Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, si fonda sul mero presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall'imputato e, se riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 32645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32645 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 18/06/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1627
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 47916/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CC ZO N. IL 08/03/1946;
avverso la sentenza n. 1374/201 CORTE APPELLO di SALERNO, del 05.07.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Foresta Santino, difensore di fiducia dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Matera in composizione collegiale, con sentenza resa in data 14 dicembre 2005, aveva dichiarato DI CC ZO colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, - D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e art. 80, comma 2, (per avere illecitamente acquistato ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, che poi deteneva per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio: fatti commessi in Matera dal 1988 al 1996), e, ritenuta la continuazione con fatti separatamente giudicati, lo aveva condannato, con le attenuanti genetiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena ritenuta di giustizia, computando anche l'aumento di pena relativo ai reati separatamente giudicati.
1.1. La Corte di appello di Potenza, in data 19 dicembre 2008, aveva confermato la sentenza resa dal Tribunale di Matera.
1.2. La 6^ sezione penale di questa Corte Suprema, con sentenza n. 31104 del 24 marzo 2010, dep. 5 agosto 2010, ha annullato la sentenza della corte di appello di Potenza "limitatamente all'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, (che era stata ritenuta dalla sentenza impugnata non configurabile) e alla determinazione della pena", ritenendo assorbiti da tale statuizione gli ulteriori motivi di ricorso, così riepilogati in premessa:
"mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, laddove la sentenza, pur riconoscendo la proficua collaborazione dell'imputato, ha finito per confermare il giudizio di equivalenza, svuotando di contenuto effettivo il comportamento positivo adottato dal ricorrente";
"omessa motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena-base e dell'aumento per la continuazione;
non essendo sufficiente il mero richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado".
1.3. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riconosciuto all'imputato la predetta circostanza attenuante, ha ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti riconosciute sulle circostanze aggravanti concorrenti, ed ha conseguentemente rideterminato in termini meno afflittivi la pena.
2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, ha proposto ricorso l'imputato, con l'ausilio del difensore, avv. Sante Foresta, iscritto nell'apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1;
1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione (in ordine alla determinazione della pena, con specifico riferimento alle attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e art.62 bis c.p., nonché all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 133 c.p.) anche in relazione alla sostanziale reformatio in pejus operata dalla Corte di appello con riguardo al minimo edittale inerente alla pena base ed alla mancata specificazione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente provvedimento di legge.
Nell'interesse del ricorrente è stata depositata, in data 19 febbraio 2013, una memoria illustrativa, che ha reiterato le doglianze inerenti alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 7, ed al relativo vizio di motivazione, poiché il parametro della gravità del fatto (valorizzato dalla sentenza impugnata per contenere l'attenuazione della pena) esulerebbe da quelli rilevanti ai fini della quantificazione della riduzione di pena prevista per detta attenuante.
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato, e va accolto per quanto di ragione.
1. L'imputato lamenta:
1) il mancato adeguamento della pena base irrogata per il più grave reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, - contestatogli nell'ambito del presente procedimento - alla novella introdotta con L. n. 49 del 2006, che ha, tra l'altro, ridotto da anni otto di reclusione ad anni sei di reclusione il limite edittale minimo previsto per il predetto reato: per effetto di ciò, risulterebbe in concreto operata una vera e propria reformatio in pejus, senz'altro illegittima;
2) il mancato computo nella sua massima estensione della riduzione della pena base conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, che la Corte di appello ha ritenuto di giustificare richiamando la gravità del fatto (desunta dai notevoli quantitativi di droghe trafficate), evocando un parametro in realtà non attinente alla valutazione de qua, che avrebbe al contrario dovuto considerare unicamente il grado di proficuità della collaborazione prestata dall'imputato;
3) la minima riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, in difetto di adeguata motivazione;
4) l'omessa motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto la Corte di appello a quantificare gli operati aumenti ex art. 81 c.p., comma 2. 1.1. La prima doglianza non è deducibile perché sollevata per la prima volta in questa sede.
L'invocata modifica normativa è intervenuta dopo la sentenza di primo grado, ma prima della sentenza della Corte di appello di Potenza: ciononostante, le conseguenze che da essa il ricorrente pretenderebbe in questa sede di trarre non hanno costituito (come sarebbe stato necessario) oggetto dell'originario ricorso per cassazione, come è desumibile all'evidenza dal riepilogo dei motivi di ricorso in quella occasione articolati, operato dalla sentenza n. 31104 del 2010 di questa Corte Suprema (la cui correttezza ed esaustività non è stata mai contestata dal ricorrente). Nè può ritenerli che la pena de qua sia di per sè illegale, rientrando pur sempre nell'ambito dei limiti edittali previsti, sia in precedenza che attualmente, per il reato contestato ed accertato. La doglianza in esame, non formulata tempestivamente, non era quindi deducibile per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio, ed a nulla rileva la diversa motivazione posta dalla Corte di appello di Salerno a fondamento della ritenuta necessità di fare riferimento alla stessa pena base cui aveva fatto riferimento il primo giudice:
il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è, infatti, solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, poiché, ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o sulla base di una motivazione contraddittoria od illogica, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Cass. pen., sez. 4, n. 6243 del 7 marzo 1988, Tummarello, rv. 178442; sez. 5, n. 4173 del 22 febbraio 1994, Marzola ed altri, rv. 197993; sez. 2, n., 3706 del 21 gennaio 2009, P.civ. in proc. Haggag, rv. 242634; sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri ed altri, rv. 247123).
1.2. È fondata la doglianza inerente alla erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, ed al vizio della motivazione posta a fondamento del mancato computo nella sua massima estensione della riduzione della pena base conseguente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, che la Corte di appello ha giustificato richiamando la gravità del reato (desunta dai notevoli quantitativi di droghe trafficate).
1.2.1. La circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, (come quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art.8, in relazione alla quale cfr. Cass. pen., sez. 1, n. 2137 del 5
novembre 1998, dep. 19 febbraio 1999, Favaloro, rv. 212531, e n. 14527 del 3 febbraio 2006, Cariolo ed altri, rv. 233938: sez. 6, n. 10740 del 16 dicembre 2010, dep. 16 marzo 2011, Casano ed altri, rv. 249373) fonda sul riconoscimento della proficuità del contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini, ovvero per evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa. Ove l'obiettiva utilità della collaborazione sia stata riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può quindi essere ridimensionata in virtù di valutazioni inerenti alla gravità del reato.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, si fonda sul mero presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall'imputato e, se riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato".
1.2.2. Questo capo della sentenza deve, pertanto, essere annullato, perché il giudice di rinvio (che va individuato nella Corte di appello di Napoli) proceda a nuovo giudizio in relazione alla riduzione conseguente al riconoscimento dell'attenuante in parola, conformandosi al principio di diritto innanzi enunciato.
1.3. La statuizione che precede assorbe gli ulteriori due motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 18 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013