Sentenza 18 marzo 2016
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il giudice del dibattimento neghi la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, nel caso in cui venga disposta, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la stessa perizia cui era stata condizionata la richiesta - respinta dal G.U.P. - di rito alternativo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2016, n. 16102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16102 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2016 |
Testo completo
1 6 1 0 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE . composta dai signori magistrati: Presidente N. sent. sez. 489 Giacomo Paoloni Domenico Carcano UP 18/03/2016 N. R.G. 38875/2014 Orlando Villoni Relatore Ersilia Calvanese Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES SE, n. Gioia del Colle (Ba) 10.3.1968 avverso la sentenza n. 678/14 della Corte d'Appello di Bari del 25/02/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
: udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Stefania Rossi (d'ufficio), che riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente rifor- mato quella emessa dal locale Tribunale il 16/07/2013, ribadendo l'affermazione di responsabilità di SE ED in ordine al reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.), ma riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura finale di un anno di reclusione, previa esclusione della contestata recidiva.
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, che come primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, allegando di essersi allontanato temporanea- mente dalla propria abitazione dopo avere udito grida provenire dalla pubblica via e notato una persona con il volto insanguinato. Quale secondo motivo, si duole della mancata applicazione della diminuente di un terzo per il rito alternativo prescelto, segnatamente il giudizio abbreviato con- dizionato all'espletamento di una perizia sulle proprie condizioni psichiche al mo- mento del fatto. All'esito del dibattimento, il giudice di primo grado ha, infatti, disposto autono- mamente ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. la suddetta perizia, dimostrando che la condizione cui aveva subordinato la celebrazione del giudizio abbreviato, ritenuta non necessaria dal GUP, era invece tale. Ciò nonostante, la Corte territoriale ha ritenuto di non applicare la riduzione di pena, osservando che la perizia, sebbene effettivamente espletata, ha avuto esito negativo per l'imputato, giudicato non affetto da condizioni di infermità psichica rilevante. Quale terzo e ultimo motivo di ricorso, deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigetto.
2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano improponibili ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen., atteso che il primo investe in maniera diretta il tema dell'accusa, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva ai giudici dei gradi di merito del giudizio;
l'altra doglianza evoca, invece, una prerogativa estranea L alle attribuzioni del giudice di legittimità quale la concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, cui il giudice di merito procede anche mediante il riconoscimento o come nella specie il diniego delle circostanze attenuanti di cui 2 d. all'art. 62-bis cod. pen., punto sul quale la sentenza motiva oltre tutto in ma- niera congrua ed immune da vizi logici (pag. 4 sentenza).
3. E', invece, infondato il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente pretende di far discendere il diritto alla riduzione di un terzo della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. dalla circostanza che il giudice del dibattimento ha disposto d'ufficio (art. 507 cod. proc. pen.) l'espletamento di una perizia sulle condizioni psichiche in cui versava al momento del fatto, perizia cui egli stesso aveva subordinato la richiesta di definizione del giudizio mediante rito abbreviato, per contro respinta dal GUP ai sensi dell'art. 438, comma 5 cod proc. pen. Tale previsione stabilisce che l'imputato possa subordinare la richiesta di rito abbreviato ad una 'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione', il cui espletamento è rimesso alla valutazione del giudice sotto il profilo dell'effetti- va necessità ai fini del decidere, tenuto conto delle finalità di economia proces- suale insite al rito speciale (art. 111, comma 2 Cost.). Ciò premesso la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ritiene lo accertamento peritale un mezzo di prova cd. neutro (ex pluribus Sez. 4, sent. n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli e altro, Rv. 236191; Sez. 4, sent. n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229665; Sez. 6, sent. n. 37033 del 18/06/2003, Brunetti, Rv. 228406; Sez. 6, sent. n. 17629 del 12/02/2003, Zandri, Rv. 226809; Sez. 5, sent. n. 12027 del 06/04/1999, Man- dalà G., Rv. 214873), come tale insuscettibile di produrre effetti sia a carico che a discarico dell'imputato, il cui espletamento è rimesso al prudente apprezza- : mento del giudice ed i cui tempi di esecuzione risultano in genere incompatibili con le esigenze di speditezza da cui è connotato il rito abbreviato. : Quest'ultimo si caratterizza essenzialmente per lo scambio che intercorre tra imputato e ordinamento processual penale, il quale contempla la rinunzia da parte del primo ad articolare, in tutto o in parte, mezzi di prova a discarico, con l'impegno a consentire una rapida acquisizione del compendio probatorio e una celere definizione del giudizio, in cambio della riduzione di pena stabilita dall'art. 442, comma 2 cod. proc. pen. Il rigetto della richiesta di rito abbreviato cd. condizionato è, dunque, avvenu- to nella fattispecie in maniera del tutto legittima, né la valutazione operata dal giudice dell'udienza preliminare può ritenersi inficiata dal successivo esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice del dibattimento, pur avendo essi avuto ad oggetto quello stesso accertamento tecnico ritenuto precedentemente intempe- stivo. 3 d. Deve, anzi, rilevarsi come il ricorso all'integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. sia avvenuto all'esito di un'istruttoria dibattimentale, da cui il giudicante ha maturato il dubbio di una possibile incidenza di stati di alterazione psichica dell'imputato sulla condotta ascrittagli, a dimostrazione che solo una approfondita valutazione di tutti gli elementi della fattispecie, oggettivi e sogget- tivi, poteva determinare la decisione di attivare i poteri officiosi d'integrazione probatoria.
4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 18/03/2016 Il consigliere estensore Il Presidente T Giacomo Paoloni Orland itive DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 APR 2016 T EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MACH A Pipra Esposito P U T R O C 4