Sentenza 16 ottobre 2009
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965 - nella parte in cui, prevedendo la confisca dei beni di cui non sia dimostrata la legittima provenienza, pregiudicherebbe il diritto di difesa per l'impossibilità di provare la liceità di proventi risalenti nel tempo - in quanto ai fini dell'operatività della disposizione censurata non è sufficiente la mancata allegazione dell'interessato in ordine alla legittima provenienza dei beni, in virtù di illegittima inversione probatoria, ma è necessario che l'affermazione della illegittima provenienza dei beni, costituisca l'epilogo di una decisione assunta in esito alla delibazione di elementi indiziari di inequivoca sintomaticità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2009, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI GI - Presidente - del 16/10/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO ET - Consigliere - N. 1335
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1103/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Restivo Raffaele e Gaetano Giacobbe, difensori di RR GI e RR RE;
dall'avv. Sbacchi Gioacchino difensore di MA GI EL, D'DI NA AR, MA AR IM e MA NO MI;
dall'avv. prof. Scordamaglia Vincenzo e dall'avv. GI Scozzola, difensore di AM ET, LO PI IN, MA FI, MA NO, MA AR;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Lette le memorie depositate dagli avv. Scozzola-Scordamaglia; e Restivo-Giacobbe;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Lette le conclusioni del PG in sede, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con D. 5 marzo 2005, il Tribunale di Palermo, pronunciando ai sensi della L. n. 575 del 1965, applicava a RO ET e RO GI EL, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anni quattro, con cauzione a carico di ciascuno. Con lo stesso provvedimento ordinava la confisca di numerosi beni (appartamenti, terreni, quote societarie, buoni postali di cui ai decreti di sequestro del 19.9.1996, 18.7.1997, 26.4.1999, 10.9.99 e 6.3.2000), che riteneva riconducibili ai due RO, a mezzo di interposizione fattizia delle persone in epigrafe nominate.
Pronunciando sui ricorsi proposti dai difensori dei prevenuti e dei soggetti interessati, la Corte di Appello di Palermo, con l'impugnato provvedimento, confermava in gran parte il decreto impugnato, all'infuori dei buoni postali fruttiferi specificamente indicati nonché dell'intero capitale sociale dell'Aura Costruzioni s.r.l.. Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 - Il primo motivo del ricorso in favore dei ES deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter ed in riferimento alla L. n. 1424 del 1956, art. 4, comma 9, come richiamato dalla citata L. n. 575 del 1965, per assoluta carenza di motivazione in violazione del precetto normativo che impone di provvedere in materia con decreto motivato.
Contesta, in particolare, l'opinione dei giudici di merito secondo cui nelle società AT e TO sarebbero confluiti flussi finanziari di illecita provenienza, affermata sulla base di elementi privi di valenza dimostrativa. Deduce, in particolare, che non era stato considerato un elemento di segno decisamente contrario alla prospettazione accusatoria, ossia le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (CI e Anselmo) da cui risultava la sussistenza di una società tra ES e RO e non già la classica interposizione di prestanome. Inoltre, il conferimento di una quota di capitale sociale al momento della costituzione della AT era rappresentato da un credito vantato dai ES nei confronti dei RO in ragione di pregresse vendite di appartamenti. Nessun valenza negativa poteva assumere il riscontro di una doppia contabilità, che era determinata solo dall'esistenza di operazioni in nero e, dunque, intese ad eludere il fisco. Si trattava, insomma, di mere irregolarità od illeciti fiscali sui quali il giudice del merito non aveva reso motivazione alcuna, il che integrava vizio di violazione di legge censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, con riferimento al rigetto dell'eccezione sollevata nei motivi di gravame in ordine all'inefficacia dei decreti di sequestro per scadenza del termine dell'anno entro il quale sarebbe dovuta intervenire la confisca. Il terzo motivo deduce identico vizio di violazione di legge con riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, sul rilievo dell'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto il difetto di legittimazione in capo ad essi istanti con riferimento ai beni confiscati, intestati formalmente a ES NO, ES RG, AU NG, RE MA, ES AR e MA NA, pur avendo ritenuto i giudici di merito che i beni fossero di loro proprietà e, per loro tramite, del RO.
1.2 - Il ricorso in favore di RO GI EL, D'CC NA AR, RO AR IM e RO NO MI deduce, con il primo motivo violazione della L. n. 575 del 1965, art.1 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, commi 2, 3 e 4 ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b). Lamenta l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura di prevenzione antimafia, costituito da indizi di appartenenza del prevenuto all'organizzazione criminale di tipo mafioso, anche con riferimento all'attualità. Contesta l'assunto secondo cui il suo patrimonio sarebbe costituito da flussi di danaro di provenienza ignota, per giungere a ritenere - sulla base di un apodittico processo inferenziale - che gli stessi sarebbero di illecita provenienza. Le conclusioni dei periti erano erronee e maturate sulla base di accertamenti incompleti. Il secondo motivo deduce violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 in relazione ad art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo dell'intempestività del provvedimento di confisca. Il terzo motivo deduce violazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 7, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla durata della misura di prevenzione stabilita in anni quattro senza il supporto di adeguata motivazione.
1.3 - Il ricorso proposto dagli avv. Scordamaglia e Scozzola in favore dei nominativi in epigrafe deduce con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.546 c.p.p. e L. n. 675 del 1965 in ordine ai presupposti per l'applicazione a RO ET della misura di prevenzione, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in materia. Il secondo motivo si articola in molteplici profili riguardanti il profilo patrimoniale, contestando le argomentazioni in forza delle quali i giudici di merito avevano ritenuto che i beni sequestrati fossero nella disponibilità del proposto o che le somme non contabilizzate fossero di provenienza illecita.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) in relazione all'art. 546 c.p.p. e L. n. 575 del 1965, art. 2 quater ed in subordine illegittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 3, 24 e 11 Cost. con riferimento agli impedimenti al pieno esercizio del diritto di difesa, per l'impossibilità di provare la liceità di proventi risalenti nel tempo, stante le difficoltà di reperire la documentazione necessaria presso gli istituti di credito o gli enti pubblici.
Eccepisce, poi, l'intempestività dei disposti sequestri. Contesta i rilievi in forza dei quali è stato ritenuto che i beni in testa a RO FI, RO NO, RO AR, Lo TO IN non fossero nella disponibilità degli stessi.
Deduce che una parte di tali beni era stata acquisita in epoca antecedente a quella in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale del proposto.
Contesta la ritenuta inammissibilità dell'intervento di RO FI quale erede della defunta RO ARnna. Deduce, inoltre, che la misura cautelare nei confronti dei minorenni avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale per i minori e non già dal giudice ordinario, anche in ragione della capacità degli stessi di stare in giudizio.
Con la memoria indicata in epigrafe, l'avv. Scordamaglia ha anche sollevato eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 611 c.p.p. nella parte in cui consente che le misure di prevenzione, incidenti sulla libertà e sulla proprietà dei cittadini, siano trattate in forma camerale non partecipata. 2. - Ragioni di economia - e di razionalità - espositiva impongono di esaminare, in linea preliminare, le eccezioni di rito. 2.1 - La prima questione da affrontare è quella della tempestività del provvedimento di confisca e, correlativamente, dell'efficacia dei decreti di sequestro, che costituisce oggetto del secondo motivo del ricorso in favore dei ES, del secondo motivo del ricorso di RO GI EL, D'CC NA AR, RO AR IM e RO NO MI e del terzo motivo in favore di RO ET, Lo TO IN, AR FI, RO NO e di RO AR.
L'eccezione è destituita di fondamento.
È ius receptum che il termine di un anno (eventualmente prorogabile) a far tempo dalla data dell'avvenuto sequestro, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-ter, comma 3, deve essere osservato soltanto nel caso in cui la stessa confisca sia disposta successivamente, ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale e non trova, dunque, applicazione nel caso in cui la confisca sia stata adottata contestualmente al provvedimento dispositivo della misura di prevenzione personale (cfr, tra le altre, Cass. Sez. 6^, 20.11.2008, n. 48456, rv. 242143; cd. Sez. 1^, 1.3.2006, n. 162237, rv. 234378). Il meccanismo procedurale stabilito dal richiamato art.
2-ter cit., comma 3, non lascia adito a dubbi di sorta in proposito: l'ipotesi ordinaria è che, contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale disponga la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Una deroga a siffatta ipotesi di contestualità è dettata in caso di complessità delle indagini, in quanto, in tale evenienza, vi può essere dissociazione temporale tra le due misure, nel senso che la confisca può intervenire anche successivamente, entro un anno - però -dalla data dell'avvenuto sequestro. Sennonché, il termine ordinario dell'anno può essere prorogato per pari durata con provvedimento motivato del tribunale.
Nel caso in esame, ricorre la fattispecie dell'adozione del provvedimento di confisca contestualmente alla misura di prevenzione personale, donde l'inoperatività del termine di efficacia dei disposti decreti di sequestro.
2.2 - La questione di rito relativa alla ritenuta inammissibilità dell'intervento di RO FI, quale erede della defunta RO AR US, è palesemente infondata. Ed invero, il provvedimento impugnato ha rilevato il pregiudiziale profilo d'inammissibilità del ricorso in favore di RO AR US e dei motivi aggiunti, sul rilievo che l'impugnazione principale era stata proposta dal difensore dopo il decesso dell'interessata, in applicazione di pacifico principio di diritto secondo cui la morte determina l'estinzione del rapporto fiduciario con il difensore, che non è dunque legittimato all'impugnativa. L'inammissibilità del gravame principale travolgeva, ovviamente, anche i motivi aggiunti e rendeva, ovviamente, improponibile - in quella sede - qualsivoglia, ulteriore, deduzione difensiva proposta in favore di RO FI, nella sua qualità di erede della stessa de cuius, volta a recuperare le ragioni di doglianza già dedotte in favore di quest'ultima.
Priva di fondamento è anche la doglianza relativa alla pretesa incompetenza del tribunale ordinario con riferimento alla misura patrimoniale disposta nei confronti di RO AR ed NO, in quanto minori di età al momento del sequestro. Ineccepibile, in proposito, appare l'assunto del giudice di merito secondo cui il provvedimento ablativo era stato adottato sull'accertato presupposto che, al di là della formale intestazione, i beni si appartenessero a RO ET, nei confronti del quale, dunque, il sequestro e la confisca erano stati adottati. 2.3 - Manifestamente infondate sono le questioni di legittimità costituzionale. Lo è certamente la prima - oggetto del terzo motivo del ricorso proposto dagli avv. Scordamaglia e Scozzola - relativa della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, in rapporto agli artt. 3, 24 e 11 Cost., con riferimento ai prospettati pregiudizi del diritto di difesa, per l'impossibilità di provare la liceità di proventi risalenti nel tempo, stante le difficoltà di reperire la documentazione necessaria presso gli istituti di credito o gli enti pubblici, in merito a tale questione, già formulata nel corso del procedimento di prevenzione, risulta ineccepibile la motivazione del giudice di merito con riferimento alla ratio della normativa in questione, che non autorizza l'affermazione dell'illegittima provenienza dei beni, con conseguente ablazione, sulla base della mera mancata allegazione, da parte dell'interessato, della loro legittima provenienza, in virtù di illegittima inversione probatoria, consentendo invece quell'epilogo decisionale in esito alla delibazione di elementi indiziali di inequivoca sintomaticità (connessi, ad esempio, allo stile di vita dell'interessato, alla sproporzione tra capacità reddituale e valore dei beni e quant'altro) idonei a sostenere il convincimento della loro illecita provenienza, in quanto siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego ovvero siano oggetto di interposizione fittizia. Nondimeno, è riconosciuta allo stesso prevenuto od all'intestatario fittizio la facoltà di provare la legittima provenienza degli stessi beni, sì da neutralizzare l'anzidetta sintomaticità indiziaria. In caso di difficoltà di reperimento della documentazione necessaria, ove si tratti di beni risalenti nel tempo, l'onere dimostrativo potrà, ovviamente, ritenersi assolto in virtù di validi principi di prova, non trattandosi ovviamente di documentare, secondo il rigore formale e le regole della legge civile, la legittimità di tutti precedenti acquisti risalendo a ritroso nel tempo, in funzione di una probatio diabolica, ma di dimostrare, ragionevolmente, la legittimità della provenienza del bene in questione sulla base di ogni elemento utile allo scopo. Ed all'uopo, la legge predispone un vero e proprio procedimento, nel quale, come in altre procedure, ha valore centrale il rispetto del contraddittorio, sì da assicurare il compiuto dispiegamento delle ragioni di difesa.
In proposito, va dunque ribadito il lontano precedente di questa Corte Suprema che aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale oggi riproposta (cfr. Cass. sez. 6^, 10.3.1993, n. 704, rv. 194369). Identico giudizio di manifestamente infondatezza va espresso in ordine all'eccezione di legittimità costituzionale sollevata nella memoria depositata dall'avv. Scordamaglia con riferimento alla norma di cui all'art. 611 c.p.p. nella parte in cui prevede che le misure di prevenzione, incidenti sulla libertà e sulla proprietà dei cittadini, siano trattate in forma camerale non partecipata. In proposito, è sufficiente considerare che la particolare procedura prevista in assenza della diretta partecipazione dei difensori non pregiudica di certo le ragioni di difesa, che possono trovare pieno soddisfacimento nelle forme parimenti efficaci del contraddittorio cartolare. Lo sviluppo del presente procedimento costituisce prova tangibile dello standard di tutela conseguibile, considerato l'ampio sfogo che le ragioni difensive hanno trovato anche attraverso numerose ed articolate memorie difensive.
Peraltro, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di ritenere manifestamente infondata identica questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost. con riguardo alla previsione della procedura di cui all'art. 127 c.p.p. in materia di misure cautelari personali, sul rilievo che queste ultime presentano caratteristiche afflittive superiori alle misure personali di prevenzione, comprendendo la più grave limitazione della libertà personale costituita dalla custodia in carcere e quella degli arresti domiciliari, limitative della libertà personale dell'individuo in misura assai più grave di qualsiasi misura di prevenzione;
sicché il trattamento processuale differenziato si giustifica per la difformità delle situazioni esaminate (cfr. Cass. Sez. 1^, 20.11.1998, n. 5760, rv 212441). 2.4. - Le questioni, comuni ai diversi ricorsi, relative ai vizi motivazionali, debordano dal perimetro dell'ammissibilità. È ben noto che in materia di misure di prevenzione vizi siffatti non sono apprezzabili in questa sede di legittimità, posto che, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965, in forza del richiamo operato dalla L. n. 575 del 1965, art.
3-ter, comma 2, il ricorso per cassazione, in materia di prevenzione, è ammesso soltanto per violazione di legge.
Il profilo motivazionale può assumere rilievo ai fini del giudizio di legittimità solo nella misura in cui il processo giustificativo della decisione sia caratterizzato da manchevolezze, incongruenze od aporie tali da configurare una mera parvenza di motivazione che, per inidoneità od incompletezza, non risulti conforme al modello legale di motivazione quale delineato dal sistema positivo. Orbene, sub specie del vizio di violazione di legge, le doglianze proposte tentano di veicolare nel processo non consentite critiche all'impianto motivazionale ed all'iter logico-giuridico che lo sorregge.
D'altronde, il provvedimento in esame non può ritenersi affetto da carenza di motivazione, in ipotesi integrante violazione di legge, risultando anzi corredato da analitico e diffuso insieme giustificativo che da ampiamente ragione dei motivi per il quali il giudice di appello ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado. All'uopo, ha indicato specificamente gli elementi risultanti da un corposo compendio indiziario (fatto di propalazioni di collaboratori di giustizia e delle risultanze di un'imponente attività di indagine patrimoniale) in ragione dei quali RO ET e RO GI IA sono indiziati di appartenenza a sodalizio mafioso - nell'ampia accezione che il termine assume ai sensi - e per gli effetti - della L. n. 575 del 1965, art.
1 - e siano, dunque, da ritenere socialmente pericolosi;
e, soprattutto, gli elementi in forza dei quali sia dato ritenere l'attualità di tale condizione soggettiva, in rapporto alla natura dell'organizzazione mafiosa di appartenenza ed alla mancanza di segni dimostrativi di dissociazione.
Adeguatamente motivato, pure, è il convincimento di adeguatezza della durata della disposta misura in rapporto al tasso di pericolosità dei proposti. Sono ampiamente argomentate, poi, le ragioni - connesse agli esiti della perizia tecnica disposta dal Tribunale, confermati dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza nel corso del procedimento - il forza delle quali è stato ritenuto che i numerosi beni, analiticamente indicati, siano nella disponibilità di ciascun proposto (compresi quelli già intestati a persone defunte, quali AR AR, nella cui titolarità è subentrata pro-quota anche l'odierna ricorrente RO FI, sorella del proposto ET, pur egli ovviamente erede), al di là dell'intestazione formale ad altre persone, quelle oggi ricorrenti. Con diligente e lodevole scrupolo analitico, il provvedimento si fa carico per ciascun bene di dimostrare i presupposti ineludibili ai fini della relativa acquisizione.
Il superiore rilievo vale anche per le questioni dedotte nel primo motivo del ricorso in favore dei ES, con particolare riferimento all'analitico compendio argomentativo in virtù del quale i giudici della prevenzione hanno ritenuto che nelle società AT- Costruzioni e TO-Costruzioni confluissero capitali di provenienza illecita.
Non manca motivazione adeguata neanche in ordine ai rilievi riguardanti l'esistenza di operazioni in nero o di elusioni fiscali, dedotte dalla difesa a giustificazione della rilevata inaffidabilità delle scritture contabili, sicché le relative questioni, oggi prospettate, non sono che mera reiterazione di argomenti difensivi, donde il profilo di inammissibilità che le caratterizza. 3. - Per quanto precede, i ricorsi - globalmente considerati - devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità come proposte. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010