Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2013, n. 26680
CASS
Sentenza 12 aprile 2013

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Nel procedimento di esecuzione, per la produzione di documenti deve essere rispettato il termine di cinque giorni, previsto per le memorie dal comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di opposizione avverso il decreto di confisca ex art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992).

Commentario1

  • 1Produzione di documenti nel procedimento di esecuzione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 agosto 2022

    In tema di procedimento di esecuzione, la produzione di documenti non soggiace al termine di cui all'art. 666, co. 3, c.p.p. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 666, co. 3) 1. Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva una istanza presentata da un condannato per essere ammesso al differimento della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, per grave infermità o per motivi di salute. In particolare, questo Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo che: a) il trattamento della infermità poteva essere garantito anche …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2013, n. 26680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26680
Data del deposito : 12 aprile 2013

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