Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, per la produzione di documenti deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie dal comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di opposizione avverso il decreto di confisca ex art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992).
Commentario • 1
- 1. Produzione di documenti nel procedimento di esecuzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2022
In tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti non soggiace al termine di cui all'art. 666, co. 3, c.p.p. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 666, co. 3) 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva una istanza presentata da un condannato per essere ammesso al differimento della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, per grave infermità o per motivi di salute. In particolare, questo Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo che: a) il trattamento della infermità poteva essere garantito anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2013, n. 26680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26680 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 12/04/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI IU - Consigliere - N. 1391
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 36048/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI EP IO N. IL 23/11/1957;
GE PE;
RI TU IL;
RI IN;
FA TO;
FA IA;
LI NI;
IB IA IA;
avverso l'ordinanza n. 199/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 20/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/4/2012, la Corte d'appello di Catanzaro, provvedendo sull'opposizione avverso il decreto di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies proposta da DI IU
TO, Apollo TR s.n.c., ER PI, DI NI, DI RT PP, DI NC, AV MA, AV OR, ER LA AS e IB AN AN, revocava parzialmente la confisca disposta e confermava nel resto il decreto.
Il decreto di confisca era stato emesso a seguito della intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna di DI IU TO per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., art. 644 c.p., commi 1 e 5, art. 56, 629, 628 e 611 cod. pen. e L. n. 203 del 1991, art.
7. Il decreto rilevava che i redditi lordi dichiarati da
DI e dai familiari dal 1990 al 2003 erano di scarso rilievo, appena sufficienti a garantire il mantenimento di un normale tenore di vita;
le società di persone costituite avevano prodotto modesti risultati e, talvolta, erano in perdita. I beni sequestrati a DI, alla moglie e ai figli e agli altri soggetti, che risultavano collegati con il DI ed erano coinvolti nella medesima inchiesta che aveva portato alla sua condanna, a loro volta non in grado di vantare sufficienti entrate, risultavano quindi ingiustificati.
Nei vari atti di opposizione gli opponenti DI avevano contestato la riconducibilità di alcuni cespiti al DI e i risultati modesti della società Apollo, da cui DI era stato estromesso con atto notarile del 1/6/2001 e avevano sostenuto la lecita provenienza dei beni immobili sottoposti a confisca. In altro atto di opposizione, tra le altre censure, si era rilevato che alcuni conti correnti erano stati confiscati benché contenessero somme modeste (ad esempio, quanto a AV OR); si era contestato che il patrimonio di ER LA, che aveva avuto una relazione sentimentale con DI, fosse riconducibile a questi:
in effetti DI si era prestato a fare da prestanome, utilizzando denaro proveniente dai genitori della ER e con l'intenzione di trasferire la proprietà dei beni ai figli della donna;
si era sostenuto che l'attività della ditta G&G era riconducibile esclusivamente a AV OR, figlia della ER, estranea al rapporto con DI, che aveva quindi acquistato degli immobili, uno dei quali trasferito al fidanzato IB AN AN.
La Corte aveva conferito incarico peritale, di cui era stato disposto rinnovo allo scopo di approfondire ulteriori profili. L'ordinanza, preliminarmente, riteneva inutilizzabili, quale consulenze tecniche di parte, le note tecniche prodotte all'udienza di discussione come memorie, dopo che la Corte, all'esito della perizia, aveva rigettato la richiesta dei difensori di depositare documentazione con fatture giustificative, ritenendo pienamente garantito il contraddittorio in sede di espletamento della perizia. Nel merito, la Corte riteneva non condivisibile la prima delle due consulenze tecniche d'ufficio, non avendo il consulente distinto, anno per anno, i redditi e le acquisizioni patrimoniali dei soggetti interessati, ma avendo operato una media del reddito familiare annuo, fra l'altro formulando risposte generiche.
La Corte richiamava la conclusione del secondo perito d'ufficio secondo cui esisteva un'evidente sperequazione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare di DI TO IU e la spesa familiare annua. Alla luce della documentazione acquisita, veniva disposta la restituzione di alcuni immobili, mentre veniva confermata la confisca di un magazzino realizzato a partire dal 31/5/2000, in relazione al quale vi era stato l'impiego di disponibilità economiche da parte del condannato in misura eccedente le sue capacità reddituali;
di un immobile acquistato il 17/12/1991, ritenendosi insufficienti le indagini difensive per provare che l'acquisto sarebbe stato effettuato dal padre di DI, che l'avrebbe dato in dote al figlio, alla luce della documentazione acquisita;
di un immobile acquistato da DI e dalla moglie ER nel Comune di Soresina, di conti correnti e depositi e di un bene mobile, ritenendo la Corte sussistente la sperequazione reddituale e insufficienti le indicazioni difensive volte a giustificare la provenienza lecita delle somme.
La Corte disponeva la confisca di quattro immobili acquistati dalla moglie di DI nel 1990, 1991 e 1994, ritenendo le sue disponibilità reddituali insufficienti e non essendo provato che gli acquisti di due di essi fossero stati effettuati dai padri di marito e moglie, nonché i depositi su due libretti di risparmio. Veniva disposta la confisca dei libretti di risparmio e conti correnti intestati a AV OR e MA, per i quali il perito aveva escluso radicalmente la proporzione tra le disponibilità del nucleo familiare di ER LA e i redditi dallo stesso posseduti. Le indagini della Guardia di Finanza dimostravano la riferibilità delle disponibilità economiche dei due AV a DI: nell'abitazione di questi era stata rinvenuta documentazione bancaria concernente i due AV e, inoltre, era emerso che AV MA aveva svolto l'attività di intermediario per far incontrare DI e la ER con soggetti che avevano bisogno urgente di denaro: ciò dimostrava l'interposizione e la riferibilità al condannato delle disponibilità economiche della famiglia della ER. Quanto a AV OR, non risultava affatto una donazione di L. 90 milioni effettuata a suo favore dai nonni nel 1994, somma che sarebbe stata impiegata per le acquisizioni immobiliari della G&G e del DI in Soresina, ne' la documentazione prodotta dimostrava la riferibilita a AV OR delle somme depositate sui conti correnti.
Tale risultati inducevano la Corte a confiscare la società G&G di AV OR e DI TO, non avendo la prima risorse economiche sufficienti per giustificare il suo ingresso nella società a partire dal 1995, nonché un immobile e le somme depositate sul conto corrente della società, non avendo la società realizzato utili sufficienti per l'acquisto del primo.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di DI IU TO, ER PI, DI RT PP e DI NC nella qualità di terzi interessati, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.
La Corte aveva respinto la produzione difensiva effettuata all'udienza del 20/4/2012, contenente note tecniche redatte dal consulente di parte dr. Costa, da cui emergeva la legittimità del patrimonio del DI e aveva rifiutato di prendere in considerazione tali note, depositate dai difensori quale memoria. In realtà, la documentazione offerta provava che tutti i beni colpiti da confisca derivavano da fonti lecite di guadagno e sopperiva alle lacune contenute nell'elaborato del perito: questi aveva segnalato l'impossibilità di ricostruire con esattezza il patrimonio dei ricorrenti al fine di formulare un giudizio di sproporzione in assenza della documentazione bancaria attestante i flussi di denaro in entrata e in uscita.
Non sussisteva la tardività della produzione: l'acquisizione di prove decisive circa la provenienza lecita del compendio di beni confiscati può avvenire in ogni stato del procedimento. I ricorrenti contestano il giudizio di sproporzione espresso dal perito d'ufficio e fatto proprio dalla Corte: l'analisi riguardava, infatti, solo il periodo 1990 - 2003 e, quindi, tralasciava i guadagni di DI dal 1974, anno in cui aveva iniziato a lavorare. Lo stesso perito aveva evidenziato l'incompletezza del proprio accertamento. Se la Corte avesse esaminato la memoria depositata il 20/4/2012, ciò sarebbe emerso.
I ricorrenti contestano, inoltre, la confisca dell'immobile indicato con il n. 5, in quanto la fonte lecita del denaro impiegato nella costruzione dell'immobile era stata debitamente indicata e documentata: una somma di L. 121.283.522 versata da una società a titolo di transazione di una controversia con la società Apollo, per la quale era stata versata ampia documentazione, del tutto tralasciata dalla Corte, che era così incorsa nell'omessa valutazione di una prova decisiva.
Manifestamente illogico era il provvedimento impugnato con riferimento alla negata circostanza, provata da investigazioni difensive, dell'acquisto dei terreni con denaro dei genitori del DI e della ER: la Corte non spiegava perché faceva prevalere il dato formale su quello sostanziale, nonostante si trattasse di somme assai modeste;
quanto, poi, alla posizione della ER, la Corte aveva osservato che la donna non aveva addotto alcun elemento concreto tale da far ritenere nella sua disponibilità i beni di sua proprietà, così invertendo l'onere della prova, in quanto doveva essere il provvedimento di confisca ad indicare specifici atti da cui desumere la riconducibilità dei beni al condannato. Il rapporto di coniugio, di per sè, non costituiva prova della disponibilità del bene in capo al DI. La Corte avrebbe dovuto applicare gli stessi criteri che aveva esposto quanto alla società Apollo e avrebbe dovuto revocare la confisca disposta. I ricorrenti concludono per l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Propongono ricorso per cassazione i difensori di DI IU TO, ER PI, AV MA, AV OR, ER LA e IB AN AN, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. in relazione alla mancata acquisizione di documenti difensivi.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, non esiste un concetto di contraddittorio tecnico che si svolge nell'ambito della perizia: l'art. 127 cod. proc. pen. preclude il deposito di memorie cinque giorni prima dell'udienza, mentre diverso è il regime giuridico per il deposito di documenti, per i quali vale solo il limite della pertinenza. Di conseguenza l'ordinanza deve essere annullata per l'esame della documentazione prodotta. In un secondo motivo si deduce la violazione di legge e l'apparenza della motivazione. L'ordinanza altro non era che una sintesi acritica della perizia disposta dalla Corte d'appello che, peraltro, prendeva in considerazione solo il periodo storico dal 1990 al 2003, senza tenere conto che un bene poteva essere acquistato nel 1990 con i risparmi accumulati negli anni precedenti. La Corte aveva cercato una perfetta corrispondenza fra reddito dell'anno dell'acquisto e valore del bene acquistato, ma occorreva avere riguardo alla capacità patrimoniale del soggetto al momento dell'acquisto. La motivazione era apparente anche con riferimento ai beni confiscati a ER PI.
In un terzo motivo, si deduce, con riferimento ai beni riconducibili a ER LA e ai figli AV OR e MA, la parziale ed erronea valutazione delle produzioni difensive e il travisamento delle prove, con illogicità della motivazione. La memoria e la documentazione prodotta dimostravano che le risorse per l'acquisto dei beni della ER provenivano dai suoi genitori e che questi avevano effettuato una donazione a AV OR:
esse non erano state prese in considerazione dalla Corte. I ricorrenti concludono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere respinto.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. da parte dei ricorrenti, in conseguenza della mancata acquisizione di documentazione difensiva all'udienza di discussione, si deve rilevare che la Corte ha ampiamente motivato sul motivo del rigetto, osservando che era stata disposta perizia e successivamente, in conseguenza di una produzione difensiva, anche un supplemento di perizia e ribadendo che il contraddittorio tecnico era stato ampiamente garantito.
Non si può non rilevare che la prima opposizione al decreto di confisca era stata proposta nel luglio del 2008, con deposito di due consulenze tecniche e di documentazione e che, nel corso dei quattro anni successivi, le difese avevano depositato (come rilevato nell'ordinanza impugnata) numerose memorie e molti documenti, cosicché la richiesta di produzione dopo il supplemento di perizia era stata, evidentemente, ritenuta dilatoria dalla Corte. D'altro canto, come esattamente rileva il Procuratore Generale, nel procedimento di esecuzione l'eventuale attività istruttoria integrativa è ancorata al presupposto della necessità di integrare le prove già acquisite, valutazione che la Corte ha espresso in senso negativo.
In ogni caso, la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. non sussiste, in quanto anche per i documenti deve essere rispettato il termine di cinque giorni stabilito per le memorie (Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003 - dep. 20/08/2003, Jovanovic, Rv. 228393); d'altro canto, come emerge dall'ordinanza impugnata, il Procuratore generale, che era la parte tutelata dal termine di cinque giorni stabilito dall'art. 127 c.p.p., comma 2, (richiamato espressamente dall'art. 666 c.p.p., comma 3), si era opposto alla produzione, cosicché i documenti non erano utilizzabili (Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010 - dep. 08/10/2010, Serrallegeri e altro, Rv. 248711).
2. Non sussistono, inoltre, i vizi motivazionali denunciati in entrambi i ricorsi.
Deve, in primo luogo, escludersi che la motivazione sia apparente, avendo, al contrario, la Corte affrontato tutte le questioni poste, risolvendole in numerose occasioni a favore dei ricorrenti;
ne' la Corte recepisce acriticamente i risultati della seconda perizia esperita, dando conto di tutte le decisioni adottate. I ricorrenti, in realtà, ripropongono a questa Corte considerazioni in fatto che risultano precluse in questa sede, quali il giudizio di sproporzione tra i redditi dichiarati dalla famiglia del DI e la spesa familiare annua, l'attendibilità delle testimonianze assunte dalla difesa concernenti donazioni ai familiari del DI, la riferibilità al DI, e non ai genitori della ER, delle somme risultate nelle disponibilità di AV OR e MA.
La motivazione della ordinanza è, comunque, completa e non risulta manifestamente illogica o contraddittoria, cosicché il vizio denunciato non sussiste.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013