La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.