Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 32645
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Sentenza 18 giugno 2013

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In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante speciale della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, si fonda sul mero presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dall'imputato e, se riconosciuta, la sua incidenza sul calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2013, n. 32645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32645
    Data del deposito : 18 giugno 2013

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