Sentenza 20 marzo 2012
Massime • 1
Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva configurato un tentativo di lesioni, pur ravvisando l'elemento psicologico nella sola finalità dell'imputato di intimidire la parte offesa, con accettazione del rischio di ferirla).
Commentari • 5
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 280-bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2012, n. 14342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14342 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/03/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 419
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gustavo - Consigliere - N. 41359/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.R. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 20-7-10 della Corte di Appello di Torino, sezione 3^ penale;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito l'avv. Mossetti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di R.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti del predetto, riqualificato il reato di tentato omicidio di cui al capo 1) in minaccia grave, ha rideterminato la pena a lui inflitta, valutata come violazione più grave quale di cui all'art. 572 c.p., nella misura di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione, eliminando la misura di sicurezza e le pene accessorie e confermando nel resto.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del R. per il reato di cui al capo 1). In particolare, si segnala che detto capo di imputazione vedeva originariamente rispondere l'imputato di duplice tentato omicidio ai danni della figlia e della convivente. In primo grado si era ritenuto il R. responsabile di tentato omicidio ai danni della convivente, mentre si era derubricato l'episodio ai danni della figlia e si era condannato il prevenuto per tentate lesioni aggravate ai danni di quest'ultima. La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha confermato la sola responsabilità per il reato di tentate lesioni ai danni della figlia, derubricando la condotta ai danni della convivente in quella di minacce gravi. Ma, nel confermare la responsabilità per il tentativo di lesioni ai danni della figlia, la Corte di merito avrebbe ritenuto di ravvisare quale elemento soggettivo a sostegno dell'azione posta in essere dall'imputato lo "scopo intimidatorio verso la figlia" e quindi il dolo generico della minaccia con la "accettazione del rischio concreto di ferirla", e cioè la mera eventualità del dolo di ledere. Così facendo, la Corte distrettuale si sarebbe discostata dalla concorde giurisprudenza di legittimità che esclude che le fattispecie di reato tentato possano essere sorrette dall'elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale. A parte il fatto che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria e incomprensibile e avrebbe ignorato tutti i rilievi addotti nei motivi di gravame.
Con il secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in riferimento al reato di cui all'art. 572 c.p., in quanto non sarebbe stato in alcun modo determinato l'arco temporale in cui collocare le singole condotte vessatorie e conseguentemente non sarebbe stato possibile analizzare l'elemento tipico della abitualità caratterizzante il delitto di maltrattamenti. Inoltre la Corte di Appello, pretermettendo ogni valutazione in ordine agli elementi di fatto ed alle argomentazioni prospetti nei motivi di gravame, avrebbe basato sostanzialmente la responsabilità del R. sul memoriale da lui manoscritto, senza considerare che si trattava di un atto indirizzato esclusivamente a discolparsi dal reato di tentato omicidio.
Con il terzo motivo si lamentano gli stessi vizi in riferimento al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, per la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, per la eccessività della pena-base e per gli eccessivi aumenti di pena determinati ex art. 81 cpv c.p. anche peggiorativi rispetto alle sanzioni inflitte in primo grado.
Con l'ultimo motivo si eccepiscono gli stessi vizi in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione della pena. 2 .-. Il primo motivo di ricorso è fondato.
A R.R. è stato originariamente ascritto al capo 1) il reato di duplice tentato omicidio ai danni della figlia e della convivente.
Il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio di primo grado, ha dichiarato il R. colpevole di tentato omicidio ai danni della convivente, mentre ha derubricato l'episodio ai danni della figlia, condannando il predetto per tentate lesioni aggravate ai danni di quest'ultima.
La Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la sola responsabilità per il reato di tentate lesioni ai danni della figlia, riqualificando il reato di tentato omicidio ai danni della convivente in minaccia grave, con conseguente rideterminazione della pena, valutata come violazione più grave quella di cui all'art. 572 c.p., capo 2), nella misura di anni uno, mesi otto e giorni dieci di reclusione e con eliminazione della misura di sicurezza e delle pene accessorie e conferma nel resto. Tuttavia, nel confermare la responsabilità per il tentativo di lesioni ai danni della figlia, la Corte di merito ha ravvisato quale elemento soggettivo a sostegno dell'azione posta in essere dall'imputato (il primo colpo sparato) lo "scopo intimidatorio verso la figlia con accettazione del rischio concreto di ferirla". Ne deriva che nella sentenza impugnata si è imputato al R. il tentativo di lesioni ai danni della figlia a titolo di dolo eventuale.
La giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente costante nel ritenere che il dolo eventuale non sia compatibile con il delitto tentato (Sez. 1, Sentenza n. 25114 del 31/03/2010, Rv. 247707, Vismara). In particolare, si è chiarito che in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi (Sez. 1, Sentenza n. 44995 del 14/11/2007, Rv. 238705, Strimaitis;
Sez. 1, Sentenza n. 5849 del 18/01/2006, Rv. 234069, Taddei). Ne deriva la erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito, che, pur confermando la condanna del prevenuto per il tentativo di lesioni ai danni della figlia, da un lato imputa al R. tale tentativo a titolo di dolo eventuale e, dall'altro, sembra in realtà iscrivere anche questo fatto (come quello successivo ai danni della moglie) in un contesto di gravi minacce. 3 .-. In questo quadro incerto e non privo di contraddizioni, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una rivisitazione più attenta, anche in riferimento all'elemento psicologico del reato, dell'intera vicenda oggetto del presente processo.
Nell'espletare il nuovo giudizio, la Corte di Appello avrà cura di rideterminare anche il trattamento sanzionatorio, non esente, nelle attuali statuizioni, da interne contraddizioni, soprattutto in riferimento agli aumenti fissati per la continuazione e alle percentuali di riduzione per le concesse attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012