Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2015, n. 39337
CASS
Sentenza 23 giugno 2015

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L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, tuttavia alla Suprema Corte è precluso l'apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità allorchè si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per consentire l'accertamento della tenuità del fatto relativamente al reato di rivelazione di segreto d'ufficio commesso da un ufficiale di polizia giudiziaria, dovendosi valutare comparativamente l'assenza di un interesse personale, l'eventuale sussistenza di motivi moralmente apprezzabili posti a fondamento della condotta, nonché la gravità della violazione degli obblighi gravanti sull'imputato).

Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, del contenuto di una informativa di reato e delle indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti siano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico. (Fattispecie relativa alla consegna, da parte di un Tenente della Polizia Provinciale, di un'informativa di reato - avente ad oggetto l'esistenza di un'indagine sull'inquinamento di alcuni invasi, ed i valori nocivi riscontrati - ad un esponente politico, il quale la inoltrava ad un quotidiano determinando l'integrale pubblicazione dell'informativa stessa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2015, n. 39337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39337
Data del deposito : 23 giugno 2015

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