Sentenza 19 maggio 2000
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza non consente all'interessato la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale, assumendone l'intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto quest'ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti. (Nella specie si trattava di un'ordinanza del tribunale che aveva respinto la proposta di applicazione di una misura di prevenzione a carico dell'interessato, potenzialmente rilevante ai fini della decisione del giudice di sorveglianza).
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La disciplina processualistica che fissa un termine a pena di decadenza per la presentazione di memorie è contenuta, tra l'altro, nell'art. 127 c.p.p., comma 2 che regola i termini di deposito delle memorie: la norma non fa riferimento al deposito di documenti eventualmente allegati alle memorie tardivamente depositate, con la conseguenza che, in assenza di espliciti divieti o discipline, non si vede la ragione per la quale i documenti allegato non possano essere presi in esame. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (ud. 28/04/2015) 22-12-2015, n. 50200 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo - Presidente - Dott. GRILLO Renato - Consigliere - Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2000, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 19/05/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO PP " N.3679
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N.00019/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI EL PP n. il09.11.1944
avverso ordinanza del 03.11.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. CARMINE DI ZENZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 3.11.1999 il Tribunale di Sorveglianza di Catania respingeva la domanda di detenzione domiciliare, proposta da Di EL PP sia per motivi di salute che ai sensi del comma 1 - bis dell'art. 47 - ter Ord. Pen., in relazione alla esecuzione della pena residua di anno 1, mesi 7 e giorni 19 di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo del 30.12,1997 della Procura di Catania. Il tribunale ha motivato il rigetto, osservando:
a) per quanto riguardava la richiesta di detenzione domiciliare per ragioni di salute, che le relazioni sanitarie escludevano che il condannato fosse affetto da patologie non curabili in ambiente carcerario e richiedenti frequenti contatti con presidi territoriali;
b) per quanto riguardava l'altra ipotesi, che, alla luce della personalità del Di EL, quale era possibile desumere dalle relazioni dei servizi e dalle informazioni rese dagli organi di P.G. - da cui emergeva che lo stesso aveva continuato a delinquere pur dopo la commissione dei reati per i quali aveva riportato le condanne in esecuzione, non aveva elaborato alcuna revisione critica del proprio passato, tant'è che gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale - la sua pericolosità sociale non si poteva considerare superata, per cui facevano difetto i presupposti necessari per la concessione del suddetto beneficio. Ricorre il Di EL, lamentando:
1) violazione di legge, per avere il tribunale non consentito la produzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale era stata respinta la proposta di applicazione di una misura di prevenzione a suo carico, assumendo che tale produzione avrebbe dovuto avvenire almeno 5 giorni prima dell'udienza;
2) carenza di motivazione, sotto il profilo che il tribunale aveva rigettato la domanda senza tenere conto della scarsa entità dei reati per i quali il medesimo aveva dei procedimenti pendenti. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso, conformemente alle richieste del Procuratore Generale presso questa Corte, va accolto. Il tribunale di sorveglianza, infatti, nel respingere la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale soltanto perché non avvenuta almeno cinque giorni prima dell'udienza, ha per un verso, erroneamente applicato la norma di cui al terzo comma dell'art. 666 c.p.p., che riguarda chiaramente la produzione di memorie difensive;
e, dall'altro, ha violato la disposizione di cui al quinto comma del medesimo articolo, che conferisce al giudice il potere di richiedere d'ufficio alle autorità competenti "tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno" e di assumere, ove occorra, anche delle prove.
Ora, poiché l'atto che la difesa intendeva produrre non era una memoria difensiva, ma la copia di un provvedimento giurisdizionale, il tribunale avrebbe potuto sicuramente ammetterne la produzione anche in udienza, ed eventualmente escluderla solo per evidente irrilevanza del documento rispetto al thema decidendi. Dall'ordinanza che la difesa aveva chiesto di produrre erano sicuramente rilevabili elementi utili per valutare la eventuale persistenza della pericolosità sociale del condannato, per modo che il tribunale ha potuto svolgere una disamina non completa degli elementi utili ai fini del giudizio su cui era stato chiamato ad esprimersi.
Ciò, tanto più, ove si tenga conto che la motivazione del provvedimento impugnato ha, fra l'altro, fatto esplicito riferimento alla pericolosità sociale del condannato con riguardo alle misure di prevenzione cui il Di EL era stato in precedenza sottoposto. Alla stregua delle superiori considerazioni apparendo il provvedimento viziato da violazione di legge, oltre che da evidente carenza motivazionale, lo stesso va annullato, con conseguente rinvio al medesimo giudice che lo ha emesso, affinché proceda ad un nuovo esame sulla scorta dei rilievi come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000