Articolo 32 del Codice di procedura penale
Articolo 31Articolo 33
Versione
24 ottobre 1989
Art. 32. Risoluzione del conflitto 1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127.
La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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