Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11877
CASS
Sentenza 6 agosto 2003

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L'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nello stabilire l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone comunque occupate in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi che comportino l'impiego delle attrezzature menzionate nello stesso articolo, non condiziona la tutela assicurativa all'uso diretto e specifico di tali attrezzature da parte delle persone predette, la cui esposizione a rischio (generico di ambiente) è oggetto di presunzione "iuris et de iure" in correlazione con l'analoga presunzione assoluta di pericolosità delle stesse attrezzature indicate. Pertanto, l'obbligo assicurativo antinfortunistico sussiste anche per i commessi di esercizi commerciali nei quali esistono registratori di cassa e celle frigorifere, indipendentemente dalle dimensioni di tali esercizi e dalla consistenza dell'eventualità (purché realizzabile in concreto) che i commessi entrino in contatto con le attrezzature predette.

Il principio secondo cui colui che agisce in giudizio quale titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica ha l'onere di provare tale qualità soltanto allorché questa venga contestata, è applicabile anche nei confronti del direttore di una sede periferica dell'Inail; infatti, la delega rilasciata dal Presidente dell'Inail (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, del R.D. n. 1033 del 1993, come sostituito dall'art. 1, del D.L.G.C.P.S. n. 438 del 1947, normativa non innovata dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479)al direttore della sede periferica avente ad oggetto la legale rappresentanza dell'istituto - delega che esula dallo schema della rappresentanza in senso tecnico ed è riconducibile alla figura della delegazione fra organi attuata ai fini di un decentramento amministrativo, con l'effetto di determinare, sia pure in modo non permanente, un vero e proprio spostamento di competenza dall'organo delegante a quello delegato - investe il direttore della sede, per quanto concerne l'attività dell'istituto nell'ambito della stessa sede, della rappresentanza anche processuale dell'Inail, nelle controversie concernenti la detta attività, e quindi lo abilita anche all'impugnazione delle sentenze intervenute nell'ambito di tali controversie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11877
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11877
    Data del deposito : 6 agosto 2003

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