Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2014, n. 16311
CASS
Sentenza 23 gennaio 2014

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In tema di procedimento di prevenzione, l'inefficacia del sequestro emesso dal giudice successivamente astenutosi, derivante dalla sua mancata indicazione - nel provvedimento che accoglie l'astensione - come atto compiuto che conserva efficacia, non può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma deve essere fatta valere mediante l'impugnazione del provvedimento che dispone la confisca dei beni sequestrati, sicchè il mancato gravame comporta l'irrevocabilità della confisca emessa sul presupposto di una misura strumentale colpita da inefficacia.

In tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen., applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 all'art. 678 cod. proc. pen. e, da questo, all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza.

Nel procedimento di prevenzione sono applicabili le norme previste dal codice di procedura penale in tema di astensione e ricusazione, sicché, in mancanza della indicazione degli atti che, in virtù del principio di conservazione, mantengono efficacia ai sensi dell'art. 42, comma secondo, cod. proc. pen., tutti gli atti compiuti dal giudice ricusato o astenuto sono tendenzialmente inefficaci.

La confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, l'apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile ai mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l'espansione dell'attività economica siano stati sin dall'inizio agevolati dall'organizzazione criminale.

In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato.

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  • 1Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2014, n. 16311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16311
Data del deposito : 23 gennaio 2014

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