Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 9250
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Sentenza 26 gennaio 2005

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Nei procedimenti in camera di consiglio non trova applicazione la disposizione, prevista a pena di nullità, secondo cui nella discussione l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano, riferendosi tale disciplina al dibattimento (art. 523 comma quinto cod. proc. pen.); infatti, nella discussione orale in camera di consiglio, trattandosi di una procedura più snella, la nullità consegue solo nell'ipotesi prevista dal combinato disposto dell'art. 127 commi terzo e quinto cod. proc. pen., qualora il difensore comparso non sia sentito dal giudice, restando quindi irrilevante l'ordine degli interventi. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la nullità dell'ordinanza del tribunale per violazione dell'ordine degli interventi nell'udienza camerale conseguente a riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 9250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9250
    Data del deposito : 26 gennaio 2005

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