Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l'intera area nella disponibilità della società facente capo all'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 6444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6444 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 17/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1029
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23683/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NV ME, n. a Taranto il 15/9/1972;
avverso l'ordinanza 22/5/2007 del Tribunale per il riesame di Taranto;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fiale Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ROMEO Francesco il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Taranto, con decreto del 19.2.2007, disponeva - in relazione ad ipotesi di reato qualificata come attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 260 (già D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis) - il sequestro preventivo degli immobili e dell'intera area siti in Faggiano, via Avogardo, n. 15/17, nella disponibilità della s.r.l. "Set", legalmente rappresentata da IT ME. Secondo la prospettazione accusatoria, nell'impianto della s.r.l. "Set", priva di titolo autorizzativo alla gestione ed al trattamenti di rifiuti, erano state addotte, a fare data dall'anno 2000 - attraverso l'intermediazione dello stabilimento di Taranto della s.p.a. "Sanac", diretto da tale RU DR - decine di tonnellate di rifiuti speciali costituiti da "piastre e lance rottamate (contenenti materiale ferroso/metallico e materiale refrattario)", prodotti dalla s.p.a. Uva. Tali rifiuti la s.r.l. "Set" faceva oggetto di recupero, con cernita e selezione, per poi smaltire ad altre società i residui privi di evidenti possibilità di riutilizzo.
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 15.3.2007, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse del IT e, poiché era stata anche richiesta, in via subordinata, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa in permanenza del sequestro" oppure "la restituzione di quanto sequestrato previa esecuzione di specifiche prescrizioni", rilevava di non essere "nelle condizioni di impartire le necessarie prescrizioni per l'esercizio dell'attività di impresa nel rispetto di tutti gli obblighi di legge", soggiungendo che tali richieste ben avrebbero potuto essere rivolte successivamente al GIP, "che può avvalersi, a tal fine, del custode già nominato e di altri eventuali ausiliari tecnici, per impartire le opportune prescrizioni".
Il IT, con istanza del 30.3.2007, chiedeva quindi il dissequestro, previa eventuale fissazione di prescrizioni ai sensi degli artt. 85 e 104 disp. att. c.p.p. ed eventuale nomina di un soggetto terzo preposto ai controlli, eccependo inoltre che la misura di cautela reale sarebbe stata illegittimamente estesa anche a beni estranei alle violazioni contestate e non legati da un rapporto di pertinenza con il reato.
Il G.I.P. rigettava tale istanza, rilevando che non vi erano elementi di novità tali da consentire il dissequestro e che non vi sarebbe alcuna garanzia che l'azienda rispetti in futuro la normativa in materia di rifiuti, limitandosi ad espletare le lavorazioni consentite dalla legge per le quali è in possesso di autorizzazioni;
riteneva poi non accoglibile la richiesta di nomina di un soggetto terzo preposto ai controlli, "dato che si realizzerebbe un'ipotesi di imprenditoria sotto tutela, estranea alla finalità della legge". L'indagato proponeva impugnazione, ex art. 322 bis c.p.p., ed il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 22.5.2007, rigettava l'appello, osservando che esso si sostanziava nella mera e non consentita riproposizione di questioni già sollevate in sede di riesame. In ordine "all'eventuale fissazione di prescrizioni a cui subordinare il sequestro", ribadiva che, "data la natura incidentale della sua cognizione e l'impossibilità di svolgere attività istruttoria, che richiederebbe tempi incompatibili con la brevità dei termini imposti In materia di impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ... non era nelle condizioni di impartire siffatte prescrizioni, non potendosi avvalere, per le ragioni anzidette, di ausiliari tecnici, ne' potendo verificare l'osservanza di tali prescrizioni nel corso del tempo".
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il IT, il quale ha eccepito: - che i rifiuti speciali oggetto di contestazione (ovvero le piastre e lance rottamate) non erano più nella disponibilità della s.r.l. "Set" a partire dal 17 marzo 2006, data in cui essi erano stati sottoposti a sequestro probatorio dalla Guardia di Finanza, sicché la misura cautelare successivamente applicata (dell'impianto, dell'area, degli uffici, delle attrezzature, di documentazione e di materie prime ulteriori) non aveva alcuna giustificazione, in carenza del requisito della libera disponibilità della cosa oggetto di reato;
- la non pertinenza al reato contestato dell'area asservita all'impianto, degli uffici, delle attrezzature per la carpenteria e della documentazione, tenuto conto che la s.r.l. "Set" è iscritta alla Camera di commercio come società di carpenteria metallica e che da anni lavora in detto settore, ben distinto da quello della gestione dei rifiuti;
- la insussistenza di un "periculum m more" concreto ed attuale, "perché il reato aveva espresso la sua potenzialità offensiva fino al luglio 2005" e considerato altresì che esso indagato era subentrato alla guida della società (nella quale in precedenza non occupava alcun ruolo) dopo l'improvvisa morte del padre PP, intervenuta nel novembre 2005: egli, pertanto, doveva considerarsi completamente estraneo all'attività delittuosa contestata e, nei suoi confronti, non si poteva ipotizzare alcuna intenzione di reiterare condotte illecite alle quali era stato estraneo ovvero di aggravare le conseguenze del reato;
- la illegittimità della mancata "individuazione di un soggetto sotto la cui tutela riprendere le attività o delle prescrizioni in materia ambientale", tenuto conto che quello stesso Tribunale, già in sede di riesame, avrebbe "sostanzialmente delegato" il GIP. alla individuazione sia delle prescrizioni per la prosecuzione delle attività lavorative, sia dell'eventuale soggetto terzo come organo di controllo, fornendo persino l'indicazione di alcuni soggetti che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo, individuati nel custode giudiziario già nominato ed in altri eventuali ausiliari tecnici. Gli anzidetto motivi di ricorso sono stati ulteriormente specificati ed illustrati dal difensore dell'indagato con memoria del 31.10.2007. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, in sede di istanza di revoca di un provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, non possono essere riproposti motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame e, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva. (Cass., Sez. Unite, 24.5.20O4, Curatela del Fallimento della Srl "C.G.P." in proc. Romagnoli).
Ne consegue che, nel presente procedimento, esattamente il Tribunale di Taranto ha ritenuto che si fosse verificata una preclusione endoprocessuale, quanto alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto ipotizzato ed al "periculum in Mora", essendo la richiesta di revoca fondata sui medesimi motivi già rigettati con decisione definitiva. Anche dal ricorso, inoltre, non è dato evincere quali fossero gli elementi di novità addotti dall'indagato a sostegno dell'istanza revocatoria, ovvero quale mutamento fosse intervenuto nel quadro processuale di riferimento.
2. Quanto al "periculum in mora" - secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, anche appartenente a persona estranea al reato, purché esso sia, pure indirettamente, collegato al reato medesimo e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dell'illecito ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti;
ne consegue che è legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la commissione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali (così Cass., Sez. 6, 26.7.2001, n. 29797). Nella fattispecie in esame, pertanto (in carenza di una specifica identificazione riguardante i documenti sequestrati dei quali si assume la "non pertinenza"), deve ritenersi sicuramente legittimo l'intervenuto sequestro dell'area degli uffici e degli impianti produttivi, nonché della documentazione stessa, apparendo del tutto logiche e razionali le considerazioni secondo le quali il carattere continuativo e sistematico degli illeciti riscontrati, unitamente alla valutazione del carattere ingente dei quantitativi di rifiuti trattati e gestiti, inducono a ritenere che, qualora lo stabilimento sequestrato venisse rimesso nella libera disponibilità dell'avente diritto, all'interno di esso verrebbero commesse nuove violazioni della normativa in materia di rifiuti (si tenga presente, al riguardo, che i rifiuti vennero rinvenuti ancora a quattro mesi di distanza dalla morte di PP IT ed il di lui figlio non ha prospettato di avere intrapreso alcuna attività di bonifica o comunque di avere adottato iniziative indicative di resipiscenza).
3. Il Tribunale, invece, non ha addotto alcuna giustificazione quanto al mantenimento della misura di cautela sulle materie prime diverse da quelle costituenti "rifiuti".
Non ha altresì valutato la questione della configurabilità di una effettiva possibilità di restituzione del complesso aziendale previa esecuzione di specifiche prescrizioni, ai sensi degli artt. 85 e 104 disp. att. c.p.p., essendosi limitato ad evidenziare la difficoltà
pratica, in sede di impugnazione incidentale, di impartire prescrizioni siffatte.
4. L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata sui due punti anzidetti, con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo esame riferito agli stessi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
visti gli artt. 607, 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008