Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
È abnorme la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio deliberata dal giudice dell'udienza preliminare sol perché non era stato rinnovato l'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza da un diverso ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2008, n. 6879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6879 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/01/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 301
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 047773/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) IT OR N. IL 17/06/1954;
2) AT EA N. IL 21/12/1969;
3) AR AN N. IL 11/03/1951;
4) AN NA N. IL 22/08/1948;
5) NI CO N. IL 06/01/1973;
6) MA NI IG N. IL 10/02/1966;
7) RO RT N. IL 26/07/1948;
8) ND LO N. IL 10/01/1962;
9) ZZ TO N. IL 17/04/1949;
10) NO IG N. IL 19/07/1965;
11) NO NI N. IL 28/09/1944;
12) LI AN N. IL 24/12/1966;
13) LI IU N. IL 23/07/1939;
14) TT FE N. IL 14/05/1954;
15) NT CO N. IL 06/04/1952;
16) D'AL ZO N. IL 30/12/1972;
17) TI NI N. IL 16/04/1976;
18) NG RT N. IL 26/02/1957;
avverso ORDINANZA del 12/05/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTUNDO ZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr.ssa DE SANDRO Anna Maria, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1 .-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il GUP presso il Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito del procedimento penale a carico di LI VA ed altri per i reati di cui agli artt. 416, 624, 625, 648 c.p., in data 12-5-2005 ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, non preceduta dagli avvisi di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale
competente, disponendo la restituzione degli atti al medesimo Pubblico Ministero affinché procedesse a detti avvisi. Il ricorrente sostiene la illegittimità e la abnormità del provvedimento impugnato, atteso che gli avvisi di conclusione delle indagini erano già stati notificati dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella e che esso Pubblico Ministero di Busto Arsizio, ritenuto competente ai sensi dell'art. 22 c.p.p., comma 3, aveva richiesto il rinvio a giudizio per le identiche imputazioni formulate dalla Procura di Biella, senza alcuna rivalutazione degli elementi di prova e senza il compimento di alcuna indagine.
2 .-. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (sez. 3^, sentenza n. 13954 del 21-1-2004, rv. 228616) ha già chiarito che l'avviso all'indagato delle conclusioni delle indagini preliminari imposto dall'art. 415 bis c.p.p. deve essere notificato da parte del Pubblico Ministero procedente, cioè da quello che ha svolto le indagini preliminari stesse, il quale è l'unico in grado di valutare se per l'esercizio dell'azione penale non sussistono più esigenze investigative, salvo quelle che potrà richiedere l'indagato come sopra avvisato.
Se poi, sia a seguito di autonoma decisione del Pubblico Ministero procedente, sia in esito al subprocedimento incidentale promosso ex art. 54 quater c.p.p. dalle parti private, gli atti sono trasmessi a un Pubblico Ministero diverso, che esercita le funzioni presso il Giudice ritenuto competente, il Pubblico Ministero che ha ricevuto gli atti non è tenuto a rinnovare l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., a meno che egli non ritenga di compiere ulteriori indagini, nel qual caso dovrà notificare altro avviso quando le riterrà concluse.
Se invece le indagini non proseguono presso il nuovo Pubblico Ministero, la funzione garantista dell'avviso già notificato all'indagato conserva tutto il suo valore, giacché questi è posto in grado di fare dichiarazioni, produrre documenti, richiedere ulteriori indagini e chiedere di essere interrogato anche presso il Pubblico Ministero che abbia nel frattempo ricevuto gli atti. D'altra parte questa Corte ha anche puntualizzato che l'azione penale una volta esercitata è irretrattabile, anche da parte del Pubblico Ministero presso il Giudice investito di competenza ex art. 22 c.p.p., comma 3;
la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal Giudice delle Indagini Preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere (Sez. 6^, sentenza n. 20512 del 11/03/2003, rv. 225531, Chiesa). Alla luce di questi principi il GUP presso il Tribunale di Busto Arsizio è incorso in erronea applicazione degli artt. 415 bis e 416 c.p.p. quando ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, sol perché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato dal Pubblico Ministero che aveva svolto precedentemente le indagini e non anche da quello a cui gli atti erano stati trasmessi.
Per giustificare il suo provvedimento il GUP ha sostenuto che l'indagato ha interesse ad esercitare le facoltà riconosciutegli dall'art. 415 bis, comma 3 innanzi al Pubblico Ministero "competente".
Ma l'argomento non ha pregio perché in realtà interesse dell'indagato è quello di presentare le sue fonti di prova e formulare le sue difese e richieste investigative presso il Pubblico Ministero "che procede", sia esso quello che gli ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini, sia esso quello a cui gli atti siano stati successivamente inviati e che potrà formulare la richiesta di rinvio a giudizio;
e soprattutto perché l'indagato che sia stato avvisato dal primo Pubblico Ministero ha la facoltà di esercitare i suoi diritti anche presso il secondo.
In altri termini, è comunque assicurata l'esigenza, che ha ispirato l'introduzione dell'art. 415 bis c.p.p., di assicurare il contraddittorio tra le parti prima che il Pubblico Ministero formuli la richiesta di rinvio a giudizio.
Sotto questo profilo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per rinnovare l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. sembra configurare anche una violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (estensibile anche alla durata del procedimento).
Il provvedimento impugnato non solo è illegittimo, ma è anche abnorme, in quanto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero configura anche una non prevista e perciò illegittima regressione alla fase precedente delle indagini preliminari, che si era già conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio (cfr. sul punto Cass. Sez. 3751 del 16.1.2001, P.M. in proc. Tripodi, rv. 218802; Cass. Sez. 12551 del 29.3.2002, P.M. in proc. Lo Cicero, rv. 221541; Cass. Sez. 6^, n. 5396 del 4.2.2003, Taormina, 223690, 5^ anche Cass. Sez. 1^, n. 6943 del 6.2.1997, P.M. in proc. Toskovic, rv. 206762). 3 .-. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza censurata con trasmissione degli atti al GUP presso il Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al GUP presso il Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2008