Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 2
Nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione impedisce soltanto che, in assenza di autorizzazione alla riapertura delle indagini, si indaghi sul segmento temporale della condotta illecita già presa in considerazione o che si utilizzino per lo stesso periodo gli elementi probatori in precedenza acquisiti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., posto che l'imputazione riguardava il segmento temporale successivo al decreto di archiviazione e la formulazione della accusa poggiava su risultanze probatorie acquisite autonomamente in epoca successiva al provvedimento).
La forma libera che caratterizza la fisionomia del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e dunque la mancanza di tipizzazione della relativa condotta, consentono al giudice di merito di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, i contenuti dell'appartenenza anche in nuove e più evolute forme comportamentali di adattamento o di mimetizzazione, rispetto alla classica iconografia del mafioso.
Commentario • 1
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2005, n. 17380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17380 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 18/01/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 36
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 11203/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 2.3.2004 dall'avv. MAIRA Agata e dall'avv. MORMINO Antonino difensori di OR CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 20 ottobre 2003;
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dr. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito, altresì, l'avv. MORMINO Antonino che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso nonché il prof. avv. ARICÒ Giovanni che ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento senza rinvio o, subordinatamente, con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 marzo 2002, il G.U.P. del Tribunale di Caltanisetta, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava CE CE colpevole del reato di cui all'art. 416 bis, commi 1, 4 e 6, c.p. per avere fatto parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Cosa Nostra operante in Caltanissetta e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione.
Pronunciando sul gravame proposto in favore dell'imputato, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, concedeva al CE le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le contestate aggravanti e, con la diminuente di rito, rideterminava la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni di legge.
In estrema sintesi, i fatti per cui è processo riguardavano l'articolazione locale del sodalizio mafioso inteso Cosa Nostra, operante nella provincia nissena, e precisamente la famiglia mafì osa di EL, facente parte del mandamento di Campofranco, dedita, soprattutto, al controllo ed alla gestione degli appalti pubblici e privati ed all'estorsione delle imprese del posto. Sulla base di complesse indagini di p.g., consistite in operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché nell'acquisizione delle dichiarazioni accusatone di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui LE ME e CA SP (quest'ultimo, indagato nello stesso processo e divenuto collaboratore dopo il suo arresto), era stato accertato che la famiglia di EL faceva capo al CA EB, ritenuto figura carismatica della locale realtà mafiosa, che - benché detenuto - riusciva a mantenere la sua posizione apicale, avvalendosi della gestione operativa del figlio CE, al quale aveva affiancato personaggi di maggiore esperienza e prestigio, quali AD LU ed RN VI, quest'ultimo appartenente alla famiglia di Serradifalco, con il compito di consigliere e di guida del giovane CA. Tra le altre persone coinvolte figurava anche CE CE, nipote di EB CA e cugino di CE, contitolare, con i suoi fratelli, di una ditta fornitrice di materiali edili, l'OR, che, secondo l'accusa, aveva beneficiato di appoggi concreti da parte dell'organizzazione, sotto forma di imposizione, in suo favore, della fornitura di materiali edili ad imprese aggiudicatarie degli appalti della zona;
appoggi in cambio dei quali, secondo l'accusa, avrebbe anche erogato parte dei proventi alla stessa consorteria. Già la sentenza di primo grado aveva evidenziato la tendenza del CE a monopolizzare le forniture, venendo, così, in contrasto con le regole del sodalizio che esigevano una sorta di turnazione nell'acquisizione dei contratti, in modo da allargare la base del consenso presso le imprese che operavano nello stesso settore. Nella logica accusatoria, recepita dalle sentenze di merito, la posizione di preminenza del CE nel mercato locale era ascrivibile essenzialmente alla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza ad una famiglia mafiosa di rango, storicamente inserita nell'organizzazione Cosa Nostra. Dalle dichiarazioni del ME, infatti, era emerso che CE TO, padre di CE, era vicecapo della famiglia mafiosa diretta da CA EB;
lo stesso collaboratore aveva riferito di imposizioni rivolte a vari imprenditori per far conseguire al CE il contratto di fornitura di materiali edili. Tra le altre risultanze processuali erano stati particolarmente valorizzati gli esiti di intercettazioni di comunicazioni intercorse tra coimputati usciti dal processo, con patteggiamento della pena e rinuncia ai restanti motivi di gravame. In particolare, alcune conversazioni captate nei confronti del coimputato ME, poi assolto, avevano confermato l'atteggiamento riottoso del CE, insofferente ai vecchi principi della mafia. Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori del CE propongono ora distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato ai motivi in parte motiva indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto dall'avv. Agata Maira è articolato nelle seguenti censure. La prima eccepisce la nullità dell'ordinanza del 24.9.2003, per violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione.
Parte ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia accolto la richiesta difensiva volta ad ottenere la parziale rinnovazione del dibattimento al fine di assumere una prova decisiva, consistente nell'escussione del tenente colonnello Giovanni Deni e del capitano Mazzei che, nell'arco degli anni in contestazione, avevano assunto il comando della Tenenza dei Carabinieri di EL. Entrambi avrebbero potuto riferire in ordine al comportamento ed alla personalità del CE nel periodo in cui avevano ricoperto il loro incarico, colmando così le zone d'ombra che il processo aveva lasciato sul conto dell'imputato. Infondatamente, la Corte aveva rigettato la richiesta difensiva sul rilievo che in atti esistevano già le informative a firma del Comandante della Tenenza, posto che quest'ultimo aveva assunto l'incarico solo da poco tempo e non aveva, dunque, compiuta conoscenza della realtà locale. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 179, comma 1, e 414 c.p.p., nella parte in cui non aveva rilevato l'improcedibilità
dell'azione penale nei confronti del CE, per mancanza del presupposto costituito dal decreto di riapertura delle indagini. Ed infatti, lo stesso imputato era stato iscritto nel registro notizie di reato il 29.6.2003 per il 416 bis c.p. in Caltanissetta ed altrove fino al 30.10.1992 (proc. n. 1238/A/93 RGNR), procedimento, poi, archiviato con decreto del GIP di Caltanissetta del 17.10.1994. Infondatamente, la Corte distrettuale aveva rigettato l'eccezione difensiva sul riflesso che i fatti contestati nel presente procedimento erano diversi, ulteriori e relativi ad un periodo successivo a quello coperto dalla precedente archiviazione. Ed invece, stante la sua indeterminatezza temporale, da epoca imprecisata ad oggi, la contestazione ricomprendeva certamente anche il periodo coperto da archiviazione. Prova evidente era rappresentata dal fatto che il giudice d'appello aveva utilizzato, ai fini probatori, anche le dichiarazioni del collaborante ME, già poste dallo stesso Ufficio di Procura alla base del procedimento poi conclusosi con archiviazione.
Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza, ai sensi dello stesso art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 179, comma 1, e 414 c.p.p., sotto il profilo che, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata l'inutilizzabilità, per le anzidette ragioni, di tutti gli atti di indagine confluiti nel procedimento n. 838/2001.
Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma primo, in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. sotto il profilo dell'erronea o distorta valutazione delle risultanze di causa, segnatamente dei colloqui intercorsi tra altre persone, in mancanza di una qualsiasi intercettazione di comunicazione diretta dello stesso ricorrente. Di contro, non era emerso alcun rapporto di frequentazione, di alcuna natura, tra il CE ed altri presunti consociati, ad esclusione dei rapporti parentali con lo zio CA EB e con il cugino CA CE. Ingiustificatamente, era stato negato il rilievo positivo alla parte delle dichiarazioni dei collaboranti SP CA e RA CI favorevoli al CE, motivando sul punto con riferimento alla posizione marginale nel contesto mafioso, per il primo, ed alla diversa collocazione territoriale nonché all'allontanamento forzato, protrattosi per molti anni, per il secondo. In definitiva, era censurabile il complessivo metodo di lettura delle emergenze processuali e l'omesso rilievo della mancanza in atti della benché minima prova di un inserimento organico nel sodalizio mafioso, casualmente efficiente rispetto alla sua costituzione ed alla relativa attività, nonché connotato da coscienza e volontà di associarsi per la realizzazione dei relativi fini. La stessa figura del mafioso moderno che la Corte di merito ha ritenuto di ritagliare per il CE si discostava dalla tipologia di mafioso ritenuta da costanti interpretazioni dei giudici di merito e di legittimità e da ciò che il legislatore aveva inteso con l'affermazione chiunque ne fa parte per definire il partecipe. Evidente distorsione interpretativa caratterizzava la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto di poter affermare che fosse intendimento del CE usurpare il ruolo apicale dello zio CA EB, stante l'incapacità dimostrata dal cugino CE. Invece, non era emerso alcun segno di prevaricazione, ma solo il tentativo di affermare la propria autonomia, al di fuori delle non condivise logiche mafiose. Il quinto motivo eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito con riferimento all'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416 bis c.p., che, erroneamente, era stata definita dalla Corte di merito implicitamente contestata anche al CE, nonostante mancasse alcun riferimento al caso concreto, al modus operandi dei consociati di EL, alla disponibilità effettiva di armi da parte del CE.
Il sesto motivo, infine, eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dello stesso art. 606, comma primo, in relazione al riconoscimento dell'aggravante, benché mancasse in atti la prova che i sodali utilizzassero armi o che la relativa disponibilità fosse, comunque, finalizzata al conseguimento degli scopi del gruppo o che il compartecipe ne fosse consapevole.
2. - Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Antonino Mormino eccepisce violazione dell'art. 606, lett. b) c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p., ed in ordine all'affermata responsabilità del CE per il reato di cui all'art. 416 bis nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Deduce, in proposito, che la Corte di merito non aveva dato adeguata e convincente risposta al tema di fondo prospettato nei motivi di gravame, con riferimento all'individuazione della situazione personale e relazionale del CE, nel quadro dell'ipotesi accusatoria di una sua partecipazione al sodalizio criminale. Al riguardo era stato segnalato come fosse mancata la prova dell'adesione consapevole e condivisa al vincolo sodale illecito, del suo inserimento organico e funzionale alla vita dell'organizzazione ed alla realizzazione del suo programma criminale, della condivisione e dell'adozione del metodo mafioso che avrebbe caratterizzato la natura dell'associazione per delinquere e, infine, della condotta attraverso la quale la sua responsabilità si sarebbe manifestata. Nel processo non era emerso alcunché di diverso da una posizione di rilievo nella realtà imprenditoriale di EL e dai rapporti parentali, che, con evidente distorsione del principio della penale responsabilità, la Corte di merito aveva ritenuto sufficiente, nonostante che la responsabilità associativa, specie nella forma specifica della partecipazione attiva, debba manifestarsi con una concreta condotta funzionale al perseguimento dei fini dell'organizzazione. Avrebbe dovuto, piuttosto, essere provato che, attraverso l'attività imprenditoriale, esercitata dal ricorrente avvalendosi del sostegno del gruppo, egli contribuisse ad assicurare ai suoi sodali concreti vantaggi economici, erogando parte dei suoi profitti come risulato del comune programma criminoso. La soluzione adottata dalla Corte di merito non teneva conto di ben più plausibili alternative, e cioè del fatto che il CE perseguisse l'obiettivo di un suo personale arricchimento, senza che da tale suo comportamento derivasse alcun vantaggio nei confronti dell'organizzazione.
La tesi contraria era stata sostenuta sulla base di una generica affermazione del collaborante SP, che aveva fatto riferimento a tutte le imprese operanti a EL. Ed ancora, il giudice di merito aveva ritenuto di poter giustificare quell'interpretazione sulla base di una distorta lettura di comunicazioni intercorse tra terze persone, che in un caso era anche giunta a ritenere pronunciata una negazione (non) che non era, invece, chiaramente percepibile (intercettazione Mancino). Nella lettura delle risultanze di causa la Corte aveva commesso l'errore di ribaltare il ragionamento dimostrativo, ove il valore diretto ed esplicito di un elemento acquisito veniva interpretato attraverso il filtro presupposto del fatto da dimostrare, e cioè dell'appartenenza all'organizzazione. Così si era verificato, ad esempio, in relazione alla circostanza riguardante la fornitura alle imprese GR e OD. Ed infine, nessuna risposta la Corte distrettuale aveva dato all'ulteriore argomento difensivo secondo il quale la protezione di cui il CE poteva aver goduto da parte dei CA, della quale, in sostanza, si lamentavano gli altri appartenenti all'organizzazione, era espressione, piuttosto, di intenso affetto parentale nei confronti del congiunto, emergente più volte dal tenore delle conversazioni intercettate.
3. - Entrambi i ricorsi, nonostante il rilevante impegno profuso, sono destituiti di fondamento.
Per quanto riguarda la prima impugnazione, è infondata la preliminare censura afferente all'ordinanza dibattimentale che aveva negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'assunzione di prova asseritamente decisiva, e precisamente dell'escussione dei comandanti della Tenenza dei Carabinieri di EL, i quali, con specifico riferimento al periodo di tempo interessato dalla contestazione in esame, avrebbero potuto riferire della condotta e della personalità del CE. La doglianza è priva di fondamento, posto che la Corte distrettuale, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, ha motivato adeguatamente sulle ragioni per le quali non era da ritenere necessario il proposto supplemento istnittorio, non reputando sussistente, a norma dell'ari. 603, comma primo, c.p.p., il presupposto della non decidibilità allo stato degli atti. D'altronde, come rilevato dalla Corte, agli atti di causa esistevano già le informative del Comandante della Tenenza, che, pur essendo arrivato per ultimo a EL, e dunque ancora estraneo alla realtà locale, non poteva non esprimere, proprio perché nuovo all'ambiente, il pregresso patrimonio di conoscenza dell'Ufficio. Ed in ogni caso, non è censurabile in questa sede il motivato giudizio di non decisività della prova proposta, in rapporto alla peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, che riconnetteva dati sintomatici di appartenenza non già a manifestazioni esteriori di delinquenza, quanto piuttosto alla valenza di elementi di giudizio che segnalavano l'emersione di un atteggiamento di prevaricazione mafiosa in contesto settoriale e specifico, quale quello del mercato edilizio.
In nessun caso, dunque, attestazioni di regolarità di condotte esteriori, a fronte della peculiarità della fenomenologia mafiosa in esame, sarebbero potute risultare decisive, così come, in situazione processuale diametralmente opposta, un contributo negativo, fondato su meri apprezzamenti personali, in violazione peraltro del disposto dell'art. 194, comma terzo, c.p.p. avrebbe mai potuto essere acquisito ed utilizzato a carico dell'imputato.
La seconda e terza censura ripropongono, in questa sede, l'eccezione di rito relativa alla pretesa improcedibilità dell'azione penale nei confronti del CE, posto che il procedimento riguardava gli stessi addebiti per i quali l'imputato era stato già sottoposto ad indagini poi concluse con provvedimento di archiviazione. A dire del difensore ricorrente, la genericità ed indeterminatezza temporale dell'odierna contestazione erano tali da ricomprendere anche il periodo antecedente all'archiviazione, come peraltro risultava evidente dall'utilizzazione, ai fini probatori, anche della dichiarazione del collaborante ME, già considerata dall' Ufficio di Procura nel corso del procedimento poi conclusosi con l'archiviazione. La doglianza è infondata.
Non appare, infatti, censurabile la motivazione espressa sul punto dal giudice d'appello che ha osservato come la formulazione d'accusa oggi in esame poggiasse su risultanze probatorie acquisite, autonomamente, in epoca successiva al provvedimento di archiviazione, e non certo su elementi probatori antecedenti, richiamati solo ad colorandum. Insomma, l'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione impediva che si indagasse sul periodo precedente o che fossero utilizzati per lo stesso periodo gli elementi probatori in precedenza acquisiti, ma non si estendeva, ovviamente, al segmento temporale successivo, stante la permanenza del reato in questione, che, come risaputo, si interrompe solo con la sentenza di condanna di primo grado (cfr. Cass. sez. 6^, 4.10.2000, n. 12302, rv. 217950). Privo di fondamento è anche il rilievo che sostanzia il quarto motivo, attraverso censure alla metodologia di lettura delle risultanze di causa da parte del giudice di merito.
In proposito, si osserva che il compendio motivazionale della sentenza d'appello si sottrae alle critiche di parte, articolandosi nell'interpretazione delle emergenze processuali secondo corretti metodi di approccio, del tutto rispettosi dei parametri di legge, e segnatamente di quelli dettati dall'art. 192 del codice di rito. Il percorso argomentativo ha preso le mosse dal tenore delle conversazioni captate, che, ancorché inter alios acta, cioè intercorse tra terze persone, sono state ritenute significative, in ragione della qualità degli interlocutori e del grado di conoscenza che gli stessi mostravano degli affari dell'organizzazione familiare- mafiosa. La lettura del contenuto di tali comunicazioni non è, ovviamente, sindacabile in questa sede di legittimità, in quanto espressione di tipico apprezzamento di merito che risulta adeguatamente motivato.
Il secondo momento logico, nel processo inferenziale seguito dalla Corte di merito, è quello afferente al contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, le cui propalazioni, dunque, non hanno assunto ruolo centrale ed esaustivo dell'accusa a carico del CE, quanto rilevanza, pur significativa, di momenti di conferma di un patrimonio conoscitivo aliunde acquisito. Il peso specifico, in termini di valenza dimostrativa, attribuito alle parole dei collaboratori è, poi, il frutto di una ponderata valutazione del tasso di credibilità delle stesse, saggiato sulla base dei canoni di lettura fissati in materia da pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice. Il relativo apprezzamento, proprio perché rispettoso di quei parametri, sfugge ovviamente al sindacato di legittimità, così come risultano immuni da critiche, stante la plausibilità dell'opzione ermeneutica effettuata, le ragioni per le quali sono state disattese talune affermazioni di altri collaboratori, asseritamente favorevoli alla posizione dell'imputato. Ineccepibile, infine, è la motivazione oggi censurata nella parte in cui indugia nel tratteggiare la figura del mafioso moderno che la Corte ha ritenuto di ritagliare per il CE in dissonanza con certe tipologie di mafiosità emergenti da tradizionali interpretazioni dei giudici di merito e di legittimità. In proposito, è sufficiente considerare come la forma libera che caratterizza la fisionomia del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui al primo comma dell'art. 416 c.p., e dunque la mancanza, certamente opportuna, di tipizzazione della relativa condotta, consentono al giudice di merito di cogliere i contenuti dell'appartenenza anche in forme comportamentali nuove e più evolute o sofisticate rispetto alla classica iconografia del mafioso. E l'opportunità della formula libera è proprio quella di evitare l'ingessament del tipo normativo di mafioso, consentendo al giudice di cogliere, nel processo di metamorfosi della mafia nel tessuto sociale ed economico, anche forme di adattamento o di mimetizzazione ancor più insidiose, proprio perché non appariscenti. E nel caso di specie, la Corte di merito ha ravvisato i tratti dell'appartenenza nella complessiva posizione del CE, persona che, per rapporti di consanguineità e parentela con conclamati esponenti mafiosi della zona, aveva sicura estrazione mafiosa ed aveva poi profittato di tale appartenenza familiare per affermare nell'economia locale una posizione di assoluta preminenza, con istanze anche monopolistiche. Il riferimento era al mercato dei materiali edili e dunque alla relativa fornitura alle imprese che si aggiudicavano appalti pubblici in zona, che erano tenute a rifornirsi dal CE. L'assunto difensivo secondo il quale tale posizione di egemonia sarebbe dovuta solo a non comuni capacità imprenditoriali del CE ha trovato ampia risposta nella motivazione impugnata, non essendo emerso che il giovane, rampante, imprenditore fosse dotato di particolari capacità e non sfruttasse, piuttosto, la posizione di privilegio che gli derivava dall'appartenenza mafiosa, ben consapevole di riversare nel mercato tutta l'influenza che ne derivava. Correttamente, la constatazione del giudicante non si arrestava a tale rilievo, in sè oggettivamente equivoco, ma utilizzava elementi di fatto di incontrovertibile valenza, come l'episodio della pressione posta in essere perché fosse revocata l'assegnazione di fornitura in favore di altro imprenditore, facendo così modificare, con significativa forza carismatica, un'iniziale scelta dei vertici mafiosi, propensi ad una spalmatura delle forniture presso diversi rivenditori, per allargare la base di consenso del sistema mafioso presso diversi operatori economici. Il fatto che il CE fosse insofferente a tale scelta strategica e mirasse ad accaparrarsi tutte le forniture non è elemento distonico rispetto all'impostazione accusatoria, posto che, se è davvero impensabile che un imprenditore della zona potesse impunemente ribellarsi all'imposizione mafiosa, atteggiamenti di dissenso poteva, invece, permettersi il CE, proprio per i rapporti parentali e per l'appartenenza allo stesso sodalizio. D'altro canto, è certamente impensabile, rapportando il metro di giudizio alla realtà ambientale di riferimento, che fosse consentito al giovane intraprendente imprenditore di beneficiare della posizione di vantaggio che gli derivava dall'aurea mafiosa, senza esprimere piena adesione alle logiche ed ai programmi mafiosi.
Insomma, è impensabile che il sistema malavitoso potesse consentire mere posizioni parassitarie, di disinvolto, passivo, sfruttamento dei vantaggi nascenti dall'appartenenza a famiglia di consolidato spessore mafioso, senza che tale profittamento fosse espressione di totale ed incondizionata partecipazione e condivisione dei metodi mafiosi, dei quali, peraltro, il CE si era avvalso allorquando aveva preteso che una fornitura, già destinata ad altri, fosse invece distratta in suo favore. Nessuna aporia logica inficia, dunque, il ragionamento dei giudici di appello, che risulta, invece, corretto e conforme, non solo a canoni ordinari della logica, ma anche a consolidate regole di esperienza acquisite attraverso la conoscenza delle peculiarità della fenomenologia mafiosa maturata da quei giudici attraverso la quotidiana esperienza giudiziaria. Infondati, infine, sono il quinto e sesto motivo relativi al contestato riconoscimento dell'aggravante del carattere armato dell'associazione, di cui al comma quarto dell'art. 416 bis c.p.. Il rilievo secondo cui non risulterebbe in atti alcun elemento in ordine all'ipotizzata disponibilità di armi da parte degli associati di EL trova agevole smentita nel fatto che l'associazione in questione, secondo la confermata impostazione accusatoria, è articolazione locale della più ampia consorteria intesa Cosa Nostra, la quale, come dato notorio e di generale conoscenza (del quale si è correttamente avvalso il giudice di appello), dispone e fa abituale uso di armi per il perseguimento dei suoi obiettivi criminali, di talché l'aggravante in questione, stante la sua natura oggettiva, è certamente applicabile a tutti i ritenuti partecipi, indipendentemente da qualsiasi riscontro in ordine all'uso diretto di armi da parte loro o anche dalla conoscenza che dell'uso di quelle stesse armi facciano altri sodali.
Per ragioni identiche a quelle sopra espresse deve essere rigettato anche il ricorso proposto dall'avv. Mormino, le cui articolate argomentazioni si risolvono anch'esse in una critica, ancorché ragionata e suggestiva, alla metodologia di approccio alle risultanze di causa da parte del giudice di appello, in sede di rivisitazione dell'intero compendio probatorio. Come emerge dalla motivazioni relative ad analoghe doglianze dell'altro difensore ricorrente, nessuna manifesta illogicità inficia il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, ne' è dato cogliere in esso alcuna caduta sul versante della corretta applicazione dei principi di diritto applicabili in materia. L'insieme motivazionale non può, quindi, definirsi carente sul piano del ribadito giudizio di responsabilità in ordine all'addebito di partecipazione al sodalizio mafioso in questione, sostanziandosi di argomentazioni pertinenti e plausibili.
4. - Per quanto precede, s'impone la pronuncia di rigetto nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005