Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
Nei procedimenti in camera di consiglio non trova applicazione la disposizione, prevista a pena di nullità, secondo cui nella discussione l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano, riferendosi tale disciplina al dibattimento (art. 523 comma quinto cod. proc. pen.); infatti, nella discussione orale in camera di consiglio, trattandosi di una procedura più snella, la nullità consegue solo nell'ipotesi prevista dal combinato disposto dell'art. 127 commi terzo e quinto cod. proc. pen., qualora il difensore comparso non sia sentito dal giudice, restando quindi irrilevante l'ordine degli interventi. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la nullità dell'ordinanza del tribunale per violazione dell'ordine degli interventi nell'udienza camerale conseguente a riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 9250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9250 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 26/01/2005
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 128
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 3155/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EP;
avverso la ordinanza in data 15.7.2004 del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. EP FA ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza in data 15.7.2004 del Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 25.6.2004 dal GIP presso il Tribunale di Roma per i reati di cui all'art. 11 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000 ed all'art. 368 c.p.. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità
dell'ordinanza con la quale il Tribunale, in sede di discussione orale ex art. 127 c.p.p., non ha consentito alla difesa di replicare al Pubblico Ministero che era intervenuto per ultimo ed aveva depositato documenti non noti alla difesa e si insiste in particolare sulla richiesta di declaratoria di nullità dell'ordinanza quanto meno relativamente all'utilizzazione degli atti depositati. (violazione art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 127, 523, 406 e 407 c.p.p. e dell'art. 111 Cost.).
Ad avviso della difesa: a) è stato violato il principio - applicabile anche al procedimento camerale - secondo cui l'imputato ed il difensore hanno sempre l'ultima parola;
b) è stato consentito al pubblico ministero di produrre nel corso del suo intervento nuovi documenti su cui la difesa non aveva avuto modo di interloquire ( tra cui l'interrogatorio di tale EP Berardi) poi utilizzati dal Tribunale per la sua decisione ma giuridicamente inutilizzabili in quanto atti di indagine successivi al 15.3.2004, termine di scadenza delle indagini preliminari nei confronti del FA, iscritto nel registro degli indagati il 6.8.2003; c) l'uso della suddetta documentazione si è risolta in violazione di legge ed in difetto di motivazione rispetto alla doglianza di insussistenza di indizi di reità per essere risultata la motivazione, fondata su tale documentazione, "avulsa da un contesto valutabile giuridicamente".
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per nullità dei decreti autorizzativi di convalida emessi dal GIP fino al 15.3.2004 per difetto di motivazione nonché l'inutilizzabilità dei successivi per violazione degli artt. 406 e 407 c.p.p. Passando in rassegna i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche del GIP del 4.7.2003, del 22.7.2003 e del 31.7.2003 la difesa sostiene che le relative motivazioni sono criptiche, allusive, contraddittorie se non addirittura incomprensibili ed insuscettibili di essere giustificate richiamando l'ammissibilità della motivazione per relationem. Analoghe censure vengono mosse al provvedimento con il quale il pubblico ministero ha riattivato in via urgente le intercettazioni ed al relativo decreto di convalida del GIP sottolineando in primo luogo la contraddizione tra la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione relativa, per il FA, anche ai reati di calunnia per i quali era indagato ed una intercettazione dal Pubblico Ministero disposta in via di urgenza al fine di provare la sussistenza di un piano calunnioso ed in secondo luogo la contraddittorietà del provvedimento di convalida del GIP che tra l'altro afferma di prendere atto " in modo critico e concordante" della motivazione del Pubblico Ministero.
4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nelle quali uno degli interlocutori è l'avv. AV che, secondo la difesa del ricorrente, non era indagato all'epoca delle intercettazioni.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 129, 273, 278 e 280 c.p.p. con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle ipotesi di reato contestate.
In primo luogo la difesa del ricorrente sostiene che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 11 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000 occorre l'esistenza di un debito erariale specifico, una procedura esecutiva già in atti o in avvio, un'attività di alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la fattispecie criminosa in esame sia integrata dalla mera costituzione di una società definita fittizia che simulatamente si accolli i debiti di altra società realmente operante con il proposito di non versare nulla all'erario. Inoltre il Tribunale non ha tenuto conto che la società operante, la NEVADA S.r.l., si era avvalsa dei condoni fiscali, perdendo il ruolo di debitrice dell'erario, con conseguente inapplicabilità della norma incriminatrice (come già riconosciuto dal GIP presso il Tribunale di Roma che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di LL IN, amministratrice della NEVADA S.r.l. per i reati di cui agli artt. 2 e 4 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000.). Analoghe considerazioni vengono svolte sul reato di calunnia in ordine al quale il Tribunale non ha tenuto conto ne' del fatto che dai documenti presentati dalla difesa emergeva il quadro di un arrogante abuso di potere degli uffici comunali ne' della circostanza che dalle conversazioni telefoniche intercettate risultava la convinzione dell'indagato della illecita delle condotte dei dirigenti comunali e degli organi esecutivi della municipalità.
6. Con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. sul rilievo che le esigenze cautelari non sono state valutate in relazione al reato di calunnia, l'unico che consentiva l'adozione della misura cautelare.
DIRITTO
1. Il collegio ritiene inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità dell'ordinanza del Tribunale per violazione dell'ordine degli interventi e delle regole in tema di produzioni documentale in sede di discussione orale ex art. 127 c.p.p.. in linea di principio va ricordato che l'art. 127 del codice di procedura penale - che regola il procedimento in Camera di consiglio
- stabilisce, nel suo terzo comma, che "il Pubblico Ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono" e statuisce poi, nel comma quinto, che tale disposizione è prevista a pena di nullità.
La previsione secondo cui "in ogni caso l'imputato ed il difensore devono avere a pena di nullità la parola per ultimi se la domandano" è invece contenuta nella norma (art. 523, comma quinto, c.p.p.) che regola la discussione finale che si svolge all'esito del dibattimento.
Dunque, nella più snella procedura in Camera di consiglio la nullità consegue solo all'ipotesi di diniego di parola al difensore comparso e di suo mancato "ascolto" da parte del giudice, mentre, nella discussione finale - il cui svolgimento è rigorosamente regolato dall'art. 523 c.p.p. - la nullità è comminata anche nel caso in cui all'imputato ed al suo difensore sia negato il diritto di dire l'ultima parola, ove vi sia stata una specifica richiesta in tal senso.
A fronte di questa differenziata disciplina della discussione, il primo motivo di ricorso svolto dal ricorrente si rivela manifestamente infondato nella parte in cui pretende di estendere alla discussione orale che si svolge in Camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) una previsione di nullità che è stato dettata dal legislatore solo per lo svolgimento della discussione finale (art. 523 c.p.p.). Il motivo è invece inammissibile, perché carente del necessario requisito della specificità, nella parte in cui lamenta modalità e contenuti della produzione documentale del Pubblico Ministero senza menzionare quali siano gli atti irritualmente depositati (ad eccezione di un accenno generico al deposito dell'interrogatorio di tale EP Berardi) e senza specificare quali siano state le forme di indebita utilizzazione della documentazione prodotta.
2. Del pari generico, e perciò inammissibile, è il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'illegittimità dei decreti del GIP che hanno autorizzato preventivamente intercettazioni telefoniche o convalidato le intercettazioni telefoniche disposte di urgenza dal pubblico ministero nell'ambito del presente procedimento. Ed infatti, una volta che il Tribunale del riesame ha affermato che nel caso di specie si è di fronte ad una legittima motivazione per relationem dei decreti del GIP (attuata attraverso "rinvii" alla motivazione delle richieste di autorizzazione o dei provvedimenti di urgenza del pubblico ministero in tema di intercettazioni) le censure del ricorrente avrebbero dovuto appuntarsi sulle argomentazioni svolte dal Pubblico Ministero e recepite dal GIP e non limitarsi ad analizzare criticamente la coerenza lessicale e logica delle formule con cui il GIP ha operato i "rinvii" alle motivazioni addotte dal Pubblico Ministero.
3. Il difetto di specificità è ravvisabile anche in ordine al motivo di ricorso riguardante le intercettazioni telefoniche nei confronti dell'avv. AV che l'ordinanza impugnata qualifica come legittime perché effettuate nei confronti di un soggetto indagato. La difesa del FA, dal canto suo, non nega che lo AV sia indagato nel procedimento ma si limita ad affermare che quest'ultimo non rivestiva tale posizione alle date delle intercettazioni senza peraltro fare alcun preciso riferimento alle date delle intercettazioni ed alle date di iscrizione dello AV nel registro degli indagati.
4. Diverse considerazioni merita invece il quarto motivo di ricorso con il quale si nega la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordine ai reati a lui contestati.
4.1. Per quanto attiene al reato di cui all'art. 11 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000 il collegio rileva che tale norma incriminatrice punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni "chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 51.645,69, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva".
Il reato in questione - ricompreso nel capo 2^ intitolato "Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte" del Titolo 2^ del D.Lgtvo 10.3.2000 n. 74 recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"- consiste in comportamenti fraudolenti miranti a frustrare specifiche procedure di riscossione coattiva delle imposte dirette sui redditi o sul valore aggiunto, comportamenti che diventano penalmente rilevanti quando l'ammontare delle somme non corrisposte è superiore ad euro 51.645,69.
Pur notevolmente diversa nella formulazione e nei presupposti, la disposizione di cui si discute trova il suo precedente nel comma 6 dell'art. 97 del DPR 29.9.1973, n. 602 che puniva gli atti fraudolenti compiuti per rendere inefficace l'esecuzione esattoriale (norma che ora figura al primo posto nell'elenco delle norme abrogate dal D.Lgt.vo 10.3.2000 n. 74 contenuto nell'art. 25 del decreto). Ora, il tenore letterale e la collocazione dell'art. 11 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000 rendono chiare le coordinate essenziali e l'ambito di applicazione della norma incriminatrice.
Il reato in esame è infatti configurabile ove ricorrano i seguenti elementi;
a) l'esistenza di specifiche procedure di riscossione di imposte dirette sui redditi o sul valore aggiunto;
b) l'individuazione di attività fraudolente miranti a frustrare tali procedure esecutive;
c) l'identificazione dell'ammontare delle somme non corrisposte in misura superiore alla soglia fissata dal legislatore in euro 51.645,69.
Ne consegue che la norma incrimintrice è destinata a trovare applicazione (non in relazione a generiche manovre fraudolente finalizzate all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ma) solo in presenza di atti fraudolenti miranti a rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva di tali imposte. Ed è a tali coordinate che occorre fare riferimento anche nella fase di adozione e di controllo sulle misure cautelari adottate in ordine al reato in questione.
Nel caso di specie la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame non si è adeguatamente soffermata su questi profili usando una formula ellittica che allude alla "costituzione di società fittizie che simulatamente si accollano i debiti di altra società realmente operante con il proposito di non versare nulla all'erario" senza indicare con la necessaria precisione se e come tale manovra sia configurabile come attività fraudolenta mirante a vanificare procedure di riscossione di imposte dirette o sul valore aggiunto e quali siano le procedure di riscossione coattiva che l'indagato ha inteso rendere inefficaci.
A ciò va aggiunto che ne' la richiesta di applicazione di misure cautelari del pubblico ministero ne' l'ordinanza del GIP contengono riferimenti ad un significativo elemento della fattispecie rappresentato dall'ammontare delle somme non corrisposte, non consentendo di valutare su quale base esso sia stato stimato come superiore alla soglia fissata dal legislatore in euro 51.645,69. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma al fine di consentire - sulla base delle considerazioni sin qui svolte - una riconsiderazione degli elementi indiziari ravvisabili nella fattispecie concreta ed una adeguata ed analitica motivazione delle determinazioni assunte.
4.2. Analoghe considerazioni valgono in ordine ai passaggi dell'ordinanza impugnata che motivano sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di calunnia.
Il Tribunale ha infatti tratto il suo convincimento in merito al quadro indiziario relativo all'elemento soggettivo del reato di calunnia dal tenore delle intercettazioni telefoniche riportate nel corpo dell'ordinanza.
Ora è indubbio che tali intercettazioni attestino della volontà dell'indagato di attuare una strategia legale estremamente aggressiva nei confronti del funzionario del Comune di Roma responsabile della opera di rimozione di cartelli pubblicitari dall'amministrazione ritenuti abusivi.
Ma resta il fatto che, limitandosi a riportare nell'ordinanza il testo delle intercettazioni, il Tribunale non ha rappresentato in termini adeguati le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che la strategia legale aggressiva dell'indagato sia stata ideata e perseguita con la consapevolezza della assenza di ogni responsabilità del funzionario accusato per abusi o favoritismi. In altri termini il Tribunale non ha spiegato perché le intercettazioni citate nell'ordinanza siano state considerate assolutamente univoche e decisive per lumeggiare l'elemento soggettivo del reato di calunnia, senza che sia proceduto ad un esame più ampio e coordinato delle diverse telefonate intercettate e senza che le risultanze delle intercettazioni siano state messe a confronto con l'insieme dei comportamenti dell'indagato nell'ambito del contenzioso che l'ha visto opposto al Comune di Roma al fine di effettuare in termini compiuti la delicata valutazione relativa alla consapevolezza da parte dell'indagato dell'innocenza del soggetto accusato.
Anche sotto questo profilo l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma perché riesamini il tema alla luce della prospettiva sin qui delineata.
In sede di nuova deliberazione il Tribunale dovrà poi riesaminare, nell'ottica di approfondimento sin qui prospettata, la questione delle esigenze cautelari restando pienamente aderente alle ipotesi di reato per cui si è proceduto e cioè i delitti di cui agli art. 11 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000 e 368 c.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Roma per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005