Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
Rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa. (Fattispecie nella quale la S.C., nel riqualificare il fatto in estorsione, riteneva essere stato garantito il contraddittorio in quanto il fatto medesimo, già qualificato come estorsione in primo grado, era stato derubricato in truffa dai giudici dell'appello in adesione ad una tesi difensiva).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2013, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2966
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38920/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI CA EX, nato il [...];
EA IO, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17.5.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fulvio Baldi, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.
Uditi i difensori degli imputati, avv. Sarno Franz e Magri Piero per l'imputato CI i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Guaineri Roberta, per la parte civile BR OL, la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 maggio 2010 dal tribunale della medesima città, riqualificato il fatto contestato inizialmente come estorsione tentata come truffa aggravata, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati e ha ridotto l'ammontare del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Ricorrono, assistiti dai propri difensori, entrambi gli imputati presentando motivi comuni.
Si contesta, innanzitutto, violazione di legge per essere la decisione fondata sulle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati agli agenti di polizia, dichiarazioni invece inutilizzabili ai sensi dell'art. 350 c.p.p., comma 7. Si critica inoltre che la corte di appello, nel qualificare il fatto non come estorsione ma quale truffa aggravata, avrebbe violato il principio della correlazione tra imputazione e sentenza giungendo a condannare gli odierni imputati per un fatto diverso da quello a loro inizialmente contestato. Tanto si dice osservando come la maggior parte degli elementi essenziali della truffa non risultano essere oggetto di contestazione nel capo d'imputazione. Ulteriormente, si stigmatizza la qualificazione del fatto nel senso della truffa aggravata, ritenendo infondata la ricostruzione del giudice di merito secondo cui gli imputati avrebbero commesso il delitto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario;
ciò in quanto, si argomenta, nel momento in cui la persona offesa si accingeva all'atto di disposizione patrimoniale il pericolo immaginario a non era più attuale. Ulteriore violazione di legge è ravvisata in relazione alla mancata qualificazione del fatto come truffa tentata, non rinvenendosi in sentenza nessuna affermazione in tal senso rispetto alla riqualificazione del fatto inizialmente contestato come tentata estorsione.
Soprattutto nel ricorso a firma dell'avvocato Magri presentato nell'interesse del CI, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dello stesso svolgendo in forma dettagliata una critica all'interpretazione dei rilievi istruttori svolta in sentenza.
Si lamenta inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche osservando in generale come non sia stata data risposta in sentenza alle numerose questioni sollevate a riguardo nei motivi di appello e rilevando in particolare come non risulti indicata la pena base su cui sarebbe stato calcolato l'aumento per la ritenuta aggravante.
Si critica infine, per vizio di motivazione, la fissazione dell'ammontare del risarcimento dovuto alla costituita parte civile, per Euro 40.000, siccome in nessun modo argomentata. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Infondata è, innanzitutto, la doglianza relativa alla violazione dell'art. 350 c.p.p., comma 7: in sentenza, infatti, i giudici si limitano a richiamare le dichiarazioni fatte dagli imputati alle forze dell'ordine, ma in nessun modo fondano la propria decisione sulla medesime. Come chiaramente emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la prova sulla penale responsabilità degli odierni imputati si fonda sulla deposizione della persona offesa costituitasi parte civile, nonché sugli ulteriori elementi di prova acquisiti agli atti: non ultime le emergenze risultanti dal fermo a cui è stato sottoposto il CI quando ebbe ad incontrare la persona offesa, dotata di microfono e di soldi falsi con cui effettuare il pagamento all'odierno imputato, su suggerimento della polizia che assisteva alla scena.
A tale ultimo riguardo, conviene osservare come in questa sede vada ribadito il principio, espresso da un consolidato indirizzo esegetico, e di recente ribadito da Cass. sez. un. 19.7.2012,n. per il quale "le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis e tra le più recenti Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C, Rv.251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L. C, Rv. 249136;Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232)". La corte territoriale - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, siano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili e trovino univoci e significativi elementi di convergenza negli altri elementi investigativi acquisiti (cfr. pp. 13 e seguenti della sentenza impugnata). Al contrario, nei ricorsi si muovono esclusivamente censure nel merito come tali di insindacabile valutazione in questa sede di legittimità.
Ciò posto, va inoltre ribadito come rientri nei poteri della Corte di cassazione, ex art. 609 c.p.p., comma 2, anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto dal solo imputato, la corretta qualificazione giuridica del fatto (Cass. Sez. 6, 30.1.2008, n. 11055). È appena il caso di osservare, ulteriormente, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, comportando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p., comma 1 (la quale sia anche in linea con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la nota sentenza Drassich dell'11 dicembre 2007), soltanto l'esigenza che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga "a sorpresa" e con pregiudizio, quindi, del diritto di difesa dell'imputato, deve ritenersi che tale condizione venga soddisfatta qualora, per un verso, egli abbia avuto, nel corso del giudizio di merito, la possibilità di interloquire sul contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'eventuale impugnazione della sentenza di primo grado e, per altro verso, la diversa qualificazione, ferma restando l'identità degli elementi fondamentali del fatto, rientri nel novero di una limitatissima gamma di previsioni alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporti inevitabilmente l'applicazione dell'altra (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, contestato originariamente il reato di ricettazione, era stato ritenuto, all'esito del giudizio di primo grado, confermato dalla corte d'appello, quello di furto aggravato) (Cass. Sez. 5, 24.9.2012, n. 7984). Nel caso di specie, assume rilievo dirimente che il fatto sia stato qualificato come estorsione dal tribunale mentre la diversa qualificazione del fatto in termini di truffa in appello sia dipesa dall'adesione a una tesi difensiva: cosicché il contraddittorio sulla qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi pienamente espletato nell'assoluto rispetto della garanzia difensiva. Ne discende che il pacifico potere di riqualificazione del fatto anche in sede di cassazione e anche nella costanza della impugnazione del solo imputato unitamente al compiuto rispetto del principio del contraddittorio circa tale qualificazione, diversamente prospettata nel giudizio del tribunale e nel giudizio della corte d'appello, legittimino il giudizio di questa corte in termini di qualificazione del fatto come di estorsione tentata anziché di truffa. Deve preliminarmente osservarsi che la corte di appello condivide la ricostruzione dei fatti svolta dal tribunale sulla piena riconducibilità agli odierni imputati di tutte le condotte criminose oggetto del processo. Ciò si dica, innanzitutto, per le iniziali condotte estorsive volte a richiedere il pagamento di una somma di denaro per evitare un male ingiusto, condotte estrinsecatesi in minacce poste in essere da soggetto rimasto ignoto ma evidentemente collegato agli odierni imputati, come logicamente dimostrato nella sentenza di primo grado e confermato nella sentenza di appello (della quale vedi soprattutto le pagine 15 e seguenti). Ciò si dica, inoltre, per le successive condotte di tentativo di induzione della persona offesa ad effettuare un pagamento al CI in restituzione di somme che quest'ultimo avrebbe versato ai fantomatici estorsori per tacitarne le ingiuste pretese. Se non che, nell'esaminare le prime e le seconde condotte, la corte procede in maniera parcellizzata, senza connettere causalmente il fatto della estorsione avvenuta a mezzo di lettera e di telefonate con la condotta degli imputati volta ad ottenere la restituzione delle somme che prospettano alla persona offesa essere state anticipate per pagare i fantomatici estorsori. Distingue infatti la corte territoriale il primo segmento delle condotte dal segmento successivo;
e sostiene che nel momento in cui la persona offesa si è determinata alla dazione patrimoniale, ciò ha fatto ritenendosi debitore del CI e dunque restando vittima di un inganno (consistito nell'averle questi fatto credere che il prezzo dell'estorsione era stato pagato con denaro liquido del CI), e non perché indotto dal timore di subire un male ingiusto. In tal modo non considerano, i giudici di appello, l'evidenza che la persona offesa si è determinata ad assumere il debito verso il CI, accettando che l'imputato pagasse gli estorsori nel suo interesse, soccombendo alle condotte estorsive e non restando vittima di una truffa. Proprio in ragione della autorizzazione dell'imputato al pagamento agli estorsori, e dunque della contestuale acquisizione di un corrispondente debito verso lo stesso, deve al contrario argomentarsi l'integrazione della fattispecie estorsiva.
Alla riqualificazione del fatto come estorsione tentata, sulla scorta di quanto già esattamente giudicato dal tribunale, non consegue, ovviamente, modifica del trattamento sanzionatorio, pur ridimensionato in corte di appello sulla scorta dell'esposto errore di giudizio: vi osta infatti la mancata impugnazione del pubblico ministero.
Ne discende, tuttavia, la reiezione di tutti i restanti motivi per l'intervenuto assorbimento degli stessi nelle ragioni sopraesposte. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, riqualificato il fatto come tentativo di estorsione. Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese del grado alla parte civile BR OL, liquidate in Euro 2.500,00 per compenso oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014