Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 2
L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone comunque occupate in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi che comportino l'impiego delle attrezzature menzionate nello stesso articolo, non condiziona la tutela assicurativa all'uso diretto e specifico di tali attrezzature da parte delle persone predette, la cui esposizione a rischio (generico di ambiente) è oggetto di presunzione "iuris et de iure" in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolosità delle stesse attrezzature indicate. Pertanto, l'obbligo assicurativo antinfortunistico sussiste anche per i commessi di esercizi commerciali nei quali esistono registratori di cassa e celle frigorifere, indipendentemente dalle dimensioni di tali esercizi e dalla consistenza dell'eventualità (purché realizzabile in concreto) che i commessi entrino in contatto con le attrezzature predette.
Il principio secondo cui colui che agisce in giudizio quale titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica ha l'onere di provare tale qualità soltanto allorché questa venga contestata, è applicabile anche nei confronti del direttore di una sede periferica dell'Inail; infatti, la delega rilasciata dal Presidente dell'Inail (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, del R.D. n. 1033 del 1993, come sostituito dall'art. 1, del D.L.G.C.P.S. n. 438 del 1947, normativa non innovata dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479)al direttore della sede periferica avente ad oggetto la legale rappresentanza dell'istituto - delega che esula dallo schema della rappresentanza in senso tecnico ed è riconducibile alla figura della delegazione fra organi attuata ai fini di un decentramento amministrativo, con l'effetto di determinare, sia pure in modo non permanente, un vero e proprio spostamento di competenza dall'organo delegante a quello delegato - investe il direttore della sede, per quanto concerne l'attività dell'istituto nell'ambito della stessa sede, della rappresentanza anche processuale dell'Inail, nelle controversie concernenti la detta attività, e quindi lo abilita anche all'impugnazione delle sentenze intervenute nell'ambito di tali controversie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11877 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA OL, elettivamente domiciliato in Roma - Ostia - Pisistrato n. 11, presso l'avv. Gianni Romolo, che con l'avv. Aurelio Balich lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale Dott. Ennio Di Luca, direttore della direzione centrale rischi, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 14 4, presso gli avv.ti Adriana Pignataro e Saverio Mucci, che lo rappresentano e difendono, come da procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari, rep.
n. 54811, in data 24 luglio 2000;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43 del Tribunale di Venezia, depositata l'8 luglio 1999 (R.G. lavoro n. 229/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Gianni Romoli e Adriana Pignataro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 luglio 1999 il Tribunale di Venezia, in riforma della decisione in data 12 giugno/18 settembre 1998 del Pretore della stessa sede, appellata dall'Inail, ha rigettato la domanda proposta da OL AN, titolare della ditta individuale RI OP, di accertamento negativo dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro in relazione ai dipendenti ST IR e IC Kreutzer.
Disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellato, il Tribunale, in considerazione delle mansioni espletate dai due suddetti dipendenti ed individuate, oltre in quelle di fattorini, anche nella collaborazione per le composizioni floreali (il IR) e nella pulizia del locale (il Kreutzer), ha affermato il concreto rischio, per entrambi i dipendenti, di contatto con le apparecchiature elettriche esistenti nell'esercizio di vendita dei fiori, ancorché limitatamente alla cella frigorifera e al registratore di cassa.
Di questa sentenza lo AN ha richiesto la cassazione, formulando quattro mezzi di annullamento, illustrati con memoria. L'ente intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 75 cod. proc. civ. e si deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di legittimazione processuale del direttore della sede provinciale di Venezia: questi, si sottolinea in ricorso richiamando il precedente giurisprudenziale costituito da Cass. 1^ aprile 1999 n. 3102, aveva rilasciato la procura al difensore nei precedenti giudizi di inerito senza neppure dedurre di avere ricevuto i poteri rappresentativi dal presidente dell'istituto. Il motivo è infondato. Si deve osservare, in linea generale, che il soggetto il quale agisce in giudizio come titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica ha l'onere di dare la prova di tale sua qualità soltanto quando essa sia contestata (giurisprudenza costante: cfr. fra le tante Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820). E ciò vale pure con riferimento all'Inail secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 2 agosto 2000 n. 10167 e, in motivazione, 20 dicembre 1996, n. 11436), che è da preferire rispetto all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, anche per le ragioni che seguono. Va infatti evidenziato che "la delega prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 r.d. 6 luglio 1933 n. 1033, come sostituito dall'art. 1 d.lg. C.p.S. 13 maggio 1947 n. 438, rilasciata dal Presidente dell'Inail ed avente ad oggetto il conferimento della legale rappresentanza dell'Istituto al direttore di una sede periferica - delega che esula dallo schema della rappresentanza in senso tecnico, ed è riconducibile alla figura della delegazione fra organi attuata ai fini di un decentramento amministrativo, con l'effetto di determinare, sia pure in modo non permanente, un vero e proprio spostamento di competenza dall'organo delegante a quello delegato - investe il direttore della sede periferica, per quanto concerne l'attività dell'istituto nell'ambito della sede stessa, della rappresentanza anche processuale dell'Inail, nelle controversie concernenti la predetta attività, e quindi lo abilita anche all'impugnazione di sentenze intervenute nell'ambito introdotta dal d.lg. 30 giugno 1994 n. 479, della delega conferita dall'art. 1, comma 32, legge 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, ha invocato la situazione preesistente, ne' - attribuendo la rappresentanza legale dell'Istituto al suo Presidente - ha abrogato le richiamate disposizioni che gli conferiscono il potere di rilasciare delega ai direttori di sede" (cfr Cass. lav. 28 dicembre 1999 n. 14625, oltre a Cass. 20 dicembre 1996 n. 11436, 28 gennaio 1998 n. 659, Cass. 9 agosto 2000 n. 10512). Va aggiunto del resto che, come sottolineato dalla difesa dell'ente previdenziale nel controricorso, la delega in questione, rilasciata dal presidente dell'Inail al direttore provinciale di Venezia in data 9 febbraio 1995 e poi prorogata con provvedimento del 21 novembre 1996, risultava già ritualmente prodotta in atti, allegata alla memoria di costituzione dell'Inail nel giudizio di primo grado. Si deve perciò ritenere che il direttore della sede provinciale aveva già da tale fase del giudizio giustificato i suoi poteri rappresentativi.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 414 e 434 cod. proc. civ. e si censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi specifici d'impugnazione: l'istituto si era limitato a riproporre le difese già svolte nel giudizio di primo grado, senza svolgere alcuna argomentazione in relazione alle statuizioni precise contenute nella decisione del Pretore e con le quali era stato escluso l'obbligo assicurativo e la sussistenza, in particolare, del rischio ambientale, rimaste prive di censure pertinenti. Anche questa censura deve essere disattesa. In ordine alla dedotta nullità dell'appello, il Tribunale l'ha esclusa, rilevando come invece fosse chiaramente individuato il motivo di impugnazione, consistente nella erroneità della statuizione del primo giudice della insussistenza del rischio ambientale per i due fattorini. E senza dubbio merita adesione l'indirizzo giurisprudenziale al quale si è riportato l'istituto resistente, secondo cui il requisito della specificità dei motivi di appello non richiede una analitica esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure: in effetti, il requisito in esame, richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., implica solo la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le ragioni" dell'impugnazione, le quali possono essere anche sommariamente esposte (Cass. sez. unite 1993 n. 8181, Cass. 16 maggio 1997 n. 4368) ed integrate anche con il rinvio ad atti del processo già ritualmente acquisiti, i quali si presumono noti (Cass. 29 maggio 2000 n. 7094). Si deve poi aggiungere che la questione devoluta all'esame del giudice di appello, e cioè la sussistenza o meno del rischio ambientale per i due dipendenti dello AN con la qualifica di fattorini, è stata esattamente individuata dal medesimo giudice e dallo stesso appellato, il quale nella sua memoria di costituzione in appello, pur censurando la genericità delle argomentazioni a sostegno del motivo di gravame e limitate al richiamo da parte dell'appellante "all'orientamento giurisprudenziale in materia" e alle pronunce di legittimità affermative del rischio ambientale presunto, a prescindere dalla dimostrazione della sua ricorrenza, si è difeso sul punto. Per cui, nella specie, deve ritenersi raggiunto lo scopo posto dall'art. 342 cod. proc. civ. di consentire sia al giudice che alle altre parti di individuare l'oggetto e le ragioni del gravame, e, in definitiva, la nullità dedotta correttamente è stata esclusa dal Tribunale.
Con il terzo motivo si denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 34 6 cod. proc. civ. L'Inail in primo grado aveva chiesto soltanto il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'obbligo assicurativo, mentre in appello aveva invocato la declaratoria di tale obbligo, ed il giudice del gravame anziché dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, per l'implicita rinuncia alla prima domanda (di rigetto dell'accertamento negativo) non riproposta con l'atto di appello, aveva proceduto ad una riqualificazione della domanda nuova in appello, riducendone la portata.
Il motivo è infondato. Si assume l'esistenza di una questione di riqualificazione della domanda dell'Inail, che in realtà non ricorre nella specie. Va infatti osservato che la statuizione, contenuta nella sentenza qui impugnata, di inammissibilità della richiesta, in quanto formulata soltanto in appello, di accertamento del diritto di credito dell'Inail a fronte dell'obbligo assicurativo negato dal ricorrente ed oggetto della domanda di accertamento negativo proposta da costui, non è stata sottoposta a censura dall'ente previdenziale, e quindi non ha alcuna rilevanza in questa sede la problematica cui accenna lo AN, se cioè il rigetto della domanda da lui formulata possa comportare gli effetti di una declaratoria di esistenza del diritto correlato a quell'obbligo assicurativo, pur in mancanza di una riconvenzionale ritualmente spiegata dal medesimo ente, limitatosi nel primo grado del giudizio a contrastare la pretesa negatoria del predetto AN. Nè può ritenersi che con la proposizione di quella domanda nuova in appello l'ente previdenziale abbia rinunciato alla eccezione formulata nella precedente fase del giudizio circa la esistenza dell'obbligo assicurativo di cui lo AN aveva richiesto l'accertamento negativo, dovendosi rilevare che detta eccezione dell'Inail, integrante una mera difesa diretta a contrastare l'altrui pretesa, non è inconciliabile con l'affermazione del proprio diritto di credito derivante dalla posizione assicurativa inerente ai due dipendenti dello AN, oggetto della riconvenzionale inammissibile, poiché questa si pone come sviluppo della attività difensiva svolta in primo grado. Nè, ancora, come sostiene il ricorrente nel ricorso per cassazione, l'Inail per contestare la fondatezza della domanda quale innanzi specificata dall'altra parte era tenuto a formulare una autonoma istanza di rigetto dell'accertamento negativo, incombendo all'attore, che per questa declaratoria aveva agito, fornire la prova dell'inesistenza del fatto costitutivo dell'obbligo assicurativo, e rimanendo devoluta al Tribunale, con l'appello proposto dall'Inail per ottenere la riforma della pronuncia del Pretore, la questione della ricorrenza o meno dei fatti costitutivi dell'obbligo assicurativo negativamente accertato in prime cure.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 2697 cod. civ. Attraverso le risultanze di causa era stata verificata la mancanza di rischio, pure occasionale, di qualsiasi contatto, date le mansioni svolte dai due dipendenti, con le apparecchiature elettriche esistenti nell'esercizio di vendita del ricorrente, mentre la sentenza qui impugnata ha affermato la sussistenza del rischio ambientale, sebbene non provato dall'Inail, sulla base di "sensazioni o intuizioni", prive di qualsiasi valenza probatoria. Neanche quest'ultimo motivo può essere accolto. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. Cass. 5 ottobre 1992 n. 10885) l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche per i commessi di esercizi commerciali nei quali esistano registratori di cassa, come nella specie, oltre che di montacarichi e macchine elettriche per la pulizia, indipendentemente dalle dimensioni di detti esercizi, dato il pericolo di contatto con le indicate attrezzature, e non essendo condizionata la tutela assicurativa predisposta dall'art. 1 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965 all'uso diretto e specifico delle anzidette attrezzature da parte dei dipendenti, "la cui esposizione a rischio (generico di ambiente) è oggetto di presunzione iuris et de iure in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolosità delle stesse attrezzature". Presumendosi in via assoluta la sussistenza del rischio che da luogo al rapporto assicurativo antinfortunistico, restano irrilevanti le censure in ordine alla valutazione degli elementi circa la occasionalità del rischio durante l'espletamento dell'attività lavorativa dei due commessi all'interno dei locali di vendita, censure peraltro tendenti ad ottenere una diversa valutazione di quegli elementi non consentita in questa sede. Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione anche del diverso esito dei precedenti giudizi di inerito, per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003