Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Ne deriva che al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2007, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/12/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1859
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 16110/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP RI, n. a Catania il 15 marzo 1957;
avverso il decreto della Corte d'appello di Catania depositato il 30 marzo 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Catania ha confermato l'aggravamento per due anni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata RI MP e la confisca di numerosi suoi beni ritenuti di illecita provenienza. Ricorre per cassazione MP RI e deduce violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1, lamentando che la misura sia stata applicata in mancanza dei presupposti di legge, in quanto egli non è stato condannato ne' risulta indiziato di associazione mafiosa o di reati aggravati dalla connessione mafiosa, e vizio di motivazione della decisione impugnata, censurando che i giudici d'appello abbiano omesso di prendere in considerazione le sopravvenute sentenze di assoluzione dal delitto associativo e di esclusione dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per il delitto di spaccio di stupefacenti. Aggiunge che, pur essendovi certamente sproporzione tra i redditi dichiarati e l'entità del patrimonio accumulato, i giudici del merito hanno omesso di considerare quanto antecedente alle condotte controverse sia l'acquisizione dei beni confiscati e come alcuni di essi risultino intestati alla moglie.
2. Il ricorso è infondato.
Infatti la L. 31 maggio 1965, n. 575, consente di applicare una misura di prevenzione sulla base della sola esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto in tal caso la pericolosità dell'associato è presunta dal legislatore (Cass., sez. 1^, 19 maggio 1995, m. 201756, che correttamente sottolinea come tali misure di prevenzione si differenzino da quelle prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, che richiede, invece, l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto). E secondo la giuriprudenza di questa Corte, "il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla L. n. 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale;
ne' assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione" (Cass., sez. 2^, 9 maggio 2000, Coraglia, m. 217801, Cass., sez. 1^, 15 ottobre 2003, Andronico, m. 226609).
Nella giurisprudenza di questa Corte è in realtà controverso se, ai fini delle misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" a un'associazione mafiosa vada inteso in senso lato, non potendo identificarsi con quello di "partecipazione" alla associazione (Cass., sez. 6^, 17 marzo 1997, Prisco, m. 208005, Cass., sez. 2^, 16 dicembre 2005, Canino, m. 233169, Cass., sez. 2^, 16 febbraio 2006, Catalano, m. 234745), ovvero vada inteso in senso stretto, come inserimento all'interno nella struttura associativa delinquenziale con modalità del tutto sovrapponibili a quelle descritte dall'art.416 bis c.p. (Cass., sez. 6^, 22 marzo 1999, Riela, m. 214504). È
indiscusso, comunque, che "in materia di applicazione di misure di prevenzione il giudizio di pericolosità presuppone un'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita" (Cass., sez. 1^, 8 marzo 1994, Scaduto, m. 197671, Cass., sez. 5^, 14 dicembre 1998, Musso, m. 212209, Cass., sez. 1^, 9 dicembre 1991, Garozzo, m. 188902). Infatti il giudice, sebbene non debba raggiungere la prova dell'appartenenza ad un'associazione mafiosa, deve, però, raccogliere un contesto indiziario univoco sufficientemente indicativo della pericolosità del soggetto (Cass., sez. 6^, 27 maggio 1997, Di Giovanni, m. 208310). Sicché l'attenuazione del presupposto probatorio delle misure finisce, evidentemente, per risolversi in un ampliamento anche della fattispecie sostanziale che le legittima, perché gli indizi di appartenenza a un'associazione mafiosa possono essere desunti anche da comportamenti indicativi di un qualsiasi collegamento con l'associazione criminale, purché stabile, posto che non sono considerati sufficienti isolati fatti, anche penalmente illeciti, in quanto inidonei a dimostrare la necessaria abituale condotta di vita nella illegalità (Cass., sez. 1^, 6 novembre 1992, Ripepi, m. 192408).
Nel caso in esame i giudici del merito, pur dando atto della produzione della sentenza di cognizione favorevole al ricorrente, hanno ritenuto che la contiguità di RI MP al clan mafioso dei Santapaola si desuma da intercettazioni rivelatrici di un rapporto non occasionale con quella associazione criminale, connesso all'indiscussa attività illecita di traffico di stupefacenti da lui svolta. A ciò aggiungono i giudici del merito una corretta valutazione della frequentazione di RI MP con soggetti pregiudicati e mafiosi e dell'esorbitante disponibilità da parte sua di denaro, incompatibile con l'assenza di una lecita attività lavorativa.
Quest'ultima considerazione giustifica altresì l'applicazione della misura patrimoniale. Infatti, come si desume dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6, così come modificato dalla L. n. 55 del 1990, art. 2, perché possa disporsi la confisca si richiedono tre condizioni:
a) che sia stata applicata una misura personale di prevenzione;
b) che i beni sequestrati risultino nella disponibilità anche indiretta di colui cui la misura di prevenzione è stata applicata;
c) che di tali beni non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
E secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni (Cass., sez. 1^, 28 gennaio 1998, De Fazio, m. 210012). Sicché al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (Cass., sez. 5^, 28 novembre 1996, Brodella, m. 207498). Nel caso in esame lo stesso ricorrente riconosce che le sue disponibilità finanziarie e patrimoniali sono ingiustificate, ma sostiene che risalgono a epoca antecedente alle due intercettazioni richiamate dai giudici del merito, risalenti all'estate del 2000, mentre manca la prova che sia solo fittizia l'intestazione a sua moglie di taluni beni.
Sennonché è vero che nella giurisprudenza di questa Corte è controverso se sia ammissibile la confisca di beni acquisiti prima dell'inizio dell'appartenenza mafiosa (Cass., sez. 1^, 5 ottobre 2006, Gashi, m. 234902, in senso positivo;
Cass., sez. 5^, 23 marzo 2007, Cangialosi, m. 236920, in senso negativo). Ma nel caso in esame nulla induce a ritenere che risalga all'anno 2000 l'inizio della collaborazione di RI MP con il clan Santapaola, essendo al contrario le intercettazioni indicative di un rapporto già in atto, secondo quanto rilevano i giudici del merito, mentre la presunzione di disponibilità da parte del ricorrente dei beni intestati a sua moglie non può ritenersi superata in mancanza di prove della loro effettiva provenienza.
Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008