Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 193.
((Separazione giudiziale dei beni.)) ((La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.
La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali))
((Separazione giudiziale dei beni.)) ((La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.
La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali))
Commentari • 153
- 1. Il giudizio di separazione giudiziale dei beni è compatibile con quello di separazione personale dei coniugi. - Cass. sez. I , 10 giugno 2005, n. 12293https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 178.90797
- Rapporti con la separazione coniugale - Deve escludersi che il giudizio di separazione giudiziale dei beni, di cui all'articolo 193 del Cc presuppone necessariamente la prosecuzione della convivenza e del rapporto matrimoniale, ben potendo lo stesso essere coltivato in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 24/07/2023, n. 11665Provvedimento: […] LI RI e dell'avv. MONACO FABIO giusta procura speciale in atti; convenuto OGGETTO: separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c. 2 CONCLUSIONI All'udienza del 04/04/2023 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.Leggi di più...
- scioglimento comunione legale·
- ordinanza ex art. 708 c.p.c.·
- cattiva amministrazione comunione·
- separazione giudiziale dei beni·
- art. 193 c.c.·
- mancata contribuzione bisogni famiglia·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- interdizione o inabilitazione