Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 2
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, tuttavia alla Suprema Corte è precluso l'apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità allorchè si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per consentire l'accertamento della tenuità del fatto relativamente al reato di rivelazione di segreto d'ufficio commesso da un ufficiale di polizia giudiziaria, dovendosi valutare comparativamente l'assenza di un interesse personale, l'eventuale sussistenza di motivi moralmente apprezzabili posti a fondamento della condotta, nonché la gravità della violazione degli obblighi gravanti sull'imputato).
Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, del contenuto di una informativa di reato e delle indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti siano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico. (Fattispecie relativa alla consegna, da parte di un Tenente della Polizia Provinciale, di un'informativa di reato - avente ad oggetto l'esistenza di un'indagine sull'inquinamento di alcuni invasi, ed i valori nocivi riscontrati - ad un esponente politico, il quale la inoltrava ad un quotidiano determinando l'integrale pubblicazione dell'informativa stessa).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2015, n. 39337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39337 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
39 337 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.935 FRANCESCO IPPOLITO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO N. 19283/2014 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: : DI BE IU N. IL 02/01/1963 avverso la sentenza n. 484/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del 22/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio BALA, che ha concluso per l'annullamen ments rinvio : : Udito, per la parte civile, l'Avv Uditildifensor Avv. FRANCO DEL MONTE, quale sostituto processuale dell'Avv. JUAN RUSSO elu ha "cencluse rifortender ли rifortender à motina di ricerso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 novembre 2013 la Corte d'appello di Potenza, in riforma della sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Potenza del 6 giugno 2012, ha rideterminato la pena inflitta a Di LL EP in mesi tre di reclusione, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena e confermando nel resto la pronuncia impugnata, che all'esito di giudizio abbreviato lo riteneva responsabile, nella sua qualità di Tenente della Polizia provinciale, del reato di cui agli artt. 81, 110 e 326 c.p., per avere violato l'obbligo di mantenere il segreto ed abusato della sua qualità di pubblico ufficiale, dapprima comunicando a ZI ET, esponente politico del Partito dei radicali italiani, il contenuto di una informativa di reato del 7 gennaio 2010 (da lui stesso redatta e avente ad oggetto indagini concernenti l'inquinamento delle acque pubbliche di alcuni invasi lucani, a seguito dello sversamento di reflui da parte di ignoti), quindi per aver consentito al ET di partecipare, in data 21 gennaio 2010, all'attività di campionatura dei prelievi delle suddette acque e di conoscerne l'esito delle analisi chimiche. A tale riguardo i Giudici di merito osservavano, altresì, che la divulgazione dell'informativa era avvenuta mediante l'invio di una copia al ET, il quale a sua volta la trasmetteva, in allegato ad un comunicato stampa, al quotidiano "La Nuova del Sud", che nell'edizione del 15 gennaio 2010 pubblicava il testo integrale dell'atto, comprensivo anche delle tabelle relative ai valori degli elementi inquinanti riscontrati nelle acque degli invasi di Monte Cotugno, del Pertusillo, della Camastra e della zona A.I.P. Savoia di Lucania. I Giudici di merito, infine, ponevano in evidenza il fatto che l'individuazione : del Di LL quale autore della contestata divulgazione era avvenuta in maniera incontrovertibile all'esito della perquisizione e del sequestro di due files, estrapolati dal computer in uso al ET, riproducenti il contenuto di una email riferita ad una casella di posta elettronica il cui indirizzo risultava intestato all'imputato.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha dedotto sei motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per illogicità ed omissione, oltre che per travisamento del fatto, in relazione agli artt. 49, comma 1, c.p. e 192 ни 1 c.p.p., non avendo la Corte d'appello risposto alle obiezioni mosse nel motivo di gravame n. 6, ove si faceva riferimento non all'ipotesi di cui al comma 2, considerata in motivazione dalla Corte distrettuale, ma a quella del reato erroneamente supposto di cui al comma 1 dell'art. 49 c.p., cui vanno ricondotti i casi in cui il soggetto sia convinto di operare con una determinata qualità personale tipica del reato proprio, e questa, invece, sia assente. A tale riguardo, si critica la tesi dei Giudici di merito secondo cui l'imputato avrebbe esercitato funzioni di P.G. anche nei giorni in cui non era in servizio e si lamenta, altresì, la mancata dimostrazione della ricorrenza del presupposto rappresentato dalla qualità soggettiva dell'agente di un reato proprio, incombendo sul P.M. l'adempimento del relativo onere probatorio, tenuto conto degli elementi al riguardo rappresentati dalla difesa, secondo cui il Di LL operò sempre fuori del servizio, come privato, credendo, inopinatamente e per leggerezza, di essere investito della funzione di P.G.. 2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al motivo di appello n. 5, lett. b), ove si deduceva che le notizie riferite al ET rientravano fra quelle che quest'ultimo aveva diritto di conoscere, anche in relazione alla Convenzione di Aarhus e all'art. 5 del d. lgs. n. 195/2005, che richiede un pregiudizio effettivo e concreto sul piano giudiziario, per effetto della divulgazione di notizie in materia ambientale. Nel caso in esame, infatti, si trattava di dati già in possesso dell'autorità amministrativa (ossia, dell'ARPAB), e dunque conoscibili da tutti i cittadini, non essendovi alcuna possibilità di pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari.
2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 329, comma 1, c.p.p., con riferimento all'art. 326 c.p., poiché la comunicazione dei dati al ET avvenne dopo che furono compiuti atti ai quali l'indagato - nel caso in questione rimasto ignoto ben avrebbe - potuto partecipare, con il suo difensore e con un consulente, mentre le informazioni dategli il 7 gennaio 2010 riguardavano solo i dati in possesso dell'ARPAB. Non ricorreva, pertanto, l'ipotesi del segreto istruttorio tutelato dall'art. 329 c.p.p., mentre la Corte d'appello ha erroneamente affermato che la "cessazione" del segreto si riferirebbe ai soli atti interni del processo, laddove il ET era un soggetto ad esso estraneo. ли 2 2.4. Violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 47, comma 3, c.p., non avendo la Corte d'appello spiegato se l'imputato fosse o meno in grado di dominare temi giuridicamente complessi e di stabilire se le norme sovranazionali aventi natura extrapenale (la Convenzione di Aarhus) e l'art. 5 del su citato d. lgs. che ha recepito quella Convenzione rientrassero o meno nel raggio di applicazione dell'art. 329 c.p.p.. Non è stato dunque valutato se le su menzionate disposizioni legittimassero o meno l'invio dei dati concernenti la salute e l'ambiente.
2.5. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'erronea interpretazione dell'art. 326, comma 2, c.p., non avendo la Corte d'appello risposto al motivo di gravame n. 3, che prospettava la possibilità che il Di LL avesse agito solo per colpa, intendendo comunicare solo i dati della campionatura e non la denuncia integrale.
2.6. Violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., in relazione all'aumento di pena operato ex art. 81, comma 2, c.p., non avendo la Corte d'appello individuato l'ipotesi più grave, né precisato le modalità di calcolo dell'aumento di giorni dieci di reclusione.
3. Con motivo aggiunto, depositato presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 maggio 2015, il difensore del Di LL ha invocato la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto in forza dell'art. 131-bis c.p., evidenziando una serie di argomenti a sostegno della richiesta, con particolare riferimento al fatto che la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto che egli operò per ragioni "moralmente apprezzabili" ed al fine di far conoscere alla popolazione un fatto di "rilevanza sociale". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Per quel che attiene alle prime cinque doglianze in narrativa illustrate (v., supra, i parr. dal 2.1. al 2.5.), da ritenere tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tale incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è ли 3 necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte distrettuale, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo la puntuale articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorquando i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, ли 4 limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le prime cinque censure dal ricorrente articolate.
3. In tal senso non può non rilevarsi, alla stregua delle numerose ed univoche emergenze probatorie offerte dall'esito dell'istruzione dibattimentale, sì come puntualmente richiamate nella lineare scansione delle relative sequenze motivazionali, come i Giudici di merito abbiano analiticamente ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa e specificamente confutato le obiezioni ed i rilievi difensivi, evidenziando in particolare: a) che la comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. recava la data del 7 gennaio 2010 e indicava espressamente il luogo (gli uffici del Distretto di Polizia provinciale di Potenza) e la data (martedì 5 gennaio 2010) dell'accertamento investigativo oggetto dell'informativa alla locale Procura della Repubblica;
b) che la predetta comunicazione di reato è stata depositata in data 7 gennaio 2010 presso la predetta Procura della Repubblica;
c) che in essa sono stati espressamente indicati i nominativi dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria in grado di riferire sui fatti (ossia dello stesso ricorrente, quale Comandante del Distretto di Polizia provinciale di Potenza) e di due agenti di Polizia Giudiziaria, entrambi appartenenti al medesimo Distretto di Polizia;
d) che sia il 5 gennaio 2010, che il successivo 7 gennaio il Di LL era in servizio, come dimostrato dalla documentazione esaminata dai Giudici di merito (estratto del cartellino-orologio relativo al mese di gennaio 2010); e) che l'attività di campionatura dei prelievi delle acque dagli invasi lucani, pur avvenuta in una data il 21 gennaio 2010 in cui il ricorrente non era in servizio, era oggettivamente riconducibile alle indagini in corso di svolgimento, e come tale portata ritualmente a conoscenza della Procura della Repubblica, in quanto confluita nella successiva du 5 comunicazione di reato del 15 febbraio 2010, anch'essa a firma del Di LL, ove gli esiti di tale attività investigativa sono stati esplicitamente e funzionalmente ricollegati sia alla propria qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, sia al precedente deposito della prima comunicazione di reato, sul rilevato presupposto di una situazione di particolare urgenza (la probabile presenza di un problema per la salute pubblica) che in quanto tale legittimava il ricorso al potere d'iniziativa della PG in materia di indagini;
f) che la notizia di reato comunicata dal Di LL alla locale Procura della Repubblica era adeguatamente definita, anche con riferimento alla qualificazione giuridica del reato ivi ipotizzato, mentre ne risultavano unicamente ignoti gli autori;
g) che tutto il contenuto della comunicazione di reato del 7 gennaio 2010 (ivi compresi i prospetti relativi ai valori delle sostanze inquinanti, anch'essi inclusi nel messaggio ricevuto dal ET) è stato oggetto di divulgazione da parte del Di LL, ad esclusione del solo frontespizio;
h) che le certificazioni delle analisi compiute in sede di effettuazione dei successivi prelievi del 21 gennaio 2010 - i cui esiti sono stati trasmessi con la su citata comunicazione del 15 febbraio 2010, quale oggetto dell'attività investigativa successivamente svolta dalla Polizia Provinciale di Potenza sono state rinvenute anch'esse nella disponibilità di un soggetto estraneo al procedimento (il ET); i) che la divulgazione è avvenuta lo stesso giorno in cui la notizia di reato è stata comunicata alla Procura della Repubblica;
1) che il Di LL, pertanto, non si è limitato a comunicare i dati relativi alle analisi chimiche fornitigli dalla Regione per il tramite dell'ARPAB dati che, pur noti in un ambito circoscritto di persone, erano stati formalmente inseriti nel contenuto della comunicazione di reato del 7 gennaio 2010 - ma ha trasmesso in via telematica ad un privato l'intero testo della informativa di reato il giorno stesso della sua redazione;
m) che la pubblicazione su un quotidiano del testo integrale della predetta notizia di reato, comprensiva di quei dati tecnici che ne erano ormai divenuti parte integrante, ne ha obiettivamente determinato la diffusione in un ambito più vasto, poiché attraverso la pubblicazione giornalistica si è verificata una propagazione di quei dati verso un numero di persone potenzialmente indeterminato.
4. Dal complesso delle su indicate emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente desunto la sussistenza dell'ipotizzata condotta delittuosa, avuto riguardo, da un lato, alla specificità delle funzioni svolte ed al ruolo apicale ricoperto dall'imputato nel settore di appartenenza, e, dall'altro lato, all'insegnamento ricavabile dalla linea Ли 6 interpretativa pacificamente tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 553 del 09/10/1995, dep. 18/01/1996, Rv. 203454), secondo cui, a norma dell'art. 5, comma primo, lett. a) e c), della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della Polizia municipale, le guardie delle Provincie e dei Comuni, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l'art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, quando, come dai Giudici di merito accertato nel caso in esame, essi sono in servizio (Sez. 1, n. 8281 del 09/05/1995, dep. 22/07/1995, Rv. 202121). Non a caso, infatti, si è più di recente stabilito, nella stessa prospettiva ermeneutica (v. Sez. 3, n. 20274 del 26/04/2012, dep. 28/05/2012, Rv. 252769), il principio secondo cui sono utilizzabili gli atti di indagine delegati al corpo della Polizia municipale, quale organo di polizia giudiziaria secondo la previsione degli artt. 5, 1. 7 marzo 1986, n. 65 e 57, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. . Assolutamente ineccepibili, sul piano della conseguenzialità logica e del buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte, devono ritenersi, poi, le ulteriori, connesse, argomentazioni al riguardo espresse dai Giudici di merito, essendo indiscutibile, da un lato, che la comunicazione di notizia di reato e i dati investigativi in essa menzionati per dar conto delle attività svolte rientrano per loro natura nella sfera degli "atti di indagine", destinati in quanto tali a rimanere segreti per la previsione espressa di cui al primo comma dell'art. 329 c.p.p., e, dall'altro lato, che l'imputato, proprio per la natura del ruolo ricoperto ed il tipo di atti in concreto effettuati, ha formalmente e sostanzialmente esercitato funzioni di polizia giudiziaria, le cui esigenze di segretezza, in attuazione della prima parte della direttiva n. 71 della legge delega, sono tutelate sul piano penale dalla su citata disposizione processuale. In tal senso, infatti, è di assoluta evidenza che la conoscenza diffusa del contenuto di una informativa di reato (quindi, delle informazioni investigative assunte e delle indagini eseguite) non può di per sè non pregiudicare il buon andamento delle attività di indagine e, in definitiva, offendere il bene giuridico tutelato, tenuto conto del fatto che la propalazione ha riguardato non solo l'atto propulsivo dell'indagine penale, ma anche i dati di supporto che ne costituivano la estensione documentale (per un caso analogo v. Sez. 6, n. 35647 del 17/05/2004, dep. 30/08/2004, Rv. 229408, secondo cui integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione da parte di un agente di polizia ли 7 giudiziaria del contenuto di un'annotazione di servizio concernente le indagini eseguite). È irrilevante, inoltre, che l'atto o il fatto segreto fossero già conosciuti in un limitato ambito di persone, quando, come nel caso di specie, la condotta dell'agente abbia determinato un effetto di divulgazione verso settori ben più vasti di pubblico (Sez. 6, n. 35647 del 17/05/2004, dep. 30/08/2004, cit;
v., inoltre, Sez. 6, n. 929 del 05/12/1997, dep. 23/01/1998, Rv. 210438; Sez. 6, 11 luglio 1994, n. 10135). E' noto del resto, sotto altro ma connesso profilo, che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 326 cod. pen. non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la P.A., ma è sufficiente che la rivelazione indebita sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato, che è rappresentato dal buon funzionamento dell'amministrazione, attraverso il dovere di fedeltà del funzionario (Sez. 6, n. 5141 del 18/12/2007, dep. 01/02/2008, Rv. 238729). Nel caso in esame, peraltro, il verificarsi del danno determinato dalla violazione del segreto istruttorio è da ritenere quasi in re ipsa, essendo "sostanzialmente inimmaginabile una indagine di rilievo penale che possa, almeno agli inizi, seriamente svolgersi senza rigorosamente limitare la libertà conoscitiva degli atti che si vanno compiendo" (v., in motivazione, Sez. 6, n. 35647 del 17/05/2004, dep. 30/08/2004, cit.). Ad ulteriore conforto di tali conclusioni deve altresì richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., in motivazione, Sez. 6, n. 35647 del 17/05/2004, dep. 30/08/2004, cit.) in base al quale nel vigente codice di rito la "segretezza interna" delle indagini deve restare distinta da quella esterna e non vi è una sorta di equazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità, sicché la già avvenuta propagazione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venire meno la segretezza e, quindi, il divieto di pubblicazione, poiché con la successiva divulgazione vengono dati all'atto maggior risalto e diffusione (Sez. 6, n. 929 del 05/12/1997, dep. 23/01/1998, cit.). Nel caso in esame, d'altronde, i Giudici di merito non hanno trascurato di evidenziare, al riguardo, che il ET era un soggetto del tutto estraneo al procedimento e, come tale, non aveva alcun titolo per accedere agli atti di indagine dal ricorrente espletati nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria. ли 8 Né, di certo, può essere l'Ufficiale di P.G. ad arrogarsi il potere di stabilire se e quali atti di indagine possano essere oggetto di pubblicazione, così travalicando i presupposti e le condizioni del percorso procedimentale dal legislatore tracciato con riferimento alla cd. "desegretazione" prevista ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.p., dal momento che l'esercizio di tale potere è in concreto riservato unicamente alle valutazioni dell'Autorità Giudiziaria. Solo assertivamente formulati e privi di un adeguato sostegno probatorio, ovvero direttamente smentiti dalle su esposte risultanze processuali, devono pertanto ritenersi gli ulteriori profili di doglianza incentrati sul richiamo alla diversa fattispecie di agevolazione colposa di cui all'art. 326, cpv., c.p., ovvero sul non pertinente richiamo all'erronea supposizione che fonda l'ipotesi di cui all'art. 49, comma 1, c.p.. Sul punto, i Giudici di merito hanno infatti congruamente osservato che proprio il tenore delle informative di reato e la natura della documentazione trasmessa a loro corredo (ivi compresa, ad es., la nomina di un soggetto espressamente qualificato come ausiliario di P.G., atto che, come tale, nessuna ragion d'essere avrebbe avuto se il ricorrente avesse pensato di agire quale mero soggetto privato) costituivano elementi dimostrativi del fatto che tutte le operazioni svolte dal Di LL sono state effettuate con il crisma dell'ufficialità. Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi anche il richiamo dal ricorrente operato (v., in narrativa, i parr.
2.2. e 2.4.) alla su citata Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 ed alla pertinente normativa interna di recepimento (I. n. 108 del 16 marzo 2001), ovvero alla direttiva comunitaria 2003/4/CE ed alle su citate norme interne di attuazione che disciplinano i principii generali ed i criteri da seguire in materia di accesso all'informazione ambientale (v., in particolare, gli artt. 1, 3 e 5 del d. lgs. n. 195/2005), avendo i Giudici di merito, per un verso, puntualmente richiamato il chiaro disposto di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), del su menzionato d. Igs. - che disciplina i diversi casi di esclusione del diritto di accesso stabilendo, per quel che specificamente rileva nel caso in esame, la regola che l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio "allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti" e, per altro verso, - motivatamente escluso qualsiasi profilo di ignoranza inevitabile, facendo riferimento, segnatamente: a) alle inequivoche formulazioni sia della normativa processuale (ex art. 329 c.p.p., neanche implicitamente abrogato di su citato d. lgs. n. 195/2005), sia del su menzionato disposto di cui all'art. 5, laddove ли 9 categoricamente esclude l'accesso ai dati quando possa esservi un pericolo di interferenza sullo svolgimento delle indagini, ovvero sulla stessa possibilità di svolgerle); b) al ruolo apicale ricoperto dal Di LL ed alle sue specifiche competenze di Ufficiale di Polizia giudiziaria;
c) all'esperienza professionale da lui maturata nel corso degli anni in ragione dell'attività svolta. In relazione ai profili or ora evidenziati, in definitiva, deve ritenersi che la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e, come tale, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza dell'assetto logico-argomentativo. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nella decisione di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
5. Fondato, di contro, deve ritenersi il sesto motivo di ricorso, non avendo la Corte d'appello adeguatamente spiegato quali siano stati i criteri direttivi ed i passaggi seguiti per individuare la pena prevista per l'ipotesi ritenuta più grave ex art. 81 cpv. c.p. e l'aumento di dieci giorni operato rispetto alla pena inflitta in primo grado (mesi due e giorni venti di reclusione), tenuto conto altresì del fatto che nella motivazione della pronuncia impugnata si fa riferimento ad un aumento di venti giorni a titolo di continuazione.
6. Parimenti fondato, infine, deve ritenersi il motivo aggiunto dal ricorrente dedotto (v., supra, il par. 3), la cui formulazione è incentrata sulla prospettata ricorrenza, non ictu oculi infondata, dei presupposti applicativi della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), di recente introdotta con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, entrato in vigore il successivo 2 aprile, istituto di natura sostanziale e come tale da ritenere applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della su citata disposizione normativa, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità (Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, dep. 27/05/2015, Rv. 263496). ли 10 La compiuta verifica delle condizioni previste per l'applicabilità dell'istituto richiede, peraltro, un tipo di apprezzamento precluso, nel caso in esame, al Giudice di legittimità, poichè basato sulla complessiva valutazione della rilevanza di profili di merito emergenti dalla motivazione della decisione impugnata, oltre che dalla stessa decisione di primo grado, che se, da un lato, hanno escluso la presenza di interessi personali ed al contempo valorizzato i dati inerenti alle motivazioni moralmente apprezzabili del comportamento tenuto dal ricorrente, anche in considerazione dei riflessi sulla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., dall'altro lato, tuttavia, non hanno mancato di porne in rilievo le illecite modalità di realizzazione, avuto riguardo alla natura e specificità degli obblighi che l'ordinamento impone ad un Ufficiale di Polizia giudiziaria con funzioni apicali nel Distretto di appartenenza, oltre alla possibilità di soddisfare egualmente le esigenze di informazione della pubblica opinione senza violare il segreto investigativo, ma seguendo il procedimento previsto dalla legge.
7. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, per un nuovo giudizio sui punti critici sopra evidenziati, che dovrà colmare le correlative lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma, lì, 23 giugno 2015 dr. Gaetano De Amicis Прес Il Consigliere estensore dr. Francesco Ippolit DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 SET 2015 A DIC M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piera Esposito то O I E N Z K 11