Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2016, n. 46981
CASS
Sentenza 12 ottobre 2016

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Massime1

Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, in quanto la concessione di tale beneficio involge valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità.

Commentario1

  • 1Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018

    Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2016, n. 46981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46981
Data del deposito : 12 ottobre 2016

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