Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
La sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, non può essere dilatata sino a comprendervi l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale era stata censurata la mancanza di indicazioni, nel verbale delle operazioni, in ordine ai nominativi delle persone che avevano preso parte ad esse)
Commentari • 3
- 1. Art. 271 - Divieti di utilizzazionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 609 - Cognizione della corte di cassazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
Leggi di più… - 3. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2004, n. 49306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49306 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 17/09/2004
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 01150
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS EN - rel. Consigliere - N. 017388/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA SÈ, N. IL 05/11/1963;
2) LA EL, N. IL 20/02/1973;
3) LA AR CA, N. IL 11/08/1964;
4) CH RI, N. IL 21/02/1964;
avverso SENTENZA del 21/10/2003 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Uditi i difensori Avv. Lai Mario per SC NO, Merlini Angelo per AD RI NC, Pilia OL Giuseppe per CA MO, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lanusei condannava CA MO, AD RI NC, AD AR e SC NO alle rispettive pene ritenute di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti, negando le attenuanti generiche.
Le indagini avevano preso avvio dalle dichiarazioni rese da SC UI il quale, tratto in arresto per un reato di tentativo di furto, aveva poi iniziato a collaborare con gli inquirenti rivelando l'esistenza di un gruppo di persone le quali, a suo dire, gestivano un traffico di sostanze stupefacenti in alcune località dell'Ogliastra in Sardegna. Ulteriori spunti investigativi erano scaturiti, ancora, dal contenuto di intercettazioni ambientali, eseguite sull'autovettura Alfa Romeo 164 di proprietà di SC NO nell'ambito di un procedimento relativo ad una serie di attentati avvenuti a DO (denominato processo "Tuono"), dall'esito di perquisizioni che avevano portato al rinvenimento di rilevanti quantitativi di marijuana, nonché dalle rivelazioni di ON AT - all'epoca convivente di CA MO - la quale, destinataria di uno dei decreti di perquisizione nell'ambito del c.d. procedimento "Tuono", l'11 gennaio 1999 aveva iniziato a collaborare con gli inquirenti fornendo una ricostruzione dettagliata del traffico di droga facente capo al CA, nonché di quello facente capo a OC GI OL custode del campeggio "Ultima Spiaggia" all'interno del quale, in occasione di perquisizioni effettuate nell'ambito del procedimento "Tuono", erano stati rinvenuti, una prima volta - ed oltre ad armi, munizioni ed esplosivi - due involucri di un chilogrammo ciascuno contenenti marijuana, ed una seconda volta circa 60 chilogrammi di marijuana confezionati nello stesso modo dei precedenti. La ON aveva riferito che il CA deteneva nascosti, in località Monte Attu di Tortoli, una pistola e della marijuana: seguendo tali indicazioni, gli investigatori avevano rinvenuto, in detta località, un vecchio revolver, un chilo e mezzo di marijuana ed altri 22 grammi della medesima sostanza. Secondo quanto affermato dalla ON, il CA si riforniva abitualmente di marijuana dai FR AD AR e AD RI NC, all'epoca residenti in Puglia, in quantità di 20 o 30 chili al mese;
a dire della ON la droga veniva trasportata dalla AD in macchina, a volte utilizzando dei camion, ed in una occasione dal CA il quale si era recato in Puglia per ritirare 22 chili di marijuana che aveva poi abbandonato al porto di Olbia, durante il viaggio di ritorno, a causa di un controllo in atto a quello scalo da parte della Guardia di Finanza. La ON aveva ancora precisato:
che nell'autunno del 1998 AD AR aveva effettuato il trasporto di tre quintali di marijuana utilizzando un tir;
che altro sistema per il trasferimento della droga era quello di spedirla a Villagrande all'interno di pacchi postali che venivano ritirati dal CA o da lei stessa;
che il CA aveva chiesto al OC di recarsi in Puglia per ritirare dello stupefacente, consegnandogli 15 milioni di lire per l'acquisto di dieci chili di marijuana;
che il CA aveva acquistato dal OC pasticche di ecstasy di provenienza olandese, con forniture mensili in quantitativi variabili tra 200 e 300 pasticche;
che il CA aveva acquistato dal OC anche cocaina;
che NI GI CO custodiva la droga in Sardegna per conto dei AD, avendola consegnata al CA in due occasioni nei pressi di Villagrande;
che il OC si serviva, per il reperimento della cocaina e dell'ecstasy in Olanda, di SC NE;
che CO OB e RE IE spacciavano droga per conto del OC;
che SC NO aveva il ruolo di finanziatore dell'acquisto della marijuana, della cocaina e dell'ecstasy; che, in particolare, il SC NO aveva dato al OC una volta 40 milioni ed altra volta 20 milioni per acquistare marijuana da AD NC.
Sulla scorta di tali risultanze investigative, ed in base a quanto riferito anche da altro collaboratore, precisamente VI Di MI, erano stati quindi formulati i capi di imputazione per i quali il CA, i FR AD RI NC e AD AR, e SC NO erano stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Lanusei. Le contestazioni mosse ai quattro predetti imputati, ed in relazione alle quali il Tribunale riteneva sufficientemente provata la colpevolezza degli imputati stessi, possono riassumersi come segue: CA SÈ, LA AR CA, LA EL - associazione per delinquere finalizzata al traffico di marijuana proveniente dalla Puglia, agendo i AD come fornitori;
singole forniture di droga, quali reati fine, con i AD nella veste di fornitori ed il CA quale acquirente;
CA SÈ - taluni episodi di detenzione e cessione di hashish, nonché detenzione illecita di kg. 1,498 di marijuana;
CH RI - associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina ed ecstasy proveniente dall'Olanda e marijuana proveniente dalla Puglia, con il ruolo di finanziatore e con l'aggravante del numero degli associati;
LA AR CA e LA EL - partecipazione alla medesima associazione per delinquere contestata a SC NO, con il ruolo di stabili fornitori di marijuana consegnata in Puglia o trasportata in Ogliastra;
LA EL e LA AR CA - acquisto e cessione continuata di numerose forniture di marijuana in favore di SC NO (e di OC GI OL), ivi compresi i 62 chili di marijuana sequestrati nel campeggio "Ultima Spiaggia"; CH RI - acquisto continuato di marijuana dai FR di AD e cessione della medesima sostanza ad altri soggetti.
Il Tribunale poneva a fondamento del proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza degli imputati, il contenuto delle numerose conversazioni intercettate, le dichiarazioni dei collaboratori SC UI, ON AT e Di MI VI, nonché le deposizioni testimoniali degli investigatori, l'esito di perquisizioni e quanto caduto in sequestro. Il Tribunale non mancava di richiamare espressamente alcune delle conversazioni intercettate, soffermandosi sul contenuto delle stesse, riferibile, a suo giudizio, agli illeciti traffici addebitati agli imputati. Il Tribunale sottolineava ancora che: a) in occasione di un controllo eseguito dalla Polizia il 6 maggio 1998 presso la fattoria dei FR AD in Puglia era risultato che costoro ospitavano il OC il quale era in possesso di otto milioni di lire: orbene, ad avviso del Tribunale, detta circostanza, valutata congiuntamente alle risultanze di intercettazioni ambientali del 27 e del 28 maggio 1998, lasciavano chiaramente intendere che il soggiorno del OC in Puglia era destinato all'acquisto di marijuana da AD RI NC e AD AR;
b) AD AR, al momento del suo arresto eseguito il 16 dicembre 2001, era stato trovato in possesso di alcuni fogli, di cui due riportavano le seguenti diciture: la prima era "Dal 28.3.1997 al 30.31997 tu puoi essere altrove. Non ci sono perquisizioni"; la seconda era "06.05.1998 perquisizione in masseria e c'è OC G.P. hanno detto che sono andati per macchine per una certa RI"; c) il rinvenimento al porto di Olbia in data 30 marzo 1997 di 21,500 chilogrammi di marijuana sulla nave "Domiziana" proveniente da Civitavecchia, le risultanze relative alla presenza del CA su quella nave, alla sua partenza pochi giorni prima per Civitavecchia ed a sue telefonate provenienti dalla zona di Bari, erano circostanze da considerarsi quale conferma della attendibilità delle dichiarazioni della ON che aveva riferito proprio della perdita da parte del CA del carico di marijuana abbandonato ad Olbia per sottrarsi ad un controllo della Guardia di Finanza.
A) LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.
- A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, qualificava il reato associativo contestato a SC NO (indicato come finanziatore nella originaria contestazione) come partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con esclusione dell'aggravante del numero di persone, escludeva detta aggravante ovviamente anche per i FR AD, riconosceva a tutti gli imputati le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle residue aggravanti, e, conseguentemente, riduceva le pene inflitte dal primo giudice.
Prima di esaminare nel merito la posizione dei singoli imputati, la Corte distrettuale vagliava le richieste di rinnovazione parziale del dibattimento ed affrontava le numerose ed articolate eccezioni procedurali sollevate dagli appellanti. La Corte stessa respingeva le richieste istruttorie e disattendeva tutte le eccezioni proposte, motivando il suo convincimento al riguardo, e per la parte che in questa sede rileva in relazione alle censure dedotte con i ricorsi di cui si dirà appresso, con le argomentazioni riassuntivamente qui di seguito riportate.
A1) Istanze di CA MO e SC NO - Non poteva riconoscersi carattere di decisività alle richieste di esame della ON e del teste IA Di ZA (già sentito in primo grado), e di acquisizione di documentazione giacente presso il Servizio di Protezione dei collaboratori di giustizia, avanzate dagli appellanti CA e SC NO con riferimento ad infrazioni (asseritamente di rilevanza anche penale) al codice comportamentale ad opera di ON AT, non potendo attribuirsi alcuna valenza probatoria a dette infrazioni atteso che le stesse, pur se eventualmente commesse, comunque non sarebbero state idonee a dimostrare che la dichiarante aveva mentito nelle sue propalazioni concernenti gli imputati. Parimenti non meritevole di accoglimento appariva la richiesta di esame di GA EN, la cui testimonianza, inizialmente ammessa, era stata poi revocata dal Tribunale. A parte la genericità della deduzione degli appellanti, di per sè causa di inammissibilità della istanza, al riguardo non risultava sussistente la condizione richiesta dal vigente sistema processuale per la rinnovazione del dibattimento, vale a dire la indispensabilità, ai fini della decisione, dell'attività istruttoria sollecitata: (ed invero non appariva necessaria la ricerca di ulteriori riscontri alle dichiarazioni della ON, ne' gli appellanti avevano indicato gli elementi che avrebbero dovuto formare oggetto della deposizione del GA e che avrebbero potuto consentire di accertare l'inattendibilità della ON). Lo stesso era a dirsi per le richieste avanzate (e dal Tribunale rigettate sul presupposto che trattavasi di istanze già disattese nell'ambito del procedimento "Tuono") con riferimento alla compatibilità dei fenomeni di pluriregistrazione di un nastro delle intercettazioni e sul vuoto di registrazione di altri due nastri rispetto al sistema di registrazione descritto dal dirigente della Digos Dott. Chierico: ed invero, a prescindere dalla motivazione addotta dal Tribunale in proposito, anche in ordine a tale questione non sussistevano i presupposti della decisività delle richieste ai fini della decisione, apparendo evidente che i pareri dei periti non avrebbero potuto ovviare agli inconvenienti verificatisi nel corso della registrazione dei nastri, e non risultando alcun elemento tale da indurre ad ipotizzare anche lontanamente una manomissione delle registrazioni. Patimenti non era dato comprendere quale contributo probatorio avrebbe potuto apportare l'acquisizione degli ulteriori verbali del procedimento "Tuono" - in aggiunta a quelli numerosi acquisiti già in primo grado - indicati dalla difesa, tenuto conto della ampia ed esaustiva documentazione, esistente negli atti del presente giudizio, concernente le trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche provenienti dal processo "Tuono". A2) Eccezioni di nullità e/o inutilizzabilità di alcune fonti di prova - Destituita di fondamento doveva ritenersi la tesi dei difensori degli appellanti AD AR, SC NO e CA MO, secondo cui l'omesso deposito presso la Cancelleria del GUP del presente procedimento dei nastri relativi alle intercettazioni eseguite nell'ambito del procedimento "Tuono", avrebbe comportato la nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni;
e ciò per le seguenti ragioni (indicate nelle pagine da 65 a 75 della sentenza della Corte distrettuale): 1) secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, "a norma dell'art. 270 c.p.p. i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in processi diversi da quelli in cui sono state disposte, quando risultano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (come per l'appunto quelli in esame)"; 2) ai fini della utilizzazione nel procedimento diverso, la norma prevede che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni siano depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento, con avviso ai difensori, i quali hanno facoltà di esaminarli ed estrarne copia sia nel procedimento diverso che in quello di origine;
3) la sanzione di inutilizzabilità è prevista peraltro dall'art. 271 c.p.p. solo per le intercettazioni oggettivamente o soggettivamente non consentite, per quelle non autorizzate dal giudice ex art. 267 c.p.p., ovvero nei casi in cui le intercettazioni ammesse ed eseguite non siano state registrate oppure non siano state effettuate mediante gli impianti installati presso la Procura della Repubblica o gli altri impianti alternativamente previsti, o infine nel caso in cui non sia stato redatto il verbale delle relative operazioni (art. 268, primo e terzo comma, c.p.p.); 4) non sarebbe di alcuna utilità, per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni, il richiamo dell'art. 191 c.p.p., trattandosi di norma che esprime un principio di carattere generale, come precisato dalla Cassazione, rispetto al quale debbono considerarsi eccezionali, e quindi non analogicamente estensibili, le ipotesi di inutilizzabilità previste per la violazione delle regole positive stabilite per l'ammissione e l'assunzione della prova: di tal che, anche l'eventuale omissione del deposito dei verbali delle operazioni e delle registrazioni, non avrebbe potuto dunque determinare la inutilizzabilità trattandosi di inosservanza non rientrante tra quelle tassativamente previste dall'art. 271 c.p.p.; 5) quanto all'eccezione di nullità delle intercettazioni, sollevata per gli stessi motivi fatti valere con l'eccezione di inutilizzabilità, risultavano dallo stesso contenuto del gravame di AD AR le seguenti circostanze: a) il P.M. aveva disposto, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., l'acquisizione in copia nel presente procedimento dei decreti con i quali era stata autorizzata, disposta e prorogata l'intercettazione nel procedimento "Tuono", nonché dei verbali delle sintesi relative alle intercettazioni stesse, senza tuttavia indicare come oggetto della acquisizione le registrazioni;
b) il P.M. aveva fatto notificare ai difensori l'avviso del deposito nella segreteria del suo ufficio di detta documentazione;
c) all'udienza preliminare il GUP, nel rigettare le eccezioni di inutilizzabilità e nullità dei risultati delle intercettazioni, aveva disposto la duplicazione dei nastri contenenti la registrazione delle conversazioni depositati ai sensi dell'art. 270 del codice di rito. Orbene appariva destituita di fondamento l'eccezione in esame, sollevata sul rilievo dell'omesso deposito dei nastri presso la Cancelleria del GUP quale autorità competente per il diverso procedimento di cui al secondo comma dell'art. 270 c.p.p., atteso che: 1) come poteva rilevarsi dall'avviso di deposito ai difensori del materiale di cui al primo comma dell'art. 270 c.p.p., il P.M. aveva provveduto a depositare anche i nastri contenenti le registrazioni, ed il deposito era avvenuto presso la segreteria del P.M. stesso posto che in quel momento non era investito il giudice dell'udienza preliminare o quello delle indagini preliminari, o il Tribunale del riesame, della cognizione del procedimento;
2) l'omissione invocata a fondamento della eccezione di nullità non si era pertanto verificata;
3) non era dato comprendere in base a quale norma il P.M. avrebbe dovuto provvedere a depositare i nastri presso un giudice che non era investito della cognizione del procedimento della decisione;
4) ne' la nullità poteva derivare dalla omessa trasmissione dei nastri al GUP quando era stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, avendo i difensori invocato detta nullità con riferimento al mancato deposito presso la Cancelleria del GIP dei nastri sin dal momento in cui ne era stata disposta l'acquisizione (e dunque ben prima dell'udienza preliminare), momento in cui il deposito doveva essere effettuato, per la indubbia operatività degli artt. 268 e 269 c.p.p., presso la segreteria del P.M. ove era stato effettuato come si evinceva dall'avviso ai difensori;
5) parimenti risultava non pertinente il richiamo della difesa all'art. 270, terzo comma, c.p.p., trattandosi di disposizione che accorda a P.M. e difensori la facoltà di esaminare le intercettazioni nella loro integrale versione depositate nell'originario procedimento, e che pertanto in alcun modo consente di individuare l'obbligo del deposito del materiale presso il giudice del diverso procedimento;
6) alcuna nullità appariva ipotizzarle con riferimento alla asserita mancata trasmissione dei nastri al GUP al momento in cui era stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, per diverse ragioni e cioè: a) l'art. 269 c.p.p. prevede che i nastri di registrazione devono essere conservati presso l'ufficio del P.M. fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione;
b) non essendo stato contestato che nel fascicolo del P.M. vi fosse traccia dell'attività di intercettazione (in specie tramite il deposito dei brogliacci e dei verbali di inizio e fine intercettazione), doveva escludersi che le parti non fossero state poste in grado di difendersi anche contestando la fedeltà delle trascrizioni, richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri depositati;
c) pur a voler ritenere dovuta la trasmissione dei nastri con il fascicolo al GUP ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.p., l'omessa inosservanza di detta formalità non sarebbe causa di nullità delle intercettazioni ambientali acquisite secondo quanto previsto dall'art. 270 c.p.p., specie ove, come era avvenuto nel caso di specie, il GUP abbia disposto procedersi a perizia di trascrizione dei relativi nastri, richiedendone al P.M. copia da porre a disposizione del perito;
7) priva di giuridico fondamento appariva l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, sollevata dalla difesa con riferimento al primo comma dell'art. 268 c.p.p., posto che, oltre ai verbali di inizio e fine dell'intercettazione (esistenti in un faldone), in atti erano rinvenibili i brogliacci contenenti tutte le indicazioni richieste a pena di inutilizzabilità: e tra queste non rientrerebbe l'indicazione dei nominativi delle persone intervenute nell'attività di captazione, non risultando l'art. 89 disp. att. c.p.p. richiamato dall'art. 271 del codice di rito.
A3) Eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da ON AT - Con l'atto di appello i difensori dei FR AD, del CA e del SC, facendo riferimento all'art. 63 del codice di rito, avevano eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dalla ON in sede di indagini preliminari (e di contenuto accusatorio per i coimputati), perché esternate in assenza di difensore, ed avevano conseguentemente dedotto la inutilizzabilità anche di quelle rese dalla ON medesima in occasione dell'incidente probatorio atteso che in tale occasione erano state utilizzate, per le contestazioni, proprio quelle precedenti dichiarazioni asseritamente inutilizzabili. La Corte territoriale rigettava detta eccezione di inutilizzabilità, per così dire "derivata", sulla scorta del seguente percorso argomentativo: a) la ON non era stata "malamente" interrogata dagli inquirenti in assenza di difensore, ma era stata sentita in sede di spontanee dichiarazioni ai sensi del settimo comma dell'art. 350 c.p.p., con tutte le conseguenze del caso in tema di inutilizzabilità che rimane vietata per il solo dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503 comma terzo del codice di rito;
b) poiché nei verbali di quelle dichiarazioni risultava precisato che la ON aveva inteso rilasciare dichiarazioni spontanee pur in assenza del difensore, le dichiarazioni stesse ben potevano dunque essere utilizzate nell'incidente probatorio per le contestazioni;
c) mancava qualsivoglia elemento che facesse ritenere falsa l'affermazione contenuta nei verbali secondo cui si era trattato di dichiarazioni spontanee;
d) rimaneva una mera illazione l'assunto difensivo della prospettata coartazione della volontà della ON ad opera degli inquirenti.
A4) VALUTAZIONI DI MERITO.
Prima di vagliare le emergenze processuali concernenti le singole contestazioni, la Corte d'Appello di Cagliari riteneva opportuno esaminare le questioni sollevate dagli appellanti circa la attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia SC UI, ON AT e Di MI VI. La Corte stessa riteneva infondati i rilievi critici mossi dagli appellanti in proposito, e, con riferimento ai singoli collaboratori, sottolineava quanto segue:
SC UI - Gli appellanti avevano posto in evidenza che il SC aveva ritrattato in dibattimento quanto precedentemente riferito agli investigatori ed aveva inoltre riferito circostanze apprese da fonti rimaste anonime e non per conoscenza diretta. La Corte distrettuale sottolineava, condividendo pienamente le considerazioni già svolte in proposito dal primo giudice, la evidente inconsistenza delle affermazioni rese dal SC in dibattimento - e dirette a giustificare la asserita falsità delle precedenti accuse - a fronte della linearità e coerenza, invece, di quelle fatte nell'incidente probatorio del 15 giugno 2000. La Corte medesima evidenziava altresì che: a) il SC aveva consentito agli investigatori, il giorno del suo arresto per un tentativo di furto, di arrestare l'imputato RE IE, da lui indicato come suo fornitore di eroina, ed aveva precisato di essere stato a sua volta, in precedenza, spacciatore per conto di OC GIpaolo secondo precise modalità dettagliatamente riferite;
b) il SC aveva indicato il nome delle persone che agivano come collaboratori e "cavalli" del OC;
c) il SC aveva precisato i periodi in cui era stato il OC a procurargli la droga per il suo consumo personale e quella destinata allo spaccio, nonché il periodo in cui si era rifornito presso il RE;
d) il SC aveva dunque reso una versione degli avvenimenti semplice, lineare e perfettamente compatibile con la sua condizione di tossicodipendente e di soggetto inserito nei traffici di stupefacenti organizzati dal OC;
al contrario, quanto da lui raccontato in dibattimento appariva incredibile e poco convincente: mancava qualsiasi concreto elemento a supporto della denunciata costrizione subita dagli inquirenti, ed andava invece rimarcato che l'arresto del RE era scaturito proprio dalla condotta del SC il quale aveva contattato telefonicamente il RE stesso dandogli appuntamento affinché gli procurasse una dose di eroina;
e) la sicura falsità della ritrattazione rendeva ancor più attendibile, sul piano logico, quanto riferito dal dichiarante nel corso dell'incidente probatorio del 15 giugno 2000. La Corte territoriale osservava infine che, in generale, non potevano trarsi elementi di inattendibilità delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia dal fatto di essere costoro destinatari dei benefici connessi alla collaborazione, essendo detti benefici una conseguenza normativamente prevista in relazione al contributo offerto: donde la sicura sussistenza di un interesse dei collaboratori ad usufruire della protezione e delle misure premiali derivanti dalla collaborazione, ma anche di un interesse da parte degli stessi a non rendere dichiarazioni mendaci proprio per non compromettere l'applicazione del regime di protezione. ON AT - Quanto alle dichiarazioni della ON, la Corte d'Appello, a fronte dei rilievi degli appellanti che ne avevano contestato l'attendibilità, evidenziava innanzi tutto che: a) la dichiarante, allorquando aveva iniziato a collaborare con gli investigatori, si era accusata di reati anche gravi in un momento in cui non erano emersi elementi probatori a suo carico in merito al traffico di droga;
b) la perquisizione effettuata dalla Polizia Giudiziaria, cui doveva ricollegarsi temporalmente la decisione della ON di collaborare, era connessa agli attentati avvenuti nel Comune di DO in relazione ai quali, per quanto era dato rilevare dagli atti, la ON stessa doveva ritenersi del tutto estranea. Già sulla scorta di questi primi elementi, ad avviso della Corte distrettuale, dovevano considerarsi fuori discussione la spontaneità e la genuinità delle chiamate di correo ad opera della dichiarante, ed a ciò bisognava aggiungere l'assenza di qualsiasi elemento da cui poter trarre il sospetto di esercizio nei suoi confronti di pressioni esterne e/o di volontà, da parte sua, di vendette verso terzi. A tale ultimo riguardo la Corte distrettuale sottolineava che la ON era, all'epoca dei fatti, convivente del CA, per cui, in mancanza di circostanze rivelatici di contrasti radicali tra i due, tali da spingere la donna a calunniare il compagno, la decisione della ON di collaborare con gli inquirenti appariva frutto della sua volontà di sottrarsi ad un sistema di vita divenuto insopportabile e dal quale intendeva recedere, in tal modo utilizzando anche i benefici premiali previsti dalla legge. Ad ulteriore fondamento del convincimento della attendibilità estrinseca della ON, la Corte di merito sottolineava ancora che le chiamate di correo di quest'ultima scaturivano da un contesto che rendeva evidente la possibilità per lei di essere perfettamente a conoscenza di notizie del genere di quelle riferite, e ciò per i rapporti di convivenza, amicizia, o comunque assidua frequentazione, che la stessa aveva avuto con molte delle persone accusate;
rapporti rivelati in termini assai chiari anche dal contenuto delle intercettazioni ambientali e dai numerosissimi avvistamenti degli indagati, a conferma della consuetudine esistente non solo tra il CA e la ON, ma anche tra quest'ultima, il SC NO ed il OC. La Corte territoriale rimarcava poi che la dichiarante aveva rilasciato dichiarazioni mai generiche ma sempre caratterizzate da precisione, aveva riferito fatti specifici da lei stessa percepiti, ed aveva provveduto ad indicare, allorquando aveva raccontato episodi appresi da terzi, i nominativi di coloro i quali quegli episodi le avevano rivelato. I giudici di seconda istanza, sempre in risposta alle deduzioni degli appellanti, precisavano che la credibilità della dichiarante non poteva considerarsi scalfita dall'assoluzione di talune persone da lei accusate, atteso che, in base ai principi enunciati in materia dalla Suprema Corte, è da ritenersi consentita e corretta una valutazione di attendibilità frazionata delle accuse provenienti da un dichiarante allorquando queste siano sorrette da sufficienti elementi di riscontro, ed alcuna incidenza sulla credibilità intrinseca della collaborazione può derivare dall'assoluzione di taluni dei chiamati in correità, allorquando ciò derivi dalla mancanza o dalla insufficienza di elementi di riscontro. Infine, la Corte d'Appello (pagg. 90-92 della sentenza), in relazione a quanto prospettato dagli appellanti specie con riferimento all'arresto di GA EN, indicava specificamente le ragioni in base alle quali doveva escludersi che la ON avesse potuto riferire circostanze accusatorie per averle apprese non autonomamente ma sulla scorta di dati concernenti indagini di P.G. in via di svolgimento allorquando la ON aveva iniziato a collaborare. In particolare, quanto all'arresto del GA, oggetto di specifica deduzione difensiva degli appellanti, la Corte stessa, tenuto conto dei dati cronologici e dell'autonomia della posizione della ON rispetto all'arresto del GA, riteneva pienamente condivisibili le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado al riguardo, e cioè: a) la ON non poteva essere venuta a conoscenza degli atti di indagine relativi agli appellanti per il tramite del GA o per il tramite del deposito di tali atti;
b) se la ON avesse avuto conoscenza di talune "indiscrezioni" le avrebbe certamente riferite agli imputati, tra cui proprio SC NO con il quale era in ottimi rapporti, con la conseguenza che sarebbero cessate le compromettenti conversazioni all'interno dell'auto di quest'ultimo che, invece, erano continuate anche nei mesi successivi all'arresto del GA, Di MI VI - Le dichiarazioni del Di MI, riferibili all'imputato AD AR, venivano dalla Corte d'Appello vagliate e valutate nell'esaminare la specifica posizione di detto imputato. Ed anche per tale collaboratore la Corte territoriale indicava gli elementi, quali già evidenziati nella sentenza di primo grado, posti a base della ritenuta sua credibilità, sottolineando in particolare i punti di contatto con quanto affermato dalla ON e l'estrema gravità dei fatti di omicidio di cui si era autoaccusato e di quelli dal medesimo attribuiti al AD: circostanza quest'ultima che, ad avviso dei giudici di merito, rendeva pretestuosa la prospettazione di un particolare interesse del dichiarante ad accusare falsamente il AD per i fatti meno gravi di droga di cui al presente procedimento, apparendo evidente la quasi assoluta irrilevanza dei medesimi rispetto alla sua posizione processuale.
Muovendo dalla ritenuta attendibilità dei collaboratori di giustizia, e dalla consistente valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni degli stessi, la Corte territoriale, con riferimento alle singole posizioni degli appellanti, evidenziava quanto segue:
1) CA MO:
In relazione ai reati "fine" le doglianze dell'appellante si erano concretizzate in rilievi critici concentrati sulla contestazione dell'attendibilità della ON, per cui la Corte d'Appello rinviava innanzi tutto alle valutazioni già espresse in ordine alla ritenuta credibilità della dichiarante, senza doversi ulteriormente soffermare sul punto. A ciò bisognava aggiungere: a) le deposizioni testimoniali degli investigatori;
b) l'esito di perquisizioni e sequestri;
c) le deduzioni logiche per la riferibilità anche al CA, e non in via esclusiva alla ON, della droga fatta ritrovare dalla ON medesima, e ciò avuto riguardo, tra l'altro, al ruolo di primo piano svolto dal CA nell'illecita attività, rispetto a quello, viceversa assai ridotto, della ON;
d) le circostanze oggettive emerse, e le risultanze acquisite, in ordine all'acquisto di 21,5 chili di marijuana effettuato in Puglia, presso i FR AD, personalmente dal CA il quale aveva poi abbandonato lo stupefacente, durante il viaggio di ritorno, per sfuggire al controllo in atto da parte della Guardia di Finanza nel porto di Olbia: in proposito i giudici di seconda istanza sottolineavano che gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della ON erano talmente gravi e precisi da poter essere considerati essi stessi sufficienti per affermare la colpevolezza dell'imputato; e) il rinvenimento dell'appunto proveniente da AD AR, rivelatore della presenza del CA in Puglia dal 28 al 30 marzo 1997 nella masseria dei AD;
f) il tenore delle conversazioni captate mediante le intercettazioni ambientali, in particolare i colloqui intercorsi tra il OC e SC NO.
Per quel che riguarda il reato associativo, la Corte distrettuale, sotto l'aspetto probatorio, valutava le circostanze fattuali e le acquisizioni processuali emerse a carico dell'imputato e più volte ricordate nel corso della diffusa ed articolata motivazione della sentenza di secondo grado;
quanto poi alla configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la Corte d'Appello analizzava il fatto alla luce dei principi enunciati in materia dalla Cassazione e riteneva quindi sussistenti gli elementi costitutivi di detto reato sulla scorta di quanto accertato, e cioè: a) il numero delle persone associate (non inferiore a tre); b) i ripetuti rifornimenti a favore del CA di rilevanti quantitativi di marijuana ad opera dei FR AD, per un periodo di tempo particolarmente lungo;
b) i caratteri dei rifornimenti in termini di costanza, entità e durata, rivelatori della esistenza tra il CA ed i FR AD di un patto diretto alla commissione di un numero indeterminato di traffici di marijuana;
c) l'esigenza per il CA, e quindi la sussistenza, di una collaudata rete di distributori al dettaglio della droga, puntualmente descritta dalla ON;
d) il protrarsi delle forniture da parte dei AD in favore del CA - pur dopo l'insorgenza di contrasti determinati anche dalla gelosia della AD NC per avere il CA allacciato una relazione con ON AT - a riprova della solidità del sodalizio capace di resistere anche a momenti di crisi nei rapporti personali. La Corte territoriale affermava dunque la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi dell'associazione, "per il semplice accertato accordo esistente tra CA MO, AD AR e AD RI NC, diretto a porre in essere più forniture di marijuana da parte dei AD in favore del CA e per il concorrente inserimento nell'organizzazione della ON, deputata allo svolgimento di compiti assai più limitati" (pagg. 127-128 della sentenza di secondo grado), e, conclusivamente, così si esprimeva testualmente: "....si è in presenza di un rapporto di dare ed avere talmente stabile e duraturo, oltre che strutturato secondo una organizzazione permanente con ripartizione di compiti, da costituire esso stesso uno degli indizi principali deponenti per la sussistenza del reato associativo piuttosto che ad una ripetuta commissione di più traffici di stupefacenti di volta in volta concordati dal CA con i FR AD od oggetto, unicamente e semplicemente, di un unico disegno criminoso nei termini di cui all'art. 81 cpv. CP. Se a questo elemento indiziario si aggiungono gli altri elementi sopra elencati della assiduità delle consegne e della entità delle stesse, del controllo del traffico di un tipo di stupefacente per un ben definito territorio, della veste di fornitori esclusivi dei FR AD, deve con certezza essere scartata l'ipotesi più favorevole della sussistenza di un ripetuto concorso di persone nel reato secondo lo 'schema' fissato negli artt. 110 e seguenti del codice penale o della mera commissione di un reato continuato" (pagg.
128-129 della sentenza).
2) AD AR;
3) AD RI NC:
Quanto ai FR AD, ed in relazione alla contestazione del reato concernente i traffici di marijuana in favore del CA, la Corte d'Appello rilevava la sussistenza di concreti e sufficienti elementi di colpevolezza sulla scorta delle medesime circostanze evidenziate nell'esaminare la speculare posizione del CA con riferimento ai medesimi traffici (viaggi in Puglia del CA e del OC, e presenza degli stessi nella fattoria dei AD;
appunti provenienti da AD AR;
dichiarazioni della ON;
contenuto di intercettazioni ambientali, da cui era agevole evincere la prova incontrovertibile del ruolo svolto dal AD AR, al pari della sorella, di stabile fornitore di marijuana a favore del CA;
tabulati della Telecom, rivelatori dei frequenti contatti tra AD AR ed il CA). La Corte ribadiva l'attendibilità della ON e, sul piano probatorio, richiamava pure le dichiarazioni rese dal Di MI (anch'egli positivamente valutato dai giudici di merito sotto il profilo dell'attendibilità, come sopra ricordato) pur se considerate comunque di non determinante rilevanza. Per il reato associativo, ascritto ai due unitamente al CA, la Corte territoriale basava il proprio convincimento sulle considerazioni giuridiche già svolte e su tutto il materiale probatorio utilizzato nell'esaminare la posizione del CA in relazione al medesimo reato, e di cui si è detto in precedenza. La Corte di merito riteneva altresì provata la colpevolezza dei FR AD per i traffici di droga intercorsi con SC NO, e fondava il suo convincimento, in particolare, su talune intercettazioni ambientali, il cui contenuto veniva esplicitamente richiamato in sentenza, sulle dichiarazioni della ON, sul sequestro di marijuana e sull'esito della perizia tossicologica espletata sulla partita di marijuana in sequestro. Quanto al reato associativo ascritto ai AD unitamente a SC NO (nonché a SC NE, a OC GI OL, ai FR DE e ad RA LO, giudicati a parte), la Corte di merito richiamava le argomentazioni giuridiche già svolte circa gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di droga ed i presupposti necessari per la sua configurabilità, e, in punto di prova, sottolineava la vastità e lo spessore del materiale probatorio acquisito, costituito, in particolare, dalle dichiarazioni della ON, e da una pluralità di elementi, non solo idonei a fornire un sicuro riscontro a quanto riferito dalla dichiarante, ma a loro volta dotati di una autonoma e specifica rilevanza probatoria, quali ad esempio: a) le intercettazioni ambientali e telefoniche (alcune delle quali analiticamente esaminate nel contesto motivazionale della sentenza di secondo grado); b) il rinvenimento dello stupefacente presso il campeggio "L'ultima spiaggia", c) il biglietto sequestrato a AD AR;
d) le dichiarazioni del collaboratore SC UI. Detto materiale probatorio appariva rivelatore, senza ombra di dubbio, dell'espletamento da parte degli imputati "non già di una continuata attività di cessione a terzi di stupefacenti realizzata senza che esistesse una struttura organizzata, fosse anche rudimentale, destinata a gestire un tale traffico, ma per l'appunto di una struttura siffatta, costituente una associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di diverso genere, nell'ambito della quale era dato distinguere anche una struttura gerarchica ed un diverso modo di operare in relazione ai traffici posti in atto di differenti tipi di sostanze stupefacenti, con un controllo del mercato che si risolveva in una situazione di pressoché totale monopolio nello spaccio di stupefacenti in relazione ad un dato ambito territoriale" (come si legge testualmente a pag. 169 della sentenza di secondo grado). E la Corte individuava nei FR AD le persone stabilmente deputate a rifornire di marijuana un gruppo di soggetti residenti in Ogliastra, a DO. Quanto poi al reato- fine concernente i 62 chilogrammi di marijuana rinvenuti presso il campeggio "L'ultima spiaggia", i giudici di seconda istanza, in risposta ai rilievi difensivi in proposito, non mancavano di soffermarsi sulle modalità di rinvenimento dello stupefacente e fondavano il loro convincimento di colpevolezza, con specifico riferimento alla qualità ed alla provenienza della droga (evidenziando l'analogia con quella sequestrata il 15 gennaio 1999 ed attribuita al CA), sulle risultanze di una consulenza tossicologica oltre che su considerazioni deduttive.
SC NO:
Per il CH NO la Corte distrettuale adottava sostanzialmente gli stessi criteri di valutazione probatoria seguiti per vagliare la posizione degli altri appellanti, quanto alla sua partecipazione al reato associativo - a lui contestato unitamente ad altri tra cui i FR AD e SC NE - e per quel che riguarda i singoli episodi di cessione di droga addebitati all'imputato quali reati fine. Dunque, anche per SC NO la Corte distrettuale ricordava i principi di diritto enunciati ai fini della configurabilità del reato associativo, e riteneva la sussistenza degli elementi costitutivi del reato stesso - pur ridimensionando la contestazione mossa al SC NO, escludendo il suo ruolo di finanziatore e considerandolo semplicemente quale associato - sulla scorta del materiale probatorio acquisito, e più volte richiamato nel vagliare le posizioni dei singoli appellanti anche con riferimento alla consumazione dei reati fine. Per quel che riguarda le motivazioni addotte dalla Corte d'Appello a sostegno del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del SC NO, non resta dunque che rimandare a quanto sopra esposto nel riassumere il percorso argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza in relazione agli appelli proposti dai FR AD, stante la stretta connessione tra le contestazioni oggetto dei rispettivi capi di imputazione e trattandosi di elementi probatori comuni a tutti e tre gli imputati.
B) I RICORSI:
Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i predetti imputati con censure con le quali - evidenziando asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel dar conto delle proprie statuizioni - sono state in gran parte dedotte le argomentazioni da ciascuno già sottoposte con i motivi di appello al vaglio della Corte territoriale, e da questa disattese attraverso il percorso motivazionale sopra ricordato.
I motivi di ricorso possono sinteticamente riassumersi come segue. CA SÈ:
- A) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo (e conseguente esclusa configurabilità dell'ipotesi di concorso di persone nel reato) ed alla dichiarazione di colpevolezza del CA per tale reato e per i reati fine: la Corte avrebbe errato nell'accomunare i FR AD RI NC e AD AR, ed avrebbe affermato la sussistenza di un permanente accordo criminoso tra costoro ed il CA, finalizzato alla consumazione di una serie indeterminata di delitti, senza alcun fondamento probatorio, fornendo una interpretazione sbagliata del contenuto delle conversazioni intercettate e fondando il proprio convincimento, quanto alla ritenuta colpevolezza del CA per la droga sequestrata ad Olbia e a Monte Attu/Tortolì, esclusivamente sulle dichiarazioni della collaborante ON, non potendo attribuirsi valenza probatoria e/o significato di riscontro, per la loro equivocità e/o inconsistenza, al documento sequestrato al AD, ai contatti telefonici tra le utenze attribuite al CA ed ai FR AD, ed al racconto del collaborante Di MI VI;
il ricorrente sostiene inoltre che: 1) seguendo il ragionamento dei giudici di merito, i FR AD avrebbero fatto parte di due organizzazioni una capeggiata dal CA e l'altra dal OC) con gli stessi scopi e finalità, e, dunque, in concorrenza e in contrasto tra loro;
2) sarebbe risultata indimostrata la sussistenza di una rete di distributori al dettaglio della droga al servizio del CA;
3) sarebbe risultata priva di riscontri documentali la prospettata ipotesi della spedizione della droga a mezzo pacchi postali;
B) violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di prove indicate come decisive, e cioè: 1) la testimonianza di GA EN, dal ricorrente considerata essenziale in relazione all'assunto difensivo secondo cui la ON avrebbe riferito circostanze per averle apprese degli atti concernenti l'arresto del GA;
2) testimonianza del IA Di ZA ed acquisizione della documentazione esistente presso il Servizio di Protezione, incombenze sollecitate dalla difesa ai fini della dimostrazione della asserita violazione da parte della ON del codice di comportamento previsto per i collaboratori di giustizia;
3) esame dei periti fonici ed acquisizione di verbali del processo "Tuono" e del manuale d'uso dell'apparecchio di registrazione, relativamente alle anomalie di registrazione tali da ingenerare, secondo l'assunto difensivo, dubbi sulla genuinità delle intercettazioni ambientali;
4) acquisizione dei tabulati relativi alle utenze telefoniche in uso al CA, dalla difesa considerati indispensabili per dimostrare la esistenza di contatti tra il CA e la ON in costanza di indagini preliminari;
C) nullità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per la mancanza del verbale di cui all'art. 268 del codice di rito in cui devono risultare indicati anche i nominativi delle persone intervenute nell'attività di intercettazione;
D) vizio di motivazione per quel che concerne l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla collaborante ON AT: ad esempio la Corte avrebbe ingiustificatamente sottovalutato che la ON nutriva profonda gelosia verso il CA e la AD RI NC;
E) vizio di motivazione, inutilizzabilità dell'incidente probatorio relativo all'esame di ON AT e violazione dei diritti di difesa, con riferimento al verbale delle dichiarazioni rese dalla ON nell'ambito di altro procedimento a carico di quest'ultima, di GA EN e CA MO: sostiene il ricorrente di aver avuto casualmente conoscenza di detto verbale, nell'ambito di attività di indagine difensiva, solo in occasione dello svolgimento del giudizio di secondo grado e di non aver quindi potuto compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa nel corso dell'incidente probatorio riservato all'esame della ON, ignorando in quel momento il contenuto di quel verbale mai riversato nel fascicolo del P.M. del presente procedimento;
secondo l'assunto del ricorrente, da detto verbale sarebbe emerso che il CA era confidente della Guardia di Finanza ed aveva contribuito all'arresto del GA, sentimentalmente legato alla ON;
il ricorrente si duole della mancanza di motivazione al riguardo da parte della Corte territoriale al cui vaglio era stato sottoposto quel verbale che, sempre ad avviso della difesa, poteva intaccare la credibilità della ON anche perché da quel documento poteva evincersi che la ON aveva avuto l'opportunità di conoscere le acquisizioni dell'indagine distrettuale in corso di svolgimento.
LA AR CA:
- A) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato associativo ed alla dichiarazione di colpevolezza: ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe attribuito decisivo valore probatorio semplicemente a mere locuzioni, quali LL AD" ovvero "i FR AD", al fine di affastellare le eventuali responsabilità dei singoli in una sorta di valenza accusatoria familiare, senza distinzione delle singole azioni poste in essere dai diversi soggetti di tale sodalizio e delle conseguenti precise e personali responsabilità (come si legge a pag. 2 del ricorso); B) assoluta mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese da ON AT;
C) erronea vantazione delle risultanze probatorie. LA EL - A) Nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nell'ambito del (diverso) procedimento "Tuono", per violazione dell'art. 270 c.p.p. non essendo state rispettate le formalità previste da tale norma;
in particolare per l'asserito omesso deposito dei nastri presso la segreteria del P.M. del presente procedimento, come si rileverebbe dal tenore del verbale dell'udienza preliminare del 22/11/2000, nella parte concernente l'incarico conferito dal GUP al perito per la duplicazione dei nastri (fg.
3-4 del ricorso); B) assoluta mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese da ON AT e da Di MI VI, non risultando suffragate, dette dichiarazioni, neanche dalle intercettazioni ambientali atteso che al riguardo la Corte di merito avrebbe fornito una errata interpretazione delle conversazioni intercettate;
C) vizio motivazionale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato associativo, avendo la stessa Corte d'Appello evidenziato che l'attività della prospettata associazione sarebbe stata più volte interrotta per la gelosia di AD NC e per il tentativo da parte dei AD di imbrogliare il CA vendendogli una partita di droga con troppa carta: al più, secondo il ricorrente, ci si troverebbe in presenza di una ipotesi di concorso di persone nel reato;
D) vizio di motivazione, ed errata interpretazione delle risultanze peritali, in ordine alla ritenuta analogia tra la droga sequestrata al campeggio "Ultima Spiaggia" e quella ritrovata il 15 gennaio 1999 ed attribuita al CA (stupefacente pari ad un chilo e mezzo rinvenuto a Monte Attu di Tortoli); E) erronea vantazione delle risultanze probatorie. CH RI:
- A) Violazione del principio di correlazione tra la contestazione e la sentenza, con conseguente asserita compromissione del diritto di difesa, in relazione alla modifica ad opera del P.M., nel corso dell'udienza dibattimentale del 7 marzo 2002, della contestazione, nei confronti del SC, con riferimento ai capi 21 e 22 dell'imputazione di cui al decreto di citazione a giudizio concernenti l'accusa di detenzione e spaccio della droga sequestrata al campeggio "Ultima Spiaggia"; in particolare si assume che detta sostanza sarebbe stata oggetto di contestazione a carico di RA LO senza che tuttavia al SC fosse stato addebitato il concorso con quest'ultimo; B) Inutilizzabilità, per così dire "derivata", di quanto riferito da ON AT nel corso dell'incidente probatorio, essendo state utilizzate in tale occasione, per le contestazioni, le dichiarazioni, autoindizianti ed eteroaccusatorie dalla ON stessa rilasciate nel corso delle indagini preliminari in assenza di difensore e quindi in violazione dell'art. 63 del codice di rito;
C) Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità per la droga rinvenuta nel campeggio "Ultima Spiaggia", trattandosi di stupefacente caduto in sequestro allorquando il SC era da oltre due mesi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere;
D) Vizio motivazionale relativamente alla dichiarazione di colpevolezza per la partecipazione al reato associativo, trattandosi di statuizione fondata su conversazioni intercettate, prive di valenza probatoria e, al più, di significato equivoco;
E) Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo: ad avviso del ricorrente, avuto riguardo alla svolgimento dei fatti ed ai rapporti intercorsi tra i protagonisti della vicenda in esame, tutt'al più sarebbero stati ravvisabili gli estremi del concorso di persone nel reato, anche per l'asserito difetto dell'elemento psicologico del reato associativo essendo richiesto, anche sulla scorta dei principi enunciati in giurisprudenza, che risulti dimostrata la piena consapevolezza dell'agente di partecipare e contribuire con il suo apporto alla vita del sodalizio ed alla realizzazione del programma criminoso. Gli ulteriori motivi dedotti dal SC sono del tutto sovrapponigli, anche da un punto di vista letterale, ad alcune delle doglianze oggetto del ricorso del CA, per cui, in proposito, si rimanda a quanto in precedenza detto illustrando il ricorso del CA stesso;
in particolare si tratta delle seguenti censure: mancata assunzione di prova, richiesta dalla difesa sull'asserito presupposto della sua decisività (testimonianza di GA EN, testimonianza del IA Di ZA, nuovo esame di ON AT, acquisizione di documenti presso il sevizio di Protezione, esame dei periti fonici ed acquisizione di documentazione concernente le modalità dell'attività di intercettazione ambientale;
inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancanza del verbale previsto dall'art. 268 c.p.p.; mancata acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso al CA, dalla difesa considerati indispensabili per dimostrare la esistenza di contatti tra il CA e la ON in costanza di indagini preliminari;
nullità dell'incidente probatorio concernente l'esame della ON, con riferimento al verbale delle dichiarazioni di quest'ultima rinvenuto dalla difesa del CA agli atti di altro procedimento (già a carico di ON AT, GA EN e CA MO) nell'ambito di rituale attività di indagine difensiva;
violazione di legge e vizio di motivazione circa l'attendibilità della ON e le dichiarazioni del collaborante Di MI VI. Con il ricorso si sottolinea infine la irrilevanza e la non pertinenza, dal punto di vista probatorio relativamente alla posizione del SC, del documento rinvenuto nella disponibilità del AD AR, in quanto privo di riferimenti al SC, e dei dati relativi ai traffici di droga a mezzo pacchi postali essendo stato il SC assolto da dette imputazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati perché basati su doglianze in parte infondate ed in parte concernenti apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie non deducibili in sede di legittimità. Con riferimento a queste ultime giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, dopo aver già in passato precisato che "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, vantazione delle risultanze processuali" (N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944), hanno poi avuto ancora modo di puntualizzare tale concetto enunciando un principio di diritto che può così riassumersi: l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr: Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074). I principi di diritto appena ricordati rilevano per le doglianze dei ricorrenti relative alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati associativi rispettivamente contestati ai prevenuti (con conseguente esclusione della configurabilità della meno grave ipotesi di concorso di persone nel reato (oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti CA MO e SC NO), all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati associativi stessi ed ai singoli episodi delittuosi, ivi comprese, a tale ultimo riguardo, le valutazioni - censurate da AD AR nel suo ricorso - circa gli accertamenti concernenti la qualità e la provenienza della droga sequestrata al campeggio "L'ultima spiaggia". Nella concreta fattispecie, in ordine a tutte le questioni appena elencate, la sentenza impugnata (in cui risultano specificamente ed analiticamente indicate le risultanze probatorie, e riportati anche brani di conversazioni intercettate) si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi diffusi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nell'ambito dello "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale nei loro confronti, non hanno fanno altro che riproporre in questa sede, attraverso considerazioni e deduzioni svolte, all'evidenza, in chiave di puro merito, le suddette tematiche da essi devolute alla cognizione del giudice di seconda istanza, e dalla Corte territoriale adeguatamente vagliate.
Quanto al diniego di rinnovazione parziale del dibattimento per l'esame di taluni soggetti e per l'acquisizione di varia documentazione (cui si è fatto ampiamente cenno, innanzi, nella parte narrativa), va evidenziato che anche al riguardo la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto superflui gli incombenti istruttori sollecitati dalla difesa: e va in proposito ricordato che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed avallato dalle Sezioni Unite, "la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un., n. 2780/96, RV. 203974). E per quel che riguarda, poi, il diniego dell'audizione dei periti OLni e ON, la Corte d'Appello - muovendo dal rilievo che attraverso detta eventuale audizione, comunque non sarebbe stato possibile ovviare agli inconvenienti verificatisi nella registrazione dei nastri 14 e 20 - ha reso una motivazione autonoma (anch'essa caratterizzata da linearità e logicità) rispetto a quella adottata, al riguardo, dal Tribunale nel processo "Tuono".
Ciò posto, può ora procedersi all'esame delle doglianze con le quali sono state dedotte specifiche violazioni di legge e che, pertanto, esulano dall'ambito delle censure riguardanti gli apprezzamenti di merito di cui si è appena detto.
Innanzi tutto vanno vagliate le critiche mosse alla sentenza impugnata per quanto attiene alla valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulla cui attendibilità si sono lungamente soffermati i ricorrenti nei rispettivi atti di impugnazione. Ebbene al riguardo va sottolineato che i giudici di merito hanno sottoposto ad un puntuale e meticoloso vaglio critico le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, dimostrando - attraverso un percorso motivazionale diffuso ed articolato, nonché caratterizzato dal continuo richiamo sia alla spontaneità ed alla portata, anche autoaccusatoria, delle rivelazioni, sia ai concreti ed inequivocabili riscontri oggettivi (gli appunti provenienti da AD AR, il rinvenimento dell'ingente quantitativo di droga ad Olbia, il contenuto delle conversazioni intercettate, etc.) - di essersi scrupolosamente attenuti ai principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia (attendibilità intrinseca, mancanza di intento calunnioso, riscontri oggettivi): ed anche al riguardo, debbono intendersi qui integralmente richiamate le ampie considerazioni svolte in proposito dalla Corte territoriale, sopra sinteticamente ricordate nella parte dedicata allo "svolgimento del processo". E non può sottacersi che la Corte d'Appello, nell'ancorare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai riscontri oggettivi costituiti da elementi fattuali e documentali, ha in qualche occasione sottolineato che si trattava di riscontri che, per il loro spessore probatorio, ben avrebbero potuto essere considerati addirittura come sufficienti, di per sè, a costituire prova di colpevolezza. Ancora, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla ON in sede di incidente probatorio, va rilevata la infondatezza della tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di elemento probatorio inutilizzabile per avere la ON, in tale occasione, fatto riferimento alle indicazioni fornite durante le indagini agli investigatori senza la presenza del difensore: in definitiva, secondo la difesa, la inutilizzabilità delle prime dichiarazioni avrebbe spiegato i suoi effetti anche su quanto riferito dalla ON in occasione dell'incidente probatorio, con conseguente inutilizzabilità, per così dire, "derivata". Come detto, l'assunto difensivo deve essere disatteso avendo la Corte territoriale evidenziato che quanto riferito dalla ON agli inquirenti aveva formato oggetto di dichiarazioni spontanee che, dunque, in quanto tali, non richiedevano la presenza di un difensore (la tesi difensiva della precostituzione da parte della ON di elementi per la confessione appare basata su mere congetture senza alcun concreto ed inequivoco supporto fattuale o documentale). Per mera completezza argomentativa, può aggiungersi che, in ogni caso, la (peraltro solo teorica) violazione dell'art. 63 c.p.p. non avrebbe reso certo inutilizzabili gli atti successivi e derivati, ne' avrebbe potuto incidere sulle successive conferme fornite dalla ON nell'incidente probatorio. Nè i ricorrenti CA e SC, attraverso il richiamo al verbale delle dichiarazioni della ON rinvenuto agli atti del procedimento penale n. 567/98 RGNR Proc. Lanusei, hanno fornito concreti elementi tali da poter indurre a porre in dubbio la attendibilità della ON, e quindi idonei a scalfire la motivazione dell'impugnata sentenza sul piano della logicità e dell'adeguatezza; il richiamo a detto documento nemmeno fornisce indicazioni a supporto dell'affermazione difensiva (che dunque resta a livello di congettura, come già prima detto) secondo cui la ON sarebbe venuta a conoscenza "aliunde" di circostanze poi riferite agli inquirenti: di tal che, non risultano acquisiti concreti ed oggettivi elementi che possano in qualche modo inficiare la solidità del convincimento dei giudici di merito secondo cui la ON riferì circostanze da lei stessa direttamente conosciute e/o percepite.
Infondate sono anche le eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in diverso procedimento (il processo c.d. "Tuono"), dovendosi pienamente condividere - perché in assoluta sintonia con gli orientamenti delineatisi in materia nella giurisprudenza di questa Corte - le argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte di merito. Ed invero, nella sentenza di secondo grado risulta precisato che: a) i verbali e le registrazioni di dette intercettazioni erano state acquisite e depositate dal P.M., con avviso ai difensori, e che il GIP aveva poi disposto la trascrizione delle registrazioni;
b) oltre ai verbali di inizio e fine dell'intercettazione (che erano inseriti in un faldone), in atti erano rinvenibili i brogliacci contenenti tutte le indicazioni richieste a pena di inutilizzabilità. Orbene è di tutta evidenza che sono state rispettate le formalità previste dalla legge, e che comunque - circostanza questa che potrebbe risultare assorbente rispetto a qualsiasi altra considerazione di natura teorica e formale - le parti hanno avuto ampia ed assoluta possibilità di esaminare, ascoltare, ed eventualmente contestare, le registrazioni stesse. Quanto alla asserita violazione dell'art. 89 delle disposizioni di attuazione del codice di rito - prospettata dalla difesa sul rilievo della mancanza di indicazioni circa i nominativi delle persone che avevano preso parte alle attività di intercettazione - a prescindere da qualsiasi altra considerazione, non può che richiamarsi, anche in questa circostanza, il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di intercettazioni telefoniche, stante il principio di tassatività, la sanzione di inutilizzabilità non può essere dilatata sino a comprendere l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non espressamente richiamato dall'art. 271 cod. proc. pen." (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 17574/04,
cc. 14/1/2004, RV. 228173). Resta infine da esaminare l'eccezione concernente la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p., sollevata specificamente da SC NO in relazione alla modifica della contestazione del reato di detenzione e spaccio della droga (62 chili di marijuana) rinvenuta nel campeggio "Ultima Spiaggia": secondo la tesi del ricorrente detta sostanza sarebbe stata oggetto di contestazione a carico di RA LO senza che tuttavia al SC fosse stato addebitato il concorso con quest'ultimo. La deduzione difensiva appare infondata, risultando evidente che la precisazione della contestazione non ha comportato incertezza alcuna sugli elementi essenziali del fatto, e sulla individuazione del fatto stesso, ne' ha determinato una violazione del diritto di difesa. Nella giurisprudenza di legittimità è stato invero affermato che "il precetto dell'art. 521 primo comma, c.p.p., che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso 'meccanicistico formale', ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa;
ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6, n. 618/96 - ud 8/11/95 - RV. 20337). E questa Corte ha avuto modo di precisare, ancora, che "non sussiste violazione ne' dell'art. 521 ne' dell'art. 522 c.p.p., quando la sentenza si riferisce a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione" (Sez. 1, n. 5355/93, RV. 194219). Conclusivamente, tutti i ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti, in solido, e così come previsto per legge, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004