secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni anche nell'ambito di un "medesimo procedimento" presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità 11 delle intercettazioni stabiliti dalla legge. Nel paragrafo 8 della pronuncia, Le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che "la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati in particolare per le intercettazioni "ordinarie" dall'art. 266 cod. proc. pen. attraverso il riferimento alla comminatoria edittale del reato e/o l'indicazione di tipologie generali o specifiche di fattispecie incriminatrici in relazione alle quali viene chiesta l'autorizzazione) è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge ex art. 15 Cost., che governa la materia delle intercettazioni, e dell'istanza di rigorosa - e inderogabile - tassatività che da essa discende (cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 1994), riconnettendosi alla «natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione)» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Consentire, in caso di connessione dei reati (primo orientamento) o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto (secondo orientamento), l'utilizzazione probatoria dell'intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, «con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall'art. 266 cod. proc. pen. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all'art. 15 della Costituzione» (Sez. 6, n. 4942 del 2004, Kolakowska Bozena, cit.; conf., nella prospettiva del secondo orientamento, Sez. 1, n. 24819 del 12/07/2016, Boccardi)". 5.2. Sulla scorta del condivisibile insegnamento di questa Corte a composizione allargata, deve pertanto essere dichiarata l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni poste a base dell'incolpazione ex art. 346-bis cod. pen. di cui al capo 2). Ed invero, detto reato - sebbene iscritto a carico del DI nell'ambito del "medesimo procedimento" concernente il delitto di corruzione in relazione al quale le captazioni erano state autorizzate -, essendo punito con una pena detentiva inferiore ai cinque anni, non rientra nell'ambito di ammissibilità definito dall'art. 266 cod. proc. pen. e non consente, pertanto, il ricorso a tale mezzo di prova, con la conseguenza che risultano inutilizzabili rispetto ad esso gli esiti delle operazioni intercettive sebbene disposte nello stesso procedimento in senso formale. 5.3. Il provvedimento in verifica deve essere pertanto annullato anche in relazione al capo 2) della rubrica cautelare, rinviando al Tribunale del riesame perché verifichi se, sulla base degli elementi anche medio tempore acquisiti al fascicolo del P.M. (quali le dichiarazioni delle persone indotte a versare le somme al DI e di coindagati, trasferimenti o prelievi di somme, servizi di o.c., ecc...), la valutazione in punto di gravità indiziaria possa reggere alla c.d. prova di 12 resistenza conseguente dall'eliminazione dal corredo indiziario del compendio intercettivo. 6. La questione di competenza territoriale in relazione all'incolpazione sub capo 2) risulta assorbita dall'accoglimento del precedente rilievo e dal disposto annullamento della decisione al riguardo. 6.1. Mette, tuttavia, conto di precisare che, qualora ritesse sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di traffico d'influenze illecite sulla scorta del materiale probatorio e/o indiziario non colpito da inutilizzabilità, il Tribunale del riesame fiorentino non potrebbe non rilevare l'incompetenza territoriale in relazione a detto capo, attivando il meccanismo dell'art. 27 cod. proc. pen. 6.2. Va invero affermato che, affinchè possa operare la regola derogatoria della competenza territoriale in caso di connessione fra i reati commessi dal magistrato e dal privato cittadino prevista dall'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., dante luogo alla vis actractiva della competenza del procedimento a carico del magistrato, è necessario che entrambi i soggetti concorrano in tutti i fatti-reato in ipotesi legati da connessione. Stante l'evidente eadem rado, in siffatto caso non può non trovare applicazione il principio di diritto - fissato in relazione all'operatività della connessione ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen. in caso di reati per i quali è prevista la competenza dell'A.G. distrettuale (ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), anch'essa derogatoria rispetto alle regole ordinarie in materia di competenza e tale da esercitare un'analoga vis actractiva dei procedimenti connessi -, alla stregua del quale, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, PMT C/ Bianco, Rv. 275519). Impostazione di recente avallata anche dalle Sezioni Unite (sia pure in un obiter dictum in parte motiva), là dove - nell'affermare che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare lo spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo - hanno marcato la differenza strutturale tra detta ipotesi e quella di cui all'art. 12, lett. b), ribadendo che, in cga' 13 50 caso di connessione per continuazione, è invece necessaria l'identità soggettiva dei participi ai reati connessi (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223). 6.2. In applicazione della regula iuris appena ricordata, essendo il fatto sub capo 2) contestato in via provvisoria al solo DI - ma non al magistrato TI la competenza per territorio in relazione a detto fatto dovrebbe essere determinata tenuto conto del /ocus commissi delicti del (solo) traffico d'influenze illecite ascritto al ricorrente: non potendo assumere il capo 1) alcuna valenza attrattiva della competenza del capo 2) ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 12 e 16 cod. proc. pen. - come letto nel diritto vivente -, il prevenuto manterrebbe infatti intatto il diritto ad essere giudicato dinanzi al "suo" giudice naturale, individuato in relazione all'incolpazione elevatagli.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, sezione riesame. Così deciso in Roma il 10 luglio 2020 Il consigliere estensore Il Presidente