Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 49306
CASS
Sentenza 17 settembre 2004

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La sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, non può essere dilatata sino a comprendervi l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale era stata censurata la mancanza di indicazioni, nel verbale delle operazioni, in ordine ai nominativi delle persone che avevano preso parte ad esse)

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  • 1Art. 271 - Divieti di utilizzazione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …

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  • 3L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 49306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49306
Data del deposito : 17 settembre 2004

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